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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 479/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12 marzo 2025 promossa d a
OGGETTO:
e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2
Responsabilità legali rappresentanti della figlia minore , elettivamente Persona_1 professionale domiciliati in VIA A. MAJ, 16/D 24121 BERGAMO presso il difensore avv.
TRUSSARDI ROBERTO, come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 19 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MUNAFO' DIEGO elettivamente
[...]
domiciliata in VIA LAMARMORA 40/A 20122 MILANO presso il difensore avv. MUNAFO' DIEGO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. SALSONE Controparte_2
ANTONINO elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II
26 20900 MONZA presso il difensore avv. SALSONE ANTONINO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
MARCHESE DARIO e dall'avv. SIRENA ANDREA
( ) VIA SANT'ORSOLA 36 41100 MODENA;
, C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA PARTIGIANI 4 BERGAMO presso il difensore avv. MARCHESE DARIO, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
contro pagina 2 di 19 , rappresentata e difesa dall'avv. LOCATELLI Controparte_4
DR elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 70
24122 BERGAMO presso il difensore avv. LOCATELLI DR,
come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di ER n. 852/23 ( Sezione
terza civile).
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: Accertare e dichiarare la
responsabilità dell DOTT. Controparte_5 [...]
nella causazione dei fatti lamentati per tutti i motivi esposti in CP_2
atti e per l'effetto condannare i convenuti in via tra loro solidale (o in
subordine partitamente, con accertamento delle rispettive responsabilità) al
risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali, anche da perdita di
chance, subiti e subendi da , da corrispondersi ai genitori Persona_1
esercenti la responsabilità per un importo da quantificarsi in giudizio, o che
in subordine, si rimette ad equità ex art. 1226 c.c. oltre a spese come
documentate nonché a quelle che si renderanno necessarie in futuro. Interessi
compensativi, o in subordine al tasso legale, dal 25.10.2012 al saldo effettivo.
Qualora ritenuto opportuno liquidarsi il danno di mediante Persona_1 pagina 3 di 19 costituzione di rendita vitalizia ex art. 1872-2057 c.c. stabilendo in tal caso
opportune e stringenti cautele. Condannare altresì i convenuti, in solido tra
loro (o in subordine partitamente, con accertamento delle rispettive
responsabilità), al risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali,
anche da perdita di chance, subiti e subendi dai genitori di Persona_1
per l'importo che risulterà in corso di giudizio o che, in subordine, si rimette
ad equità ex art. 1226 c.c.. Interessi compensativi, o in subordine al tasso
legale, dal 25.10.2012. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione
delle prove come dedotte nella memoria ex art. 183 comma n. 2 c.p.c. del
giudizio di prime cure, datata 21.12.2018, nonché per la rinnovazione della
consulenza tecnica d'ufficio con sostituzione dei consulenti, come già richiesto
nel giudizio di prime cure per tutti i motivi esposti in atti”. IN VIA
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente
appello si chiede la parziale riforma della gravata sentenza , relativamente al
capo avente ad oggetto la liquidazione delle spese e competenze di lite, sicché
venga disposta, ricorrendo i gravi ed eccezionali motivi prescritti dalla legge,
l'integrale compensazione delle spese di lite di prime cure;
lo stesso valga
anche per le spese di CTU.IN OGNI CASO E COMUNQUE: Con rigetto di
ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di
spese e compensi di avvocato, ivi incluse le spese e competenze di C.T.U. e di
C.T.P. nonché quelle della fase di mediazione obbligatoria e dei due gradi di
giudizio e, nella denegata ipotesi di rigetto del presente gravame, con
pagina 4 di 19 compensazione integrale delle spese anche del presente grado di giudizio”
Dell'appellata CP_5
“In via principale, respingere l'appello proposto dagli appellanti, poiché
infondato in fatto e in diritto, confermando l'impugnata sentenza. Con vittoria
di spese e competenza di lite. In via subordinata, ove fosse accertata qualsiasi
responsabilità dei medici dell' limitare il Controparte_5
risarcimento dovuto agli appellanti dall ai soli danni che ne fossero CP_1
ritenuti diretta e specifica conseguenza ed all'importo ritenuto di giustizia,
senza alcun vincolo di solidarietà con il dott. In via Controparte_2
istruttoria Per la denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria:
Ordinarsi all'INPS, ai sensi dell'art. 210-213 c.p.c., l'esibizione della
documentazione attestante le erogazioni disposte in favore dei sig.ri Parte_2
e , a titolo di invalidità civile e/o assistenza e/o
[...] Parte_1
accompagnamento per la figlia. Ordinarsi agli attori e/o al dott. CP_2
l'esibizione - in formato digitale (DVD) - delle immagini relative alle
ecografie effettuate in data 3.5.12, 1.6.12, 23.6.12, 1.8.12, 1.9.12, 27.9.12,
23.10.12 dalla sig.ra nel corso delle visite ginecologiche cui si Pt_1
sottopose presso lo studio del medico (vd doc.1, pagg. 147-155, fasc. att.)
