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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2024, n. 8440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8440 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, nella persona del dott.
Maria Rosaria Elmino a seguito dell'udienza di discussione del 05.12.2024, udite le parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3645/24 R.G. vertente
TRA
nata a [...] l'[...] C.F. Parte_1
, rapp,ta e difesa dall'avv. Romano Immacolata C.F._1 come da procura in atti, elett.te dom.ta presso lo studio del predetto difensore in Cercola (NA) alla via Luca Giordano n. 55
- ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Maria Sofia Lizzi, elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede provinciale di Via CP_1
A. De Gasperi 55
- resistente -
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 445- bis depositato in data 16.09.2022 parte ricorrente agiva per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento al diritto della condizione di grave handicap art. 3 comma
3 L. 104/92 (su domanda presentata in data 22.10.21 e conclusasi negativamente in sede amministrativa).
La ricorrente, che aveva contestato le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (CTU) secondo il 4° comma dell'articolo citato, presentava opposizione e chiedeva l'accoglimento dell'istanza originaria con decorrenza a partire dalla domanda amministrativa.
In particolare sosteneva che il CTU non avesse tenuto in considerazione tutte le patologie risultanti dai certificati medici allegati, ritenendo pertanto che la perizia fosse incompleta e parziale rispetto alle proprie reali condizioni di non autonomia.
Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva rigettarsi il ricorso in CP_1 quanto infondato e si opponeva alla rinnovazione della CTU.
Ritenuta la necessità di rinnovare la CTU per l'approfondimento delle patologie riscontrate, veniva conferito nuovo incarico al dott. R. Per_1 coma da ordinanza in atti.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale la causa veniva rinviata per la discussione;
all'odierna udienza è stata quindi decisa con sentenza depositata sulla piattaforma telematica, di cui veniva data pubblica lettura.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito enunciate.
Il CTU nominato nella presente fase di opposizione, nel suo elaborato peritale, ha riscontrato nella ricorrente il seguente complesso Parte_1 patologico: “vasculopatia cerebrale cronica con deficit cognitivo e stato depressivo, artrosi polidistrettuale in obesa con grave deficit posturo- motorio, incontinenza urinaria ipoacusia, cardiopatia ipertensiva, e insufficienza venosa agli arti inferiori.” La domanda proposta ha ad oggetto, innanzitutto, il riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, che deve essere concessa a chi è completamente incapace di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza. In base alla condizione clinica
Pag. 2 di 4 riscontrata sulla persona di , si ravvisano gli estremi per il Parte_1 riconoscimento di tale beneficio, poiché all'esito degli accertamenti peritali non è risultata in grado di provvedere alla deambulazione autonoma, né alla cura di sé (cfr. CTU in atti).
Tuttavia gli accertamenti medico-legali espletati hanno portato a concludere per una insussistenza di tale completa dis-autuonomia già alla data della domanda amministrativa, trattandosi di patologie di natura progressivamente ingravescente le quali hanno raggiunto il grado di gravità corrispondente a quello richiesto per l'indennità di accompagnamento soltanto a far data da aprile 2024.
Di contro, ai sensi della Legge 104/92, il CTU ha accertato che “la ricorrente rientra nella categoria di “persona handicappata in situazione di gravità”, sin dalla presentazione della domanda, in quanto la sua condizione di salute richiede assistenza permanente” già a tale epoca (cfr.
CTU)
Le considerazioni e valutazioni svolte dal CTU appaiono pienamente rispondenti ai criteri medico legali pertinenti alla fattispecie, per cui le conclusioni innanzi riportate possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
In definitiva, pertanto, la ricorrente deve essere dichiarata persona in possesso del requisito sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento con decorrenza da aprile 2024 mentre va riconosciuta persona portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge
104/92 dalla data della domanda amministrativa (22.10.2021).
Le spese per entrambe le fasi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre quelle di CTU vengono poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-
- Accoglie il ricorso e dichiara persona in possesso del requisito Parte_1 sanitario per l'indennità di accompagnamento dalla data del 1.4.2024 nonché
Pag. 3 di 4 persona portatrice di handicap con connotazione di gravità ex comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa (22.10.2021).
- Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.850,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione;
- pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico CP_ dell Napoli, 05.12.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Maria Rosaria Elmino
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, nella persona del dott.
