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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10722 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5145/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 5145/24 promosso con ricorso depositato in data 12/03/2024
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]dos Parte_1
Santos n. 10;
minore rappresentato dai suoi genitori Signori e Controparte_1 Parte_1 Persona_1
Signori, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]dos Santos
[...]
n. 10.
Tutti rappresentati e difesi dell'avv.Dania Miglietta (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliati in Via G. Massarenti 177/9, cap. 40138, Bologna, presso lo studio dell'avv. Dania
Miglietta, giusta procure alle liti contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_2 nonché con
Pubblico CP_3
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 6.11.2025 (svolta a trattazione scritta), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di 27/10/1892 nato in [...], nel Comune di Persona_2
AN AR CA VE (Caserta), emigrato in Brasile e mai naturalizzato cittadino brasiliano (all. 2 in atti).
Il regolarmente costituito in giudizio chiede il rigetto della domanda perché infondata e Controparte_2 inammissibile, ma nella denegata ipotesi in cui la documentazione prodotta in origine dai ricorrenti risultasse sufficiente a dimostrare la discendenza dall'avo italiano, non intende contestare l'eventuale riconoscimento della cittadinanza, non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo.
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva Persona_2 rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai propri discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla
2 base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per discendenza diretta iure sanguinis del comune avo Persona_2
- ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 19.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 5145/24 promosso con ricorso depositato in data 12/03/2024
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]dos Parte_1
Santos n. 10;
minore rappresentato dai suoi genitori Signori e Controparte_1 Parte_1 Persona_1
Signori, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]dos Santos
[...]
n. 10.
Tutti rappresentati e difesi dell'avv.Dania Miglietta (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliati in Via G. Massarenti 177/9, cap. 40138, Bologna, presso lo studio dell'avv. Dania
Miglietta, giusta procure alle liti contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_2 nonché con
Pubblico CP_3
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 6.11.2025 (svolta a trattazione scritta), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di 27/10/1892 nato in [...], nel Comune di Persona_2
AN AR CA VE (Caserta), emigrato in Brasile e mai naturalizzato cittadino brasiliano (all. 2 in atti).
Il regolarmente costituito in giudizio chiede il rigetto della domanda perché infondata e Controparte_2 inammissibile, ma nella denegata ipotesi in cui la documentazione prodotta in origine dai ricorrenti risultasse sufficiente a dimostrare la discendenza dall'avo italiano, non intende contestare l'eventuale riconoscimento della cittadinanza, non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo.
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva Persona_2 rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai propri discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla
2 base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per discendenza diretta iure sanguinis del comune avo Persona_2
- ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 19.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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