Articolo 103 del Codice antimafia
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Art. 103. Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e ((tre)) magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonche', quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito ((la valutazione di professionalita' prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)) .
3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalita' organizzata e terroristica ((nonche' nei procedimenti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale)) . L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall' articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 .
5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall' articolo 371-bis del codice di procedura penale .
Entrata in vigore il 21 aprile 2024
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