TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, giusta autorizzazione di Parte_1 P.IVA_1 cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 20.12.2022 (doc. 1), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta (C.F. ), Nicoletta Ongaro (C.F. C.F._1 [...]
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
) e (C.F. ) della Civica Avvocatura, e C.F._4 Parte_4 C.F._5 dell'avv. Sabrina Mazzeo del Foro di (C.F. ) elettivamente domiciliato Pt_3 C.F._6 presso il suo studio di quest'ultima in – Piazza di Centa 13/1, giusta procura alle liti depositata Pt_3 contestualmente nel fascicolo telematico;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA con sede legale a – Piazza Silvio CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 Pt_3
Pellico n. 5 – 38122 , in persona del legale rappresentante / amministratore dott. Pt_3 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Miriam Odorizzi (C.F. del foro di CP_2 C.F._7
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Calepina 65, 38122 , giusta Pt_3 Pt_3 procura alle liti depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione, nonché con la precedente istanza di visibilità dd. 27.05.2024 già agli atti;
APPELLATA
E
Agente della Riscossione per la Provincia di (C.F. Controparte_3 Pt_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in – Via dei Solteri P.IVA_4 Pt_3
n. 10/A; APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, con sede in Controparte_4 P.IVA_5 CP_5 CP_4
Bari (BA) – Via De Gasperi n. 135/137;
APPELLATO CONTUMACE E
pagina 1 di 10 (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Boltiere Controparte_6 P.IVA_6
(BG) – Via Don Giulio Caminati n. 2; APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del pro-tempore, con sede in Controparte_7 P.IVA_7 CP_5
Villasimius (SU) – Piazza Gramsci n. 10;
APPELLATO CONTUMACE E
(C.F. ), in persona del pro tempore, con sede in Aci Controparte_8 P.IVA_8 CP_5
Castello (CT) – Via Dante n. 28;
APPELLATO CONTUMACE
E (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_9 P.IVA_9
Spezzano Albanese (CS) – Largo Don Bosco n. 18;
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_10 P.IVA_10
Spezzano della Sila (CS) – Via Fausto Gullo n. 1;
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_11 P.IVA_11
Pietraperzia (EN) – Via San Domenico n. 5; APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_12 P.IVA_12
Monfalcone (GO) – Piazza della Repubblica n. 8;
APPELLATO CONTUMACE E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Sperlonga Controparte_13 P.IVA_13
(CT) – Piazza Europa;
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, con sede in Casoria (NA) Controparte_14 P.IVA_14
– Piazza Cirillo n.1; APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. , in persona del pro tempore, con sede in Forio (NA) – CP_15 P.IVA_15 CP_5
Piazza Municipio n. 9; APPELLATO CONTUMACE
E (C.F. ), in persona del pro tempore, con sede in – Controparte_16 P.IVA_16 CP_5 CP_16
Corso Italia n. 72;
APPELLATO CONTUMACE E
pagina 2 di 10 (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_17 P.IVA_17
– Piazza Prampolini n. 1; CP_17
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Ceriale (SV) Controparte_18 P.IVA_18
– Piazza Nuova Italia n. 1; APPELLATO CONTUMACE E
(C.F. ), in persona del pro tempore, con sede in Controparte_19 P.IVA_19 CP_5
Martinsicuro (TE) – Via Aldo Moro n. 32/a;
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 277/2023, depositata il Pt_3
12.09.2023. CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE 1)riformare la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 277/2023, dott. Orpello, resa nel giudizio R.G. 2299/2022, depositata in data 12.09.2023 e;
per l'effetto:
-accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 cpc avverso la cartella di pagamento n. 112 2021 00008987 02 000 CP_1 emessa da;
Controparte_3
-confermare la suddetta cartella di pagamento, relativamente ai ruoli e verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Parte_1
2)dichiarare inammissibili, in quanto tardivamente proposti in primo grado, e in ogni caso respingere nel merito i motivi di ricorso non esaminati dal Giudice di Pace ed espressamente riproposti da CP_1 ai sensi dell'art. 346 cpc.
[...]
Con rifusione delle spese, anticipazioni e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi, e oltre alle spese di domiciliazione di entrambi i gradi. CONCLUSIONI DELL'APPELLATA
-in via principale: rigettare l'appello promosso dal con integrale conferma della Parte_1 sentenza del G.d.P. di Trento n. 277/2023 dd. 12.09.2023, depositata / comunicata in data 13.09.2023 e non notificata;
-in via subordinata: esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace in primo grado e con il presente atto formalmente riproposti ai sensi dell'art. 346 cpc con conseguente accertamento e declaratoria di nullità o, comunque, con annullamento della cartella di pagamento n. 112 2021
00008987 02 000 emessa da , dichiarando in ogni caso che Controparte_3 CP_1
non è debitrice per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al Codice della strada di
[...] cui ai verbali indicati in detta cartella riferiti al appellante. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che con atto di citazione datato 16.07.2022, ritualmente notificato, CP_1 proponeva opposizione ex art. 615 cpc, avanti il Giudice di Pace di Trento, avverso la cartella di pagamento n. 112 2021 00008987 02 000, convenendo in giudizio l' Controparte_3
, la Provincia di , i ,
[...] Controparte_20 Pt_3 Controparte_21 CP_6
pagina 3 di 10 , , CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12 CP_1
, , , e CP_13 CP_14 CP_16 CP_17 CP_18 CP_19 Pt_1
In particolare deduceva l'opponente: 1) l'illegittimità della cartella per la mancata indicazione della data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione;
2) l'illegittimità della cartella per il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1 co. 544 L. n. 228/2012; 3) in subordine, l'illegittimità della cartella in ragione del difetto di legittimazione passiva di 4) in ulteriore subordine, CP_1
l'illegittimità della cartella per difetto di legittimazione passiva di a seguito del venir CP_1 meno della propria responsabilità solidale in ragione della condotta di quest'ultima; 5) in ulteriore subordine, l'illegittimità della cartella per intervenuto annullamento ex lege dei verbali e, comunque, per inutilizzabilità degli stessi nei confronti di CP_1
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, dichiarare la nullità o, comunque, annullare la cartella di pagamento impugnata, dichiarando in ogni caso che non era debitrice per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al CP_1
Codice della Strada, di cui ai verbali indicati in detta cartella e riferiti ai comuni convenuti;
spese di giudizio rifuse.
