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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 552/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente relatore
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu. Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 552 del Ruolo generale dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. ), difeso in proprio ex art.86 Parte_1 C.F._1
c.p.c., con studio in Fermo, Via Prosperi n.33/a (fax: 0734/750735; pec;
Email_1
- ricorrente in revocazione-
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
), (C.F. ) C.F._3 Controparte_3 C.F._4
rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Mario Chiarini e
Giampaolo Antonelli (fax: 0734/936201; pec:
1 Email_2 Email_3 Email_4
ed elettivamente domiciliate in Lapedona b.go Castellano 36;
[...]
- resistenti in revocazione -
OGGETTO: revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. della sentenza n.
740/2023 della Corte d'Appello di Ancona
CONCLUSIONI
Per il ricorrente in revocazione: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta e disattesa, in totale riforma della sentenza
n.489/2018, dichiarare inesistente, nulla ed inefficace la pro-mossa esecuzione, in quanto illegittimamente pro-mossa in assenza di titolo validamente ese-
cutivo, oppure in quanto promossa in forza di precetto oggetto di rinuncia in data 25/02/2010.
Accertato che le creditrici procedenti hanno agito senza la normale prudenza, condannare le stesse al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente, giusto il disposto dell'art.96 comma 2° c.p.c., con riserva di quantificazione nei termini di legge.
Con vittoria di spese, e competenze professionali di tutti i gradi di giudizio.”
Per i resistenti in revocazione: “Piaccia all'Ill.ma corte adita, per le causali spiegate in premessa, ritenuta la manifesta infondatezza della domanda attorea, rigettare la domanda di revocazione proposta dall'Avv. siccome Parte_1
inammissibile o comunque infondata in fatto ed in diritto con conseguente alle
spese e compensi del presente giudizio, comprensivi della fase cautelare.
2 Condannare altresì l'avv. al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 Pt_1
cpc per aver agito in mala fede o comunque con colpa grave o in subordine ex art. 96 comma 3 per temerarietà della lite.”
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. in proprio ex Parte_1
art. 86 c.p.c., impugna per revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4,
c.p.c. la sentenza di questa Corte n. 740/2023, con la quale, confermando la sentenza del Tribunale di Fermo pubblicata il 2.7.2018, è stata respinta l'opposizione all'esecuzione proposta dall'Avv. nei confronti di Pt_1 CP_1
ed
[...] CP_2 Controparte_3
In particolare, a sostegno della domanda di revocazione della sentenza impugnata, ha dedotto che: Parte_1
- con decreto ingiuntivo n. 78/2003 del Tribunale di Fermo veniva ingiunto a e il pagamento, in favore di CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
della somma di 18.281,34 € oltre interessi e spese, a titolo di compenso Pt_1
per le prestazioni professionali rese in loro favore dall'Avv. Pt_1
- stante la provvisoria esecutività del D.I., in data 30.9.2003 CP_1
e provvedevano al pagamento in favore dell'Avv. CP_2 Controparte_3
di 24.574,50 €; Pt_1
- avverso detto decreto ingiuntivo e CP_1 CP_2 Controparte_3
proponevano opposizione, decisa con la sentenza n. 346/2006 del Tribunale di
Fermo, che accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il D.I. opposto e riconoscendo all'Avv. la minor somma di 8.277,31 €; Pt_1
3 - contro tale sentenza veniva proposto appello in via principale dall'Avv. Pt_1
ed in via incidentale dalle opponenti;
- con la sentenza n. 282/2008 la Corte d'Appello di Ancona respingeva l'appello principale proposto dall'Avv. ed accoglieva l'appello incidentale di Pt_1
e riducendo a 5.953,31 € la somma CP_1 CP_2 Controparte_3
dovuta a titolo di compensi professionali e, per l'effetto, condannava l'appellante principale a restituire alle appellanti incidentali la somma complessiva di
14.585,55 €, oltre interessi legali dal 30.9.2003 al saldo, nonché a rimborsare
2/3 delle spese del grado;
- atteso l'inadempimento, da parte dell'Avv. alle statuizioni di cui alla Pt_1
sentenza n. 282/2008 della Corte d'Appello, e CP_1 CP_2 CP_3
notificavano a due atti di precetto (in date 18-23.4.2009);
[...] Parte_1
- proponeva opposizione al precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. Parte_1
