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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1637/2020 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 21/06/2022 promossa da:
(C.F. ) ER Parte_1 C.F._1
ND ( ) MERO C.F._2
DOMICILIATARIO VIA FLAMINIA CONCA N. 29 letto in C/O AVV. ANDREA MANDOLESI VIA FLAMINIA CONCA N. 29 RIMINI
- appellante - contro
( l'Avvocato MONTEBELLI Controparte_1 P.IVA_1
( ) VIA M. BUFALINI N. 58 C.F._3
47921 RIMINI;
con domicilio eletto i 21 RIMINI
- appellato – contro con l'avvocato GIANCARLO MARINIELLO (C.F. Controparte_2 lettivamente domiciliato in NAPOLI, ALLA VIA GAETANO C.F._4
-appellato -
contro
- appellata contumace - Controparte_3
R.G. 1637/2020 pagina 1 di 5 in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini n. 582/2020 del 23/09/2020
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 582/202 del 23/09/2020 il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa n. 2627/2016 R.G. promossa da Pt_1
nei confronti di e , ha
[...] Controparte_1 Controparte_2
rigetto la domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali.
conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 _2
, per sentirli condannare solidalmente al
[...] Controparte_3
risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 29/08/2014 al
Palazzo dei congressi di Riccione.
Assumeva che, trovandosi presso il Palazzo dei Congressi di al fine di assistere al _2
Convegno Filatelico Numismatico organizzato dalla Società Numismatica Riminese, scendendo la scalinata esterna, cadeva, riportando lesioni personali.
Deduceva la responsabilità per custodia ex art 2051 c.c. dei convenuti, ciascuno secondo il proprio titolo, allegando le condizioni della scalinata, priva di “ alcuna misura di sicurezza e di un adeguato posizionamento del passamano”, concludendo per la condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti che quantificava in € 26.000,00.
Si costituiva in giudizio l'impresa individuale Controparte_4
contestando ogni addebito di responsabilità nei propri confronti, chiedendo il rigetto della domanda.
R.G. 1637/2020 pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio il , chiedendo preliminarmente la propria Controparte_2
estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, nel merito il rigetto della domanda attorea perché infondata.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva, e nel merito chiedendo il rigetto della domanda siccome non provata.
Venivano acquisite prove orali e svolta ctu medico legale.
La sentenza del Tribunale di Rimini che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e l'accoglimento della Parte_1
domanda proposta in primo grado, sulla base di unico motivo con cui lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Concludeva reiterando le istanze istruttorie disattese in prime cure
Si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_2 sentenza impugnata.
rimaneva contumace. Controparte_3
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 21/06/2022 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, l'appellante si duole del malgoverno delle emergenze istruttorie da parte del giudice di prime cure, che non avrebbe correttamente valutato gli elementi complessivamente emersi nel corso del giudizio, ai fini della configurazione della responsabilità da custodia solidalmente in capo ai convenuti..
In tema di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., in conformità dei più recenti asserti della giurisprudenza di legittimità, il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali (Cass. Ord. n. 12760 del 09/05/2024).
In tale ottica è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti.
R.G. 1637/2020 pagina 3 di 5 Nella fattispecie, le dichiarazioni testimoniali non risultano utili ai fini della ricostruzione della effettiva dinamica del fatto, intesa come descrizione della successione degli eventi culminati nella caduta dell'attore dalle scale, in quanto generiche e inidonee a evidenziare i dettagli dell'accaduto, e quindi il preciso rapporto eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Il teste ha dichiarato di essere intento a lavorare al computer nell'ufficio di Testimone_1 fronte alla scalinata, allorché alzando la testa ha visto “il rotolare giù dalle scale”, Pt_1
precisando che “quando ho alzato la testa stava già rotolando”.
Il teste , ha dichiarato: “..stavo scendendo insieme al per prendere un Tes_2 Pt_1
caffè, mi trovavo di fianco a lui quando all'improvviso ,è caduto. Non ho visto se fosse inciampato o scivolato, l'ho visto solo rotolare lungo le scale”.
Nessuno dei testi è dunque stato in grado di riferire circa il momento generatore dell'evento lesivo, né l luogo esatto della scala ovvero il gradino dal quale il sarebbe caduto. Pt_1
Dato che in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, deve conseguentemente escludersi la responsabilità del custode (Cass. n. 20986 del 18/07/2023).
Da quanto precede, la domanda non può trovare accoglimento perché non provata.
Il motivo è infondato e viene respinto con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Rimini n. 582/2020, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore degli appellati costituiti delle spese del presente grado di giudizio, liquidate per ciascuno in € 1.984,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge..
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
R.G. 1637/2020 pagina 4 di 5 Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
R.G. 1637/2020 pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1637/2020 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 21/06/2022 promossa da:
(C.F. ) ER Parte_1 C.F._1
ND ( ) MERO C.F._2
DOMICILIATARIO VIA FLAMINIA CONCA N. 29 letto in C/O AVV. ANDREA MANDOLESI VIA FLAMINIA CONCA N. 29 RIMINI
- appellante - contro
( l'Avvocato MONTEBELLI Controparte_1 P.IVA_1
( ) VIA M. BUFALINI N. 58 C.F._3
47921 RIMINI;
con domicilio eletto i 21 RIMINI
- appellato – contro con l'avvocato GIANCARLO MARINIELLO (C.F. Controparte_2 lettivamente domiciliato in NAPOLI, ALLA VIA GAETANO C.F._4
-appellato -
contro
- appellata contumace - Controparte_3
R.G. 1637/2020 pagina 1 di 5 in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini n. 582/2020 del 23/09/2020
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 582/202 del 23/09/2020 il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa n. 2627/2016 R.G. promossa da Pt_1
nei confronti di e , ha
[...] Controparte_1 Controparte_2
rigetto la domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali.
conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 _2
, per sentirli condannare solidalmente al
[...] Controparte_3
risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 29/08/2014 al
Palazzo dei congressi di Riccione.
Assumeva che, trovandosi presso il Palazzo dei Congressi di al fine di assistere al _2
Convegno Filatelico Numismatico organizzato dalla Società Numismatica Riminese, scendendo la scalinata esterna, cadeva, riportando lesioni personali.
Deduceva la responsabilità per custodia ex art 2051 c.c. dei convenuti, ciascuno secondo il proprio titolo, allegando le condizioni della scalinata, priva di “ alcuna misura di sicurezza e di un adeguato posizionamento del passamano”, concludendo per la condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti che quantificava in € 26.000,00.
Si costituiva in giudizio l'impresa individuale Controparte_4
contestando ogni addebito di responsabilità nei propri confronti, chiedendo il rigetto della domanda.
R.G. 1637/2020 pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio il , chiedendo preliminarmente la propria Controparte_2
estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, nel merito il rigetto della domanda attorea perché infondata.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva, e nel merito chiedendo il rigetto della domanda siccome non provata.
Venivano acquisite prove orali e svolta ctu medico legale.
La sentenza del Tribunale di Rimini che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e l'accoglimento della Parte_1
domanda proposta in primo grado, sulla base di unico motivo con cui lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Concludeva reiterando le istanze istruttorie disattese in prime cure
Si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_2 sentenza impugnata.
rimaneva contumace. Controparte_3
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 21/06/2022 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, l'appellante si duole del malgoverno delle emergenze istruttorie da parte del giudice di prime cure, che non avrebbe correttamente valutato gli elementi complessivamente emersi nel corso del giudizio, ai fini della configurazione della responsabilità da custodia solidalmente in capo ai convenuti..
In tema di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., in conformità dei più recenti asserti della giurisprudenza di legittimità, il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali (Cass. Ord. n. 12760 del 09/05/2024).
In tale ottica è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti.
R.G. 1637/2020 pagina 3 di 5 Nella fattispecie, le dichiarazioni testimoniali non risultano utili ai fini della ricostruzione della effettiva dinamica del fatto, intesa come descrizione della successione degli eventi culminati nella caduta dell'attore dalle scale, in quanto generiche e inidonee a evidenziare i dettagli dell'accaduto, e quindi il preciso rapporto eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Il teste ha dichiarato di essere intento a lavorare al computer nell'ufficio di Testimone_1 fronte alla scalinata, allorché alzando la testa ha visto “il rotolare giù dalle scale”, Pt_1
precisando che “quando ho alzato la testa stava già rotolando”.
Il teste , ha dichiarato: “..stavo scendendo insieme al per prendere un Tes_2 Pt_1
caffè, mi trovavo di fianco a lui quando all'improvviso ,è caduto. Non ho visto se fosse inciampato o scivolato, l'ho visto solo rotolare lungo le scale”.
Nessuno dei testi è dunque stato in grado di riferire circa il momento generatore dell'evento lesivo, né l luogo esatto della scala ovvero il gradino dal quale il sarebbe caduto. Pt_1
Dato che in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, deve conseguentemente escludersi la responsabilità del custode (Cass. n. 20986 del 18/07/2023).
Da quanto precede, la domanda non può trovare accoglimento perché non provata.
Il motivo è infondato e viene respinto con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Rimini n. 582/2020, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore degli appellati costituiti delle spese del presente grado di giudizio, liquidate per ciascuno in € 1.984,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge..
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
R.G. 1637/2020 pagina 4 di 5 Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
R.G. 1637/2020 pagina 5 di 5