Ordinarsi agli attori e/o all'Ospedale San Gerardo di NZ (ora
[...]
l'esibizione - in formato digitale (DVD) - Controparte_6
delle immagini relative all'ecografia cui la sig.ra fu Parte_1
sottoposta il 13.4.12 presso il suddetto nosocomio (vd doc. 1, pag. 141, fasc. pagina 5 di 19 att.). Ordinarsi agli attori e/o al Centro Diagnostico Martesana l'esibizione
delle immagini relative all'ecografia morfologica del 18.6.12 cui la sig.ra
venne sottoposta ad opera della dott.ssa (vd doc. 1, Pt_1 Persona_2
pag. 182 fasc. att.). Ammettersi prova per interrogatorio formale del dr.
sui seguenti capitoli ( vd. Comparsa di costituzione)” Controparte_2
Dell'appellato dott. Controparte_2
“IN VIA PRINCIPALE Respingere l'impugnazione e tutte le domande
proposte dai Sig.ri e in proprio e quali Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la potestà sulla minore in quanto Persona_1
infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti con il presente atto e, per
l'effetto, confermare la Sentenza n. 852/2023 del Tribunale di ER,
Giudice Dott. Verzeni, emessa in data 24 aprile 2023 e pubblicata in data 26
aprile 2023.Rigettare, altresì, le domande rassegnate da parte appellante in
via istruttoria per tutti i motivi esposti nella presente comparsa di
costituzione. IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento dell'appello e di riforma della sentenza impugnata, accertata e
dichiarata l'operatività delle rispettive polizze per la responsabilità civile
professionale del medico, per i motivi e le finalità indicate nei paragrafi III,
IV e V della comparsa di costituzione e risposta, nonché nella memoria ex art.
183, VI comma, n. 1 c.p.c., di cui al fascicolo di primo grado, nonché per
quanto esposto nel IV paragrafo del presente atto, ai fini di manleva e
pagina 6 di 19 garanzia ex art. 106 c.p.c. del convenuto Dott. accertata e CP_2
dichiarata, altresì, l'inefficacia delle c.d. clausole claims made inserite nei
contratti di assicurazione per cui è causa [in particolare, Art. 17 delle
condizioni di polizza , nonché Art. 3 delle condizioni di Controparte_3
polizza ], per l'effetto, i terzi chiamati CP_4 [...]
e Zurich Insurance Company LTD, Parte_3
Rappresentanza Generale per l'Italia, Gruppo Zurich Italia siano dichiarati
obbligati, in via alternativa e/o parziale o solidale tra loro, a tenere indenne il
Dott. rispetto a qualsivoglia conseguenza e statuizione Controparte_2
giudiziale, manlevandolo dagli effetti della denegata ipotesi di sua eventuale
condanna. IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi del doppio grado
di giudizio, del procedimento di mediazione n. 330/2018 dinnanzi
all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di ER, con
l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014,
essendo gli atti e i documenti offerti in produzione depositati con i
collegamenti ipertestuali che ne agevolano la consultazione, la fruizione, la
ricerca testuale, nonché la navigazione all'interno dell'atto, oltre accessori
previdenziali e di legge, nonché rimborso forfettario spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014 e s.m.i.”
Dell'appellata Controparte_4
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi integralmente le domande di
pagina 7 di 19 cui all'atto di citazione d'appello 18.05.23 in quanto infondate in fatto ed in
diritto, e per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata n.
852/2023 pubblicata il 26.04.2023.In caso di riforma totale o parziale della
sentenza impugnata, rigettarsi ogni domanda formulata nei confronti del dott.
in quanto infondata in fatto ed in diritto. IN VIA Controparte_2
SUBORDINATA DI MERITO: Nel non creduto caso in cui sia accertata
qualsivoglia responsabilità del dott. limitarsi il Controparte_2
risarcimento eventualmente riconosciuto a favore degli attori ai soli danni che
siano diretta conseguenza del professionista convenuto, nella misura minima
da individuarsi in una quota di preciso ammontare e senza alcun vincolo di
solidarietà con l IN VIA DI ULTERIORE Controparte_5
SUBORDINE: Nella non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello di Brescia
ritenga la responsabilità del dott. nella causazione dei danni Controparte_2
per cui è causa, con conseguente condanna dello stesso, accertarsi e
dichiararsi l'inoperatività/inefficacia/invalidità della polizza n. 049A7355 per
le ragioni di cui in atti, con conseguente rigetto di ogni domanda di manleva
formulata nei confronti di IN VIA GRADUATA: Nel non Controparte_4
creduto caso di condanna di manleva proposta nei confronti della
[...]
e nel non creduto caso in cui si ritenga la polizza operativa ed CP_4
efficace, si chiede che essa sia applicata in secondo rischio in eccedenza ai
massimali previsti dall'assicurazione stipulata con
[...]
nonchè dalle altre assicurazioni stipulate Parte_3
pagina 8 di 19 da e comunque sempre nei limiti del massimale Controparte_5
assicurato. IN VIA ULTERIORMENTE GRADUATA: Si chiede che la non
creduta condanna di manleva proposta nei confronti della Controparte_4
sia contenuta nei limiti del massimale della polizza n. 049A7355, con
[...]
esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà ed alle
condizioni di assicurazione che integralmente si richiamano. IN OGNI CASO:
Spese e compensi di causa interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio,
oltre il rimborso forfettario e gli accessori di legge”
Dell'appelata Controparte_3
“Con riferimento alla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di legali rappresentanti esercenti la patria
[...]
potestà su , nei confronti del Dottor Persona_1 Controparte_7
- respingere l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza
impugnata ed in ogni caso - in via principale, rigettare la domanda proposta
in quanto infondata in fatto e diritto, sia in punto di an che di quantum;
in via
subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare
accoglimento, disporre un'equa riduzione degli importi dovuti, nei limiti del
grado di colpa effettivo ascrivibile al Dottor il cui accertamento CP_2
espressamente si richiede sia effettuato per l'ipotesi qui in esame,
riconoscendo dovuto il pagamento del solo minor importo risultante di
giustizia ad istruttoria ultimata;
con riferimento alla domanda di garanzia del
pagina 9 di 19 Dottor nei confronti di - Controparte_7 Controparte_3
respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza
dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della
inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa
per tutti i motivi esposti in atti eventualmente anche per prescrizione;
- in via
subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente
riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e
condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento
del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti
dell'effettivo grado di colpa ascrivibile all'assicurato e di quelli di massimale;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2017 e , in proprio e in qualità di Parte_1 Parte_2
legali rappresentanti della figlia minore , convenivano in Persona_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di ER, l'
[...]
