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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 760/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
TI NN TA, TO
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3840/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3688/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 27/02/2025
Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 196733-2024 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7778/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Il difensore del Comune sulla questione rilevata d'Ufficio richiama due dispositivi della Corte, uno di inammissibilità del ricorso di primo grado e l'altro di remissione degli atti in primo grado per integrazione del contraddittorio. Per il resto si riporta ai propri atti difensivi.
Il difensore del contribuente sulla questione rileva che vi è stata recente discussione innanzi alla Corte di
Cassazione e si è in attesa del deposito della decisione, ritiene pertanto di chiedere un rinvio in attesa dell'esito. Comunque richiama l'ordinanaza della Suprema Corte n. 21472/2025 riguardo alla sufficienza del contraddittorio instaurato solo verso l'ente impositore. Per il resto si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Castellammare ha proposto gravame avverso la sentenza della CGT I grado Napoli n.
3688/18/2025 con la quale è stato accolto il ricorso avverso sollecito di pagamento, notificato in data
12.04.2024, emesso da So.Ge. T. S.p.a, a seguito di mancato pagamento di imposte Tari anno 2019 per l'importo complessivo di € 1.238.
Il primo giudice ha ritenuto carente la legittimazione passiva di SO ed ha annullato l'atto impugnato.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza sulla scorta di plurime argomentazioni di diritto e riportandosi a giurisprudenza di questa Corte di II grado.
In ordine alla legittimazione ha censurato la sentenza osservando che “la legittimazione attiva della Soget spa alla prosecuzione della riscossione delle liste di carico pendenti al 31.12.2022 trova riscontro in una lineare sequenza di provvedimenti amministrativi legittimamente emessi dall'Ente Impositore nelle more del passaggio di consegne con Municipia spa. In particolare con la Deliberazione Commissariale con i poteri del consiglio n. 72/2022 del 22/06/2022 il Comune di Castellammare di Stabia confermava l'esternalizzazione del servizio di gestione, accertamento e riscossione con attribuzione al Dirigente del Settore Economico-
Finanziario di tutte le facoltà e potere per l'espletamento di tutte le attività e gli adempimenti successivi e conseguenziali. Sulla base di tale Delibera il Dirigente del Settore Economico-Finanziario con
Determinazione DSG n. 1386/2023 del 20/07/2023: − autorizzava la SO.G.E.T. S.p.A. ad ultimare l'attività di riscossione coattiva, tramite l'attivazione di tutte le procedure cautelari ed esecutive che si rendessero necessarie per il recupero del credito, di tutti i crediti posti in esecuzione fino al 31.12.2022, fino alla riscossione o alla presentazione della richiesta di discarico per inesigibilità, fino alla riscossione o alla presentazione della richiesta di discarico per inesigibilità, riconoscendo il diritto alla riscossione dell'aggio come da contratti Rep. 51 del 26/05/2016 e contratto rep. 150/2022 del 10/2/2022, trattandosi pertanto della prosecuzione delle attività su atti (accertamenti/avvisi/ingiunzioni) sempre avviati inizialmente e prodotti da
SO.G.E.T. S.p.A. stessa;
− riconosceva alla SO.G.E.T. S.p.A. la legittimazione attiva per la prosecuzione e il completamento delle attività di riscossione coattiva dopo la cessazione del rapporto solo per i crediti precedenti alla scadenza della concessione, nelle modalità stabilite dal protocollo d'intesa.Nella fattispecie per cui è causa si rileva che i crediti de quibus erano già stati oggetto di avviso di accertamento ed ingiunzioni di pagamento notificati dalla So.g.e.t. s.p.a. ben prima della cessazione dell'incarico.”.
