TRIB
Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile _________________
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco
Catanese, lette le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.03.2025, ha reso la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 398 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]
Comunale, C.da Sperone, Faro Superiore, c.f. elettivamente C.F._1 domiciliato in Messina, via XXIV Maggio, n. 18, nello studio dell'avv. Ennio
CUTULI con studio in Messina, Via XXIV Maggio, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , e Controparte_1 C.F._2
residente a[...], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dal Prof. Avv. Raffaele TOMMASINI e dall'Avv.
Fabrizio GEMELLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo professionista sito in Messina, Via XXIV Maggio, n. 18 RESISTENTE avente per OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento ex art. 702 bis c.p.c. è la domanda, formulata da nei confronti di finalizzata ad Parte_1 Controparte_1 ottenere la declaratoria dell'acquisto, per maturata usucapione, del diritto di proprietà di una piccola porzione, ampia mq. 2,80, del vano sottostante all'immobile sito in
Messina, in catasto al foglio di mappa 41, particella 166.
1 Costituitosi in giudizio il resistente ha contestato la Controparte_1
domanda articolata dal ricorrente eccependone l'inammissibilità per violazione del principio del né bis in idem atteso che la questione era già stata valutata nell'ambito del giudizio N.R.G. 7459/10 e rigettata con sentenza n. 162/20, non appellata e divenuta definitiva.
La domanda avanzata dal ricorrente deve essere dichiarata inammissibile.
L'art. 2909 c.c. prevede che “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “In relazione al principio secondo cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte, è precluso proporre in un successivo giudizio una domanda fondata su ragioni giuridiche che, seppure non prospettate né espressamente enunciate in quello precedente, costituiscano tuttavia una premessa ed un precedente logico della relativa pronuncia, tali da non comportare la prospettazione di un autonomo "thema decidendum"; pertanto, dichiarata con sentenza passata in cosa giudicata la proprietà del terreno, è precluso alla controparte invocare in un successivo giudizio l'acquisto della proprietà del medesimo terreno per l'accessione invertita di cui all'art. 938 cod. civ., in virtù di costruzione dalla medesima realizzata su di esso in epoca anteriore alla prima decisione;
infatti, la questione relativa all'accessione invertita, investendo necessariamente anche la proprietà del terreno, rientrava nella materia deducibile nel primo giudizio, tanto più che il fabbricato già esisteva a quell'epoca, sicchè, essendo identico il "petitum" delle due cause, in assenza di fatti nuovi, la proprietà del terreno non poteva essere sottoposta ulteriormente a giudizio.” (v. Cass. Civ., sent. n. 21352/05).
È stato, altresì, affermato che “L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si
2 pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo.” (v. Cass. Civ., ord. n.
5486/19).
Posti i principi di diritto sopra affermati, è evidente che la proposizione della domanda di usucapione da parte del ricorrente si pone in palese contrasto con quanto statuito ed accertato, esplicitamente ed implicitamente, nella predetta sentenza.
Invero, nel precedente giudizio il ricorrente aveva articolato domanda finalizzata all'accertamento del suo diritto di mantenere il proprio fabbricato nell'attuale consistenza in virtù del possesso ultraventennale;
la questione era già stata affrontata e decisa nel predetto giudizio laddove il Tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale del resistente condannando il , Controparte_1 Pt_1 testualmente, “…alla demolizione della parte di fabbricato (terrazzino e piano seminterrato) realizzata oltre il confine con il fondo , come indicato CP_1
nell'allegato 7 della relazione di c.t.u. da intendersi qui richiamato”.
Questa pronuncia si pone in contrasto con la domanda avanzata in questa sede dal e di ciò il ricorrente ha dimostrato di essere perfettamente a conoscenza Pt_1 allorché ha affermato in ricorso che “Il giudice del Tribunale di Messina assume genericamente che vi sia stata una occupazione illegittima da parte del ricorrente di una porzione di terreno che in realtà non esiste in quanto trattasi di una parte del vano sottostante di mq 2,80 acquistati nel lontano 1987 che oggi si rivendica per intervenuta usucapione”.