( di seguito ) e il dott. Controparte_1 Controparte_8
chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni Controparte_2
subiti dalla minore, affetta da un quadro clinico riconducibile alla cd.
Sindrome da regresso caudale, malattia genetica che asserivano non essere stata diagnosticata in fase preconcezionale, e da loro stessi genitori, per non pagina 10 di 19 essere stati posti in condizione di decidere l'eventuale interruzione della gravidanza.
Deducevano che , affetta da sterilità primaria, si era rivolta Parte_1
al di Controparte_9
ER ( oggi al fine di essere sottoposta ad Controparte_5
induzione all'ovoluzione. La gravidanza indotta il 7 febbraio 2012 era stata monitorata sino alla 39esima settimana dal centro citato. Il 3 maggio 2012, alla
14esima settimana di gestazione, la aveva deciso di affidare la Pt_1
gestione della propria gravidanza al dott. Il 18 giugno 2012, Controparte_2
sottoposta ad ecografia morfologica alla 21esima settimana da parte della dott.ssa , si certificava: “ biometria fetale nel range di normalità Persona_2
per l'epoca gestazionale. Morfologia totale di difficile valutazione per obesità
materna; si richiede controllo ecografia di II livello”. Il dott. CP_2
tuttavia, aveva disatteso tale prescrizione e, in data 22 giugno 2012, aveva personalmente indagato ecograficamente la morfologia fetale, sconsigliando la paziente di procedere ad una ecografia di II livello. Facevano seguito altri controlli ecografici e il 24 ottobre 2012 veniva alla luce che, Persona_1
in seguito ad accertamenti, risultava affetta dalla Sindrome della regressione caudale.
Alla struttura sanitaria gli attori imputavano l'omessa prescrizione di acido folico, essenziale nella prevenzione delle malformazioni a carico del tubo pagina 11 di 19 neurale, mentre al dott. Locatelli di non aver sottoposto la ad Pt_1
ecografia di II livello come era stato prescritto dalla dott.ssa . Per_2
Sia la struttura sanitaria che il medico chiamavano in garanzia le loro rispettive compagnie di assicurazioni: e Controparte_3 [...]
. CP_4
Con sentenza n. 852/23 il Tribunale di ER rigettava le domande ritenendo che le malformazioni di cui era affetta non erano Persona_1
imputabili ai convenuti;
non esistevano, infatti, evidenze scientifiche che dimostravano la correlazione tra supplementazione di acido folico e sindrome di regressione caudale e, quanto all'omesso controllo ecografico, che la grave obesità, di cui la era affetta, non avrebbe comunque consentito la Pt_1
rilevazione della presenza di un'anomalia congenita fetale assai rara.
Gli attori venivano condannati a rifondere le spese di lite ai convenuti e alle terze chiamate.
La sentenza è stata gravata dai soccombenti che hanno insistito per l'accoglimento delle domande risarcitorie.
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 12 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo l'appellante articola le seguenti censure.
pagina 12 di 19 Si duole, innanzitutto delle conclusioni cui erano pervenuti i consulenti nominati dal primo giudice, secondo cui nella letteratura dedicata ai difetti congeniti la Sindrome della regressione caudale non era posta in connessione con i difetti del tubo neurale (DTN) come la spina bifida o l'anancefalia, ma con le lesioni sacrali congenite;
pertanto, se l'effetto positivo della supplementazione periconcezionale con acido folico sull'incidenza dei difetti del tubo neurale costituiva un'evidenza scientifica, non altrettanto poteva dirsi per la sindrome di cui era affetta . Persona_1
In secondo luogo censura la sentenza gravata nella parte in cui si era affermato che la grave obesità materna e l'estrema rarità della malattia di cui era affetta non avrebbero consentito al dott. Locatelli di diagnosticare la Persona_1
grave patologia, attesi anche i limiti dell'ecografia nella diagnosi.
Assume al riguardo che proprio la grave obesità avrebbe dovuto indurre ad una indagine particolarmente precisa e ad indirizzare la paziente in un centro dotato di adeguata strumentazione.
Da ultimo, in relazione alla statuizione sulle spese di lite, l'appellante assume che le questioni oggetto di causa erano state molto dibattute dalle parti sicchè,
anche in caso di mancato accoglimento delle domande risarcitorie, le spese di lite dovevano essere, integralmente, compensate.
L'appello è infondato.
In relazione all'assunzione di acido folico, va rilevato che, in occasione della pagina 13 di 19 prima visita effettuata dal dott. il 3 maggio 2012 il medico Controparte_2
refertava: “settimana di gestazione 14+2 … in uso Multicentrum materna;
1
cp die” , noto integratore che, come rilevato dalla struttura sanitaria, contiene
400 meg di acido folico che, secondo il Ministero della Salute, se assunto durante la gravidanza, è in grado di ridurre sino al 70% l'incidenza di gravi malformazioni fetali quali il difetto del tubo neurale ( tra cui spina bifida,
anencefalia ed encefalocele).
Nonostante tale documento consenta di ritenere provato che l'assunzione di acido folico era stata prescritta, anche in questo grado di giudizio l'appellante insiste nel ritenere la Sindrome di regressione caudale del tutto assimilabile al
Difetto del tubo neurale e, pertanto, che il ruolo prioritario riconosciuto all'acido folico, nel corso della gravidanza, per ridurre il rischio di malformazioni congenite, quali la spina bifida, doveva essere riconosciuto anche rispetto alla sindrome di cui era affetta . Persona_1
A conferma della stretta correlazione tra l'assunzione di acido folico e la prevenzione della patologia, l'appellante riporta la refertazione del sanitario che il 17 giugno 2014 aveva visitato la piccola paziente, prescrivendo alla madre: “ in futura gravidanza si consiglia assunzione di acido folico nei tre
mesi prima del concepimento e per tutta la gravidanza”.