Costituitosi con memoria dd. 06.09.2022 il nel contestare la fondatezza dei motivi Parte_1 di opposizione, chiedeva, in via pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito;
in via preliminare, previo rigetto dell'istanza cautelare, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta valida formazione dei titoli esecutivi;
nel merito, rigettarsi l'opposizione; spese di giudizio rifuse. Costituitosi con comparsa dd. 21.09.2022 il chiedeva accogliersi l'opposizione Controparte_7
e ritenere cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
Costituitosi con comparsa dd. 03.10.2022 il chiedeva dichiararsi la cessazione della Controparte_16 materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. Costituitosi con comparsa dd. 10.11.2022 il chiedeva il rigetto dell'opposizione, con CP_15 conseguente rifusione delle spese di giudizio.
Costituitosi con comparsa dd. 24.11.2022 il chiedeva il rigetto della domanda Controparte_13 attorea, con conseguente rifusione delle spese di giudizio.
All'udienza dd. 14.10.2022 il Giudice di Pace sospendeva gli effetti esecutivi della cartella esattoriale opposta. Con sentenza n. 277/2023 dd. 12.09.2023 il Giudice di Pace di Trento così statuiva: “Accoglie la domanda e annulla la cartella di pagamento opposta. Compensa le spese di lite”. Avverso detta sentenza proponeva gravame il con atto di citazione dd. 11.03.2024, Parte_1 ritualmente notificato, convenendo in giudizio l' CP_1 [...]
, i , Controparte_22 Controparte_21 CP_6 CP_7
, , , , CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_1
, e . CP_16 CP_17 CP_18 CP_19
Chideva l'appellante, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 112 CP_1
2021 00008987 02 000 emessa da;
confermare detta cartella di Controparte_3 pagamento, relativamente ai ruoli e verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse, oltre agli oneri riflessi. Parte_1
pagina 4 di 10 In particolare deduceva l'appellante: A) “Error in indicando – Violazione e falsa applicazione degli artt. 196, 84 e 180 C.d.S. nonché dell'art. 386 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (DPR 495/1992). Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L. 689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione”; B) “Error in indicando – Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S. travisamento dei fatti. Carenza, contraddittorietà e perplessità della motivazione, Ingiustizia manifesta”, C) “Error in indicando – Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 cpc, in combinato disposto con gli artt. 203 e 204 bis C.d.S.”. Costituitasi con comparsa dd. 29.05.2024 l'appellata chiedeva, in via principale, CP_1 rigettare l'appello promosso del con integrale conferma della sentenza impugnata;
Parte_1 in via subordinata, esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace, riproposti dalla deducente ai sensi dell'art. 346 cpc, con conseguente accertamento e declaratoria di nullità o, comunque, con annullamento della cartella di pagamento impugnata, dichiarando in ogni caso che non era debitrice per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al Codice della CP_1
Strada, di cui ai verbali indicati in detta cartella riferiti al appellante;
spese di giudizio rifuse. Pt_1
Gli appellati e i , Controparte_3 Controparte_21 CP_6 CP_7 [...] CP_1
, , , , , CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_23
e , ancorché fosse stato loro ritualmente notificato l'atto di CP_16 CP_17 CP_18 CP_19 citazione in appello, non provvedevano a costituirsi. All'udienza dd. 26.06.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 352 cpc. All'udienza dd. 07.05.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, risulta inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento proposta da CP_1 con atto di citazione ex art. 615 cpc dd. 16.07.2022 al fine di far valere la presunta assenza di
[...] responsabilità solidale.
In effetti preme osservare come tutti i verbali di contestazione, stante la rituale notifica degli stessi alla società opponente quale proprietaria-locatrice dei rispettivi veicoli sanzionati (v. docc. da 1 a 85) fasc.
1° grado) circostanza non contestata), in quanto non impugnati nei termini di legge, hanno acquisito efficacia di titolo esecutivo e non risultano più contestabili, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.
Sul punto si rammenta che ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 co. 3 e 204 bis D. Lvo n.
285/1992 il destinatario del verbale dispone del termine di gg. 60 per provvedere al pagamento in misura ridotta o per proporre il ricorso al Prefetto ovvero, in alternativa, opposizione avanti il Giudice di Pace nel termine di gg. 30 dalla notifica del verbale ex art. 7 D. Lvo n. 150/2011. Decorso inutilmente tale termine, l'art. 203 co. 3 C.d.S. statuisce che “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”. Qualora il destinatario deduca che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comunicatogli stante la nullità o l'omessa notifica del verbale di contestazione di violazioni al C.d.S., è ammissibile l'opposizione avverso la stessa, sempreché proposta nel termine di gg. 30 dalla notifica (v. Cass. n. 9059/2021 e Cass. S.U. n. 22080/2017).
pagina 5 di 10 Tuttavia in tale sede è possibile dedurre solo fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, quali il pagamento o la prescrizione (v. Cass. n. 7829/2019), mentre le eccezioni relative all'accertamento effettuato vanno proposte sia in sede amministrativa che con l'impugnazione del verbale.
Né può sostenersi da parte della società di autonoleggio, attuale appellata, al fine di escludere la propria responsabilità solidale, che la stessa “ha sin da subito provveduto a comunicare agli enti emittenti i contratti di noleggio dei veicoli interessati, così dando prova della sussistenza del rapporto di locazione, indicando espressamente i dati anagrafici, l'indirizzo e il numero della patente del conduttore alla data e all'ora dell'infrazione (cfr. la documentazione allegata sub doc. 5)” (v. pag. 17 atto di citazione dd. 16.07.2022).
In particolare ha affermato l'opponente che “in dette comunicazioni ha sempre tempestivamente contestato la propria responsabilità solidale, dichiarando di non essere tenuta al pagamento delle sanzioni pecuniarie, con richiesta di notifica del verbale al locatario pro tempore del veicolo, cioè all'effettivo trasgressore o, comunque, a colui il quale è obbligato in solido ex art. 196 C.d.S. con il conducente che ha commesso la violazione. La società ha altresì sempre chiesto l'annullamento nei suoi confronti dei verbali, invitando l'ente emittente a non procedere nei suoi confronti” (v. pag. 17 cit.).
Di talché “una volta trasmesse le generalità del locatario, spettava quindi all'organo accertatore la verifica della correttezza dei dati ricevuti al fine di ri-notificare a questi il verbale” (v. pag. 17 cit.). Di qui “l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla Società per le violazioni al C.d.S. contestate” (v. pag. 17 cit.). Si noti che tale tesi è stata riproposta sia in sede di memoria autorizzata dd. 05.12.2022 (v. pagg. 2-6), sia in comparsa di costituzione e risposta dd. 29.05.2024 (v. pagg. 12-13 che in comparsa conclusionale dd. 04.04.2025 (v. pagg. 5-7).