Maria Rosaria Elmino a seguito dell'udienza di discussione del 05.12.2024, udite le parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3645/24 R.G. vertente
TRA
nata a [...] l'[...] C.F. Parte_1
, rapp,ta e difesa dall'avv. Romano Immacolata C.F._1 come da procura in atti, elett.te dom.ta presso lo studio del predetto difensore in Cercola (NA) alla via Luca Giordano n. 55
- ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Maria Sofia Lizzi, elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede provinciale di Via CP_1
A. De Gasperi 55
- resistente -
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 445- bis depositato in data 16.09.2022 parte ricorrente agiva per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento al diritto della condizione di grave handicap art. 3 comma
3 L. 104/92 (su domanda presentata in data 22.10.21 e conclusasi negativamente in sede amministrativa).
La ricorrente, che aveva contestato le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (CTU) secondo il 4° comma dell'articolo citato, presentava opposizione e chiedeva l'accoglimento dell'istanza originaria con decorrenza a partire dalla domanda amministrativa.
In particolare sosteneva che il CTU non avesse tenuto in considerazione tutte le patologie risultanti dai certificati medici allegati, ritenendo pertanto che la perizia fosse incompleta e parziale rispetto alle proprie reali condizioni di non autonomia.
Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva rigettarsi il ricorso in CP_1 quanto infondato e si opponeva alla rinnovazione della CTU.
Ritenuta la necessità di rinnovare la CTU per l'approfondimento delle patologie riscontrate, veniva conferito nuovo incarico al dott. R. Per_1 coma da ordinanza in atti.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale la causa veniva rinviata per la discussione;
all'odierna udienza è stata quindi decisa con sentenza depositata sulla piattaforma telematica, di cui veniva data pubblica lettura.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito enunciate.
Il CTU nominato nella presente fase di opposizione, nel suo elaborato peritale, ha riscontrato nella ricorrente il seguente complesso Parte_1 patologico: “vasculopatia cerebrale cronica con deficit cognitivo e stato depressivo, artrosi polidistrettuale in obesa con grave deficit posturo- motorio, incontinenza urinaria ipoacusia, cardiopatia ipertensiva, e insufficienza venosa agli arti inferiori.” La domanda proposta ha ad oggetto, innanzitutto, il riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, che deve essere concessa a chi è completamente incapace di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza. In base alla condizione clinica
Pag. 2 di 4 riscontrata sulla persona di , si ravvisano gli estremi per il Parte_1 riconoscimento di tale beneficio, poiché all'esito degli accertamenti peritali non è risultata in grado di provvedere alla deambulazione autonoma, né alla cura di sé (cfr. CTU in atti).
Tuttavia gli accertamenti medico-legali espletati hanno portato a concludere per una insussistenza di tale completa dis-autuonomia già alla data della domanda amministrativa, trattandosi di patologie di natura progressivamente ingravescente le quali hanno raggiunto il grado di gravità corrispondente a quello richiesto per l'indennità di accompagnamento soltanto a far data da aprile 2024.
Di contro, ai sensi della Legge 104/92, il CTU ha accertato che “la ricorrente rientra nella categoria di “persona handicappata in situazione di gravità”, sin dalla presentazione della domanda, in quanto la sua condizione di salute richiede assistenza permanente” già a tale epoca (cfr.
CTU)
Le considerazioni e valutazioni svolte dal CTU appaiono pienamente rispondenti ai criteri medico legali pertinenti alla fattispecie, per cui le conclusioni innanzi riportate possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
In definitiva, pertanto, la ricorrente deve essere dichiarata persona in possesso del requisito sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento con decorrenza da aprile 2024 mentre va riconosciuta persona portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge
104/92 dalla data della domanda amministrativa (22.10.2021).
Le spese per entrambe le fasi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre quelle di CTU vengono poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-
- Accoglie il ricorso e dichiara persona in possesso del requisito Parte_1 sanitario per l'indennità di accompagnamento dalla data del 1.4.2024 nonché
Pag. 3 di 4 persona portatrice di handicap con connotazione di gravità ex comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa (22.10.2021).
- Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.850,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione;
- pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico CP_ dell Napoli, 05.12.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Maria Rosaria Elmino
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