L' assunto è infondato.
I Consulenti d'ufficio hanno evidenziato che l'eziologia della sindrome da pagina 14 di 19 regresso caudale è multifattoriale ed è legata all'azione di fattori genetici e/o fattori materni;
dal punto di vista genetico, nel caso di specie, veniva riscontrata un'anomalia legata al padre che, nell'ambito della letteratura scientifica dedicata ai difetti congeniti, è posta in connessione con le lesioni sacrali congenite.
Concludevano, quindi, che se le evidenze scientifiche dimostravano l'incidenza dell'acido folico sulla possibilità di ridurre i difetti del tubo neurale non vi erano prove scientifiche che la supplementazione di acido folico avesse effetti sulla specifica entità della sindrome da regresso caudale.
Quanto alla letteratura scientifica citata dal dott. ( consulente di Per_3
parte attrice), nella relazione peritale i Consulenti d'ufficio davano atto che essa era costituita da due vecchi articoli del medesimo autore, mentre “ i più
diffusi motori di ricerca biomedica e la consultazione delle banche dati … ha
fornito migliaia di risultati per il termine “ folic acid pregnancy neural tube
defects” …che confermano in pieno quanto riportato nel testo di riferimento
di Greenberg e la piena inconsistenza delle controdeduzioni del dott.
”. Per_3
In relazione alla raccomandazione di assumere acido folico in caso di future gravidanze, già in risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice/appellante, i Consulenti d'ufficio avevano precisato che tale raccomandazione era dettata dai fattori di rischio che la signora Pt_1
pagina 15 di 19 presentava: il diabete e la grave obesità che, notoriamente, si associa ad un aumentato rischio di anomalie congenite rispetto alle gravidanze normopeso.
Rispetto alle due condizioni di rischio, l'appellante assume che i Consulenti
nominati avevano commesso un errore in quanto la signora non era Pt_1
affetta da diabete.
Al riguardo, si osserva che, nella Cartella Clinica del Reparto di Neonatologia
dell' si dava, espressamente, atto Controparte_10
che la madre di era affetta da diabete gestazionale;
i Consulenti Per_1
apportavano, tuttavia, una rettifica precisando che la signora non Pt_1
era affetta da diabete conclamato ma, con BPM superiore a 30, da resistenza periferica all'insulina.
In relazione alla seconda censura, mette conto evidenziare che, la signora
– come da documentazione in atti – decise di affidare la sua Pt_1
gravidanza al dott. in data 3 maggio 2012. Controparte_2
Già in risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice/appellante, i
Consulenti d'ufficio avevano chiarito che l'indicazione data il 18 giugno 2012
dalla dott.ssa ad effettuare una ecografia di secondo livello – disattesa Per_2
dal dott. - era stata dettata dalla difficile valutazione della CP_2
morfologia fetale a causa della grave obesità materna e non dalla necessità di approfondimenti relativi ad un determinato distretto corporeo per sospette malformazioni.
pagina 16 di 19 I successivi controlli ecografici che la signora effettuava anche in Pt_1
altre sedi e con altri operatori, confermavano, infatti, parametri biometrici assolutamente nella norma e l'assenza di qualsiasi malformazione: ecografia,
effettuata dal dott. , l'1 agosto 2012, ecografia del 29.8.2012 presso CP_2
l'Ospedale IM (d.ssa che evidenziava “ morfologia fetale Per_4
attualmente indagata regolare per linee guida SIEOG 1 livello 2010;
biometria fetale regolare per epoca di amenorrea dichiarata” e, ancora,
ecografia del 14.12.2012 presso il medesimo nosocomio ( d.ssa . Per_5
In ogni caso, quand'anche fosse stata effettuata una ecografia di secondo livello, i Consulenti tecnici nominati hanno concluso che la malformazione non poteva essere diagnosticata sia in ragione della sua rarità che della difficoltà che l'esame ecografico presenta nelle persone obese, a causa dello strato di tessuto adiposo sottocutaneo che influenza negativamente la visualizzazione ecografica delle strutture fetali, riducendo l'accuratezza dell'esame quanto più è severa l'obesità.
Del pari infondata è la censura relativa alla statuizione sulle spese di lite.
La complessità delle questioni affrontate dal tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia tale da rendere imprevedibile ex ante quale potesse essere l'esito della causa non può essere considerato un supporto argomentativo idoneo a giustificare l'esercizio del potere di compensare le spese di lite previsto dall'art. 92 c.p.c. così come si escluso che possano integrare ragioni gravi ed pagina 17 di 19 eccezionali la complessità e la pluralità delle questioni trattate ( cfr. Cass.
22598/2018).
In relazione alla domanda risarcitoria proposta dalla minore , Persona_1
rappresentata ex lege, dai suoi genitori, la motivazione della sentenza gravata va corretta.
Il rigetto di tale domanda non discende, infatti, dalle conclusioni cui sono pervenuti i Consulenti tecnici d'ufficio ma, piuttosto, dal fatto che, in tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno, neppure sotto il profilo dell'interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo, giacché l'ordinamento non conosce il "diritto a non nascere se non sano", né la vita del bambino può
integrare un danno-conseguenza dell'illecito omissivo del medico ( cfr. Cass.
S.U. 25767/2015).
Per le ragioni esposte la sentenza gravata va confermata, in parte con diversa motivazione.
Per la loro soccombenza gli appellanti vanno condannati a rifondere in favore degli appellati le spese del grado che si liquidano, per ciascuna parte processuale, in complessivi euro 6.946 (di cui euro 2.058 per la fase di studio,
euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso spese 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante pagina 18 di 19 l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
conferma la sentenza gravata, con motivazione in parte differente;
condanna gli appellanti a rifondere in favore degli appellati le spese del grado liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 19 di 19
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 479/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12 marzo 2025 promossa d a
OGGETTO:
e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2
Responsabilità legali rappresentanti della figlia minore , elettivamente Persona_1 professionale domiciliati in VIA A. MAJ, 16/D 24121 BERGAMO presso il difensore avv.