(R.G 1167/2009) e la causa veniva definita con la sentenza n. 302/2014 del
Tribunale di Fermo, che dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuto accordo conciliativo tra le parti concluso in data 25.2.2010;
- con atto di pignoramento immobiliare notificato l'11.6.2012, CP_1
e agivano in via esecutiva (RGE n. 130/2012) nei CP_2 Controparte_3
confronti dell'Avv. per l'adempimento della sentenza n. 282/2008 della Pt_1
Corte d'Appello di Ancona;
- avverso tale atto di pignoramento l'Avv. proponeva opposizione ex Pt_1
art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo che il pignoramento fosse stato notificato in assenza di valido titolo esecutivo, non essendo passata in giudicato la sentenza n. 282/2008 della Corte d'Appello portata a esecuzione, oltre che in
4 forza di precetto oggetto di rinuncia per effetto dell'accordo conciliativo del
25.2.2010;
- con sentenza n. 489/2018 il Tribunale di Fermo rigettava l'opposizione all'esecuzione, condannando l'Avv. alla rifusione delle spese di lite, oltre Pt_1
che al pagamento di 6.769,00 € a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
- avverso detta sentenza proponeva appello chiedendo di Parte_1
riformare l'impugnata pronuncia e, per l'effetto, di dichiarare inesistente, nulla e inefficace la promossa esecuzione, in quanto proposta in assenza di un valido titolo esecutivo, nonché in forza di precetto oggetto di rinuncia in data
25.2.2010;
- con sentenza n. 740/2023 questa Corte respingeva l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore delle appellate.
Ciò premesso, chiede la revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, Parte_1
c.p.c. della predetta sentenza n. 740/2023 della Corte d'Appello di Ancona,
deducendo che la pronuncia impugnata sarebbe affetta da errore di fatto revocatorio in quanto la Corte - nell'affermare il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 336 c.p.c. sorge per il solo fatto della riforma della sentenza, potendo essere fatto valere immediatamente,
anche con procedimento monitorio dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione, ovvero separatamente, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza
- avrebbe motivato il rigetto della promossa opposizione all'esecuzione
5 sull'erroneo presupposto che la somma fosse stata pagata dalle opposte in forza di azione esecutiva fondata sulla provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, laddove, invece, il pagamento era stato effettuato in adempimento spontaneo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificato a CP_1
e dall'Avv. (D.I. n. 78/2003).
[...] CP_2 Controparte_3 Pt_1
Si costituiscono e chiedendo di CP_1 CP_2 Controparte_3
rigettare l'avversa domanda di revocazione in quanto infondata e chiedendo, altresì, di condannare l'Avv. al risarcimento dei danni ex art. 96, comma Pt_1
1, c.p.c. per aver agito in mala fede o comunque con colpa grave, ovvero, in subordine, ex art. 96, comma 3, c.p.c. per temerarietà della lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conviene premettere che, secondo l'indirizzo consolidato della Suprema
Corte, in tema di revocazione l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.:
a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui
6 emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa. (Cass., Sez. U, 10/8/2000, n. 561; conf. Sez. U.,
7/3/2016, n. 4413; 19/7/2024, n. 20013).
1.1. Orbene nel caso di specie i suddetti presupposti non appaiono sussistenti,
non potendo trovare accoglimento la domanda di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. proposta da Parte_1
1.2. In primo luogo, la Corte d'Appello non è incorsa in alcuna erronea percezione dei fatti di causa, avendo correttamente rilevato che il pagamento in favore dell'Avv. da parte di e Pt_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
era avvenuto in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
78/2003 del Tribunale di Fermo, successivamente revocato dalla sentenza di primo grado emessa all'esito del giudizio di opposizione, e non in seguito all'esecuzione forzata di detta sentenza.
Nella pronuncia impugnata in revocazione la Corte osserva infatti che “la sentenza n. 282 della Corte di Appello di Ancona del 10.05.2008 posta a base del precetto notificato in data 18.04.2009 (…) disponeva, per quanto qui interessa, la condanna alla restituzione di quanto versato in seguito a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, poi revocato dalla sentenza di primo grado emessa all'esito di giudizio di opposizione all'esecuzione”.
