Ordinanza cautelare 25 maggio 2023
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 16/09/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00640/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2023, proposto da
Edil Lapaglia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Corso e IG Scardina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caltanissetta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Rita Sollima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
HI OR, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Dell’Utri e Francesco Panepinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione della Direzione LL.PP. del Comune di Caltanissetta n. 419 del 2.03.2023 con la quale viene disposta la esecuzione in danno della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caltanissetta e di HI OR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 21 aprile 2023 e depositato il 3 maggio successivo, la società EDIL LAPAGLIA s.r.l. espone di aver stipulato nel 2009 con il Comune di Caltanissetta una convenzione di lottizzazione sulla base dell’autorizzazione rilasciata dal Consiglio comunale con delibera n. 80 del 7 novembre 2008 e che, in esecuzione del piano di lottizzazione convenzionato, il Comune ha rilasciato due concessioni edilizie.
La società ricorrente fa altresì presente che:
1) gli alloggi così realizzati sono stati venduti alla sig.ra Ester TA FI con atto del 10 febbraio 2015 e al sig. IG NT con atto del 20 aprile 2018.
2) La nuda proprietaria di un terreno vicino al complesso, HI OR, lamentando una sensibile modifica del deflusso delle acque a carico del suo fondo, posto a valle del terreno lottizzato, ha citato i due proprietari e il Comune di Caltanissetta davanti al Tribunale di Caltanissetta; i convenuti, a loro volta, hanno chiamato in garanzia la società ricorrente. Nel corso del giudizio il Tribunale ha adottato un provvedimento che vieta qualsiasi lavorazione suscettiva di alterare lo stato dei luoghi. I lavori di completamento delle opere di urbanizzazione hanno poi subito una ulteriore battuta d’arresto a partire dal momento in cui è scoppiata l’emergenza COVID 19 (febbraio 2020).
3) Successivamente, il Comune ha diffidato la società ricorrente e i sig.ri FI e NT a ripristinare la funzionalità dell’impluvio esistente a confine tra le proprietà e a procedere alla verifica statica della paratia realizzata nella sistemazione esterna del complesso edilizio, assegnando un termine di quindici giorni per l’esecuzione dei lavori: previa acquisizione, ove necessario, degli atti di assenso della soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta e dell’ufficio del Genio civile.
4) Seguivano interlocuzioni con l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia volte ad ottenere l’Autorizzazione Idraulica Unica ex art. 93 R.D. n. 523/1904 (T.U. sulle opere idrauliche).
5) Con ordinanza d’urgenza n. 2 del 27 gennaio 2022, ex art. 54 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000, e sul presupposto di “un aggravamento dei danni subiti dalla proprietà OR”, il Sindaco intimava ai proprietari (Edil Lapaglia s.r.l., FI, NT e LO) l’esecuzione dei lavori di ripristino della funzionalità dell’impluvio, da completare entro sessanta giorni: previa acquisizione, “ove necessari”, dei preventivi atti di assenso dell’Autorità di Bacino e dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta.
6) Con successiva ordinanza sindacale n. 6 del 10 febbraio 2022, veniva intimato ad una serie di soggetti, fra i quali la società ricorrente, di eseguire entro centocinquanta giorni le opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione Todesca, Cravotta/Scalia e del piano di lottizzazione Edil Lapaglia, sul presupposto che esse possano contribuire al “miglioramento della regimazione idrica dell’area”.
7) Ottenuta (in data 1° giugno 2022) l’autorizzazione idraulica unica all’esecuzione dei lavori di ripristino, il 9 agosto 2022, la ricorrente presentava al SUAP di Caltanissetta una SCIA per l’esecuzione dei lavori sull’impluvio.
8) Il 22 febbraio 2023 la ricorrente chiedeva il rilascio del permesso di costruire una fognatura in una via privata (traversa via Scuderi) e fino a via Firrio, e il relativo impianto di sollevamento e il successivo 2 marzo 2023, altro permesso di costruire in vista del “completamento delle opere di urbanizzazione-viabilità, verde pubblico e illuminazione – previste nel Piano di lottizzazione Lapaglia”.
