Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 760
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Sentenza 22 gennaio 2026

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    Legittimazione attiva Soget S.p.a.

    La Corte ha ritenuto che, in base al nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, il ricorso deve essere proposto nei confronti sia dell'ente impositore sia della concessionaria Soget S.p.a. in caso di vizi della notifica di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato. L'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio, pena la nullità del procedimento.

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    Carenza di legittimazione passiva del contribuente

    La Corte ha ritenuto che, in base al nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, il ricorso deve essere proposto nei confronti sia dell'ente impositore sia della concessionaria Soget S.p.a. in caso di vizi della notifica di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato. L'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio, pena la nullità del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 760
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 760
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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