Non si ravvisa, pertanto, alcun travisamento o falsa percezione della realtà da parte del giudice dell'appello, che ha correttamente ricostruito i fatti di causa,
rilevando che il pagamento indebito da parte di e CP_1 CP_2
7 era avvenuto in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_3
esecutivo e non a seguito di esecuzione forzata.
1.3. In ogni caso, l'errore lamentato dall'Avv. risulta privo di decisività, Pt_1
posto che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice d'appello e la decisione emessa non sussiste un nesso causale tale per cui senza il preteso errore la pronuncia sarebbe stata diversa.
La sentenza n. 730/2023 impugnata in revocatoria si fonda, infatti, sul principio pacifico in giurisprudenza secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio.
La S.C. ha inoltre chiarito che tale principio trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso, la domanda di restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione,
ovvero anche separatamente, a prescindere dalla definitività della sentenza di accoglimento dell'opposizione, in quanto la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto (Cass., 21/11/2019, n. 30389).
Orbene, a fronte di tale principio, il fatto che il pagamento da parte di CP_1
e sia avvenuto spontaneamente in forza della
[...] CP_2 Controparte_3
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e non in seguito all'esecuzione
8 forzata della sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione a Pt_2
risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Il principio affermato nella pronuncia impugnata secondo cui la sentenza n.
282/2008 della Corte d'Appello di Ancona costituisce idoneo titolo esecutivo per le restituzioni indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, prescinde dalla circostanza che le somme indebitamente versate siano state pagate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ovvero a seguito dell'esecuzione forzata della sentenza di primo grado, non essendo, in ogni caso, contovertibile l'immediata esecutività della sentenza della Corte d'Appello, di parziale riforma della sentenza di primo grado, sulla quale si fonda l'azione esecutiva avviata da e nei confronti dell'Avv. CP_1 CP_2 Controparte_3 Pt_1
Ne deriva la mancata decisività dell'errore, comunque insussistente, dedotto dall'Avv. Pt_1
1.4. Si consideri, infine, che ai fini della revocazione il vizio di cui al numero 4 dell'art. 395 c.p.c. deve avere carattere palese, ossia deve essere riconoscibile alla semplice lettura della motivazione da parte del soccombente, con la conseguenza che l'impugnazione - atteso il carattere eccezionale della revocazione, non suscettibile di interpretazione estensiva - è ammissibile solo ove detto vizio risulti immediatamente rilevante ai fini decisori (Cass.,
12/09/2013, n. 20905).
Nel caso di specie, invece, il motivo di revocazione dedotto da non Parte_1
assume i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa,
9 implicando l'applicazione del principio di diritto dell'immediata esecutività delle sentenze d'appello che contengono statuizioni restitutorie, e richiedendo, pertanto, indagini ermeneutiche inammissibili in sede di revocazione.
2. In conclusione, alla stregua delle motivazioni suesposte, l'impugnazione ex
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. proposta da avverso la sentenza Parte_1
n. 730/2023 di questa Corte va respinta, non sussistendo i presupposti richiesti ai fini della revocazione della sentenza impugnata.
3. Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
4. Sussistono, inoltre, ad avviso del Collegio i presupposti per la condanna di
ex art. 96, comma 3, c.p.c.; e considerate le caratteristiche Parte_1
dell'azione intrapresa, la sanzione può determinarsi in misura pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di spese di lite.
Invero, in tema di responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce “abuso del diritto di impugnazione”, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. di una sentenza della Corte d'Appello basato su motivi manifestamente infondati o inammissibili, relativi ad errori non sussistenti e privi di decisività , poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza e accuratezza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda.
5. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1
quater, del DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte di Parte_1
10 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione ex art. 395 c.p.c.
proposta da per la revocazione della sentenza n. 730 del 2023 Parte_1
della Corte d'Appello di Ancona, nei confronti di e CP_1 CP_2
così dispone: Controparte_3
Rigetta il ricorso per revocazione.
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
e che liquida in 3.966,00 €, di cui 150,00 €
[...] CP_2 Controparte_3
per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento in favore di Parte_1
e dell'importo di 1.908,00. CP_1 CP_2 Controparte_3
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello principale ed incidentale, a norma del comma
1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente relatore
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu. Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 552 del Ruolo generale dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. ), difeso in proprio ex art.86 Parte_1 C.F._1
c.p.c., con studio in Fermo, Via Prosperi n.33/a (fax: 0734/750735; pec;
Email_1
- ricorrente in revocazione-
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
), (C.F. ) C.F._3 Controparte_3 C.F._4
rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Mario Chiarini e
Giampaolo Antonelli (fax: 0734/936201; pec:
1 Email_2 Email_3 Email_4
ed elettivamente domiciliate in Lapedona b.go Castellano 36;
[...]
- resistenti in revocazione -
OGGETTO: revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. della sentenza n.
740/2023 della Corte d'Appello di Ancona
CONCLUSIONI
Per il ricorrente in revocazione: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta e disattesa, in totale riforma della sentenza
n.489/2018, dichiarare inesistente, nulla ed inefficace la pro-mossa esecuzione, in quanto illegittimamente pro-mossa in assenza di titolo validamente ese-
cutivo, oppure in quanto promossa in forza di precetto oggetto di rinuncia in data 25/02/2010.
Accertato che le creditrici procedenti hanno agito senza la normale prudenza, condannare le stesse al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente, giusto il disposto dell'art.96 comma 2° c.p.c., con riserva di quantificazione nei termini di legge.
Con vittoria di spese, e competenze professionali di tutti i gradi di giudizio.”
Per i resistenti in revocazione: “Piaccia all'Ill.ma corte adita, per le causali spiegate in premessa, ritenuta la manifesta infondatezza della domanda attorea, rigettare la domanda di revocazione proposta dall'Avv. siccome Parte_1
inammissibile o comunque infondata in fatto ed in diritto con conseguente alle
spese e compensi del presente giudizio, comprensivi della fase cautelare.
2 Condannare altresì l'avv. al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 Pt_1
cpc per aver agito in mala fede o comunque con colpa grave o in subordine ex art. 96 comma 3 per temerarietà della lite.”
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. in proprio ex Parte_1
art. 86 c.p.c., impugna per revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4,
c.p.c. la sentenza di questa Corte n. 740/2023, con la quale, confermando la sentenza del Tribunale di Fermo pubblicata il 2.7.2018, è stata respinta l'opposizione all'esecuzione proposta dall'Avv. nei confronti di Pt_1 CP_1
ed
[...] CP_2 Controparte_3
In particolare, a sostegno della domanda di revocazione della sentenza impugnata, ha dedotto che: Parte_1
- con decreto ingiuntivo n. 78/2003 del Tribunale di Fermo veniva ingiunto a e il pagamento, in favore di CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
della somma di 18.281,34 € oltre interessi e spese, a titolo di compenso Pt_1
per le prestazioni professionali rese in loro favore dall'Avv. Pt_1
- stante la provvisoria esecutività del D.I., in data 30.9.2003 CP_1
e provvedevano al pagamento in favore dell'Avv. CP_2 Controparte_3
di 24.574,50 €; Pt_1
- avverso detto decreto ingiuntivo e CP_1 CP_2 Controparte_3
proponevano opposizione, decisa con la sentenza n. 346/2006 del Tribunale di
Fermo, che accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il D.I. opposto e riconoscendo all'Avv. la minor somma di 8.277,31 €; Pt_1
3 - contro tale sentenza veniva proposto appello in via principale dall'Avv. Pt_1
ed in via incidentale dalle opponenti;
- con la sentenza n. 282/2008 la Corte d'Appello di Ancona respingeva l'appello principale proposto dall'Avv. ed accoglieva l'appello incidentale di Pt_1
e riducendo a 5.953,31 € la somma CP_1 CP_2 Controparte_3
dovuta a titolo di compensi professionali e, per l'effetto, condannava l'appellante principale a restituire alle appellanti incidentali la somma complessiva di
14.585,55 €, oltre interessi legali dal 30.9.2003 al saldo, nonché a rimborsare
2/3 delle spese del grado;
- atteso l'inadempimento, da parte dell'Avv. alle statuizioni di cui alla Pt_1
sentenza n. 282/2008 della Corte d'Appello, e CP_1 CP_2 CP_3
notificavano a due atti di precetto (in date 18-23.4.2009);
[...] Parte_1
- proponeva opposizione al precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. Parte_1
(R.G 1167/2009) e la causa veniva definita con la sentenza n. 302/2014 del
Tribunale di Fermo, che dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuto accordo conciliativo tra le parti concluso in data 25.2.2010;
- con atto di pignoramento immobiliare notificato l'11.6.2012, CP_1
e agivano in via esecutiva (RGE n. 130/2012) nei CP_2 Controparte_3
confronti dell'Avv. per l'adempimento della sentenza n. 282/2008 della Pt_1
Corte d'Appello di Ancona;
- avverso tale atto di pignoramento l'Avv. proponeva opposizione ex Pt_1
art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo che il pignoramento fosse stato notificato in assenza di valido titolo esecutivo, non essendo passata in giudicato la sentenza n. 282/2008 della Corte d'Appello portata a esecuzione, oltre che in
4 forza di precetto oggetto di rinuncia per effetto dell'accordo conciliativo del
25.2.2010;
- con sentenza n. 489/2018 il Tribunale di Fermo rigettava l'opposizione all'esecuzione, condannando l'Avv. alla rifusione delle spese di lite, oltre Pt_1
che al pagamento di 6.769,00 € a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
- avverso detta sentenza proponeva appello chiedendo di Parte_1
riformare l'impugnata pronuncia e, per l'effetto, di dichiarare inesistente, nulla e inefficace la promossa esecuzione, in quanto proposta in assenza di un valido titolo esecutivo, nonché in forza di precetto oggetto di rinuncia in data
25.2.2010;
- con sentenza n. 740/2023 questa Corte respingeva l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore delle appellate.
Ciò premesso, chiede la revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, Parte_1
c.p.c. della predetta sentenza n. 740/2023 della Corte d'Appello di Ancona,
deducendo che la pronuncia impugnata sarebbe affetta da errore di fatto revocatorio in quanto la Corte - nell'affermare il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 336 c.p.c. sorge per il solo fatto della riforma della sentenza, potendo essere fatto valere immediatamente,
anche con procedimento monitorio dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione, ovvero separatamente, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza
- avrebbe motivato il rigetto della promossa opposizione all'esecuzione
5 sull'erroneo presupposto che la somma fosse stata pagata dalle opposte in forza di azione esecutiva fondata sulla provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, laddove, invece, il pagamento era stato effettuato in adempimento spontaneo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificato a CP_1
e dall'Avv. (D.I. n. 78/2003).
[...] CP_2 Controparte_3 Pt_1
Si costituiscono e chiedendo di CP_1 CP_2 Controparte_3
rigettare l'avversa domanda di revocazione in quanto infondata e chiedendo, altresì, di condannare l'Avv. al risarcimento dei danni ex art. 96, comma Pt_1
1, c.p.c. per aver agito in mala fede o comunque con colpa grave, ovvero, in subordine, ex art. 96, comma 3, c.p.c. per temerarietà della lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conviene premettere che, secondo l'indirizzo consolidato della Suprema
Corte, in tema di revocazione l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.:
a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui
6 emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa. (Cass., Sez. U, 10/8/2000, n. 561; conf. Sez. U.,
7/3/2016, n. 4413; 19/7/2024, n. 20013).
1.1. Orbene nel caso di specie i suddetti presupposti non appaiono sussistenti,
non potendo trovare accoglimento la domanda di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. proposta da Parte_1
1.2. In primo luogo, la Corte d'Appello non è incorsa in alcuna erronea percezione dei fatti di causa, avendo correttamente rilevato che il pagamento in favore dell'Avv. da parte di e Pt_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
era avvenuto in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
78/2003 del Tribunale di Fermo, successivamente revocato dalla sentenza di primo grado emessa all'esito del giudizio di opposizione, e non in seguito all'esecuzione forzata di detta sentenza.
Nella pronuncia impugnata in revocazione la Corte osserva infatti che “la sentenza n. 282 della Corte di Appello di Ancona del 10.05.2008 posta a base del precetto notificato in data 18.04.2009 (…) disponeva, per quanto qui interessa, la condanna alla restituzione di quanto versato in seguito a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, poi revocato dalla sentenza di primo grado emessa all'esito di giudizio di opposizione all'esecuzione”.
