TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 37
TAR
Sentenza 3 febbraio 2026
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CS
Ordinanza cautelare 13 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 11 e 43 del TULPS e difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato sulla mancanza dei requisiti fosse insufficiente, poiché il reato contestato non evidenziava di per sé un collegamento con l'affidabilità nell'uso delle armi e non era stata adeguatamente considerata la buona condotta morale e civile del ricorrente.

  • Accolto
    Contraddittorietà rispetto al precedente rinnovo

    Non specificamente affrontato nella motivazione del giudice, ma implicito nel rigetto del diniego basato sulla carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 39 del TULPS

    Il Tribunale ha ritenuto che il reato contestato rientrasse nella categoria dei reati che richiedono un'approfondita motivazione sulla personalità e condotta del soggetto, e che la motivazione dell'amministrazione fosse insufficiente, estendendo oltre le previsioni dell'art. 39 TULPS l'ambito dei precedenti preclusivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 37
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 37
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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