Ciò premesso, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione della Direzione LL.PP. del Comune di Caltanissetta n. 419 del 2 marzo 2023 con la quale è stato approvato lo schema di lettera d’invito per l’affidamento dell’incarico a tecnico esterno della progettazione e direzione dei lavori indicati nelle ordinanze sindacali n. 2 del 27 gennaio 2022 (Impluvio) e n. 6 del 10 febbraio 2022 (completamento opere di urbanizzazione) e viene disposta l’esecuzione in danno della società ricorrente e di altri interessati.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni e per travisamento – Violazione dell’art. 21-ter della L. 241/1990.
La determinazione impugnata sarebbe illegittima perché presuppone, in quanto prodromico ad una esecuzione in danno, l’inadempimento della ditta, che invece si sarebbe premunita dell’autorizzazione dell’Autorità di Bacino, avrebbe sottoposto al Comune il progetto dei lavori e, ottenuto l’assenso della Direzione LL.PP. e avviato i lavori.
II. Eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà con provvedimento – Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 ter L. 241/1990 e dell’art. 1, co. 2 bis, della stessa legge.
La determinazione impugnata sarebbe illegittima perché avvia un procedimento di sostituzione del privato e di esecuzione in danno senza che vi sia stata quell’inottemperanza che sola giustifica l’esecutorietà ai sensi dell’art. 23-bis L. 241/1990. Sarebbe evidente anche la violazione del principio di affidamento e buona fede (art. 1 co. 2 bis L. 241/1990): una buona fede che sarebbe stata tradita nel corso dei rapporti intrattenuti fra il tecnico della società e l’UTC, improntati a uno spirito di collaborazione, poi frustrato dal provvedimento conclusivo.
III. Violazione dell’art. 1, co. 1 e 2, L. 241/1990 (principio di economicità e divieto di aggravamento del procedimento), atteso che la spesa che la P.A. andrebbe ad affrontare, pretendendo di addossarla al privato, sarebbe sicuramente superiore a quella che l’impresa privata andrebbe a sostenere (e in parte ha già sostenuto: la fase progettuale).
IV. Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico.
La determinazione impugnata sarebbe una “coda” delle ordinanze sindacali del 2022, in quanto fondata sull’asserito inadempimento, da parte della ricorrente, delle medesime ordinanze e sarebbe condizionata dal timore reverenziale suscitato dalle iniziative della controinteressata HI OR.
2. – Si sono costituiti in giudizio il Comune di Caltanissetta e la controinteressata HI OR i quali hanno depositato documenti ed hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso (atteso che l’impugnata determinazione della Direzione Lavori Pubblici n. 419/2023 sarebbe atto meramente conseguenziale ed esecutivo di precedenti provvedimenti che hanno disposto l’esecuzione delle opere di che trattasi), nonché la sua infondatezza nel merito.
3. – L’istanza cautelare di parte ricorrente è stata respinta con ordinanza n. 259 del 25/05/2023.
4. – In vista dell’udienza di merito il Comune resistente e la controinteressata, con memorie, hanno ribadito quanto esposto nei precedenti scritti difensivi.
5. - All’udienza pubblica del 23/05/2023, la causa è stata posta in decisione.
6. – Il ricorso è palesemente infondato, il che consente di prescindere dalla eccezione in rito sollevata delle parti resistenti.