TRUSSARDI ROBERTO, come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 19 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MUNAFO' DIEGO elettivamente
[...]
domiciliata in VIA LAMARMORA 40/A 20122 MILANO presso il difensore avv. MUNAFO' DIEGO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. SALSONE Controparte_2
ANTONINO elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II
26 20900 MONZA presso il difensore avv. SALSONE ANTONINO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
MARCHESE DARIO e dall'avv. SIRENA ANDREA
( ) VIA SANT'ORSOLA 36 41100 MODENA;
, C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA PARTIGIANI 4 BERGAMO presso il difensore avv. MARCHESE DARIO, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
contro pagina 2 di 19 , rappresentata e difesa dall'avv. LOCATELLI Controparte_4
DR elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 70
24122 BERGAMO presso il difensore avv. LOCATELLI DR,
come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di ER n. 852/23 ( Sezione
terza civile).
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: Accertare e dichiarare la
responsabilità dell DOTT. Controparte_5 [...]
nella causazione dei fatti lamentati per tutti i motivi esposti in CP_2
atti e per l'effetto condannare i convenuti in via tra loro solidale (o in
subordine partitamente, con accertamento delle rispettive responsabilità) al
risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali, anche da perdita di
chance, subiti e subendi da , da corrispondersi ai genitori Persona_1
esercenti la responsabilità per un importo da quantificarsi in giudizio, o che
in subordine, si rimette ad equità ex art. 1226 c.c. oltre a spese come
documentate nonché a quelle che si renderanno necessarie in futuro. Interessi
compensativi, o in subordine al tasso legale, dal 25.10.2012 al saldo effettivo.
Qualora ritenuto opportuno liquidarsi il danno di mediante Persona_1 pagina 3 di 19 costituzione di rendita vitalizia ex art. 1872-2057 c.c. stabilendo in tal caso
opportune e stringenti cautele. Condannare altresì i convenuti, in solido tra
loro (o in subordine partitamente, con accertamento delle rispettive
responsabilità), al risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali,
anche da perdita di chance, subiti e subendi dai genitori di Persona_1
per l'importo che risulterà in corso di giudizio o che, in subordine, si rimette
ad equità ex art. 1226 c.c.. Interessi compensativi, o in subordine al tasso
legale, dal 25.10.2012. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione
delle prove come dedotte nella memoria ex art. 183 comma n. 2 c.p.c. del
giudizio di prime cure, datata 21.12.2018, nonché per la rinnovazione della
consulenza tecnica d'ufficio con sostituzione dei consulenti, come già richiesto
nel giudizio di prime cure per tutti i motivi esposti in atti”. IN VIA
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente
appello si chiede la parziale riforma della gravata sentenza , relativamente al
capo avente ad oggetto la liquidazione delle spese e competenze di lite, sicché
venga disposta, ricorrendo i gravi ed eccezionali motivi prescritti dalla legge,
l'integrale compensazione delle spese di lite di prime cure;
lo stesso valga
anche per le spese di CTU.IN OGNI CASO E COMUNQUE: Con rigetto di
ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di
spese e compensi di avvocato, ivi incluse le spese e competenze di C.T.U. e di
C.T.P. nonché quelle della fase di mediazione obbligatoria e dei due gradi di
giudizio e, nella denegata ipotesi di rigetto del presente gravame, con
pagina 4 di 19 compensazione integrale delle spese anche del presente grado di giudizio”
Dell'appellata CP_5
“In via principale, respingere l'appello proposto dagli appellanti, poiché
infondato in fatto e in diritto, confermando l'impugnata sentenza. Con vittoria
di spese e competenza di lite. In via subordinata, ove fosse accertata qualsiasi
responsabilità dei medici dell' limitare il Controparte_5
risarcimento dovuto agli appellanti dall ai soli danni che ne fossero CP_1
ritenuti diretta e specifica conseguenza ed all'importo ritenuto di giustizia,
senza alcun vincolo di solidarietà con il dott. In via Controparte_2
istruttoria Per la denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria:
Ordinarsi all'INPS, ai sensi dell'art. 210-213 c.p.c., l'esibizione della
documentazione attestante le erogazioni disposte in favore dei sig.ri Parte_2
e , a titolo di invalidità civile e/o assistenza e/o
[...] Parte_1
accompagnamento per la figlia. Ordinarsi agli attori e/o al dott. CP_2
l'esibizione - in formato digitale (DVD) - delle immagini relative alle
ecografie effettuate in data 3.5.12, 1.6.12, 23.6.12, 1.8.12, 1.9.12, 27.9.12,
23.10.12 dalla sig.ra nel corso delle visite ginecologiche cui si Pt_1
sottopose presso lo studio del medico (vd doc.1, pagg. 147-155, fasc. att.)