Non si ravvisa, pertanto, alcun travisamento o falsa percezione della realtà da parte del giudice dell'appello, che ha correttamente ricostruito i fatti di causa,
rilevando che il pagamento indebito da parte di e CP_1 CP_2
7 era avvenuto in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_3
esecutivo e non a seguito di esecuzione forzata.
1.3. In ogni caso, l'errore lamentato dall'Avv. risulta privo di decisività, Pt_1
posto che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice d'appello e la decisione emessa non sussiste un nesso causale tale per cui senza il preteso errore la pronuncia sarebbe stata diversa.
La sentenza n. 730/2023 impugnata in revocatoria si fonda, infatti, sul principio pacifico in giurisprudenza secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio.
La S.C. ha inoltre chiarito che tale principio trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso, la domanda di restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione,
ovvero anche separatamente, a prescindere dalla definitività della sentenza di accoglimento dell'opposizione, in quanto la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto (Cass., 21/11/2019, n. 30389).
Orbene, a fronte di tale principio, il fatto che il pagamento da parte di CP_1
e sia avvenuto spontaneamente in forza della
[...] CP_2 Controparte_3
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e non in seguito all'esecuzione
8 forzata della sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione a Pt_2
risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Il principio affermato nella pronuncia impugnata secondo cui la sentenza n.
282/2008 della Corte d'Appello di Ancona costituisce idoneo titolo esecutivo per le restituzioni indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, prescinde dalla circostanza che le somme indebitamente versate siano state pagate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ovvero a seguito dell'esecuzione forzata della sentenza di primo grado, non essendo, in ogni caso, contovertibile l'immediata esecutività della sentenza della Corte d'Appello, di parziale riforma della sentenza di primo grado, sulla quale si fonda l'azione esecutiva avviata da e nei confronti dell'Avv. CP_1 CP_2 Controparte_3 Pt_1
Ne deriva la mancata decisività dell'errore, comunque insussistente, dedotto dall'Avv. Pt_1
1.4. Si consideri, infine, che ai fini della revocazione il vizio di cui al numero 4 dell'art. 395 c.p.c. deve avere carattere palese, ossia deve essere riconoscibile alla semplice lettura della motivazione da parte del soccombente, con la conseguenza che l'impugnazione - atteso il carattere eccezionale della revocazione, non suscettibile di interpretazione estensiva - è ammissibile solo ove detto vizio risulti immediatamente rilevante ai fini decisori (Cass.,
12/09/2013, n. 20905).
Nel caso di specie, invece, il motivo di revocazione dedotto da non Parte_1
assume i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa,
9 implicando l'applicazione del principio di diritto dell'immediata esecutività delle sentenze d'appello che contengono statuizioni restitutorie, e richiedendo, pertanto, indagini ermeneutiche inammissibili in sede di revocazione.
2. In conclusione, alla stregua delle motivazioni suesposte, l'impugnazione ex
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. proposta da avverso la sentenza Parte_1
n. 730/2023 di questa Corte va respinta, non sussistendo i presupposti richiesti ai fini della revocazione della sentenza impugnata.
3. Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
4. Sussistono, inoltre, ad avviso del Collegio i presupposti per la condanna di
ex art. 96, comma 3, c.p.c.; e considerate le caratteristiche Parte_1
dell'azione intrapresa, la sanzione può determinarsi in misura pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di spese di lite.
Invero, in tema di responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce “abuso del diritto di impugnazione”, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. di una sentenza della Corte d'Appello basato su motivi manifestamente infondati o inammissibili, relativi ad errori non sussistenti e privi di decisività , poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza e accuratezza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda.
5. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1
quater, del DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte di Parte_1
10 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione ex art. 395 c.p.c.
proposta da per la revocazione della sentenza n. 730 del 2023 Parte_1
della Corte d'Appello di Ancona, nei confronti di e CP_1 CP_2
così dispone: Controparte_3
Rigetta il ricorso per revocazione.
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
e che liquida in 3.966,00 €, di cui 150,00 €
[...] CP_2 Controparte_3
per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento in favore di Parte_1
e dell'importo di 1.908,00. CP_1 CP_2 Controparte_3
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello principale ed incidentale, a norma del comma
1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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