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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/08/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del dottor Gianfranco Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2253 /2021 R.G.
Oggetto: servitù
vertente tra
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. DEL BALZO MICHELE per mandato in atti attore
e
(C.F. ), rappresentato e difeso P_ C.F._2 dall'Avv. IANNACE CARLO per mandato in atti
Convenuto
Conclusioni delle parti:
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
14.02.25. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio il signor proprietario del fondo P_ confinante, per sentir dichiarare sussistente la servitù di passaggio, pedonale e veicolare, in favore del fondo dominante sito alla località
Casino Bizzarro di Cervinara [fol. 7 p.lla 1447 - ex p.lla 855], di proprietà di esso attore e dello zio , in danno del fondo Controparte_2 servente di proprietà di costituito dalle p.lle 1451 e 1402 P_ del medesimo fol. 7 (ex p.lle 860 e 984), servitù che secondo il titolo costitutivo - rogito per notar del 5 gennaio 1983 rep. 33.906 – è da Per_1 esercitarsi attraverso una striscia di terreno della larghezza costante di tre metri congiungente la strada comunale Murillo al fondo . Parte_1
L'attore chiedeva anche che fosse ordinato al convenuto P_ di porre fine agli atti di turbativa e molestia che ostacolavano l'esercizio del diritto reale parziario (coltivazione del terreno destinato per fatto convenzionale al passaggio, eliminazione degli ingombri posti sul confine, ecc.) e che venisse disposta la restituito in integrum dei luoghi, mediante idonea opera di delimitazione della striscia di terreno destinata a servitù di passaggio ed eliminazione degli ingombri che ne ostacolavano l'esercizio.
Si costituiva ritualmente il convenuto che eccepiva P_
l'estinzione della servitù per mancato esercizio ultraventennale ex art. 1073 c.c. con conseguente dichiarazione di estinzione del diritto di passaggio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, interrogatori formali, prova testimoniale nonché CTU.
Quindi, sulle conclusioni formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 14.02.25, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti di seguito esposti. A norma dell'art. 1079 c.c. il titolare del diritto di servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino oltre il risarcimento dei danni.
L'attore che agisce in "confessoria servitutis" ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt.1058 ss. cod. civ.), non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, "ipso facto", un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.(Cassazione, Sentenza n. 12008 del
01/07/2004).
L'attore ha assolto pienamente all'onere probatorio Parte_1 impostogli, avendo prodotto in giudizio l'atto costitutivo del diritto reale parziario fatto valere nel presente giudizio (atto per notar del 5 Per_1 gennaio 1983 rep. 33.906), con il quale il convenuto P_ unitamente a , dante causa dell'attore, costituiva la servitù Persona_2 di passaggio, pedonale e veicolare, della quale si discute.
A ciò si aggiunga che la sussistenza di tale diritto non è mai stata contestata dal convenuto che ha invece eccepito l'estinzione dello stesso per non uso.
Accertata la sussistenza del diritto di passaggio, va verificata la fondatezza dell'eccezione del convenuto e quindi accertato se effettivamente l'esercizio della servitù si è estinto per non uso ventennale.
A tal riguardo, trova applicazione il principio costantemente affermato dalla Cassazione, secondo il quale: “In tema di prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio”.
(Cassazione civile sez. II, 05/04/2022, n.11054).
Occorre quindi verificare se il convenuto ha fornito adeguata prova sulla circostanza “che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio”.
Tale prova non è stata fornita.
Per assolvere all'onere probatorio impostogli, parte convenuta ha chiamato a testimoniare il sig. che, escusso alla udienza Testimone_1 del 23 febbraio 2023, in risposta al capo capo 1 (osia se fosse vero che la servitù di passaggio sul fondo del convenuto non è mai stata esercitata dall'attore né da precedenti proprietari e comunque non Parte_1 viene esercitata da oltre venti anni) rispondeva “.. per quanto mi risulta è vero tranne che non siano transitati di sera tardi, al mattino e quando andavo a lavorare ….”.
È del tutto evidente che una dichiarazione di tale genere non è sufficiente a fornire la prova della quale era onerato il convenuto.
Non si può, infatti, escludere che la servitù sia stata esercitata nei momenti in cui il teste (unico addotto dal convenuto) non era presente in loco.