Ordinarsi agli attori e/o all'Ospedale San Gerardo di NZ (ora
[...]
l'esibizione - in formato digitale (DVD) - Controparte_6
delle immagini relative all'ecografia cui la sig.ra fu Parte_1
sottoposta il 13.4.12 presso il suddetto nosocomio (vd doc. 1, pag. 141, fasc. pagina 5 di 19 att.). Ordinarsi agli attori e/o al Centro Diagnostico Martesana l'esibizione
delle immagini relative all'ecografia morfologica del 18.6.12 cui la sig.ra
venne sottoposta ad opera della dott.ssa (vd doc. 1, Pt_1 Persona_2
pag. 182 fasc. att.). Ammettersi prova per interrogatorio formale del dr.
sui seguenti capitoli ( vd. Comparsa di costituzione)” Controparte_2
Dell'appellato dott. Controparte_2
“IN VIA PRINCIPALE Respingere l'impugnazione e tutte le domande
proposte dai Sig.ri e in proprio e quali Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la potestà sulla minore in quanto Persona_1
infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti con il presente atto e, per
l'effetto, confermare la Sentenza n. 852/2023 del Tribunale di ER,
Giudice Dott. Verzeni, emessa in data 24 aprile 2023 e pubblicata in data 26
aprile 2023.Rigettare, altresì, le domande rassegnate da parte appellante in
via istruttoria per tutti i motivi esposti nella presente comparsa di
costituzione. IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento dell'appello e di riforma della sentenza impugnata, accertata e
dichiarata l'operatività delle rispettive polizze per la responsabilità civile
professionale del medico, per i motivi e le finalità indicate nei paragrafi III,
IV e V della comparsa di costituzione e risposta, nonché nella memoria ex art.
183, VI comma, n. 1 c.p.c., di cui al fascicolo di primo grado, nonché per
quanto esposto nel IV paragrafo del presente atto, ai fini di manleva e
pagina 6 di 19 garanzia ex art. 106 c.p.c. del convenuto Dott. accertata e CP_2
dichiarata, altresì, l'inefficacia delle c.d. clausole claims made inserite nei
contratti di assicurazione per cui è causa [in particolare, Art. 17 delle
condizioni di polizza , nonché Art. 3 delle condizioni di Controparte_3
polizza ], per l'effetto, i terzi chiamati CP_4 [...]
e Zurich Insurance Company LTD, Parte_3
Rappresentanza Generale per l'Italia, Gruppo Zurich Italia siano dichiarati
obbligati, in via alternativa e/o parziale o solidale tra loro, a tenere indenne il
Dott. rispetto a qualsivoglia conseguenza e statuizione Controparte_2
giudiziale, manlevandolo dagli effetti della denegata ipotesi di sua eventuale
condanna. IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi del doppio grado
di giudizio, del procedimento di mediazione n. 330/2018 dinnanzi
all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di ER, con
l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014,
essendo gli atti e i documenti offerti in produzione depositati con i
collegamenti ipertestuali che ne agevolano la consultazione, la fruizione, la
ricerca testuale, nonché la navigazione all'interno dell'atto, oltre accessori
previdenziali e di legge, nonché rimborso forfettario spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014 e s.m.i.”
Dell'appellata Controparte_4
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi integralmente le domande di
pagina 7 di 19 cui all'atto di citazione d'appello 18.05.23 in quanto infondate in fatto ed in
diritto, e per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata n.
852/2023 pubblicata il 26.04.2023.In caso di riforma totale o parziale della
sentenza impugnata, rigettarsi ogni domanda formulata nei confronti del dott.
in quanto infondata in fatto ed in diritto. IN VIA Controparte_2
SUBORDINATA DI MERITO: Nel non creduto caso in cui sia accertata
qualsivoglia responsabilità del dott. limitarsi il Controparte_2
risarcimento eventualmente riconosciuto a favore degli attori ai soli danni che
siano diretta conseguenza del professionista convenuto, nella misura minima
da individuarsi in una quota di preciso ammontare e senza alcun vincolo di
solidarietà con l IN VIA DI ULTERIORE Controparte_5
SUBORDINE: Nella non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello di Brescia
ritenga la responsabilità del dott. nella causazione dei danni Controparte_2
per cui è causa, con conseguente condanna dello stesso, accertarsi e
dichiararsi l'inoperatività/inefficacia/invalidità della polizza n. 049A7355 per
le ragioni di cui in atti, con conseguente rigetto di ogni domanda di manleva
formulata nei confronti di IN VIA GRADUATA: Nel non Controparte_4
creduto caso di condanna di manleva proposta nei confronti della
[...]
e nel non creduto caso in cui si ritenga la polizza operativa ed CP_4
efficace, si chiede che essa sia applicata in secondo rischio in eccedenza ai
massimali previsti dall'assicurazione stipulata con
[...]
nonchè dalle altre assicurazioni stipulate Parte_3
pagina 8 di 19 da e comunque sempre nei limiti del massimale Controparte_5
assicurato. IN VIA ULTERIORMENTE GRADUATA: Si chiede che la non
creduta condanna di manleva proposta nei confronti della Controparte_4
sia contenuta nei limiti del massimale della polizza n. 049A7355, con
[...]
esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà ed alle
condizioni di assicurazione che integralmente si richiamano. IN OGNI CASO:
Spese e compensi di causa interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio,
oltre il rimborso forfettario e gli accessori di legge”
Dell'appelata Controparte_3
“Con riferimento alla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di legali rappresentanti esercenti la patria
[...]
potestà su , nei confronti del Dottor Persona_1 Controparte_7
- respingere l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza
impugnata ed in ogni caso - in via principale, rigettare la domanda proposta
in quanto infondata in fatto e diritto, sia in punto di an che di quantum;
in via
subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare
accoglimento, disporre un'equa riduzione degli importi dovuti, nei limiti del
grado di colpa effettivo ascrivibile al Dottor il cui accertamento CP_2
espressamente si richiede sia effettuato per l'ipotesi qui in esame,
riconoscendo dovuto il pagamento del solo minor importo risultante di
giustizia ad istruttoria ultimata;
con riferimento alla domanda di garanzia del
pagina 9 di 19 Dottor nei confronti di - Controparte_7 Controparte_3
respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza
dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della
inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa
per tutti i motivi esposti in atti eventualmente anche per prescrizione;
- in via
subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente
riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e
condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento
del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti
dell'effettivo grado di colpa ascrivibile all'assicurato e di quelli di massimale;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2017 e , in proprio e in qualità di Parte_1 Parte_2
legali rappresentanti della figlia minore , convenivano in Persona_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di ER, l'
[...]