In ogni caso il Comune ha precisato che la Soget Spa, n.q. di Ente Riscossore del Comune odierno appellante, aveva notificato l'atto oggetto della presente opposizione a seguito del mancato pagamento dei seguenti atti prodromici:
1. Avviso di accertamento TARI 2019 n. 404831210002864759 del 31.05.2021, ritualmente notificato in data 13.07.2021 a “TSocietà_2 Snc di LNominativo_1”, coobbligato di Resistente _1 (che si versa in atti unitamente alla visura camerale che attesta la qualità di socio d'opera della contribuente);
2. Ingiunzione di pagamento n. 295556 del 12.12.2022, ritualmente notificata in data
06.10.2023 a Sig. Nominativo_1, coobbligato di Resistente_1 (che si versa in atti);
3. Ingiunzione di pagamento n. 185268 del 28.09.2023, ritualmente notificata in data 11.10.2023 (che si versa in atti). Tali atti non venivano mai opposti, ad eccezione dell'ingiunzione n. 185268 del 28.09.2023, per la quale il giudizio di opposizione innanzi alla CGT di Napoli è stato definito con la sentenza n. 5475/2024, favorevole all'Ente.
L'omessa impugnazione degli atti presupposti rendeva, pertanto, inammissibile il ricorso proposto in Primo
Grado nei confronti dell'atto consequenziale.
Si è costituita la contribuente ed ha chiesto il rigetto del gravame.
In primo luogo, ha dedotto la sua stessa carenza di legittimazione passiva essendo mera socia di opera, e non essendo l'atto a lei destinato. “Nel caso di specie è incontestato ed emerge chiaramente dagli atti che detto credito grava sulla "Società_2", il cui legale rappresentante e socio amministratore è lo stesso Nominativo_1, mentre la ricorrente-appellata Resistente_1 è solo una socia d'opera, priva, quindi, di qualsivoglia potere di rappresentanza.”
D'altro canto, gli stessi atti prodromici erano stati notificati (a prescindere dalla validità o meno della notifica) proprio al Nominativo_1. Ha chiesto pertanto annullarsi la pretesa tributaria anche per tale ragione, stante l'estraneità della ricorrente alla complessiva vicenda tributaria oggetto della controversia, la quale, riguardante esclusivamente la Società_2 snc di Nominativo_1 e il suo legale rappresentante, ed essendo inoltre, è esclusa qualsiasi forma di solidarietà, oltre che non sussistendo la regolare notifica di alcun atto prodromico. (in tal senso, Cass. Civ. ord. n.ro 12832/22 del 22.04.2022).
Quanto alla legittimazione di Soget, ha ribadito la carenza di legittimazione passiva richiamando plurime pronunce tributarie, della giurisprudenza amministrativa ed anche di quella ordinaria. Nel merito ha comunque dedotto la mancata prova della lista di carico richiamata (nulla è in atti), la quale, dovrebbe legittimare l'incarico del Comune alla SO.G.E.T. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue sulla scorta di questione processuale in merito alla quale le parti hanno discusso.
Preliminarmente, a fronte di un ricorso notificato in data 9.5.2024 in cui si contesta per una parte dei crediti l'omessa notifica degli atti presupposti, va confermata la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra la concessionaria Soget s.p.a. e l'ente impositore, il Comune di Castellamare di Stabia.
Deve infatti trovare applicazione, ratione temporis, l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti».
Va, tuttavia, rilevato che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non condiziona l'ammissibilità del ricorso ma impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio nei confronti del pretermesso, pena la nullità dell'intero procedimento e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.
Poiché il ricorso è stato proposto solo nei confronti dell'ente impositore, la pronuncia qui impugnata va annullata e la controversia va rimessa al giudice di primo grado (la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Napoli), affinché provveda al rinnovo del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della concessionaria Soget s.p.a.
Quanto alle spese si ricorda che il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. ( Cass. n. 32933 del 2024; n. 11865 del 2021).
La novità della questione consiglia però la compensazione delle spese.