D'altra parte è la stessa Cassazione che, nel motivare la citata sentenza
11054/22, condivideva il giudizio reso in quel caso dalla Corte d'Appello di Venezia che nel valutare le prove, aveva ritenuto tale onere non assolto, perché basato sulle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, abitanti limitrofi, i quali avevano riferito di non aver visto mai nessuno transitare per il passaggio.
Una tale affermazione così categorica, precisa la Cassazione, presupporrebbe un controllo costante del passaggio al fine di verificare con certezza ed in ogni momento chi vi passava.(Cass. 11054/22). Ne deriva che l'onere probatorio imposto al convenuto per ottenere l'estinzione del diritto di passaggio reclamato dall'attore non è stato assolto e la relativa domanda riconvenzionale va rigettata.
Per quanto attiene, poi, ai risultati della CTU, va evidenziato che il consulente Arch. ha accertato che effettivamente il passaggio Per_3 originariamene previsto con una larghezza di m. 3 è impedito in tale consistenza dalla presenza di piante di età superiore ai venti anni che sono posizionate ad una distanza inferiore ai tre metri dal muro di confine e restringono il passaggio in modo diverso a seconda della posizione di ognuna di esse fino ad arrivare ad un'ampiezza di m. 2,20 per quella posta più vicino al muro.
Tale evidenza non è però decisiva per consentire l'accoglimento della spiegata riconvenzionale.
Trova, infatti, applicazione il disposto dell'art. 1075 cod. civ., secondo il quale la servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
Il principio suddetto è stato costantemente applicato dalla Cassazione che ha evidenziato come “L'uso parziale della servitù, anche se protratto nel tempo, non vale a ridurne il contenuto nei limiti della minore utilità rispetto a quella consentita dal titolo, in quanto per non uso può cessare solo il diritto, mentre la maggiore quantità, che non è stata utilizzata dal titolare della servitù, non è un diritto, ma una sua componente, sicché la stessa non è suscettibile di estinzione”. (in termini, Sez. 2, Sentenza n.
6776 del 15/06/1991, Rv. 472688 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4794 del
25/02/2008, Rv. 601844 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 20462 del 23/09/2009,
Rv. 610232 – 01 nonché Cass. civ. Sez. II Ordinanza 06.04.2024 n. 9195).
Da tutto quanto fin qui argomentato discende l'accoglimento della domanda attorea ed il rigetto della riconvenzionale spiegata dal convenuto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, in persona del giudice unico GOP Avv.
Gianfranco Cardinale, definitivamente pronunciando,
1- Accoglie la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, dichiara che sussiste la servitù di passaggio, pedonale e veicolare, in favore del fondo (dominante) ubicato alla località Casino
Bizzarro di Cervinara, in catasto alla partita 4659, fol. 7 p.lla 1447 (ex p.lla 855), di proprietà di e Controparte_2 Parte_1
da esercitarsi attraverso una striscia di terreno della
[...] larghezza costante di tre metri sul fondo (servente) costituito dal terreno di proprietà di contraddistinto dai numeri P_ particellari 1451 e 1402 (ex p.lle 860 e 984); striscia di terreno che congiunge la strada comunale Murillo al fondo . Parte_1
2- Ordina al convenuto di porre fine agli atti di P_ turbativa e molestia che ostacolano l'esercizio del predetto diritto reale parziario e di astenersi dal porli successivamente in essere
(coltivazione del terreno destinato per fatto convenzionale al passaggio, eliminazione degli ingombri posti sul limite confinario, ecc.).
3- Dispone la restituito in integrum dei luoghi, in danno del convenuto, mediante idonea opera di delimitazione della striscia di terreno della larghezza costante di metri tre che dalla strada comunale Murillo conduce al fondo dominante;
mediante la eliminazione degli ingombri
(alberi, lamiere in ferro, ecc.) che ostacolano l'esercizio dello ius in re aliena, come da CTU in atti. 4- Rigetta la domanda riconvenzionale di estinzione della servitù per non uso ventennale, perché non provata e comunque destituita di fondamento.
5- condanna , a rimborsare le spese di lite sostenute da P_
., che liquida in euro 4.000,00 per compenso, Parte_1 oltre ad €.264,00 per spese, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
6- Pone le spese di CTU come liquidate in atti definitivamente a carico del convenuto P_
Così deciso il 11/08/2025
il giudice
Avv. Gianfranco Cardinale