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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/06/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1471 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato MERCANTE MARTA
e
TI CO, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato MERCANTE MARTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora Parte_1
ed il signor NI AT in data 25/06/2022; matrimonio trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune di Schio (VI) al N. 7 P. II S. A anno 2022;
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Schio (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. i coniugi non avanzano alcuna reciproca richiesta in ordine al proprio mantenimento e dichiarano espressamente di rinunciarvi;
pagina 1 di 3 4. dichiarare compensate le spese legali.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/04/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Schio (VI) in data 25/06/2022.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n. 359/2024 pubblicata in data
13/08/2024 e passata in giudicato in data 26/02/2025 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
359/2024 del 13/08/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da AT Parte_1
NI in Schio (VI) il 25/06/2022 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Schio (VI) al n. 7, parte II, serie A, anno 2022;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10/06/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1471 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato MERCANTE MARTA
e
TI CO, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato MERCANTE MARTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora Parte_1
ed il signor NI AT in data 25/06/2022; matrimonio trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune di Schio (VI) al N. 7 P. II S. A anno 2022;
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Schio (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. i coniugi non avanzano alcuna reciproca richiesta in ordine al proprio mantenimento e dichiarano espressamente di rinunciarvi;
pagina 1 di 3 4. dichiarare compensate le spese legali.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/04/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Schio (VI) in data 25/06/2022.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n. 359/2024 pubblicata in data
13/08/2024 e passata in giudicato in data 26/02/2025 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
359/2024 del 13/08/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da AT Parte_1
NI in Schio (VI) il 25/06/2022 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Schio (VI) al n. 7, parte II, serie A, anno 2022;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10/06/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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