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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 83-1/2024 P.U.
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott. Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Anna Loredana Ciulla Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la dichiarazione della liquidazione giudiziale n. 83-1/2024 P.U.
promosso da
Pubblico Ministero in sede
- ricorrente
nei confronti di
SINERGIE S.r.l. (p.iva 02126950811), con sede in Trapani nella Via Virgilio n. 131, in persona del legale rappresentante pro tempore TA AN, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Candela e Francesco Spina;
- resistente
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di SINERGIE S.r.l.;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze LL informative acquisite;
rilevato che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice che risulta iscritto nel registro LL imprese ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII;
rilevato che la resistente ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito della documentazione ai sensi dell'art. ex art. 44 CCII e che il Tribunale, con decreto del 05-11.02.2025, ha concesso termine sino al 07.04.2025 per il deposito della proposta di piano concordatario;
rilevato che, non avendo la Sinergie S.r.l. ottempereato a quanto previsto in seno al detto decreto relativamente al deposito LL somme a titolo di spese della procedura e LL relazioni riepilogative, con decreto in data odierna è stato revocato il termine concesso ai sensi dell'art. 44 CCII;
letto l'art. 49, commi 1 e 2, CCII, ai sensi del quale “
1. Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 47, comma 4 e dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati”;
ritenuto che la società resistente, sulla scorta LL informative acquisite, è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che Sinergie S.r.l. versa effettivamente in uno stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalle seguenti circostanze:
- dalle informative acquisite presso l'IA LL EN grava sulla società resistente un carico erariale di oltre 1 milione e 500 mila euro, per tributi, oneri ed accessori
2 portati dai ruoli resi esecutivi dai vari Enti Impositori e posti in riscossione dall'IA LL EN-Riscossione;
- dalla documentazione contabile, depositata dalla resistente in seno al sub procedimento di fissazione termini, risulta che la stessa ha un patrimonio netto negativo per euro 1.417.973,00, debiti di breve termine per euro 1.110.852,00 e ha subito perdite d'esercizio negli esercizi precedenti rispettivamente per euro
108.363,00 nell'anno 2021, euro 1.292.962,00 nell'anno 2022 ed euro 56.614,00 nell'anno 2023;
- dalla stessa documentazione contabile risulta che le poste attive di bilancio non sono sufficienti a far fronte all'esposizione debitoria emersa;
i crediti esigibili nel breve termine risultano ammontare solamente ad euro 300.000,00 circa e le disponibilità liquide ad euro 60.000,00 circa;
- nei confronti della resistente pende, altresì, la procedura esecutiva immobiliare
57/2018 R.G.E. promossa da DO S.p.a. (per circa 723.000,00 €), nella quale risultano intervenuti CC IO TI (per circa 136.000,00 €), IA LL
EN (per l'importo risultante dall'informativa acquisita) e OV S.p.a. (per circa 409.000,00 €);
considerato che il totale dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria supera la soglia di euro trentamila di cui all'art. 49, co.5, C.C.I.I.;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SINERGIE S.r.l., p.iva
02126950811, con sede in Trapani nella Via Virgilio n. 131;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Anna Loredana Ciulla
NOMINA
3 Curatore l'Avv. Vincenzo Milazzo, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AVVISA
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza LL cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso LL banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA
4 - al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale LL attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore LL credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o LL informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro LL imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata LL imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
5 c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento LL conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione LL somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto LL risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata
– un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
STABILISCE
il giorno 24.09.2025 ore 9.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione LL stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
6 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro LL Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa soggetta a liquidazione;
DISPONE
l'anticipazione e la prenotazione a debito del presente atto e LL spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al curatore, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa all'Ufficio del Registro LL Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla Dott. Michele Ruvolo
7
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott. Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Anna Loredana Ciulla Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la dichiarazione della liquidazione giudiziale n. 83-1/2024 P.U.
promosso da
Pubblico Ministero in sede
- ricorrente
nei confronti di
SINERGIE S.r.l. (p.iva 02126950811), con sede in Trapani nella Via Virgilio n. 131, in persona del legale rappresentante pro tempore TA AN, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Candela e Francesco Spina;
- resistente
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di SINERGIE S.r.l.;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze LL informative acquisite;
rilevato che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice che risulta iscritto nel registro LL imprese ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII;
rilevato che la resistente ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito della documentazione ai sensi dell'art. ex art. 44 CCII e che il Tribunale, con decreto del 05-11.02.2025, ha concesso termine sino al 07.04.2025 per il deposito della proposta di piano concordatario;
rilevato che, non avendo la Sinergie S.r.l. ottempereato a quanto previsto in seno al detto decreto relativamente al deposito LL somme a titolo di spese della procedura e LL relazioni riepilogative, con decreto in data odierna è stato revocato il termine concesso ai sensi dell'art. 44 CCII;
letto l'art. 49, commi 1 e 2, CCII, ai sensi del quale “
1. Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 47, comma 4 e dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati”;
ritenuto che la società resistente, sulla scorta LL informative acquisite, è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che Sinergie S.r.l. versa effettivamente in uno stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalle seguenti circostanze:
- dalle informative acquisite presso l'IA LL EN grava sulla società resistente un carico erariale di oltre 1 milione e 500 mila euro, per tributi, oneri ed accessori
2 portati dai ruoli resi esecutivi dai vari Enti Impositori e posti in riscossione dall'IA LL EN-Riscossione;
- dalla documentazione contabile, depositata dalla resistente in seno al sub procedimento di fissazione termini, risulta che la stessa ha un patrimonio netto negativo per euro 1.417.973,00, debiti di breve termine per euro 1.110.852,00 e ha subito perdite d'esercizio negli esercizi precedenti rispettivamente per euro
108.363,00 nell'anno 2021, euro 1.292.962,00 nell'anno 2022 ed euro 56.614,00 nell'anno 2023;
- dalla stessa documentazione contabile risulta che le poste attive di bilancio non sono sufficienti a far fronte all'esposizione debitoria emersa;
i crediti esigibili nel breve termine risultano ammontare solamente ad euro 300.000,00 circa e le disponibilità liquide ad euro 60.000,00 circa;
- nei confronti della resistente pende, altresì, la procedura esecutiva immobiliare
57/2018 R.G.E. promossa da DO S.p.a. (per circa 723.000,00 €), nella quale risultano intervenuti CC IO TI (per circa 136.000,00 €), IA LL
EN (per l'importo risultante dall'informativa acquisita) e OV S.p.a. (per circa 409.000,00 €);
considerato che il totale dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria supera la soglia di euro trentamila di cui all'art. 49, co.5, C.C.I.I.;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SINERGIE S.r.l., p.iva
02126950811, con sede in Trapani nella Via Virgilio n. 131;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Anna Loredana Ciulla
NOMINA
3 Curatore l'Avv. Vincenzo Milazzo, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AVVISA
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza LL cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso LL banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA
4 - al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale LL attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore LL credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o LL informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro LL imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata LL imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
5 c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento LL conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione LL somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto LL risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata
– un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
STABILISCE
il giorno 24.09.2025 ore 9.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione LL stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
6 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro LL Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa soggetta a liquidazione;
DISPONE
l'anticipazione e la prenotazione a debito del presente atto e LL spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al curatore, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa all'Ufficio del Registro LL Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla Dott. Michele Ruvolo
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