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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.V.G. 20607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20607 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] l'[...] C.F e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nato a [...] il [...] ) entrambi
[...] CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. BRIGUGLIO CARMELO presso il quale elettivamente domiciliano in Torre del Greco (NA) alla Via Duca Lecco de Guevara n.17
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in Sorrento il 14.12.2008 e che dalla loro relazione era nato un figlio, IE, in data 4.04.2013, rappresentavano di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa n.6574/2018 reso dall'intestato Tribunale in data 18.10.2018 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separati ( 5.10.2018) la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Chiedevano pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da loro pattuite.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisto il parere del PM, all'udienza del 13.05.2025, a seguito dei rilievi formulati dal Collegio, i ricorrenti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alla stregua delle condizioni riportate nel ricorso come modificate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri- bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti,
e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
Parte_2
2) ordinare allo stato civile del comune di Sorrento di procedere alle annotazioni come per legge;
3) assegnare alla sig.ra la casa coniugale, sita in Portici, al Viale L. da Vinci, 82, di sua Pt_1 proprietà, che l'abiterà unitamente al figlio minore IE;
4) affidare il minore IE ad entrambi i genitori che eserciteranno in egual misura la responsabilità genitoriale. Essi adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse come quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, tenendo conto della capacità di inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
quest' ultimo continuerà a mantenere, quale residenza privilegiata, quella della madre. Il padre potrà tenerlo con sé quando vorrà, tenuto conto della circostanza che attualmente il sig. ha trasferito la propria residenza in Pietramelala Pt_2
(CE), previo accordo con la madre e sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sociali del figlio;
in ogni caso, il padre potrà tenerlo durante la settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,15; le parti concordano, altresì, che il padre, potrà vederlo due weekend al mese dalle ore
11,00 del sabato alle ore 18,30 della domenica a settimane alterne. Le parti dichiarano che tale modalità e disciplina di calendarizzazione è funzionale agli impegni del minore che, ai fini del piano genitoriale, svolge attività ludiche e sportive terapeutiche essendo affetto da disturbo dello spettro autistico;
2 5) le parti concordano che il padre potrà tenere con sé il figlio nelle giornate festive di Natale (24 o
25 dicembre), ultimo dell'anno o Capodanno (31 dicembre o 1° gennaio) e Pasqua o lunedì in albis, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con il figlio una festività potrà trascorrerne l'altra. Il sig. trascorrerà con il minore 7 giorni di ferie estive, anche Pt_2 non consecutive, da concordare con l'altro genitore, entro il 15 maggio di ogni anno;
6) confermare in euro 234,00 l'assegno per il mantenimento della moglie considerato che ella percepisce per l'intero importo dell'assegno familiare attualmente pari a euro 321,60;
7) il padre, verserà, quale contributo al mantenimento del figlio IE, minorenne, Parte_2 la somma di euro 284,00, (duecentoottantaquattro/00) tenuto conto che il minore percepisce
l'indennità di accompagnamento per euro 531,00 mensili, poichè affetto da “disturbo dello spettro autistico”. Detto importo sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
8) le spese straordinarie a favore del figlio, saranno a carico di entrambi nella misura del 50%, mentre quelle medico-sanitarie, ove non coperte dal S.S.N., saranno corrisposte interamente dal padre;
9) si da atto che le parti dichiarano di aver risolto bonariamente ogni pendenza di ordine economico esistente tra loro, pertanto ciascuna nulla ha da pretendere dall'altra per qualsiasi titolo o ragione, ad esclusione di quanto espressamente pattuito nel presente ricorso”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_2 Parte_1
, così provvede:
[...]
3 • dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_2
a Sorrento il 14.12.2008 (atto n. 214, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio Parte_1 anno 2008 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso come modificate;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SORRENTO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20607 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] l'[...] C.F e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nato a [...] il [...] ) entrambi
[...] CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. BRIGUGLIO CARMELO presso il quale elettivamente domiciliano in Torre del Greco (NA) alla Via Duca Lecco de Guevara n.17
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in Sorrento il 14.12.2008 e che dalla loro relazione era nato un figlio, IE, in data 4.04.2013, rappresentavano di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa n.6574/2018 reso dall'intestato Tribunale in data 18.10.2018 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separati ( 5.10.2018) la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Chiedevano pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da loro pattuite.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisto il parere del PM, all'udienza del 13.05.2025, a seguito dei rilievi formulati dal Collegio, i ricorrenti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alla stregua delle condizioni riportate nel ricorso come modificate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri- bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti,
e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
Parte_2
2) ordinare allo stato civile del comune di Sorrento di procedere alle annotazioni come per legge;
3) assegnare alla sig.ra la casa coniugale, sita in Portici, al Viale L. da Vinci, 82, di sua Pt_1 proprietà, che l'abiterà unitamente al figlio minore IE;
4) affidare il minore IE ad entrambi i genitori che eserciteranno in egual misura la responsabilità genitoriale. Essi adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse come quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, tenendo conto della capacità di inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
quest' ultimo continuerà a mantenere, quale residenza privilegiata, quella della madre. Il padre potrà tenerlo con sé quando vorrà, tenuto conto della circostanza che attualmente il sig. ha trasferito la propria residenza in Pietramelala Pt_2
(CE), previo accordo con la madre e sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sociali del figlio;
in ogni caso, il padre potrà tenerlo durante la settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,15; le parti concordano, altresì, che il padre, potrà vederlo due weekend al mese dalle ore
11,00 del sabato alle ore 18,30 della domenica a settimane alterne. Le parti dichiarano che tale modalità e disciplina di calendarizzazione è funzionale agli impegni del minore che, ai fini del piano genitoriale, svolge attività ludiche e sportive terapeutiche essendo affetto da disturbo dello spettro autistico;
2 5) le parti concordano che il padre potrà tenere con sé il figlio nelle giornate festive di Natale (24 o
25 dicembre), ultimo dell'anno o Capodanno (31 dicembre o 1° gennaio) e Pasqua o lunedì in albis, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con il figlio una festività potrà trascorrerne l'altra. Il sig. trascorrerà con il minore 7 giorni di ferie estive, anche Pt_2 non consecutive, da concordare con l'altro genitore, entro il 15 maggio di ogni anno;
6) confermare in euro 234,00 l'assegno per il mantenimento della moglie considerato che ella percepisce per l'intero importo dell'assegno familiare attualmente pari a euro 321,60;
7) il padre, verserà, quale contributo al mantenimento del figlio IE, minorenne, Parte_2 la somma di euro 284,00, (duecentoottantaquattro/00) tenuto conto che il minore percepisce
l'indennità di accompagnamento per euro 531,00 mensili, poichè affetto da “disturbo dello spettro autistico”. Detto importo sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
8) le spese straordinarie a favore del figlio, saranno a carico di entrambi nella misura del 50%, mentre quelle medico-sanitarie, ove non coperte dal S.S.N., saranno corrisposte interamente dal padre;
9) si da atto che le parti dichiarano di aver risolto bonariamente ogni pendenza di ordine economico esistente tra loro, pertanto ciascuna nulla ha da pretendere dall'altra per qualsiasi titolo o ragione, ad esclusione di quanto espressamente pattuito nel presente ricorso”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_2 Parte_1
, così provvede:
[...]
3 • dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_2
a Sorrento il 14.12.2008 (atto n. 214, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio Parte_1 anno 2008 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso come modificate;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SORRENTO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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