P.Q.M.
a) Dichiara la nullità del giudizio e rimette le parti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Napoli per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Soget S.pA; b) Compensa le spese del doppio grado.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
TI NN TA, TO
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3840/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3688/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 27/02/2025
Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 196733-2024 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7778/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Il difensore del Comune sulla questione rilevata d'Ufficio richiama due dispositivi della Corte, uno di inammissibilità del ricorso di primo grado e l'altro di remissione degli atti in primo grado per integrazione del contraddittorio. Per il resto si riporta ai propri atti difensivi.
Il difensore del contribuente sulla questione rileva che vi è stata recente discussione innanzi alla Corte di
Cassazione e si è in attesa del deposito della decisione, ritiene pertanto di chiedere un rinvio in attesa dell'esito. Comunque richiama l'ordinanaza della Suprema Corte n. 21472/2025 riguardo alla sufficienza del contraddittorio instaurato solo verso l'ente impositore. Per il resto si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Castellammare ha proposto gravame avverso la sentenza della CGT I grado Napoli n.
3688/18/2025 con la quale è stato accolto il ricorso avverso sollecito di pagamento, notificato in data
12.04.2024, emesso da So.Ge. T. S.p.a, a seguito di mancato pagamento di imposte Tari anno 2019 per l'importo complessivo di € 1.238.
Il primo giudice ha ritenuto carente la legittimazione passiva di SO ed ha annullato l'atto impugnato.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza sulla scorta di plurime argomentazioni di diritto e riportandosi a giurisprudenza di questa Corte di II grado.
In ordine alla legittimazione ha censurato la sentenza osservando che “la legittimazione attiva della Soget spa alla prosecuzione della riscossione delle liste di carico pendenti al 31.12.2022 trova riscontro in una lineare sequenza di provvedimenti amministrativi legittimamente emessi dall'Ente Impositore nelle more del passaggio di consegne con Municipia spa. In particolare con la Deliberazione Commissariale con i poteri del consiglio n. 72/2022 del 22/06/2022 il Comune di Castellammare di Stabia confermava l'esternalizzazione del servizio di gestione, accertamento e riscossione con attribuzione al Dirigente del Settore Economico-
Finanziario di tutte le facoltà e potere per l'espletamento di tutte le attività e gli adempimenti successivi e conseguenziali. Sulla base di tale Delibera il Dirigente del Settore Economico-Finanziario con
Determinazione DSG n. 1386/2023 del 20/07/2023: − autorizzava la SO.G.E.T. S.p.A. ad ultimare l'attività di riscossione coattiva, tramite l'attivazione di tutte le procedure cautelari ed esecutive che si rendessero necessarie per il recupero del credito, di tutti i crediti posti in esecuzione fino al 31.12.2022, fino alla riscossione o alla presentazione della richiesta di discarico per inesigibilità, fino alla riscossione o alla presentazione della richiesta di discarico per inesigibilità, riconoscendo il diritto alla riscossione dell'aggio come da contratti Rep. 51 del 26/05/2016 e contratto rep. 150/2022 del 10/2/2022, trattandosi pertanto della prosecuzione delle attività su atti (accertamenti/avvisi/ingiunzioni) sempre avviati inizialmente e prodotti da
SO.G.E.T. S.p.A. stessa;
− riconosceva alla SO.G.E.T. S.p.A. la legittimazione attiva per la prosecuzione e il completamento delle attività di riscossione coattiva dopo la cessazione del rapporto solo per i crediti precedenti alla scadenza della concessione, nelle modalità stabilite dal protocollo d'intesa.Nella fattispecie per cui è causa si rileva che i crediti de quibus erano già stati oggetto di avviso di accertamento ed ingiunzioni di pagamento notificati dalla So.g.e.t. s.p.a. ben prima della cessazione dell'incarico.”.
