Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 9204/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 04/06/1963, residente in [...]6, ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Bartolomeo Bosco n. 31/4, presso lo studio dell'Avv. Prof.
Daniele Granara, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...]6, elettivamente domiciliato in
Chiavari (GE), Corso De Michiel n. 26/3, presso lo studio degli Avv.ti Luigi Barbieri e Matteo
Barbieri, che lo rappresentano e lo difendono congiuntamente e disgiuntamente come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti
1) dichiarare la separazione dei coniugi, , nata a [...] il Parte_1
4 giugno 1963 (cod. fisc. ) e nato a [...]_3 CP_1
il 4 dicembre 1959 (cod. fisc. ), entrambi residenti in [...]6, ordinando all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Capaccio
(SA) di annotare l'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio, con relativa declaratoria di addebito a carico del marito;
2) dichiarare la separazione con addebito di responsabilità al marito, per CP_1
le plurime e reiterate violazioni dei doveri coniugali esposte in narrativa, autorizzandoli a vivere separatamente;
3) disporre che la casa coniugale ed il box pertinenziale, in comproprietà tra i coniugi, restino assegnati alla Prof.ssa ; Parte_1
4) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti;
5) dichiarare tenuto e condannare il signor al risarcimento dei danni fisici, CP_1
esistenziali e morali patiti e patiendi dalla Prof.ssa a seguito del Parte_1
comportamento di cui alla narrativa del presente atto da determinarsi previa CTU medico legale, ovvero ricorrendo a criteri equitativi;
6) con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Conclusioni per la parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza:
1. dichiarare la separazione personale tra il SI. e la SI.ra CP_1 Parte_1
;
[...]
2. respingere le domande avversarie di addebito dell'odierna separazione e risarcitoria, perché infondate in fatto e diritto;
3. confermare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto alcuna contribuzione verrà disposta:
4. con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/10/2023 e ritualmente notificato, la SI.ra Parte_1
[...] ha chiesto la separazione personale dal marito SI. , con addebito
[...] CP_1
a quest'ultimo, esponendo che:
- i coniugi avevano contratto matrimonio in Capaccio (SA) in data 28/08/2002, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune, scegliendo il regime della comunione dei beni e dalla cui unione coniugale non erano nati figli;
- la vita matrimoniale, inizialmente felice, si era successivamente incrinata a causa della condotta contraria ai doveri di fedeltà, coabitazione e assistenza morale e materiale, posta in essere dal SI. ; CP_1
- in particolare, la SI.ra in data 02/05/2023, mentre i coniugi stavano Parte_1
programmando per l'estate una vacanza insieme in Sardegna, ove sarebbero stati ospiti dei loro vicini di casa, apprendeva che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con un'altra donna dalla lettura di un messaggio WhatsApp ricevuto sul di lui cellulare del seguente tenore “Buon risveglio amore mio”;
- alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla moglie, il SI. , dapprima minimizzava CP_1
adducendo si trattasse solo di un'amica ma poi le confessava il proprio tradimento e la pregava di non lasciarlo promettendole di chiudere la relazione con l'amante;
- in data 21/05/2023 parte attrice riceveva sul proprio profilo Facebook uno screenshot da parte della SI.ra avente ad oggetto una conversazione intercorsa tra Parte_2
quest'ultima e il SI. , nel corso della quale egli alla domanda “scusa non è che sei CP_1 sposato” rispondeva “tranquilla, certo che no” e le inviava delle foto in compagnia del marito riferite al periodo in cui la SI.ra era andata a trovare la propria madre a Salerno;
Parte_1
- nonostante le richieste di perdono del marito e i diversi tentativi della ricorrente di ritrovare l'armonia familiare, la situazione non migliorava ma anzi in data 16/06/2023 il SI. CP_1
abbandonava il tetto coniugale riferendo alla moglie di aver bisogno di tempo e vi rientrava solo successivamente per prelevare alcuni dei propri effetti personali.
In tali premesse, la ricorrente ha chiesto, oltre all'addebito della separazione al marito, che venisse disposta in suo favore l'assegnazione dell'ex casa coniugale e del box pertinenziale, in comproprietà tra i coniugi, la divisione dei beni in comunione con assegnazione a ciascuno di essi del 50% delle somme giacenti sul conto corrente bancario cointestato nonché il risarcimento dei danni fisici, esistenziali e morali patiti e patiendi in conseguenza della violazione degli obblighi coniugali, da determinarsi previa CTU medico legale ovvero ricorrendo a criteri equitativi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/12/2023, si è costituito in giudizio il SI.
il quale, pur aderendo alla domanda in punto di separazione, contestava l'avversaria CP_1
ricostruzione dei fatti chiedendo il rigetto della domanda di addebito ed imputava la crisi coniugale e il suo conseguente allontanamento dalla casa coniugale a continue incomprensioni, litigi ed aggressioni subite, culminate nella sostituzione della serratura della casa coniugale da parte della moglie, oltre che ai lunghi periodi di allontanamento di quest'ultima per andare a trovare la famiglia d'origine.