Prosegue il ricorrente affermando di aver “…posseduto dal lontano 1987 oltre vent'anni l'intero fabbricato ivi compreso il vano sottostante, comprensivo dei 2,80 mq che si reclamano…” ed attribuendo al Tribunale la pronuncia “…di una sentenza errata, frutto del dolo processuale posto in essere da ”. Controparte_1
3 Conclude il ricorrente affermando che “È accaduto che , Controparte_1
approfittando di questo grossolano errore creato dai coniugi ed Controparte_2
errore allo stesso ben noto, indicando testi compiacenti che CP_3
riferivano fatti e circostanze incompatibili con la stato dei luoghi, abbia indotto in errore un CTU ing. e lo stesso giudice dott.ssa Luisa Tortorella la Persona_1
quale ha dichiarato in sentenza: alla luce degli accertamenti peritali svolti dal consulente nominato il deve essere condannato alla demolizione del proprio CP_1
immobile fino al rispetto della distanza di metri tre dalla veduta diretta ed obliqua che si esercita dal terrazzino lato sud dell'immobile avuto riguardo non Pt_1 all'attuale conformazione dei luoghi ma alle dimensioni del terrazzino come riportate nelle planimetrie catastali allegate all'atto in Notar del 1987. Per_2
Devono, infine, ritenersi fondate le domande di risarcimento danni svolte sia dall'attore, per la violazione delle norme in materia di distanze legali, sia dal convenuto, per l'illegittima occupazione di una porzione del cortile di sua proprietà esclusiva.”.
Da quanto sopra esposto emerge in modo inoppugnabile che la fonte del pregiudizio subìto dal ricorrente è proprio la sentenza resa nel giudizio recante N.R.G.
7459/10 nonché le false ed ingannevoli rappresentazioni poste a suo fondamento;
allo scopo di porre rimedio a quell'accertamento pregiudizievole il ha Pt_1
incardinato il giudizio in corso il cui esito dovrebbe elidere, secondo le sue intenzioni, la portata lesiva della sentenza n. 162/20.
Tuttavia, quanto chiesto dal si pone in contrasto con il principio del Pt_1
giudicato che esclude che possa procedersi al riesame di una vicenda definita con sentenza irretrattabile.
Ed è lo stesso ricorrente ad ammettere, tacitamente ma univocamente, che il presente giudizio è finalizzato ad ottenere una statuizione che superi e travolga quanto accertato nella sentenza n. 162/20 allorché, nelle note difensive del 05.04.2023, ha affermato che “Nella sentenza di primo grado il Tribunale di Messina ha erroneamente accolto la domanda riconvenzionale su un presupposto errato: “
Analogamente fondata deve ritenersi la domanda di risarcimento danni formulata dal
per l'indebita occupazione, da parte del Maggio, di una porzione del cortile CP_1
di proprietà esclusiva del convenuto” e, nelle successive note del 14.03.2025, ha
4 affermato che “È evidente che la sentenza di primo grado sia frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, atteso che la decisione è fondata sul documento falso per quanto attiene quella piccola porzione di m. 2,80 del vano intero sul quale insiste un pilastro sul quale poggia la terrazza e l'intero stabile”.
Inconferente appare, dunque, la proposizione in questa sede di querela di falso in via incidentale in quanto, indipendentemente dalla sua ammissibilità, sarebbe comunque irrilevante ai fini della decisione non potendosi, attraverso l'accertamento della dedotta falsità di qualsivoglia documento, superare la barriera processuale costituita dall'irretrattabilità del giudicato.
In conclusione, è evidente che quanto chiesto dal ricorrente è incompatibile, implicitamente ed esplicitamente, con il decisum dal Tribunale contenuto nella sentenza in atti e qualsiasi statuizione nel merito adottasse il Giudicante in questa sede sarebbe inevitabilmente destinata a creare un conflitto tra decisioni incompatibili.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali seguono la soccombenza;
vanno poste a carico di e liquidate in favore di in complessivi € Parte_1 Controparte_1
4.200,00 per onorari di avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il ricorrente deve essere condannato anche al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c. per avere agìto in giudizio con colpa grave, avendo omesso di affrontare la problematica dell'efficacia preclusiva del giudicato formatosi sul titolo giudiziale reso nel giudizio indicato in atti – di cui era perfettamente a conoscenza al momento del deposito del ricorso – nell'ambito del quale era già stata acclarata la titolarità della porzione di immobile per cui è causa.
Infatti, come riconosciuto dal massimo Consesso della giurisprudenza di legittimità, “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la
5 mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (v. Cass.
Civ., SS.UU., sent. n. 9912/18).
Tenuto conto della durata del giudizio e delle questioni affrontate il risarcimento può essere quantificato in € 1.800,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) accerta e dichiara l'inammissibilità della domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in Parte_1
favore di che liquida in complessivi € 4.200,00 per onorari di Controparte_1
avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, €
1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c. Parte_1
in favore di che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre interessi Controparte_1
legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 25.03.2025. Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
6