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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 08.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 269/22 R.G. tra
, rapp.to e difeso dall'Avv. Tony Luigi De Giorgi come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso;
opponente ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Caterina Santanoceto e Salvatore Graziuso come da procura generale allegata alla memoria difensiva opposto
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito - pagamento contributi previdenziali Gestione Separata –
Liberi Professionisti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.01.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'avviso di addebito n. 35920210002803038000, notificato l' 08.01.2022, con il quale le si richiedeva il pagamento della somma di € 9.439,77 a titolo di contributi previdenziali non versati alla gestione Separata – Liberi nel periodo da gennaio a dicembre 2014. CP_2
A sostegno dell'opposizione, eccepiva di aver proposto ricorso innanzi al Tribunale di Lecce – Sez.
Lavoro (RG n.12849/2020) avverso l'avviso bonario, notificato il 21.09.2020, prodromico rispetto all'avviso di addebito opposto;
chiedeva, pertanto, accertarsi la prescrizione del credito contributivo di cui all'avviso di addebito per decorso del termine quinquennale, ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge
8 agosto 1995 n°335, nonché la disapplicazione degli effetti del medesimo avviso.
Instaurato il contraddittorio, la parte resistente contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Con note di trattazione scritta del 10.02.2023, parte ricorrente evidenziava che in corso di causa era intervenuta sentenza n. 1804/2022 del 15.06.2022, con la quale il Tribunale di Lecce aveva accertato l'intervenuta prescrizione del credito contributivo già richiesto con l'avviso bonario, dichiarandolo integralmente estinto.
Accolta la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 08.10.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve rilevarsi che con sentenza n. 1804/2022 del 15.06.2022 del Tribunale di Lecce, passata in giudicato, in atti, è già stata accertata l'estinzione del credito contributivo di cui all'avviso bonario del 10.09.2020
(anno 2014) per decorso del termine quinquennale di prescrizione.
In proposito giova ricordare il principio secondo cui, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto, ai sensi dell'art 2909 c.c.
Nella specie, nella sentenza indicata è stato accertato in via definitiva la prescrizione del credito contributivo per l'anno di imposta 2014 e detto accertamento di fatto, emesso tra le medesime parti del presente giudizio, è suscettibile di fare stato tra le stesse con effetto di giudicato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto
l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta(cfr Sez Un. N 13916/2006)”.
Nel caso di specie, inoltre, va osservato che l'avviso di addebito impugnato si fonda integralmente su un credito già oggetto dell'avviso bonario annullato per intervenuta prescrizione.
A tal proposito, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'annullamento in via giudiziale dell'atto prodromico (nella specie l'avviso bonario) determina la caducazione automatica dell'atto consequenziale (nella specie l'avviso di addebito), in quanto privo di autonomo fondamento giuridico e presupposto da un atto ormai inesistente. (Cass. 13207/2024; Cass. 13301/2024; Cass. civ., sez. lav., n. 20393/2019).
La caducazione automatica dell'atto consequenziale opera indipendentemente dalla circostanza che l'annullamento dell'atto prodromico sia intervenuto in un separato procedimento giudiziario, purché si tratti del medesimo credito contributivo e della stessa posizione soggettiva.
Pertanto, la pretesa contributiva contenuta nell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio deve ritenersi estinta per prescrizione, con conseguente accoglimento della domanda giudiziale del ricorso e annullamento dell'atto impugnato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 35920210002803038000;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 1.800,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 08.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 08.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 269/22 R.G. tra
, rapp.to e difeso dall'Avv. Tony Luigi De Giorgi come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso;
opponente ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Caterina Santanoceto e Salvatore Graziuso come da procura generale allegata alla memoria difensiva opposto
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito - pagamento contributi previdenziali Gestione Separata –
Liberi Professionisti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.01.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'avviso di addebito n. 35920210002803038000, notificato l' 08.01.2022, con il quale le si richiedeva il pagamento della somma di € 9.439,77 a titolo di contributi previdenziali non versati alla gestione Separata – Liberi nel periodo da gennaio a dicembre 2014. CP_2
A sostegno dell'opposizione, eccepiva di aver proposto ricorso innanzi al Tribunale di Lecce – Sez.
Lavoro (RG n.12849/2020) avverso l'avviso bonario, notificato il 21.09.2020, prodromico rispetto all'avviso di addebito opposto;
chiedeva, pertanto, accertarsi la prescrizione del credito contributivo di cui all'avviso di addebito per decorso del termine quinquennale, ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge
8 agosto 1995 n°335, nonché la disapplicazione degli effetti del medesimo avviso.
Instaurato il contraddittorio, la parte resistente contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Con note di trattazione scritta del 10.02.2023, parte ricorrente evidenziava che in corso di causa era intervenuta sentenza n. 1804/2022 del 15.06.2022, con la quale il Tribunale di Lecce aveva accertato l'intervenuta prescrizione del credito contributivo già richiesto con l'avviso bonario, dichiarandolo integralmente estinto.
Accolta la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 08.10.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve rilevarsi che con sentenza n. 1804/2022 del 15.06.2022 del Tribunale di Lecce, passata in giudicato, in atti, è già stata accertata l'estinzione del credito contributivo di cui all'avviso bonario del 10.09.2020
(anno 2014) per decorso del termine quinquennale di prescrizione.
In proposito giova ricordare il principio secondo cui, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto, ai sensi dell'art 2909 c.c.
Nella specie, nella sentenza indicata è stato accertato in via definitiva la prescrizione del credito contributivo per l'anno di imposta 2014 e detto accertamento di fatto, emesso tra le medesime parti del presente giudizio, è suscettibile di fare stato tra le stesse con effetto di giudicato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto
l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta(cfr Sez Un. N 13916/2006)”.
Nel caso di specie, inoltre, va osservato che l'avviso di addebito impugnato si fonda integralmente su un credito già oggetto dell'avviso bonario annullato per intervenuta prescrizione.
A tal proposito, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'annullamento in via giudiziale dell'atto prodromico (nella specie l'avviso bonario) determina la caducazione automatica dell'atto consequenziale (nella specie l'avviso di addebito), in quanto privo di autonomo fondamento giuridico e presupposto da un atto ormai inesistente. (Cass. 13207/2024; Cass. 13301/2024; Cass. civ., sez. lav., n. 20393/2019).
La caducazione automatica dell'atto consequenziale opera indipendentemente dalla circostanza che l'annullamento dell'atto prodromico sia intervenuto in un separato procedimento giudiziario, purché si tratti del medesimo credito contributivo e della stessa posizione soggettiva.
Pertanto, la pretesa contributiva contenuta nell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio deve ritenersi estinta per prescrizione, con conseguente accoglimento della domanda giudiziale del ricorso e annullamento dell'atto impugnato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 35920210002803038000;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 1.800,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 08.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)