In realtà, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass. nn. 1383/2023, 510/2023 e
32920/2022), è del tutto irrilevante – contrariamente a quanto sostenuto dall'originaria opponente – la comunicazione dei dati del locatario in quanto non equiparabile al ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S. Invero, pur non prevedendo l'art. 203 C.d.S. adempimenti particolari per la proposizione del ricorso amministrativo, potendosi presentare anche presso l'ufficio di appartenenza dell'organo accertatore, preme evidenziare che essa non contiene i requisiti minimi che ne consentono la qualificazione come ricorso al Prefetto, in quanto priva dell'intestazione, con indicazione della competente autorità prefettizia cui è diretta, dell'epigrafe, con indicazione dei dati personali del ricorrente, degli estremi del verbale impugnato, con la relativa data della contestazione o notificazione, dei motivi dedotti, delle conclusioni e della sottoscrizione del ricorrente.
A fronte delle modalità e dei termini di opposizione, con specifica indicazione dei rimedi alternativi del ricorso ex artt. 203 e segg. C.d.S. e del ricorso giurisdizionale avanti il G.d.P., la società di autonoleggio si è limitata a comunicare i dati dei locatari in relazione a ciascun verbale contestato, con invito a rinotificare la sanzione al locatario ai sensi dell'art. 196 C.d.S. In realtà da tali comunicazioni non si evince la volontà della società di adire il Prefetto, di talché non si giustifica l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S., né esse possono essere parificate ad un tacito accoglimento del ricorso.
pagina 6 di 10 Alla luce di quanto sopra esposto non si ritengono in alcun modo condivisibili le argomentazioni del primo giudice poste a sostegno della statuizione di accoglimento dell'opposizione ex art. 615 cpc, secondo cui “la comunicazione del locatore è “ex lege” un ricorso amministrativo che non richiede formule sacramentali, che non ha un formalismo specifico prescritto della legge per i ricorsi giurisdizionali, e da essa scaturisce in ogni caso un diritto fondamentale per il locatore di ottenere una risposta positiva o negativa ai sensi dell'art. 204 c.d.s. …” (v. pag. 12 sent.) In effetti sostiene il primo giudice che “la comunicazione da parte del locatore dei dati del locatario permette all'Organo accertatore di trovarsi nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato se fosse stato tecnicamente possibile la contestuale trascrizione al P.R.A. … dei contratti di locazione senza conducente di breve durata. I verbali sottesi, dunque, appaiono erroneamente elevati a un soggetto che già al PRA risulta essere estraneo alla violazione ma, come anticipato, l'Organo accertatore avrebbe dovuto trasmettere al medesimo locatore una PEC – comunicazione diretta a conseguire entro un termine congruo di almeno trenta giorni, i dati del locatario …” (v. pag. 11 sent.). Sul punto giova rammentare, tuttavia, che alcuna norma del C.d.S. impone alle Amministrazioni di dare formale riscontro alle comunicazioni contenenti i dati identificativi dei locatari / trasgressori, laddove si consideri che le stesse, seppur introdotte nella prassi, risultano sprovviste di fondamento normativo e quindi prive di effetto estintivo della pretesa creditoria, come sostenuto da Cass. n.
8143/2020, secondo cui “la società esercente l'attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti (Cass. ord. 17.01.2019, n. 1238; Cass. ord. 19.02.2019 n. 4735, Cass. ord. 31.10.2019, n. 28030; Cass. ord. 31.10.2019, n. 28209)” (conf. Cass. nn. 1383/2023, 510/2023 e 32920/2022). Sotto diverso profilo il giudicante, a conferma dell'esclusione della corresponsabilità della società locatrice, richiama l'art. 196 previgente C.d.S., il quale “esclude espressamente i proprietari
“usufruttuari” i proprietari con “patto di riservato dominio”, i proprietari che cedono “a titolo di locazione finanziaria” e avrebbe escluso espressamente ed esplicitamente anche i proprietari – locatari
… se fosse stato tecnicamente possibile la trascrizione al P.R.A. di essi, di molteplici contratti di locazione senza conducente di breve durata …” (v. pagg.
9-10 sent.). Quindi, ad avviso del giudice di prime cure, il Codice della Strada già escludeva la responsabilità del locatore – noleggiatore senza conducente, facendo subentrare come obbligato in solido con l'autore materiale della violazione, il solo locatario, ovvero il soggetto che ha sottoscritto con il ricorrente il contratto di noleggio.
Sul punto il giudicante dà atto (v. pagg.
8-10 sent.) di condividere l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte in relazione all'art. 196 C.d.S., vigente all'epoca di contestazione dei verbali oggetto della cartella esattoriale opposta, secondo cui “l'unica forma di responsabilità, nelle ipotesi di noleggio di autovettura senza conducente, è quello che nasce dalla responsabilità solidale del locatario con l'autore della violazione. Non vi è altra ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, pertanto, nelle ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto dell'art. 196, 1 co. ed art. 84 del C.d.S.; e del generale principio di stretta pagina 7 di 10 legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni” (v.
Cass. ord. n. 10833/2020). Orbene, la tesi, sostenuta dal primo giudice, dell'equiparabilità delle comunicazioni dei dati dei locatari ai ricorsi al Prefetto, fondata sulla pronuncia sopra richiamata, non è in alcun modo condivisibile, laddove si consideri, per un verso, che tale decisione, peraltro isolata, risulta recentemente smentita da Cass. ord. n. 1383/2023 ed ord. n. 510/2023 e, per l'altro, che la stessa si fonda su argomentazioni palesemente in contrasto con il dettato normativo dell'art. 196 co. 1 C.d.S., vigente ratione temporis, secondo cui “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli o in sua vece l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. La norma sopra richiamata sancisce, dunque, la regola generale della responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le violazioni commesse dal trasgressore, disciplinando i casi tassativi in cui altri soggetti rispondono “in vece” del proprietario, ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria – ipotesi che non ricorrono nella fattispecie in esame – fatta salva l'eventuale prova di una circolazione del veicolo contro la sua volontà. Si noti che nel secondo periodo del comma anzidetto (“Nelle ipotesi in cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4 bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo…”) tali soggetti vengono individuati come responsabili in solido, ma, diversamente dal primo periodo, non viene specificato che esse rispondono “in vece” del proprietario.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la responsabilità solidale del locatario / intestatario temporaneo si aggiunge a quella del proprietario / locatore, la cui responsabilità non è esclusa neppure nel caso in cui questi abbia comunicato i dati del locatario all'ente. Sempre sul punto vale richiamare il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui anche la società locatrice resta obbligata in solido, in quanto la previsione di solidarietà del locatorio di cui all'art. 196, co. 1 C.d.S. sarebbe da aggiungere e non da sostituire alla solidarietà degli altri soggetti”
(v. Cass. ord. n. 1214/2019; Cass. sent. nn. 1845/2018 e 14452/2018). Ed ancora: “l'opposizione con cui si deducono fatti inerenti al merito della contestazione è inammissibile se il verbale presupposto sia stato previamente notificato restando senza impugnazione (Cass. Sez. Un. 22/09/2017 n. 22080) e che la circostanza che l'art. 196 C.d.S. preveda che, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente “risponde solidalmente il locatario” non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore (v. Cass. n. 24/09/2015, n. 18988 e Cass. 25/01/2018 n. 1845); né può ritenersi, quindi, che la previsione dell'art. 386, regolamento di attuazione C.d.S., che disciplina l'ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche al locatore dei veicoli senza conducente, dal momento che, posto quanto sopra, tale figura non rientra tra i soggetti in parola (v. Cass. ord. 31/10/2019 n. 28030); pertanto, la società esercente l'attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento pagina 8 di 10 divenissero definitivi nei propri confronti (Cass. ord. 17/01/2019, n. 1238; Cass. ord. 19/02/2019 n.
4735; Cass. ord. 31/10/2019 n. 28030; Cass. ord. 31/10/2019 n. 28209); ne consegue che le censure proposte sarebbero, comunque, infondate”. Ne vale invocare da parte opponente (v. pagg. 15-16 atto di citazione dd. 16.07.2022) ad esclusione della corresponsabilità del locatore / proprietario il novellato art. 196 C.d.S., in quanto lo stesso è privo di efficacia retroattiva, giacché applicabile solo per il futuro ex art. 11 disp. Prel. c.c., di talché non può essere valorizzato, all'evidenza, al fine di interpretare la norma precedentemente vigente, già oggetto di numerose pronunce di legittimità che hanno riconosciuto la responsabilità solidale e concorrente del proprietario / locatore e del locatario con il trasgressore. Sul punto vale richiamare Cass. ord. n. 510/2023, secondo cui “Va dato atto che la sopravvenienza normativa, richiamata dalla ricorrente nella propria memoria (l'art. 196 cod. Strada è stato infatti modificato dall'art. 1, comma 1 lettera g-ter, del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021 n. 156), sebbene destinata, “pro futuro”, ad incidere sulla questione oggi all'esame di questa Corte, risulta priva di rilevanza, invece, rispetto al presente giudizio. Va, infatti, ribadito che in materia di sanzioni amministrative – tali essendo quelle comminate all'odierna ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento fatta dalla stessa, poi, oggetto di opposizione – non trova applicazione al principio della retroattività della legge più favorevole (da ultimo cfr. Cass. sez. 2, sent. 13 giugno 2022, n. 19030, Rv 664993-01)”.
In definitiva: 1) i verbali di accertamento sono stati tutti ritualmente notificati alla società proprietaria del veicolo, responsabile in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S.; 2) detti verbali non sono stati opposti nei termini di legge, non essendo stato proposto né ricorso amministrativo al Prefetto ex art. 203 C.d.S., né ricorso giurisdizionale avanti il Giudice di Pace ex art. 204 bis C.d.S.; 3) le comunicazioni inviate da contenenti i dati dei vari locatari, non possono essere equiparate ai ricorsi al Prefetto ex CP_1 art. 203 C.d.S. per le ragioni già espresse in precedenza;
4) pertanto detti verbali sono divenuti titolo esecutivo nei confronti della società proprietaria dei veicoli;
5) ne consegue, alla luce di quanto precede, che l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale emessa CP_1 dall' avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal primo CP_3 Controparte_3 giudice. A ciò si aggiunga, a confutazione di quanto sostenuto in sentenza, che l'art. 196 C.d.S., come si evince dal dato letterale e dalla relativa elaborazione giurisprudenziale di legittimità, prevede la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, del locatario e del trasgressore, e che comunque alcuna disposizione del C.d.S. contempla l'onere di comunicazione dei dati del locatario da parte del proprietario, né prevede che tale adempimento comporta l'efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della sanzione connessa alla commissione dell'illecito. Quanto ai motivi di ricorso non esaminati dal giudice di prime cure, e riproposti ex art. 346 cpc nel presente grado di giudizio (v. pagg. 23-26 comparsa di costituzione e risposta dd. 29.05.2024), con cui l'appellata ha dedotto l'illegittimità della cartella de qua: A) “per la mancata indicazione della data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione (calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e verifica del termine di cui all'art. 3, comma 35 – bis d.l. n. 203 dl 2005)”; B)
“per il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012”, essi si appalesano inammissibili e, comunque, infondati.
Invero, al primo profilo, preme evidenziare che tali motivi di opposizione, in quanto relativi alla formazione e al contenuto della cartella di pagamento, dovevano essere dedotti mediante opposizione pagina 9 di 10 agli atti esecutivi ex art. 617 cpc (v. Cass. ord. n. 23531/2024) nel termine di gg. 20, laddove, nel caso di specie, a fronte dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 20.06.2022, l'opposizione risulta notificata il 16.07.2022, con conseguente inammissibilità per tardività degli stessi, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Inoltre, sempre preliminarmente, preme rilevare che il motivo sub A) attiene esclusivamente all'operato della concessionaria, con conseguente difetto di legittimazione passiva del il quale Parte_1 non risulta neppure in possesso della cartella, in quanto notificata esclusivamente ai debitori. Quanto al motivo sub B), anch'esso concernente l'operato dell' , Controparte_3 con conseguente difetto di legittimazione passiva del appellante, preme rilevare, quanto al Pt_1 merito, che tale censura si appalesa infondata in quanto la comunicazione di cui all'art. 1 co. 544 L. n. 228/2012 attiene esclusivamente ai debiti di carattere tributario e alle riscossioni di importo inferiore ad
€ 1.000,00 mentre il debito della società, attuale appellata, ammonta ad € 56.350,52 (v. doc. 2) fasc. 1° grado).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento, in veste di giudice di appello, così provvede:
-dichiara la contumacia degli appellati e dei Controparte_3 Controparte_21
, , ,
[...] CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_1
, , e;
CP_24 CP_13 CP_14 CP_16 CP_17 CP_18 CP_19
-in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 277/2023 dd. 12.09.2023, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da con atto di citazione dd. 16.07.2022, notificato CP_1 in pari data, avverso la cartella di pagamento n. 112 2021 00008987 02 000, notificata il 20.06.2022;
-condanna l'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio sostenute CP_1 dal che liquida, quanto al primo, in complessivi € 1.523,00 per compensi Parte_1 professionali (€ 425,00 per fase di studio, € 352,00 per fase introduttiva ed € 746,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed oneri riflessi;
quanto al secondo, in complessivi € 6.614,00, di cui € 5.810,00 per compensi professionali (1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva ed € 2.905,00 per fase decisionale) ed € 804,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed oneri riflessi.
Trento, 30.05.2025 Dott. M. Morandini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, giusta autorizzazione di Parte_1 P.IVA_1 cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 20.12.2022 (doc. 1), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta (C.F. ), Nicoletta Ongaro (C.F. C.F._1 [...]
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
) e (C.F. ) della Civica Avvocatura, e C.F._4 Parte_4 C.F._5 dell'avv. Sabrina Mazzeo del Foro di (C.F. ) elettivamente domiciliato Pt_3 C.F._6 presso il suo studio di quest'ultima in – Piazza di Centa 13/1, giusta procura alle liti depositata Pt_3 contestualmente nel fascicolo telematico;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA con sede legale a – Piazza Silvio CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 Pt_3
Pellico n. 5 – 38122 , in persona del legale rappresentante / amministratore dott. Pt_3 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Miriam Odorizzi (C.F. del foro di CP_2 C.F._7
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Calepina 65, 38122 , giusta Pt_3 Pt_3 procura alle liti depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione, nonché con la precedente istanza di visibilità dd. 27.05.2024 già agli atti;
APPELLATA
E
Agente della Riscossione per la Provincia di (C.F. Controparte_3 Pt_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in – Via dei Solteri P.IVA_4 Pt_3
n. 10/A; APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, con sede in Controparte_4 P.IVA_5 CP_5 CP_4
Bari (BA) – Via De Gasperi n. 135/137;
APPELLATO CONTUMACE E
pagina 1 di 10 (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Boltiere Controparte_6 P.IVA_6
(BG) – Via Don Giulio Caminati n. 2; APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del pro-tempore, con sede in Controparte_7 P.IVA_7 CP_5
Villasimius (SU) – Piazza Gramsci n. 10;
APPELLATO CONTUMACE E
(C.F. ), in persona del pro tempore, con sede in Aci Controparte_8 P.IVA_8 CP_5
Castello (CT) – Via Dante n. 28;
APPELLATO CONTUMACE
E (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_9 P.IVA_9
Spezzano Albanese (CS) – Largo Don Bosco n. 18;
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_10 P.IVA_10
Spezzano della Sila (CS) – Via Fausto Gullo n. 1;
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_11 P.IVA_11
Pietraperzia (EN) – Via San Domenico n. 5; APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_12 P.IVA_12
Monfalcone (GO) – Piazza della Repubblica n. 8;
APPELLATO CONTUMACE E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Sperlonga Controparte_13 P.IVA_13
(CT) – Piazza Europa;
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, con sede in Casoria (NA) Controparte_14 P.IVA_14
– Piazza Cirillo n.1; APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. , in persona del pro tempore, con sede in Forio (NA) – CP_15 P.IVA_15 CP_5
Piazza Municipio n. 9; APPELLATO CONTUMACE
E (C.F. ), in persona del pro tempore, con sede in – Controparte_16 P.IVA_16 CP_5 CP_16
Corso Italia n. 72;
APPELLATO CONTUMACE E
pagina 2 di 10 (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_17 P.IVA_17
– Piazza Prampolini n. 1; CP_17
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Ceriale (SV) Controparte_18 P.IVA_18
– Piazza Nuova Italia n. 1; APPELLATO CONTUMACE E
(C.F. ), in persona del pro tempore, con sede in Controparte_19 P.IVA_19 CP_5
Martinsicuro (TE) – Via Aldo Moro n. 32/a;
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 277/2023, depositata il Pt_3
12.09.2023. CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE 1)riformare la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 277/2023, dott. Orpello, resa nel giudizio R.G. 2299/2022, depositata in data 12.09.2023 e;
per l'effetto:
-accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 cpc avverso la cartella di pagamento n. 112 2021 00008987 02 000 CP_1 emessa da;
Controparte_3
-confermare la suddetta cartella di pagamento, relativamente ai ruoli e verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Parte_1
2)dichiarare inammissibili, in quanto tardivamente proposti in primo grado, e in ogni caso respingere nel merito i motivi di ricorso non esaminati dal Giudice di Pace ed espressamente riproposti da CP_1 ai sensi dell'art. 346 cpc.
[...]
Con rifusione delle spese, anticipazioni e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi, e oltre alle spese di domiciliazione di entrambi i gradi. CONCLUSIONI DELL'APPELLATA
-in via principale: rigettare l'appello promosso dal con integrale conferma della Parte_1 sentenza del G.d.P. di Trento n. 277/2023 dd. 12.09.2023, depositata / comunicata in data 13.09.2023 e non notificata;
-in via subordinata: esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace in primo grado e con il presente atto formalmente riproposti ai sensi dell'art. 346 cpc con conseguente accertamento e declaratoria di nullità o, comunque, con annullamento della cartella di pagamento n. 112 2021
00008987 02 000 emessa da , dichiarando in ogni caso che Controparte_3 CP_1
non è debitrice per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al Codice della strada di
[...] cui ai verbali indicati in detta cartella riferiti al appellante. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che con atto di citazione datato 16.07.2022, ritualmente notificato, CP_1 proponeva opposizione ex art. 615 cpc, avanti il Giudice di Pace di Trento, avverso la cartella di pagamento n. 112 2021 00008987 02 000, convenendo in giudizio l' Controparte_3
, la Provincia di , i ,
[...] Controparte_20 Pt_3 Controparte_21 CP_6
pagina 3 di 10 , , CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12 CP_1
, , , e CP_13 CP_14 CP_16 CP_17 CP_18 CP_19 Pt_1
In particolare deduceva l'opponente: 1) l'illegittimità della cartella per la mancata indicazione della data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione;
2) l'illegittimità della cartella per il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1 co. 544 L. n. 228/2012; 3) in subordine, l'illegittimità della cartella in ragione del difetto di legittimazione passiva di 4) in ulteriore subordine, CP_1
l'illegittimità della cartella per difetto di legittimazione passiva di a seguito del venir CP_1 meno della propria responsabilità solidale in ragione della condotta di quest'ultima; 5) in ulteriore subordine, l'illegittimità della cartella per intervenuto annullamento ex lege dei verbali e, comunque, per inutilizzabilità degli stessi nei confronti di CP_1
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, dichiarare la nullità o, comunque, annullare la cartella di pagamento impugnata, dichiarando in ogni caso che non era debitrice per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al CP_1
Codice della Strada, di cui ai verbali indicati in detta cartella e riferiti ai comuni convenuti;
spese di giudizio rifuse.