All'esito della prima udienza del 30/01/2024, fallito ogni tentativo di conciliazione dei coniugi, il G.D. con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessa in data 13/02/2024 ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti e la causa è stata istruita con l'escussione delle prove orali per interpello e testi formulate dalle parti, all'esito delle quali è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, e le difese conclusionali.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione, alla quale il convenuto non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito, deve certamente essere accolta sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.
Entrambe le parti, infatti, seppur nella diversa ricostruzione dei fatti, hanno chiesto che venisse pronunciata la separazione personale essendo insorta un'ormai irreversibile frattura affettiva che ha comportato il venir meno della comunione morale e spirituale fra i coniugi, come confermato dal fatto che gli stessi vivono ormai da tempo separati.
Sussiste, quindi, quella situazione d'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata dalla SI.ra , giova Parte_1
brevemente ricordare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità da cui questo giudice non intende discostarsi, in tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri coniugali che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma è necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale (vds. ex multis Cass. n. 14840/2006,
23071/2005, 12130/2001, 279/2000, 2444/1999, 7817/1997).
In altre parole, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi e che sussista quindi un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Da ciò discende che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri sia stato la causa del fallimento della convivenza, non può essere pronunciata la separazione con addebito.
Nel caso di specie, la SI.ra attribuisce la causa della crisi coniugale al marito per Parte_1
aver instaurato una relazione extraconiugale con un'altra donna, tale SI.ra Parte_2
ed aver successivamente abbandonato il tetto coniugale.
Tuttavia, dalle reciproche recriminazioni delle parti e dall'istruttoria orale svolta è emerso come la coppia fosse in realtà già in crisi da diverso tempo.
Sul punto si vedano le dichiarazioni del SI. vicino di casa della coppia, il Testimone_1
quale ha dichiarato: “Si è vero. A volte si lamentava del fatto che la SI.ra andasse Parte_1
sempre giù a trovare la mamma, ci andava anche lui però ultimamente si è lamentato del fatto che andava lei giù a trovare il genitore… Negli ultimi tempi lui era un po' scocciato di andare lì, anche già prima della litigata che ho raccontato prima, tant'è vero che l'ultima volta è andata giù in treno”.
Ed ancora le dichiarazioni della SI.ra collega del SI. , la quale ha Testimone_2 CP_1
dichiarato: “Si è vero, Lui si sentiva molto solo, tant'è vero che spesso alla fine del turno si fermava di più o veniva a prendersi un caffè con noi perché a casa era da solo. A volte capitava che facessimo la notte lui smontava alle 8:00 e rimaneva con noi a mangiarsi una pizza che attaccavamo per la notte e poi verso le dieci andava a casa”.
Appare di tutta evidenza che, prima ancora dell'inizio della relazione extraconiugale del SI.
con un'altra donna, scoperta dalla moglie nel maggio 2023, vi fosse già stato un CP_1
progressivo deterioramento del rapporto affettivo dei coniugi, i quali da anni trascorrevano le estati separati. A ciò si aggiunga che il SI. ha prodotto in giudizio dei messaggi non contestati dalla CP_1
SI.ra dal cui tenore si evince come la stabilità del vincolo coniugale si fosse già Parte_1
incrinata da reciproci errori commessi negli anni precedenti, ammessi da quest'ultima a cui tuttavia cercava di porre rimedio.
Nessun rilievo deve invece attribuirsi all'abbandono del tetto coniugale da parte del SI.
avvenuto nel giugno 2023 a crisi pacificamente conclamata. CP_1
In questo quadro, a fronte dell'assenza di prova - il cui onere è posto in capo al coniuge richiedente l'addebito - di quel nesso di causalità esclusiva richiesto dalla giurisprudenza di legittimità fra la condotta contraria ai doveri coniugali imputata al marito e il fallimento del matrimonio che potrebbe essere stato causato da molteplici fattori, la domanda di addebito della separazione deve essere rigettata.
Al rigetto della domanda di addebito consegue che anche le conseguenti domande di risarcimento dei danni fisici, esistenziali e morali patiti e patiendi formulate dalla moglie per violazione degli obblighi coniugali da parte del marito non potranno trovare accoglimento.
Deve altresì rigettarsi la domanda di assegnazione dell'ex casa coniugale e del box pertinenziale dal momento che, come noto, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. il godimento della stessa può essere attribuito solamente in presenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti nel loro ed esclusivo interesse a conservare il proprio habitat di riferimento ed una continuità abitativa, in assenza dei quali la disponibilità dell'immobile rimarrà regolata in base al titolo di proprietà.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente nella misura liquidata come in dispositivo secondo i parametri minimi, stante la semplicità dell'istruttoria, di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause dal valore indeterminato di complessità bassa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ra , nata a Parte_1
Salerno (SA) il 04/06/1963 e SI. , nato a [...] il [...]; CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capaccio (SA) di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
- rigetta per il resto tutte le altre domande formulate dalle parti;
- condanna la SI.ra al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del SI. che liquida in € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese CP_1
generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 08/11/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini