TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 851
TAR
Ordinanza cautelare 29 giugno 2022
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Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del diniego per difetto di motivazione e di istruttoria

    La Questura ha valorizzato l'arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per violazione della normativa sugli stupefacenti e la sostituzione della misura con divieto di dimora e obbligo di presentazione. Tali elementi presuppongono l'intervento dell'Autorità giudiziaria e un quadro indiziario idoneo a giustificare misure limitative della libertà personale. La pericolosità può essere desunta anche da comportamenti penalmente rilevanti non ancora sfociati in condanna, ai sensi dell'art. 103, comma 10, lett. d), del D.L. n. 34 del 2020. L'affermazione di essere incensurato e le modeste quantità di stupefacente non elidono la gravità degli elementi considerati. La segnalazione di inammissibilità Schengen rafforza la prognosi negativa. Il pregresso inserimento lavorativo non è sufficiente a prevalere sugli indici di pericolosità.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione del preavviso di rigetto

    L'omissione del preavviso di rigetto non è invalidante poiché l'Amministrazione ha motivato l'inevitabilità dell'esito negativo. Il ricorrente non ha indicato specifici elementi che avrebbe potuto introdurre per sovvertire il giudizio prognostico, limitandosi a sostenere che gli elementi ostativi non potessero essere valutati in assenza di condanna. Tale premessa non è conforme alla normativa. L'apporto partecipativo non avrebbe introdotto dati fattuali nuovi e decisivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 851
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 851
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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