Deve premettersi, per maggiore chiarezza in ordine al contesto complessivo in cui si inquadra la presente controversia, che il provvedimento impugnato si inserisce nella più ampia azione intrapresa dal Comune di Caltanissetta per fronteggiare le problematiche di via Padre Scuderi. La Determinazione impugnata richiama infatti:
- la precedente Determinazioni Dirigenziali n. 1538 del 23/10/2020, avente come oggetto l’esecuzione dei lavori di ripristino della funzionalità dell’impluvio contiguo al complesso edilizio Edil Lapaglia, e la Determinazione Dirigenziale n. 1837 del 4/12/2020, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori delle acque del complesso Emmegi;
- le ordinanze sindacali n. 2/2022, n. 6/2022 e n. 12/2022 emesse dal Comune di Caltanissetta sulla scorta dell’indirizzo espresso da questa Sezione nei giudizi (n. 291/21 e n. 230/21) proposti avverso la Determina Dirigenziale n. 1837/2020;
- le attività di sopralluogo e di indagine effettuate dai Tecnici del Comune ivi compresi gli atti con i quali sono state disposte indagini geognostiche e geotecniche con relativi sondaggi da cui è emersa la presenza di ristagni idrici già verificati in sede di ATP.
Ciò posto, risultano infondati i primi due motivi, fondati entrambi sulla premessa, non condivisibile, che il procedimento di sostituzione del privato e di esecuzione in danno sia stato avviato in assenza di alcun inadempimento imputabile alla società ricorrente.
Come risulta infatti dagli atti di causa, già nel 2018, in esito all’accertamento disposto dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta e definito, nel contraddittorio delle parti dal CTU nonché successivamente alle verifiche tecniche effettuate dal Comune di Caltanissetta era emerso, che la ricorrente, nella realizzazione del complesso immobiliare denominato “Il Cavaliere” ha tombato un impluvio naturale a cielo aperto (intervento non previsto nel progetto autorizzato dal Comune) collocando una tubazione metallica, del tutto inadeguata allo scopo, ricoperta di terreno e materiali vari, collegata a un pozzetto a monte, che è risultata schiacciata e occlusa in più punti con conseguente dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche convogliate dal pozzetto e non ha realizzato le opere di urbanizzazione cui era tenuta (fognatura e strada). Pertanto, all’esito del disposto ATP la società ricorrente era a conoscenza della gravissima situazione determinatasi, nonché dell’urgenza di eseguire gli interventi necessari a porvi rimedio.
Inoltre, come risulta dalla documentazione depositata dal Comune di Caltanissetta, la SCIA presentata dalla ricorrente per i lavori di ripristino della funzionalità dell’impluvio, è stata respinta dal Comune con atto prot. n. 124439 del 07/12/2020, anche perché carente di elaborati grafici esaustivi. Al contempo, quando il Comune, in data 25/10/2022, ha comunicato alla ricorrente di avere esitato positivamente il progetto presentato a determinate condizioni, l’odierna ricorrente non ha provveduto nei modi e nei termini previsti dal Comune e la SCIA ha perduto efficacia.
Non sussiste dunque la dedotta contraddittorietà con precedenti manifestazioni, atteso che il Comune di Caltanissetta, sia con la Determinazione Dirigenziale 1538/2020, sia con la dichiarazione di inefficacia della SCIA, sopra citate, aveva avvertito la ricorrente delle conseguenze derivanti dalla sua inerzia.
È del pari infondata la censura con cui si deduce la violazione della buona fede atteso che il comportamento del Comune resistente (caratterizzato dal persistente richiamo dei lottizzanti all'attuazione delle opere previste dalle rispettive convenzioni) si inserisce nell’ambito una situazione emergenziale, protrattasi per diversi anni che ha messo in pericolo la pubblica e privata incolumità. Pertanto la possibilità, concretamente realizzatasi, che il Comune agisse in via sostitutiva non integra un comportamento contrario alla buona fede considerato che fin dall’iniziale provvedimento riguardante la zona di via Padre Scuderi, i destinatari erano stati avvertiti che il relativo inadempimento avrebbe condotto all’intervento sostituivo del Comune in danno dei soggetti obbligati.