Costituitosi con memoria dd. 06.09.2022 il nel contestare la fondatezza dei motivi Parte_1 di opposizione, chiedeva, in via pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito;
in via preliminare, previo rigetto dell'istanza cautelare, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta valida formazione dei titoli esecutivi;
nel merito, rigettarsi l'opposizione; spese di giudizio rifuse. Costituitosi con comparsa dd. 21.09.2022 il chiedeva accogliersi l'opposizione Controparte_7
e ritenere cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
Costituitosi con comparsa dd. 03.10.2022 il chiedeva dichiararsi la cessazione della Controparte_16 materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. Costituitosi con comparsa dd. 10.11.2022 il chiedeva il rigetto dell'opposizione, con CP_15 conseguente rifusione delle spese di giudizio.
Costituitosi con comparsa dd. 24.11.2022 il chiedeva il rigetto della domanda Controparte_13 attorea, con conseguente rifusione delle spese di giudizio.
All'udienza dd. 14.10.2022 il Giudice di Pace sospendeva gli effetti esecutivi della cartella esattoriale opposta. Con sentenza n. 277/2023 dd. 12.09.2023 il Giudice di Pace di Trento così statuiva: “Accoglie la domanda e annulla la cartella di pagamento opposta. Compensa le spese di lite”. Avverso detta sentenza proponeva gravame il con atto di citazione dd. 11.03.2024, Parte_1 ritualmente notificato, convenendo in giudizio l' CP_1 [...]
, i , Controparte_22 Controparte_21 CP_6 CP_7
, , , , CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_1
, e . CP_16 CP_17 CP_18 CP_19
Chideva l'appellante, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 112 CP_1
2021 00008987 02 000 emessa da;
confermare detta cartella di Controparte_3 pagamento, relativamente ai ruoli e verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse, oltre agli oneri riflessi. Parte_1
pagina 4 di 10 In particolare deduceva l'appellante: A) “Error in indicando – Violazione e falsa applicazione degli artt. 196, 84 e 180 C.d.S. nonché dell'art. 386 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (DPR 495/1992). Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L. 689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione”; B) “Error in indicando – Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S. travisamento dei fatti. Carenza, contraddittorietà e perplessità della motivazione, Ingiustizia manifesta”, C) “Error in indicando – Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 cpc, in combinato disposto con gli artt. 203 e 204 bis C.d.S.”. Costituitasi con comparsa dd. 29.05.2024 l'appellata chiedeva, in via principale, CP_1 rigettare l'appello promosso del con integrale conferma della sentenza impugnata;
Parte_1 in via subordinata, esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace, riproposti dalla deducente ai sensi dell'art. 346 cpc, con conseguente accertamento e declaratoria di nullità o, comunque, con annullamento della cartella di pagamento impugnata, dichiarando in ogni caso che non era debitrice per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al Codice della CP_1
Strada, di cui ai verbali indicati in detta cartella riferiti al appellante;
spese di giudizio rifuse. Pt_1
Gli appellati e i , Controparte_3 Controparte_21 CP_6 CP_7 [...] CP_1
, , , , , CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_23
e , ancorché fosse stato loro ritualmente notificato l'atto di CP_16 CP_17 CP_18 CP_19 citazione in appello, non provvedevano a costituirsi. All'udienza dd. 26.06.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 352 cpc. All'udienza dd. 07.05.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, risulta inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento proposta da CP_1 con atto di citazione ex art. 615 cpc dd. 16.07.2022 al fine di far valere la presunta assenza di
[...] responsabilità solidale.
In effetti preme osservare come tutti i verbali di contestazione, stante la rituale notifica degli stessi alla società opponente quale proprietaria-locatrice dei rispettivi veicoli sanzionati (v. docc. da 1 a 85) fasc.
1° grado) circostanza non contestata), in quanto non impugnati nei termini di legge, hanno acquisito efficacia di titolo esecutivo e non risultano più contestabili, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.
Sul punto si rammenta che ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 co. 3 e 204 bis D. Lvo n.
285/1992 il destinatario del verbale dispone del termine di gg. 60 per provvedere al pagamento in misura ridotta o per proporre il ricorso al Prefetto ovvero, in alternativa, opposizione avanti il Giudice di Pace nel termine di gg. 30 dalla notifica del verbale ex art. 7 D. Lvo n. 150/2011. Decorso inutilmente tale termine, l'art. 203 co. 3 C.d.S. statuisce che “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”. Qualora il destinatario deduca che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comunicatogli stante la nullità o l'omessa notifica del verbale di contestazione di violazioni al C.d.S., è ammissibile l'opposizione avverso la stessa, sempreché proposta nel termine di gg. 30 dalla notifica (v. Cass. n. 9059/2021 e Cass. S.U. n. 22080/2017).
pagina 5 di 10 Tuttavia in tale sede è possibile dedurre solo fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, quali il pagamento o la prescrizione (v. Cass. n. 7829/2019), mentre le eccezioni relative all'accertamento effettuato vanno proposte sia in sede amministrativa che con l'impugnazione del verbale.
Né può sostenersi da parte della società di autonoleggio, attuale appellata, al fine di escludere la propria responsabilità solidale, che la stessa “ha sin da subito provveduto a comunicare agli enti emittenti i contratti di noleggio dei veicoli interessati, così dando prova della sussistenza del rapporto di locazione, indicando espressamente i dati anagrafici, l'indirizzo e il numero della patente del conduttore alla data e all'ora dell'infrazione (cfr. la documentazione allegata sub doc. 5)” (v. pag. 17 atto di citazione dd. 16.07.2022).
In particolare ha affermato l'opponente che “in dette comunicazioni ha sempre tempestivamente contestato la propria responsabilità solidale, dichiarando di non essere tenuta al pagamento delle sanzioni pecuniarie, con richiesta di notifica del verbale al locatario pro tempore del veicolo, cioè all'effettivo trasgressore o, comunque, a colui il quale è obbligato in solido ex art. 196 C.d.S. con il conducente che ha commesso la violazione. La società ha altresì sempre chiesto l'annullamento nei suoi confronti dei verbali, invitando l'ente emittente a non procedere nei suoi confronti” (v. pag. 17 cit.).
Di talché “una volta trasmesse le generalità del locatario, spettava quindi all'organo accertatore la verifica della correttezza dei dati ricevuti al fine di ri-notificare a questi il verbale” (v. pag. 17 cit.). Di qui “l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla Società per le violazioni al C.d.S. contestate” (v. pag. 17 cit.). Si noti che tale tesi è stata riproposta sia in sede di memoria autorizzata dd. 05.12.2022 (v. pagg. 2-6), sia in comparsa di costituzione e risposta dd. 29.05.2024 (v. pagg. 12-13 che in comparsa conclusionale dd. 04.04.2025 (v. pagg. 5-7).
In realtà, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass. nn. 1383/2023, 510/2023 e
32920/2022), è del tutto irrilevante – contrariamente a quanto sostenuto dall'originaria opponente – la comunicazione dei dati del locatario in quanto non equiparabile al ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S. Invero, pur non prevedendo l'art. 203 C.d.S. adempimenti particolari per la proposizione del ricorso amministrativo, potendosi presentare anche presso l'ufficio di appartenenza dell'organo accertatore, preme evidenziare che essa non contiene i requisiti minimi che ne consentono la qualificazione come ricorso al Prefetto, in quanto priva dell'intestazione, con indicazione della competente autorità prefettizia cui è diretta, dell'epigrafe, con indicazione dei dati personali del ricorrente, degli estremi del verbale impugnato, con la relativa data della contestazione o notificazione, dei motivi dedotti, delle conclusioni e della sottoscrizione del ricorrente.
A fronte delle modalità e dei termini di opposizione, con specifica indicazione dei rimedi alternativi del ricorso ex artt. 203 e segg. C.d.S. e del ricorso giurisdizionale avanti il G.d.P., la società di autonoleggio si è limitata a comunicare i dati dei locatari in relazione a ciascun verbale contestato, con invito a rinotificare la sanzione al locatario ai sensi dell'art. 196 C.d.S. In realtà da tali comunicazioni non si evince la volontà della società di adire il Prefetto, di talché non si giustifica l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S., né esse possono essere parificate ad un tacito accoglimento del ricorso.
pagina 6 di 10 Alla luce di quanto sopra esposto non si ritengono in alcun modo condivisibili le argomentazioni del primo giudice poste a sostegno della statuizione di accoglimento dell'opposizione ex art. 615 cpc, secondo cui “la comunicazione del locatore è “ex lege” un ricorso amministrativo che non richiede formule sacramentali, che non ha un formalismo specifico prescritto della legge per i ricorsi giurisdizionali, e da essa scaturisce in ogni caso un diritto fondamentale per il locatore di ottenere una risposta positiva o negativa ai sensi dell'art. 204 c.d.s. …” (v. pag. 12 sent.) In effetti sostiene il primo giudice che “la comunicazione da parte del locatore dei dati del locatario permette all'Organo accertatore di trovarsi nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato se fosse stato tecnicamente possibile la contestuale trascrizione al P.R.A. … dei contratti di locazione senza conducente di breve durata. I verbali sottesi, dunque, appaiono erroneamente elevati a un soggetto che già al PRA risulta essere estraneo alla violazione ma, come anticipato, l'Organo accertatore avrebbe dovuto trasmettere al medesimo locatore una PEC – comunicazione diretta a conseguire entro un termine congruo di almeno trenta giorni, i dati del locatario …” (v. pag. 11 sent.). Sul punto giova rammentare, tuttavia, che alcuna norma del C.d.S. impone alle Amministrazioni di dare formale riscontro alle comunicazioni contenenti i dati identificativi dei locatari / trasgressori, laddove si consideri che le stesse, seppur introdotte nella prassi, risultano sprovviste di fondamento normativo e quindi prive di effetto estintivo della pretesa creditoria, come sostenuto da Cass. n.
8143/2020, secondo cui “la società esercente l'attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti (Cass. ord. 17.01.2019, n. 1238; Cass. ord. 19.02.2019 n. 4735, Cass. ord. 31.10.2019, n. 28030; Cass. ord. 31.10.2019, n. 28209)” (conf. Cass. nn. 1383/2023, 510/2023 e 32920/2022). Sotto diverso profilo il giudicante, a conferma dell'esclusione della corresponsabilità della società locatrice, richiama l'art. 196 previgente C.d.S., il quale “esclude espressamente i proprietari
“usufruttuari” i proprietari con “patto di riservato dominio”, i proprietari che cedono “a titolo di locazione finanziaria” e avrebbe escluso espressamente ed esplicitamente anche i proprietari – locatari
… se fosse stato tecnicamente possibile la trascrizione al P.R.A. di essi, di molteplici contratti di locazione senza conducente di breve durata …” (v. pagg.
9-10 sent.). Quindi, ad avviso del giudice di prime cure, il Codice della Strada già escludeva la responsabilità del locatore – noleggiatore senza conducente, facendo subentrare come obbligato in solido con l'autore materiale della violazione, il solo locatario, ovvero il soggetto che ha sottoscritto con il ricorrente il contratto di noleggio.
Sul punto il giudicante dà atto (v. pagg.
8-10 sent.) di condividere l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte in relazione all'art. 196 C.d.S., vigente all'epoca di contestazione dei verbali oggetto della cartella esattoriale opposta, secondo cui “l'unica forma di responsabilità, nelle ipotesi di noleggio di autovettura senza conducente, è quello che nasce dalla responsabilità solidale del locatario con l'autore della violazione. Non vi è altra ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, pertanto, nelle ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto dell'art. 196, 1 co. ed art. 84 del C.d.S.; e del generale principio di stretta pagina 7 di 10 legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni” (v.
Cass. ord. n. 10833/2020). Orbene, la tesi, sostenuta dal primo giudice, dell'equiparabilità delle comunicazioni dei dati dei locatari ai ricorsi al Prefetto, fondata sulla pronuncia sopra richiamata, non è in alcun modo condivisibile, laddove si consideri, per un verso, che tale decisione, peraltro isolata, risulta recentemente smentita da Cass. ord. n. 1383/2023 ed ord. n. 510/2023 e, per l'altro, che la stessa si fonda su argomentazioni palesemente in contrasto con il dettato normativo dell'art. 196 co. 1 C.d.S., vigente ratione temporis, secondo cui “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli o in sua vece l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. La norma sopra richiamata sancisce, dunque, la regola generale della responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le violazioni commesse dal trasgressore, disciplinando i casi tassativi in cui altri soggetti rispondono “in vece” del proprietario, ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria – ipotesi che non ricorrono nella fattispecie in esame – fatta salva l'eventuale prova di una circolazione del veicolo contro la sua volontà. Si noti che nel secondo periodo del comma anzidetto (“Nelle ipotesi in cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4 bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo…”) tali soggetti vengono individuati come responsabili in solido, ma, diversamente dal primo periodo, non viene specificato che esse rispondono “in vece” del proprietario.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la responsabilità solidale del locatario / intestatario temporaneo si aggiunge a quella del proprietario / locatore, la cui responsabilità non è esclusa neppure nel caso in cui questi abbia comunicato i dati del locatario all'ente. Sempre sul punto vale richiamare il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui anche la società locatrice resta obbligata in solido, in quanto la previsione di solidarietà del locatorio di cui all'art. 196, co. 1 C.d.S. sarebbe da aggiungere e non da sostituire alla solidarietà degli altri soggetti”
(v. Cass. ord. n. 1214/2019; Cass. sent. nn. 1845/2018 e 14452/2018). Ed ancora: “l'opposizione con cui si deducono fatti inerenti al merito della contestazione è inammissibile se il verbale presupposto sia stato previamente notificato restando senza impugnazione (Cass. Sez. Un. 22/09/2017 n. 22080) e che la circostanza che l'art. 196 C.d.S. preveda che, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente “risponde solidalmente il locatario” non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore (v. Cass. n. 24/09/2015, n. 18988 e Cass. 25/01/2018 n. 1845); né può ritenersi, quindi, che la previsione dell'art. 386, regolamento di attuazione C.d.S., che disciplina l'ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche al locatore dei veicoli senza conducente, dal momento che, posto quanto sopra, tale figura non rientra tra i soggetti in parola (v. Cass. ord. 31/10/2019 n. 28030); pertanto, la società esercente l'attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento pagina 8 di 10 divenissero definitivi nei propri confronti (Cass. ord. 17/01/2019, n. 1238; Cass. ord. 19/02/2019 n.
