Trib. Trento, sentenza 03/06/2025, n. 453
TRIB
Sentenza 3 giugno 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Ordinario di Trento, Sezione Civile, si è pronunciato in appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto l'opposizione proposta da una società di autonoleggio avverso una cartella di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione, annullando tale cartella. L'appellante, il Comune, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione della società, e la conseguente conferma della cartella di pagamento relativa a ruoli e verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada. La società appellata, in via principale, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, mentre in via subordinata, sollecitava l'esame dei motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace, con conseguente annullamento della cartella. Diversi enti e comuni, notificati come appellati, sono rimasti contumaci. L'appellante ha sollevato tre motivi di appello, incentrati sull'errata applicazione degli articoli del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione, sulla violazione del principio di legalità in materia sanzionatoria, sul travisamento dei fatti e sulla carenza di motivazione, nonché sull'errata applicazione dell'art. 615 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 203 e 204 bis C.d.S.

Il Tribunale di Trento ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società di autonoleggio in primo grado, riformando integralmente la sentenza del Giudice di Pace. Il Collegio ha ritenuto che i verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, ritualmente notificati alla società quale proprietaria dei veicoli e non impugnati nei termini di legge, avessero acquisito efficacia di titolo esecutivo e non fossero più contestabili. Le comunicazioni inviate dalla società con i dati dei locatari, secondo il Tribunale, non potevano essere equiparate a ricorsi amministrativi al Prefetto ai sensi dell'art. 203 C.d.S., in quanto prive dei requisiti formali necessari. Pertanto, l'opposizione alla cartella di pagamento, basata sulla presunta assenza di responsabilità solidale, è stata dichiarata inammissibile. Inoltre, i motivi di ricorso riproposti in appello dall'appellata, relativi alla formazione e al contenuto della cartella, sono stati ritenuti inammissibili per tardività, in quanto avrebbero dovuto essere dedotti con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e comunque infondati nel merito, in particolare per quanto riguarda la comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012, applicabile solo a debiti di carattere tributario di importo inferiore a 1.000,00 euro. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state poste a carico della società appellata soccombente.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trento, sentenza 03/06/2025, n. 453
    Giurisdizione : Trib. Trento
    Numero : 453
    Data del deposito : 3 giugno 2025

    Testo completo