Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 157/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 157/2023 promossa da:
, difesa dall'avv. Maria De Stefano;
Parte_1
RICORRENTE contro
, difeso dall'avv. Liborio Caforio;
CP_1
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente nel merito come segue: voglia il Tribunale affidare in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
le Parte_2
decisioni in materia di educazione, istruzione e sanità saranno prese congiuntamente dai genitori;
la madre trasmetterà al padre le richieste per le decisioni da prendere insieme e il padre dovrà rispondere entro tre giorni;
il padre vedrà il figlio mediante pagina 1 di 7
la somma è soggetta a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT. Entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie del figlio, da individuarsi secondo il Protocollo Tribunale di Prato\COA
Prato; l'assegno unico sarà al 100% tra i genitori. Per le spese legali del giudizio, parte ricorrente chiede la condanna del resistente;
il resistente la compensazione delle spese.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda adiva il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
separazione personale da con il quale ha contratto matrimonio il 2 CP_1
maggio 2011 ed ha avuto il figlio , n. il 7 novembre 2014. Pt_2
La cessazione della convivenza tra coniugi è avvenuta i 25 febbraio 2022, quando il Tribunale di Prato ha emesso l'ordine di protezione ex art. 342 bis c.c. che ha disposto l'allontanamento del dalla casa familiare;
il 23 febbraio 2022 è stata CP_1
altresì emessa nei confronti del una misura cautelare personale del divieto di CP_1
avvicinamento alla casa familiare.
In data 2 ottobre 2023, il Giudice, così motivando “Affidamento, collocamento e mantenimento del figlio . Sul punto, deve essere accolta la richiesta della Pt_2
ricorrente di affidamento esclusivo del figlio minore, con residenza e collocamento presso di lei. La decisione di derogare alla regola dell'affido condiviso si impone alla luce del contegno serbato dal padre, “pregiudizievole per l'interesse del minore” (sul punto cfr., tra le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, Cass. sez. 1, sentenza n. 977 del 17/01/2017, Rv. 643353 - 01), tenuto conto dei fatti esposti nel ricorso (e non oggetto di contestazione) e di quanto emerso in sede penale, nonché in quella civile (ove, con decreto del 25 febbraio 2022 sono pagina 2 di 7 stati adottati i provvedimenti di cui agli artt. 342 bis e 342 ter c.c.), oltre che nel procedimento instaurato davanti al Tribunale dei Minorenni.
Del pari rilevante, in questa ottica, è la circostanza che vive a Pordenone CP_1
da una sorella e vede il minore sporadicamente, nell'ambito di incontri protetti.
Quanto precede giustifica, inoltre, la conferma di quanto già disposto dal Tribunale dei Minorenni con l'ordinanza resa nel procedimento R.G.V. n. 1052/2022, e quindi della presa in carico del nucleo familiare (composto dalla madre, Parte_1
dal padre, e dal figlio ), con riferimento al rapporto padre – figlio, CP_1 Pt_2
sia da parte dei Servizi Sociali del Comune territorialmente competente in relazione al luogo di residenza della prole (Prato), al fine di verificare e valutare, previa convocazione per un colloquio del padre e della minore, la possibilità di organizzare incontri padre-figlio almeno una volta a settimana per due ore, o tramite le modalità dagli stessi ritenute più opportune, tenuto conto delle esigenze e del preminente interesse del minore, secondo il calendario che gli stessi Servizi vorranno disporre, con adeguato monitoraggio della frequentazione;
sia della UFSMIA già nominata e territorialmente competente.
Nel termine di tre mesi, i Servizi Sociali territorialmente competenti dovranno poi trasmettere relazione a questo Ufficio sulle eventuali problematiche riscontrate e sui percorsi che reputa opportuno intraprendere nell'interesse di . Pt_2
Per quanto riguarda il mantenimento, alla luce di quanto emerso anche in occasione dell'audizione dei coniugi e salvo ogni diversa determinazione all'esito degli accertamenti istruttori che saranno eventualmente disposti in sede di merito, la condizione economica delle parti e la circostanza che, attualmente, tutte le spese sono sostenute dalla sola ricorrente, giustifica la conferma del provvedimento adottato da questo Tribunale nel precedente giudizio contro gli abusi familiari e, quindi, la quantificazione in 250,00 euro mensili.