( di seguito ) e il dott. Controparte_1 Controparte_8
chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni Controparte_2
subiti dalla minore, affetta da un quadro clinico riconducibile alla cd.
Sindrome da regresso caudale, malattia genetica che asserivano non essere stata diagnosticata in fase preconcezionale, e da loro stessi genitori, per non pagina 10 di 19 essere stati posti in condizione di decidere l'eventuale interruzione della gravidanza.
Deducevano che , affetta da sterilità primaria, si era rivolta Parte_1
al di Controparte_9
ER ( oggi al fine di essere sottoposta ad Controparte_5
induzione all'ovoluzione. La gravidanza indotta il 7 febbraio 2012 era stata monitorata sino alla 39esima settimana dal centro citato. Il 3 maggio 2012, alla
14esima settimana di gestazione, la aveva deciso di affidare la Pt_1
gestione della propria gravidanza al dott. Il 18 giugno 2012, Controparte_2
sottoposta ad ecografia morfologica alla 21esima settimana da parte della dott.ssa , si certificava: “ biometria fetale nel range di normalità Persona_2
per l'epoca gestazionale. Morfologia totale di difficile valutazione per obesità
materna; si richiede controllo ecografia di II livello”. Il dott. CP_2
tuttavia, aveva disatteso tale prescrizione e, in data 22 giugno 2012, aveva personalmente indagato ecograficamente la morfologia fetale, sconsigliando la paziente di procedere ad una ecografia di II livello. Facevano seguito altri controlli ecografici e il 24 ottobre 2012 veniva alla luce che, Persona_1
in seguito ad accertamenti, risultava affetta dalla Sindrome della regressione caudale.
Alla struttura sanitaria gli attori imputavano l'omessa prescrizione di acido folico, essenziale nella prevenzione delle malformazioni a carico del tubo pagina 11 di 19 neurale, mentre al dott. Locatelli di non aver sottoposto la ad Pt_1
ecografia di II livello come era stato prescritto dalla dott.ssa . Per_2
Sia la struttura sanitaria che il medico chiamavano in garanzia le loro rispettive compagnie di assicurazioni: e Controparte_3 [...]
. CP_4
Con sentenza n. 852/23 il Tribunale di ER rigettava le domande ritenendo che le malformazioni di cui era affetta non erano Persona_1
imputabili ai convenuti;
non esistevano, infatti, evidenze scientifiche che dimostravano la correlazione tra supplementazione di acido folico e sindrome di regressione caudale e, quanto all'omesso controllo ecografico, che la grave obesità, di cui la era affetta, non avrebbe comunque consentito la Pt_1
rilevazione della presenza di un'anomalia congenita fetale assai rara.
Gli attori venivano condannati a rifondere le spese di lite ai convenuti e alle terze chiamate.
La sentenza è stata gravata dai soccombenti che hanno insistito per l'accoglimento delle domande risarcitorie.
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 12 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo l'appellante articola le seguenti censure.
pagina 12 di 19 Si duole, innanzitutto delle conclusioni cui erano pervenuti i consulenti nominati dal primo giudice, secondo cui nella letteratura dedicata ai difetti congeniti la Sindrome della regressione caudale non era posta in connessione con i difetti del tubo neurale (DTN) come la spina bifida o l'anancefalia, ma con le lesioni sacrali congenite;
pertanto, se l'effetto positivo della supplementazione periconcezionale con acido folico sull'incidenza dei difetti del tubo neurale costituiva un'evidenza scientifica, non altrettanto poteva dirsi per la sindrome di cui era affetta . Persona_1
In secondo luogo censura la sentenza gravata nella parte in cui si era affermato che la grave obesità materna e l'estrema rarità della malattia di cui era affetta non avrebbero consentito al dott. Locatelli di diagnosticare la Persona_1
grave patologia, attesi anche i limiti dell'ecografia nella diagnosi.
Assume al riguardo che proprio la grave obesità avrebbe dovuto indurre ad una indagine particolarmente precisa e ad indirizzare la paziente in un centro dotato di adeguata strumentazione.
Da ultimo, in relazione alla statuizione sulle spese di lite, l'appellante assume che le questioni oggetto di causa erano state molto dibattute dalle parti sicchè,
anche in caso di mancato accoglimento delle domande risarcitorie, le spese di lite dovevano essere, integralmente, compensate.
L'appello è infondato.
In relazione all'assunzione di acido folico, va rilevato che, in occasione della pagina 13 di 19 prima visita effettuata dal dott. il 3 maggio 2012 il medico Controparte_2
refertava: “settimana di gestazione 14+2 … in uso Multicentrum materna;
1
cp die” , noto integratore che, come rilevato dalla struttura sanitaria, contiene
400 meg di acido folico che, secondo il Ministero della Salute, se assunto durante la gravidanza, è in grado di ridurre sino al 70% l'incidenza di gravi malformazioni fetali quali il difetto del tubo neurale ( tra cui spina bifida,
anencefalia ed encefalocele).
Nonostante tale documento consenta di ritenere provato che l'assunzione di acido folico era stata prescritta, anche in questo grado di giudizio l'appellante insiste nel ritenere la Sindrome di regressione caudale del tutto assimilabile al
Difetto del tubo neurale e, pertanto, che il ruolo prioritario riconosciuto all'acido folico, nel corso della gravidanza, per ridurre il rischio di malformazioni congenite, quali la spina bifida, doveva essere riconosciuto anche rispetto alla sindrome di cui era affetta . Persona_1
A conferma della stretta correlazione tra l'assunzione di acido folico e la prevenzione della patologia, l'appellante riporta la refertazione del sanitario che il 17 giugno 2014 aveva visitato la piccola paziente, prescrivendo alla madre: “ in futura gravidanza si consiglia assunzione di acido folico nei tre
mesi prima del concepimento e per tutta la gravidanza”.
