Sentenza 3 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00037/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00053/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino Araca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- del decreto Cat. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, emesso dal Questore di Perugia, e notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza prodotta dal ricorrente di rinnovo di porto d’armi per uso sportivo;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. RF AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel 2016 il ricorrente è stato deferito dai NAS alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di ricettazione … “ poiché in concorso con altri veniva individuato un sistema illecito, attivato da altro soggetto, ed agevolato dalla collaborazione di medici e farmacisti compiacenti, in grado di assicurare la prescrizione, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale di sostanze anabolizzanti/steroidi e preparati galenici ”.
2. Sulla base della pendenza del relativo procedimento, in data -OMISSIS- la Questura di Perugia gli ha negato il rinovo del porto d’armi per uso tiro a volo (che possedeva da dodici anni), in quanto “ La natura e gravità delle condotte contestate […] tuttora al vaglio dell’A.G., fanno fondatamente ritenere che lo stesso, allo stato, non riunisca il necessario requisito soggettivo della buona condotta e di affidabilità in materia di armi ”.
3. Nel ricorso avverso il diniego di rinnovo, lamenta:
(i) - l’insussistenza dei presupposti stabiliti dagli artt. 11 e 43 del TULPS di cui al RD 773/1931 ed il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il giudizio negativo non risulta sostenuto da sufficienti elementi istruttori atti a comprovare la persistenza, dopo lunghi anni, di ragioni di pericolosità e/o inaffidabilità e, tanto meno, a offrire evidenza di una pericolosità tuttora in atto, anche perché non si è tenuto conto della condotta irreprensibile serbata negli anni e dello svolgimento di un’attività lavorativa qualificata alle dipendenze di un’importante azienda;
(ii) – la contraddittorietà rispetto al precedente rinnovo, accordato nel 2016 allorché l’elemento ritenuto negativamente rilevante già esisteva;
(iii) – la violazione dell’art. 39 del TULPS, in quanto il ricorrente non ha riportato alcuna condanna che risulti preclusiva del titolo di p.s. ma risulta soltanto “imputato”.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha controdedotto puntualmente chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza, nel settore delle armi, la valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso, assumendo carattere prevalente l’interesse pubblico inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato.
5. Le parti hanno puntualizzato con memorie le proprie difese.
6. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, nei sensi e limiti appresso indicati.
6.1. In tema di elementi ostativi alla detenzione di armi e munizioni, in applicazione degli artt. 43, 39 ed 11 del TULPS, questo Tribunale ha già affermato che non tutti i fatti penalmente rilevanti possono essere ugualmente significativi (cfr. sent. 908/2024). Infatti, qualora risultino reati commessi proprio mediante l’uso (o l’abuso) delle armi, l’inaffidabilità del soggetto emerge “ ictu oculi ”, sicché il divieto di detenzione delle armi non abbisogna, in genere, di altra motivazione (è il caso della rapina a mano armata, delle lesioni personali dolose con impiego di armi); altre volte, pur mancando una diretta relazione con l’uso delle armi, l’Amministrazione può di regola motivatamente sostenere che siano rilevanti ai fini del divieto, siccome indicativi di una personalità portata alla violenza fisica contro le persone (è il caso delle lesioni dolose, della violenza privata); una approfondita motivazione sulla personalità e sulla condotta complessiva del soggetto è invece indispensabile per imporre il divieto in presenza di tutti quei reati nei quali non solo manca l’impiego delle armi, ma che neppure danno, almeno in prima approssimazione e secondo il comune sentire, alcuna indicazione indiretta riguardo ad una supposta propensione all’abuso delle medesime (è il caso di reati, anche molto gravi da altri punti di vista, quali il falso in atto pubblico, il peculato, la bancarotta fraudolenta, il riciclaggio).
6.2. Il reato per il quale il ricorrente ha un carico pendente rientra nella terza delle predette categorie.
Alla luce dei criteri sopra indicati – che, ad avviso del Collegio, non contrastano con i principi giurisprudenziali invocati in giudizio dall’Avvocatura dello Stato ma ne costituiscono un coerente approfondimento - la motivazione del provvedimento impugnato sulla mancanza dei necessari requisiti in capo al ricorrente non può ritenersi sufficiente.
6.2.1. Va al riguardo considerato che la condotta oggetto del procedimento penale non è stata specificamente presa in considerazione, né (nella essenziale descrizione sopra riportata, l’unica che emerge dagli atti di causa) evidenzia di per sé alcun collegamento con l’affidabilità nell’uso delle armi.
6.2.2. Si consideri anche che nella nota informativa in data -OMISSIS- il Comandante della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- aveva precisato che il ricorrente “ risulta di buona condotta morale e civile; non risulta frequentare ambienti e persone controindicate; non risulta essere dedito all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti ”.
6.2.3. In tale contesto, ritenere che “ La condotta evidenziata, infatti, è sintomatica di una errata percezione dei limiti di corretto agere che seppure nella specie riferiti ad aspetti della vita non direttamente interferenti con l’uso delle armi lasciato presumere una chiara inaffidabilità sull’uso delle stesse, non potendosi certo presumere che è pronto a macchiarsi di delitti, quali quelli per cui è accusato, sia però assolutamente solerte, prudente e affidabile nell’uso delle armi ” (così, la memoria dell’Amministrazione) si risolverebbe in una presunzione di mancanza del requisito della buona condotta priva di collegamenti concreti specifici, quasi in un giudizio etico, finendo per estendere oltre le previsioni (tassative) dell’art. 39 del TULPS l’ambito dei precedenti preclusivi del rilascio o del mantenimento del titolo di p.s. .
6.3. Il vizio di motivazione conduce, in accoglimento del ricorso, all’annullamento del diniego di rinnovo. Ne discende l’obbligo della Questura di Perugia di rideterminarsi motivatamente in ordine all’istanza del ricorrente.
7. Le spese del giudizio, considerate le peculiarità della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RF AR, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RF AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.