4735; Cass. ord. 31/10/2019 n. 28030; Cass. ord. 31/10/2019 n. 28209); ne consegue che le censure proposte sarebbero, comunque, infondate”. Ne vale invocare da parte opponente (v. pagg. 15-16 atto di citazione dd. 16.07.2022) ad esclusione della corresponsabilità del locatore / proprietario il novellato art. 196 C.d.S., in quanto lo stesso è privo di efficacia retroattiva, giacché applicabile solo per il futuro ex art. 11 disp. Prel. c.c., di talché non può essere valorizzato, all'evidenza, al fine di interpretare la norma precedentemente vigente, già oggetto di numerose pronunce di legittimità che hanno riconosciuto la responsabilità solidale e concorrente del proprietario / locatore e del locatario con il trasgressore. Sul punto vale richiamare Cass. ord. n. 510/2023, secondo cui “Va dato atto che la sopravvenienza normativa, richiamata dalla ricorrente nella propria memoria (l'art. 196 cod. Strada è stato infatti modificato dall'art. 1, comma 1 lettera g-ter, del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021 n. 156), sebbene destinata, “pro futuro”, ad incidere sulla questione oggi all'esame di questa Corte, risulta priva di rilevanza, invece, rispetto al presente giudizio. Va, infatti, ribadito che in materia di sanzioni amministrative – tali essendo quelle comminate all'odierna ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento fatta dalla stessa, poi, oggetto di opposizione – non trova applicazione al principio della retroattività della legge più favorevole (da ultimo cfr. Cass. sez. 2, sent. 13 giugno 2022, n. 19030, Rv 664993-01)”.
In definitiva: 1) i verbali di accertamento sono stati tutti ritualmente notificati alla società proprietaria del veicolo, responsabile in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S.; 2) detti verbali non sono stati opposti nei termini di legge, non essendo stato proposto né ricorso amministrativo al Prefetto ex art. 203 C.d.S., né ricorso giurisdizionale avanti il Giudice di Pace ex art. 204 bis C.d.S.; 3) le comunicazioni inviate da contenenti i dati dei vari locatari, non possono essere equiparate ai ricorsi al Prefetto ex CP_1 art. 203 C.d.S. per le ragioni già espresse in precedenza;
4) pertanto detti verbali sono divenuti titolo esecutivo nei confronti della società proprietaria dei veicoli;
5) ne consegue, alla luce di quanto precede, che l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale emessa CP_1 dall' avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal primo CP_3 Controparte_3 giudice. A ciò si aggiunga, a confutazione di quanto sostenuto in sentenza, che l'art. 196 C.d.S., come si evince dal dato letterale e dalla relativa elaborazione giurisprudenziale di legittimità, prevede la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, del locatario e del trasgressore, e che comunque alcuna disposizione del C.d.S. contempla l'onere di comunicazione dei dati del locatario da parte del proprietario, né prevede che tale adempimento comporta l'efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della sanzione connessa alla commissione dell'illecito. Quanto ai motivi di ricorso non esaminati dal giudice di prime cure, e riproposti ex art. 346 cpc nel presente grado di giudizio (v. pagg. 23-26 comparsa di costituzione e risposta dd. 29.05.2024), con cui l'appellata ha dedotto l'illegittimità della cartella de qua: A) “per la mancata indicazione della data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione (calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e verifica del termine di cui all'art. 3, comma 35 – bis d.l. n. 203 dl 2005)”; B)
“per il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012”, essi si appalesano inammissibili e, comunque, infondati.
Invero, al primo profilo, preme evidenziare che tali motivi di opposizione, in quanto relativi alla formazione e al contenuto della cartella di pagamento, dovevano essere dedotti mediante opposizione pagina 9 di 10 agli atti esecutivi ex art. 617 cpc (v. Cass. ord. n. 23531/2024) nel termine di gg. 20, laddove, nel caso di specie, a fronte dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 20.06.2022, l'opposizione risulta notificata il 16.07.2022, con conseguente inammissibilità per tardività degli stessi, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Inoltre, sempre preliminarmente, preme rilevare che il motivo sub A) attiene esclusivamente all'operato della concessionaria, con conseguente difetto di legittimazione passiva del il quale Parte_1 non risulta neppure in possesso della cartella, in quanto notificata esclusivamente ai debitori. Quanto al motivo sub B), anch'esso concernente l'operato dell' , Controparte_3 con conseguente difetto di legittimazione passiva del appellante, preme rilevare, quanto al Pt_1 merito, che tale censura si appalesa infondata in quanto la comunicazione di cui all'art. 1 co. 544 L. n. 228/2012 attiene esclusivamente ai debiti di carattere tributario e alle riscossioni di importo inferiore ad
€ 1.000,00 mentre il debito della società, attuale appellata, ammonta ad € 56.350,52 (v. doc. 2) fasc. 1° grado).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento, in veste di giudice di appello, così provvede:
-dichiara la contumacia degli appellati e dei Controparte_3 Controparte_21
, , ,
[...] CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_1
, , e;
CP_24 CP_13 CP_14 CP_16 CP_17 CP_18 CP_19
-in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 277/2023 dd. 12.09.2023, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da con atto di citazione dd. 16.07.2022, notificato CP_1 in pari data, avverso la cartella di pagamento n. 112 2021 00008987 02 000, notificata il 20.06.2022;
-condanna l'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio sostenute CP_1 dal che liquida, quanto al primo, in complessivi € 1.523,00 per compensi Parte_1 professionali (€ 425,00 per fase di studio, € 352,00 per fase introduttiva ed € 746,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed oneri riflessi;
quanto al secondo, in complessivi € 6.614,00, di cui € 5.810,00 per compensi professionali (1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva ed € 2.905,00 per fase decisionale) ed € 804,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed oneri riflessi.
Trento, 30.05.2025 Dott. M. Morandini
pagina 10 di 10