Per contro non può non essere considerato che la società ricorrente era consapevole che si sarebbe dovuta attivare a seguito delle risultanze del summenzionato ATP e, in ogni caso, dopo l’istruttoria del Comune nel 2019 e nel 2020, con il formale avvio dei procedimenti di cui si è detto, il che porta ad escludere la dedotta violazione del comma 2-bis dell’art.1 della l. n. 241 del 1990.
Ed invero se non può ormai dubitarsi che la buona fede e collaborazione costituiscano una regola di validità dell’azione amministrativa e non una mera regola di comportamento, è altrettanto vero che - anche in ragione della sua portata naturalmente bilaterale (come evincibile dalla natura della stessa e dal dato letterale della disposizione – “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede” ) - nell’apprezzarne la violazione, occorre condurre una verifica in concreto che guardi necessariamente anche al contegno tenuto dal privato senz’altro caratterizzato, nel caso di specie, dalla consapevolezza della grave situazione venutasi a creare, nonché dell’urgenza di eseguire gli interventi necessari.
Anche il terzo motivo – con cui si deduce la violazione del principio di economicità e del divieto di aggravamento del procedimento – è infondato essendo evidente che tutti i problemi che funestano la zona non derivano da arbitrarie decisioni del Comune, ma scaturiscono dalla imperfetta progettazione e/o dalla inesatta realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Ciò emerge chiaramente dal sopra citato giudizio (avente ad oggetto la Determinazione Dirigenziale n. 1837 del 4 dicembre 2020) in cui questa Sezione ha rilevato che “L’ente locale, pertanto, nell’esercizio (doveroso) del suo potere di controllo e di governo del territorio, ha richiamato il Condominio all’esatto adempimento della convenzione di lottizzazione, punto sul quale parte ricorrente non ha articolato una specifica difesa, se non il riferimento all’ottenimento delle autorizzazioni, che, di per sé, non potrebbe elidere l’accertata non conformità di alcune opere al piano di lottizzazione e alla convenzione. Non persuade neppure il riferimento alla presunta mancata effettuazione di sopralluoghi da parte dei tecnici dell’ufficio comunale, in quanto: - come già rilevato, il Comune ha partecipato ai sopralluoghi relativi all’accertamento tecnico preventivo con i propri funzionari tecnici; - a seguito della presentazione della relazione del CTU, l’ente locale ha avviato le procedure per le verifiche sui luoghi “in ordine alla conformità dello stato attuale, rispetto ai titoli abilitativi rilasciati, delle opere realizzate nei complessi realizzati dalle seguenti Ditte:- Ditta Scalia/Cravotta;- EDIL LA PAGLIA s.r.l.;- Soc. Coop. TODESCA; Ditta EMMEGI Immobiliare s.r.l.;” (v. nota del 13 dicembre 2018 del Comune, depositata dalla controinteressata in data 8 marzo 2021); - come documentato sia dalla controinteressata, sia dal resistente ente locale, i tre tecnici all’uopo nominati hanno effettuato ulteriori attività in loco successivamente all’accertamento tecnico preventivo, appurando peraltro l’aggravamento della situazione rispetto al momento in cui era stato effettuato detto accertamento tecnico; situazione, che parrebbe ulteriormente essersi evoluta in tal senso (v. verbale del 17 dicembre 2019, e relazione tecnica del 22 febbraio 2021, depositate dal Comune)” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 15/03/2022, n. 929).
Con riferimento al quarto motivo è sufficiente osservare che l’azione del Comune non risulta finalizzata, come sostenuto da parte ricorrente, a tutelare una parte privata ma al contrario è stata indirizzata alla regolazione della circolazione idrica superficiale e sotterranea poiché l’antropizzazione avvenuta con l’edificazione dell’area, con l’esecuzione di opere non previste in progetto ovvero la mancata esecuzione di altre opere (segnatamente le opere di urbanizzazione), ha portato alla creazione di una situazione di dissesto fonte di minaccia per la pubblica incolumità; donde l’infondatezza della cesura.
7. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto infondato deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.
8. – Avuto riguardo agli specifici profili della controversia, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO