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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 73/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
PRIMA Sezione Civile
Nel procedimento fra
, con l'Avv. BORGINI e l'Avv. FRANCIOSA;
Parte_1
RICORRENTE
e
, con l'Avv. PICCO;
Controparte_1
RESISTENTE
La Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, letti ed esaminati gli atti di causa,
a scioglimento della riserva assunta in data 25/03/2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che con ricorso 14/01/2025 il ricorrente sig. , marito della resistente e Parte_2
Per_ padre di due figli ( , 18.03.2013 e , 20.12.2015), ha adito in via urgente l'intestato Per_2
Tribunale rappresentando l'involuzione della coppia, coniugale e genitoriale, a far data
Per_ dall'estate 2024, con forte disagio della figlia che dal dicembre 2024 rifiuta la relazione paterna, manifesta atteggiamenti ostili e aggressivi, ad ogni modo preoccupanti, in relazione ai quali i genitori dissentono in ordine alle scelte da intraprendere;
che, pertanto, stante il disagio manifestato dalla figlia, sarebbe necessaria una indagine delle cause di tale disagio, ripristinando al relazione padre/figlia, prevenendo l'insorgere di problematiche più gravi;
rilevato che il ricorrente ha concluso chiedendo l'ascolto della minore, l'autorizzaizone all'avvio di un percorso di supporto psicologico per la minore presso professionisti specializzati, l'avvio di una CTU per valutazione lo stato psicologico della minore, le cause del disagio e le modalità più appropriate di intervento;
rilevato che, attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente sig.ra
, lamentando l'inammissibilità dello strumento processuale attivato, Controparte_1
pagina 1 di 4 ovvero chiedendone il rigetto in quanto infondato, evidenziando che pende procedimento penale in fase di indagine per la denuncia avanzata dalla resistente in data 02/01/2025 per maltrattamenti in danno del marito;
con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
con condanna ex art. 96 c.p.c.;
rilevato che è stato regolarmente attivato il contraddittorio anche nei confronti del P.M., parte necessaria (visibilità 10/02/2025);
letto ed analizzato il contenuto del verbale di udienza 19/02/2025 ove le parti hanno raggiunto la seguente parziale composizione: “Attivazione del primo incontro NPI presso il Don con oneri a carico paterno, con anche prosecuzione di eventuali ulteriori incontri Pt_3
ritenuti necessari dai professionisti fintanto che il regime pubblico non dia disponibilità; con contestuale attivazione della prenotazione NPI pubblica, al fine di valutare le concrete tempistiche.”;
rilevato che nelle successive note di trattazione scritta autorizzate entrambe le parti hanno rappresentato che è stata svolta la visita NPI presso il centro Don come da accordo Pt_3
raggiunto all'udienza;
considerato, però, che parte resistente ha riferito che la dott.ssa avrebbe consigliato Per_3
di proseguire il percorso presso la struttura pubblica ospedaliera varesina ove la minore era stata anni fa già presa in carico, con prossima visita pubblica già fissata al 04/04/2025 ore
14.30; che, con opposta rappresentazione, il ricorrente ha evidenziato come, se seguito della prima visita, sarebbe in realtà iniziato il percorso privato in favore della minore con oneri a carico paterno, cui la resistente avrebbe opposto fattivi motivi di intralcio, come risultante altresì dalle comunicazioni del professionista dott. che avrebbe ripreso la signora Per_4
invitandola a maggiore collaborazione;
che peraltro la madre avrebbe consegnato alla minore un cellulare con registrazione audio attivata prima dell'incontro della minore con lo psicologo del 14/03/20025, determinando così l'interruzione del percorso, comunicata dalla dott.ssa la quale ha quindi invitato a rivolgersi al pubblico;
che il ricorrente ha rimarcato il Per_3
fortissimo disagio che manifesterebbe la minore;
ritenuto che debba essere giudizialmente disposto che venga con celerità disposto in favore della minore un percorso di valutazione NPI e successiva attivazione di tutti i percorsi che i professionisti individueranno, autorizzando anche percorsi di natura medica privata;
che, invero, la diatriba genitoriale riguarda esclusivamente le modalità di attivazione del percorso, essendo gli stessi concordi circa l'attivazione dello stesso, in favore della figlia;