L' assunto è infondato.
I Consulenti d'ufficio hanno evidenziato che l'eziologia della sindrome da pagina 14 di 19 regresso caudale è multifattoriale ed è legata all'azione di fattori genetici e/o fattori materni;
dal punto di vista genetico, nel caso di specie, veniva riscontrata un'anomalia legata al padre che, nell'ambito della letteratura scientifica dedicata ai difetti congeniti, è posta in connessione con le lesioni sacrali congenite.
Concludevano, quindi, che se le evidenze scientifiche dimostravano l'incidenza dell'acido folico sulla possibilità di ridurre i difetti del tubo neurale non vi erano prove scientifiche che la supplementazione di acido folico avesse effetti sulla specifica entità della sindrome da regresso caudale.
Quanto alla letteratura scientifica citata dal dott. ( consulente di Per_3
parte attrice), nella relazione peritale i Consulenti d'ufficio davano atto che essa era costituita da due vecchi articoli del medesimo autore, mentre “ i più
diffusi motori di ricerca biomedica e la consultazione delle banche dati … ha
fornito migliaia di risultati per il termine “ folic acid pregnancy neural tube
defects” …che confermano in pieno quanto riportato nel testo di riferimento
di Greenberg e la piena inconsistenza delle controdeduzioni del dott.
”. Per_3
In relazione alla raccomandazione di assumere acido folico in caso di future gravidanze, già in risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice/appellante, i Consulenti d'ufficio avevano precisato che tale raccomandazione era dettata dai fattori di rischio che la signora Pt_1
pagina 15 di 19 presentava: il diabete e la grave obesità che, notoriamente, si associa ad un aumentato rischio di anomalie congenite rispetto alle gravidanze normopeso.
Rispetto alle due condizioni di rischio, l'appellante assume che i Consulenti
nominati avevano commesso un errore in quanto la signora non era Pt_1
affetta da diabete.
Al riguardo, si osserva che, nella Cartella Clinica del Reparto di Neonatologia
dell' si dava, espressamente, atto Controparte_10
che la madre di era affetta da diabete gestazionale;
i Consulenti Per_1
apportavano, tuttavia, una rettifica precisando che la signora non Pt_1
era affetta da diabete conclamato ma, con BPM superiore a 30, da resistenza periferica all'insulina.
In relazione alla seconda censura, mette conto evidenziare che, la signora
– come da documentazione in atti – decise di affidare la sua Pt_1
gravidanza al dott. in data 3 maggio 2012. Controparte_2
Già in risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice/appellante, i
Consulenti d'ufficio avevano chiarito che l'indicazione data il 18 giugno 2012
dalla dott.ssa ad effettuare una ecografia di secondo livello – disattesa Per_2
dal dott. - era stata dettata dalla difficile valutazione della CP_2
morfologia fetale a causa della grave obesità materna e non dalla necessità di approfondimenti relativi ad un determinato distretto corporeo per sospette malformazioni.
pagina 16 di 19 I successivi controlli ecografici che la signora effettuava anche in Pt_1
altre sedi e con altri operatori, confermavano, infatti, parametri biometrici assolutamente nella norma e l'assenza di qualsiasi malformazione: ecografia,
effettuata dal dott. , l'1 agosto 2012, ecografia del 29.8.2012 presso CP_2
l'Ospedale IM (d.ssa che evidenziava “ morfologia fetale Per_4
attualmente indagata regolare per linee guida SIEOG 1 livello 2010;
biometria fetale regolare per epoca di amenorrea dichiarata” e, ancora,
ecografia del 14.12.2012 presso il medesimo nosocomio ( d.ssa . Per_5
In ogni caso, quand'anche fosse stata effettuata una ecografia di secondo livello, i Consulenti tecnici nominati hanno concluso che la malformazione non poteva essere diagnosticata sia in ragione della sua rarità che della difficoltà che l'esame ecografico presenta nelle persone obese, a causa dello strato di tessuto adiposo sottocutaneo che influenza negativamente la visualizzazione ecografica delle strutture fetali, riducendo l'accuratezza dell'esame quanto più è severa l'obesità.
Del pari infondata è la censura relativa alla statuizione sulle spese di lite.
La complessità delle questioni affrontate dal tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia tale da rendere imprevedibile ex ante quale potesse essere l'esito della causa non può essere considerato un supporto argomentativo idoneo a giustificare l'esercizio del potere di compensare le spese di lite previsto dall'art. 92 c.p.c. così come si escluso che possano integrare ragioni gravi ed pagina 17 di 19 eccezionali la complessità e la pluralità delle questioni trattate ( cfr. Cass.
22598/2018).
In relazione alla domanda risarcitoria proposta dalla minore , Persona_1
rappresentata ex lege, dai suoi genitori, la motivazione della sentenza gravata va corretta.
Il rigetto di tale domanda non discende, infatti, dalle conclusioni cui sono pervenuti i Consulenti tecnici d'ufficio ma, piuttosto, dal fatto che, in tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno, neppure sotto il profilo dell'interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo, giacché l'ordinamento non conosce il "diritto a non nascere se non sano", né la vita del bambino può
integrare un danno-conseguenza dell'illecito omissivo del medico ( cfr. Cass.
S.U. 25767/2015).
Per le ragioni esposte la sentenza gravata va confermata, in parte con diversa motivazione.
Per la loro soccombenza gli appellanti vanno condannati a rifondere in favore degli appellati le spese del grado che si liquidano, per ciascuna parte processuale, in complessivi euro 6.946 (di cui euro 2.058 per la fase di studio,
euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso spese 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante pagina 18 di 19 l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
conferma la sentenza gravata, con motivazione in parte differente;
condanna gli appellanti a rifondere in favore degli appellati le spese del grado liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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