Ordinanza cautelare 29 giugno 2022
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00851/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00424/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 424 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Collura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege , in Bologna, via A. Testoni 6;
per l'annullamento
-del provvedimento del Questore: -OMISSIS- del 28 maggio 2021 e notificato al ricorrente in data 7 aprile 2022, con il quale è stata rigettata la domanda di permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026 il dott. LA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal Questore di Rimini il 28 maggio 2021 e notificato in data 7 aprile 2022, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata nell’ambito della procedura di emersione dal lavoro irregolare.
Il provvedimento dà atto che il ricorrente, dopo avere presentato in data 2 gennaio 2021 il kit postale per il rilascio del titolo, è stato arrestato il 5 marzo 2021 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Massa il 6 ottobre 2020 per violazione della normativa in materia di stupefacenti; che, con provvedimento del 30 aprile 2021, la misura custodiale è stata sostituita con il divieto di dimora nella Provincia di Rimini e con l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria; che a carico dell'interessato risultava, altresì, un'inammissibilità Schengen valida fino al 19 settembre 2022, associata a un alias riferito al medesimo nominativo.
La Questura, richiamati gli artt. 4, comma 3, e 5, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, ha ritenuto ostativi tali elementi e ha omesso la comunicazione del preavviso di rigetto, sul presupposto che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
2. Con il ricorso il ricorrente ha dedotto, in sintesi, l'illegittimità del diniego per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che la Questura avrebbe desunto la pericolosità sociale da una mera pendenza penale, non ancora definita con sentenza di condanna, senza svolgere una valutazione concreta e attuale della sua posizione personale. Ha aggiunto di non essere mai stato colto in flagranza con sostanza stupefacente, di essere incensurato e di avere svolto attività lavorativa quale bracciante agricolo.
Con un ulteriore motivo ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative, deducendo che l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto gli avrebbe impedito di presentare osservazioni e documenti, con conseguente lesione del diritto di difesa e difetto di contraddittorio procedimentale.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con memoria di forma, chiedendo il rigetto del ricorso.
IR
3. Il ricorso è infondato.
4. Quanto al primo motivo, occorre premettere che la domanda di rilascio del titolo traeva origine dalla procedura di emersione disciplinata dall'art. 103 del D.L. n. 34 del 2020. Nell'ambito di tale procedimento non rilevano soltanto le ipotesi automaticamente ostative fondate su pregresse condanne, previste dal comma 10, lett. c), ma anche la diversa fattispecie di cui alla lett. d), la quale esclude dalla procedura gli stranieri che siano comunque considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
La distinzione tra le due previsioni è decisiva. La lett. c) opera in presenza di una condanna, anche non definitiva o pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati ivi indicati, tra i quali i reati inerenti agli stupefacenti. La lett. d), invece, attribuisce all'Amministrazione un potere valutativo autonomo, che può fondarsi su elementi diversi da una condanna penale, purché specificamente considerati e idonei a sorreggere una prognosi negativa. Come traspare dal dato normativo, l'utilizzo dell'avverbio “anche”, riferito alle eventuali condanne, dimostra che la pericolosità può essere desunta anche da comportamenti penalmente rilevanti non ancora sfociati in condanna, fermo restando un più puntuale onere motivazionale quando manchi una pronuncia del giudice penale (T.A.R. Veneto, Sez. III, 20 gennaio 2026, n. 153).
Nel caso di specie, la Questura ha valorizzato, in modo essenziale ma sufficiente, il fatto che l'interessato era stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice penale per violazioni della normativa sugli stupefacenti, e che la misura custodiale era stata sostituita, poche settimane prima dell'adozione del diniego, con il divieto di dimora nella Provincia di Rimini e con l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.
Tali circostanze hanno consistenza diversa e maggiore rispetto al mero avvio di un procedimento penale. Esse presuppongono l'intervento dell'Autorità giudiziaria e l'apprezzamento, allo stato degli atti, di un quadro indiziario e cautelare idoneo a giustificare l'applicazione di misure limitative della libertà personale. Ben poteva, dunque, la Questura assumerle quali indici qualificati di pericolosità, tanto più perché relative a condotte in materia di stupefacenti, settore che lo stesso art. 103, comma 10, lett. c), considera di particolare rilievo ostativo quando sia intervenuta una condanna.