che le pagina 2 di 4 differenti visioni circa lo stesso non possono andare a discapito della figlia, la quale manifesta disagio;
che ogni altra questione afferente al conflitto genitoriale non è oggetto del presente giudizio;
considerato, poi, che non è questa la sede giuridica per indagare le cause del disagio espresso dalla minore (ascolto e CTU), dovendosi, eventualmente, rimettere ogni valutazione in ordine all'attivazione di strumenti di supporto della minore ai professionisti di cui sopra è stato autorizzato l'intervento;
considerato, infatti, che il presente non è giudizio di separazione personale, bensì giudizio di risoluzione di contrasti fra coniugi;
valutata la fattispecie, che impone l'attivazione di particolari cautele a tutela dei figli minori della coppia, al fine di scongiurare situazioni di pregiudizio per gli stessi;
ritenuto che le spese di lite del presente procedimento debbano essere integralmente compensate fra le parti;
che non sussistono i presupposti per la domanda ex art. 96 c.p.c.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 316 c.c., 473ter c.p.c., 152ter disp. att. c.p.c., 70 n.3bis c.p.c. e 50bis n. 1 c.p.c.;
1) PRENDE ATTO del consenso delle parti in relazione ad una valutazione neuropsichiatrica e successiva presa in carico psicologica in favore della figlia minore
Per_
, nata a [...] il [...];
Per_ 2) DISPONE che venga con celerità disposto in favore della minore un percorso di valutazione NPI e successiva attivazione di tutti i percorsi che i professionisti individueranno, anche di natura medica privata, AUTORIZZANDO, in presenza di perdurante disaccordo fra i genitori, il padre ricorrente ad effettuare in autonomia le relative scelte;
3) RIGETTA le ulteriori domande formulate;
4) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
SEGNALA il presente nucleo familiare ai Servizi Sociali territorialmente competenti (nucleo residente in [...]), nonché alla Procura della repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
pagina 3 di 4 e al Tribunale per i Minorenni di Milano, affinché adotti, laddove ne ricorrano i presupposti,
ogni opportuno provvedimento a tutela dei minori, figli dei coniugi in epigrafe per i quali non pende alcun procedimento di crisi familiare.
Si comunichi alle parti.
Varese, 26/03/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
PRIMA Sezione Civile
Nel procedimento fra
, con l'Avv. BORGINI e l'Avv. FRANCIOSA;
Parte_1
RICORRENTE
e
, con l'Avv. PICCO;
Controparte_1
RESISTENTE
La Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, letti ed esaminati gli atti di causa,
a scioglimento della riserva assunta in data 25/03/2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che con ricorso 14/01/2025 il ricorrente sig. , marito della resistente e Parte_2
Per_ padre di due figli ( , 18.03.2013 e , 20.12.2015), ha adito in via urgente l'intestato Per_2
Tribunale rappresentando l'involuzione della coppia, coniugale e genitoriale, a far data
Per_ dall'estate 2024, con forte disagio della figlia che dal dicembre 2024 rifiuta la relazione paterna, manifesta atteggiamenti ostili e aggressivi, ad ogni modo preoccupanti, in relazione ai quali i genitori dissentono in ordine alle scelte da intraprendere;
che, pertanto, stante il disagio manifestato dalla figlia, sarebbe necessaria una indagine delle cause di tale disagio, ripristinando al relazione padre/figlia, prevenendo l'insorgere di problematiche più gravi;
rilevato che il ricorrente ha concluso chiedendo l'ascolto della minore, l'autorizzaizone all'avvio di un percorso di supporto psicologico per la minore presso professionisti specializzati, l'avvio di una CTU per valutazione lo stato psicologico della minore, le cause del disagio e le modalità più appropriate di intervento;
rilevato che, attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente sig.ra
, lamentando l'inammissibilità dello strumento processuale attivato, Controparte_1
pagina 1 di 4 ovvero chiedendone il rigetto in quanto infondato, evidenziando che pende procedimento penale in fase di indagine per la denuncia avanzata dalla resistente in data 02/01/2025 per maltrattamenti in danno del marito;
con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
con condanna ex art. 96 c.p.c.;
rilevato che è stato regolarmente attivato il contraddittorio anche nei confronti del P.M., parte necessaria (visibilità 10/02/2025);
letto ed analizzato il contenuto del verbale di udienza 19/02/2025 ove le parti hanno raggiunto la seguente parziale composizione: “Attivazione del primo incontro NPI presso il Don con oneri a carico paterno, con anche prosecuzione di eventuali ulteriori incontri Pt_3
ritenuti necessari dai professionisti fintanto che il regime pubblico non dia disponibilità; con contestuale attivazione della prenotazione NPI pubblica, al fine di valutare le concrete tempistiche.”;
rilevato che nelle successive note di trattazione scritta autorizzate entrambe le parti hanno rappresentato che è stata svolta la visita NPI presso il centro Don come da accordo Pt_3
raggiunto all'udienza;
considerato, però, che parte resistente ha riferito che la dott.ssa avrebbe consigliato Per_3
di proseguire il percorso presso la struttura pubblica ospedaliera varesina ove la minore era stata anni fa già presa in carico, con prossima visita pubblica già fissata al 04/04/2025 ore
14.30; che, con opposta rappresentazione, il ricorrente ha evidenziato come, se seguito della prima visita, sarebbe in realtà iniziato il percorso privato in favore della minore con oneri a carico paterno, cui la resistente avrebbe opposto fattivi motivi di intralcio, come risultante altresì dalle comunicazioni del professionista dott. che avrebbe ripreso la signora Per_4
invitandola a maggiore collaborazione;
che peraltro la madre avrebbe consegnato alla minore un cellulare con registrazione audio attivata prima dell'incontro della minore con lo psicologo del 14/03/20025, determinando così l'interruzione del percorso, comunicata dalla dott.ssa la quale ha quindi invitato a rivolgersi al pubblico;
che il ricorrente ha rimarcato il Per_3
fortissimo disagio che manifesterebbe la minore;
ritenuto che debba essere giudizialmente disposto che venga con celerità disposto in favore della minore un percorso di valutazione NPI e successiva attivazione di tutti i percorsi che i professionisti individueranno, autorizzando anche percorsi di natura medica privata;
che, invero, la diatriba genitoriale riguarda esclusivamente le modalità di attivazione del percorso, essendo gli stessi concordi circa l'attivazione dello stesso, in favore della figlia;
che le pagina 2 di 4 differenti visioni circa lo stesso non possono andare a discapito della figlia, la quale manifesta disagio;
che ogni altra questione afferente al conflitto genitoriale non è oggetto del presente giudizio;
considerato, poi, che non è questa la sede giuridica per indagare le cause del disagio espresso dalla minore (ascolto e CTU), dovendosi, eventualmente, rimettere ogni valutazione in ordine all'attivazione di strumenti di supporto della minore ai professionisti di cui sopra è stato autorizzato l'intervento;
considerato, infatti, che il presente non è giudizio di separazione personale, bensì giudizio di risoluzione di contrasti fra coniugi;
valutata la fattispecie, che impone l'attivazione di particolari cautele a tutela dei figli minori della coppia, al fine di scongiurare situazioni di pregiudizio per gli stessi;
ritenuto che le spese di lite del presente procedimento debbano essere integralmente compensate fra le parti;
che non sussistono i presupposti per la domanda ex art. 96 c.p.c.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 316 c.c., 473ter c.p.c., 152ter disp. att. c.p.c., 70 n.3bis c.p.c. e 50bis n. 1 c.p.c.;
1) PRENDE ATTO del consenso delle parti in relazione ad una valutazione neuropsichiatrica e successiva presa in carico psicologica in favore della figlia minore
Per_
, nata a [...] il [...];
Per_ 2) DISPONE che venga con celerità disposto in favore della minore un percorso di valutazione NPI e successiva attivazione di tutti i percorsi che i professionisti individueranno, anche di natura medica privata, AUTORIZZANDO, in presenza di perdurante disaccordo fra i genitori, il padre ricorrente ad effettuare in autonomia le relative scelte;
3) RIGETTA le ulteriori domande formulate;
4) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
SEGNALA il presente nucleo familiare ai Servizi Sociali territorialmente competenti (nucleo residente in [...]), nonché alla Procura della repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
pagina 3 di 4 e al Tribunale per i Minorenni di Milano, affinché adotti, laddove ne ricorrano i presupposti,
ogni opportuno provvedimento a tutela dei minori, figli dei coniugi in epigrafe per i quali non pende alcun procedimento di crisi familiare.
Si comunichi alle parti.
Varese, 26/03/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
pagina 4 di 4