Articolo 5 della Legge 2 febbraio 1970, n. 20
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 marzo 1970
Art. 5.
Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.
La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.
Entrata in vigore il 3 marzo 1970
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