Non è quindi condivisibile l'assunto del ricorrente secondo cui, in assenza di una condanna anche non definitiva, l'Amministrazione sarebbe stata priva di ogni potere valutativo. Tale impostazione, ove accolta, finirebbe per svuotare di contenuto la previsione contenuta nell'art. 103, comma 10, lett. d), la quale, in funzione preventiva e prognostica, crea lo spazio per una valutazione amministrativa della minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica distinta dall'accertamento penale della responsabilità. Il principio di non colpevolezza, che resta integro nel processo penale, non impedisce all'Autorità di pubblica sicurezza di apprezzare, ai fini del soggiorno, fatti oggettivi già sottoposti al vaglio del giudice cautelare.
Le ulteriori deduzioni del ricorrente non scalfiscono tale conclusione. L'affermazione di essere incensurato non elide la gravità degli elementi considerati; l'allegazione relativa alle asserite modeste quantità di stupefacente attiene al merito dell'imputazione penale e non risulta suffragata, in questa sede, da documentazione idonea a neutralizzare la valutazione amministrativa; la circostanza di non essere stato colto in flagranza non è decisiva, essendo il provvedimento fondato sull'esecuzione di una misura cautelare disposta dal giudice.
È parimenti rilevante, quale elemento concorrente e non specificamente censurato, la segnalazione di inammissibilità Schengen valida sino al 19 settembre 2022, richiamata nel diniego e riferita ad alias del ricorrente. Tale elemento, considerato unitamente alla vicenda cautelare, rafforza la prognosi negativa formulata dall'Autorità di pubblica sicurezza e conferma che il diniego non è stato adottato in modo automatico, ma sulla base di una valutazione complessiva della posizione dell'interessato.
Non assume rilievo dirimente neppure il richiamo al pregresso inserimento lavorativo. Il ricorrente si limita ad allegare di avere lavorato come bracciante agricolo e di poter formalizzare un'attività lavorativa in caso di sospensione del provvedimento, senza produrre elementi idonei a dimostrare un radicamento sociale e lavorativo tale da prevalere sugli indici di pericolosità riscontrati.
Né sono evidenziati vincoli familiari qualificati nel territorio nazionale, sicché non ricorre un obbligo di bilanciamento rafforzato ai sensi dell'art. 5, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 286 del 1998, che la giurisprudenza allegata circoscrive alle ipotesi in cui siano effettivamente dedotti legami familiari rilevanti (T.A.R. Veneto, Sez. III, 10 febbraio 2026, n. 377; T.A.R. Veneto, Sez. III, 13 marzo 2026, n. 553).
5. Deve essere disatteso anche il motivo con il quale viene contestata la violazione delle garanzie partecipative.
Il provvedimento dà espressamente conto dell'omissione del preavviso di rigetto, motivandola in ragione dell'inevitabilità dell'esito negativo. La formula adoperata dall'Amministrazione è sintetica; tuttavia, nel caso concreto, l'omissione non assume portata invalidante.
Il ricorrente, infatti, anche dopo avere avuto piena conoscenza delle ragioni del diniego, non ha indicato quali specifici elementi avrebbe potuto introdurre nel procedimento per sovvertire il giudizio prognostico della Questura. Non contesta l'esistenza dell'ordinanza cautelare, né l'applicazione delle misure sostitutive, né la segnalazione di inammissibilità Schengen; si limita, piuttosto, a sostenere che tali elementi non potrebbero essere valutati in assenza di condanna. Ma tale premessa, per quanto detto, non è conforme al sistema dell'art. 103, comma 10, lett. d), del D.L. n. 34 del 2020.
In altri termini, l'apporto partecipativo prospettato in ricorso non avrebbe introdotto dati fattuali nuovi e decisivi, ma avrebbe anticipato le medesime difese svolte in giudizio, incentrate sulla non definitività dell'accertamento penale. Ne discende che il vizio procedimentale dedotto non può condurre all'annullamento del provvedimento, non essendo stata dimostrata una concreta incidenza dell'omissione sull'esito del procedimento.
6. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese del giudizio possono nondimeno essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA NO, Presidente
LA AR, Primo Referendario, Estensore
Elena Garbari, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LA AR | RA NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.