Invero, nonostante la disponibilità manifestata dalla ricorrente all'udienza presidenziale rispetto all'offerta del resistente (consistente nel contribuire al mantenimento nella misura di 70 euro, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie) non può essere recepita, trattandosi di cifra inidonea a tutelare pagina 3 di 7 l'interesse del minore, tenuto conto, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., delle attuali esigenze del figlio in ragione della sua età, del tenore di vita goduto dalla prole in costanza di convivenza con entrambi i genitori, delle disponibilità economiche della madre, nonché della capacità di lavoro generica del padre.” Ha disposto: “DISPONE
l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con residenza e collocamento Pt_2
presso di lei;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità protette indicate dai Servizi Sociali competenti almeno un Pt_2
giorno alla settimana (anche durante il weekend) con esclusione del pernottamento, e in ogni caso, mediante videochiamate da effettuarsi almeno due volte la settimana, negli orari concordati con la madre, tenendo conto delle esigenze del minore legate alla sua età e ai rispettivi impegni lavorativi delle parti. DISPONE la presa in carico del nucleo familiare (composto dalla madre, dal padre, Parte_1 CP_1
e dal figlio ), con riferimento al rapporto padre – figlio, sia da parte dei Servizi Pt_2
Sociali del Comune territorialmente competente in relazione al luogo di residenza della prole (Prato), al fine di verificare e valutare, previa convocazione per un colloquio del padre e della minore, la possibilità di organizzare incontri padre-figlia almeno una volta a settimana per due ore, o tramite le modalità dagli stessi ritenute più opportune, tenuto conto delle esigenze e del preminente interesse del minore, secondo il calendario che gli stessi Servizi vorranno disporre, con adeguato monitoraggio della frequentazione;
sia della UFSMIA già nominata e territorialmente competente. DISPONE l'obbligo per di versare in favore CP_1
della ricorrente la somma mensile pari a 250,00 euro a titolo di contributo per il mantenimento della prole, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto indicato nel Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Prato, attualmente vigente. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che: sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare,
pagina 4 di 7 parrucchiere;
rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.”
In data 17 luglio 2024, il Tribunale di Prato ha pronunciato sentenza di separazione ed ha rimesso la causa sul ruolo per l'ulteriore corso.
pagina 5 di 7 Sono successivamente pervenute al Tribunale le relazioni del Servizio sociale sul minore, da cui risulta che è sereno e sta bene;
con riferimento agli incontri Pt_2
padre\figlio, è emerso dalle relazioni che ha ancora bisogno degli incontri Pt_2
osservati, perché con il padre da solo non si sente sicuro.
All'udienza del 9 aprile 2025, le parti hanno concluso come sopra indicato e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, senza concedere i termini ex art. 190
c.p.c., per espressa rinuncia delle parti.
Venendo a decidere la causa, il Tribunale osserva quanto segue.
La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse della prole, ad eccezione della questione dell'assegno unico.
Nel caso, specifico, innanzitutto, si rileva che trattandosi di procedimento contenzioso, ancorchè le conclusioni siano congiunte, il Tribunale può decidere diversamente se la richiesta delle parti non appare conforme all'interesse del minore.
Ritiene, infatti, il collegio che l'assegno unico debba essere integralmente corrisposto alla perché la stessa si occupa integralmente del figlio minore;
Pt_1
gli incontri osservati, infatti, non prevedono spese per il figlio, se non quelle di viaggio da Pordenone.
L'accordo raggiunto, salvo che sulle spese, giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
le Parte_2
decisioni in materia di educazione, istruzione e sanità saranno prese congiuntamente dai genitori;
la madre trasmetterà al padre le richieste per le decisioni da prendere insieme e il padre dovrà rispondere entro tre giorni;
per le decisioni urgenti, deciderà da sola;
pagina 6 di 7 -dispone che veda il figlio mediante incontri osservati con le modalità CP_1
già in atto e specificate nell'ordinanza presidenziale, sopra riportata;
-dispone che segua il percorso presso il centro antiviolenza l'Istrice; CP_1
-dispone che versi a a titolo di mantenimento del figlio, CP_1 Parte_1 la somma di € 200,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT;
-dispone che entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie del figlio, da individuarsi secondo il Protocollo Tribunale di
Prato\COA Prato;
-dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla Pt_1
[...]
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Prato, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 7 di 7