In ogni caso il Comune ha precisato che la Soget Spa, n.q. di Ente Riscossore del Comune odierno appellante, aveva notificato l'atto oggetto della presente opposizione a seguito del mancato pagamento dei seguenti atti prodromici:
1. Avviso di accertamento TARI 2019 n. 404831210002864759 del 31.05.2021, ritualmente notificato in data 13.07.2021 a “TSocietà_2 Snc di LNominativo_1”, coobbligato di Resistente _1 (che si versa in atti unitamente alla visura camerale che attesta la qualità di socio d'opera della contribuente);
2. Ingiunzione di pagamento n. 295556 del 12.12.2022, ritualmente notificata in data
06.10.2023 a Sig. Nominativo_1, coobbligato di Resistente_1 (che si versa in atti);
3. Ingiunzione di pagamento n. 185268 del 28.09.2023, ritualmente notificata in data 11.10.2023 (che si versa in atti). Tali atti non venivano mai opposti, ad eccezione dell'ingiunzione n. 185268 del 28.09.2023, per la quale il giudizio di opposizione innanzi alla CGT di Napoli è stato definito con la sentenza n. 5475/2024, favorevole all'Ente.
L'omessa impugnazione degli atti presupposti rendeva, pertanto, inammissibile il ricorso proposto in Primo
Grado nei confronti dell'atto consequenziale.
Si è costituita la contribuente ed ha chiesto il rigetto del gravame.
In primo luogo, ha dedotto la sua stessa carenza di legittimazione passiva essendo mera socia di opera, e non essendo l'atto a lei destinato. “Nel caso di specie è incontestato ed emerge chiaramente dagli atti che detto credito grava sulla "Società_2", il cui legale rappresentante e socio amministratore è lo stesso Nominativo_1, mentre la ricorrente-appellata Resistente_1 è solo una socia d'opera, priva, quindi, di qualsivoglia potere di rappresentanza.”
D'altro canto, gli stessi atti prodromici erano stati notificati (a prescindere dalla validità o meno della notifica) proprio al Nominativo_1. Ha chiesto pertanto annullarsi la pretesa tributaria anche per tale ragione, stante l'estraneità della ricorrente alla complessiva vicenda tributaria oggetto della controversia, la quale, riguardante esclusivamente la Società_2 snc di Nominativo_1 e il suo legale rappresentante, ed essendo inoltre, è esclusa qualsiasi forma di solidarietà, oltre che non sussistendo la regolare notifica di alcun atto prodromico. (in tal senso, Cass. Civ. ord. n.ro 12832/22 del 22.04.2022).
Quanto alla legittimazione di Soget, ha ribadito la carenza di legittimazione passiva richiamando plurime pronunce tributarie, della giurisprudenza amministrativa ed anche di quella ordinaria. Nel merito ha comunque dedotto la mancata prova della lista di carico richiamata (nulla è in atti), la quale, dovrebbe legittimare l'incarico del Comune alla SO.G.E.T. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue sulla scorta di questione processuale in merito alla quale le parti hanno discusso.
Preliminarmente, a fronte di un ricorso notificato in data 9.5.2024 in cui si contesta per una parte dei crediti l'omessa notifica degli atti presupposti, va confermata la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra la concessionaria Soget s.p.a. e l'ente impositore, il Comune di Castellamare di Stabia.
Deve infatti trovare applicazione, ratione temporis, l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti».
Va, tuttavia, rilevato che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non condiziona l'ammissibilità del ricorso ma impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio nei confronti del pretermesso, pena la nullità dell'intero procedimento e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.
Poiché il ricorso è stato proposto solo nei confronti dell'ente impositore, la pronuncia qui impugnata va annullata e la controversia va rimessa al giudice di primo grado (la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Napoli), affinché provveda al rinnovo del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della concessionaria Soget s.p.a.
Quanto alle spese si ricorda che il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. ( Cass. n. 32933 del 2024; n. 11865 del 2021).
La novità della questione consiglia però la compensazione delle spese.
P.Q.M.
a) Dichiara la nullità del giudizio e rimette le parti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Napoli per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Soget S.pA; b) Compensa le spese del doppio grado.