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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 30/05/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1208/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1208/2025 V.G. promossa da
(C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso C.F._1
congiunto, dall'Avv. Paolo Bufalini, presso il cui studio in Siena, Via Camollia n. 65,
è elettivamente domiciliata e
(C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, per mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Andrea
Mori Pometti e dall'Avv. Andrea Greco, presso il cui studio in Siena, Via dei Rossi n.
44, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale N. 1208/2025 V.G. 2 / 5
(ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 20.5.2025, per , l'Avv. Paolo Bufalini e per Parte_1
gli Avv.ti Andrea Greco e Andrea Mori Controparte_1
Pometti, concludevano chiedendo regolamentare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore, alle condizioni concordate che di seguito si riportano:
“a. Stabilire l'affido condiviso di con le seguenti modalità: Persona_1
a. Il minore sarà collocato presso;
Parte_1
b. Il minore trascorrerà con due fine settimana alternati al Controparte_1
mese, alternati con e ciò dalla mattina del Sabato alla Parte_1
Domenica dopo cena;
c. Il minore sarà accompagnato a scuola da per due giorni la Controparte_1
settimana, il Martedì ed il Giovedì;
d. Il minore trascorrerà con il padre il pomeriggio del Venerdì, dall'uscita da scuola e sino alle ore 18:00;
b. Riconoscere in favore di con riferimento alle spese Persona_1
ordinarie, il diritto a percepire, in mani della madre, , un assegno di Parte_1 mantenimento dell'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili da porsi a carico di con l'ulteriore previsione di dividere, fra i due genitori e Controparte_1
nella misura del 50%, le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Siena.”
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi il 01.04.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena in data 1.4.2025,
[...]
e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere intrattenuto una relazione di convivenza more uxorio,
[...]
da cui era nato, in data 8.2.2018 in Perù, il figlio Persona_2
relazione successivamente cessata;
chiedevano di regolamentare l'esercizio
[...] N. 1208/2025 V.G. 3 / 5
della potestà genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni concordate indicate nel ricorso e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 20.5.2025, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, ribadivano di voler regolamentare i loro rapporti con il figlio alle condizioni concordate;
i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e Parte_1 [...]
hanno proposto una domanda congiunta di Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Preliminarmente, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (entrambe le parti ed il minore sono nati in Perù e sono di cittadinanza peruviana), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e la legge applicabile, oltre che la competenza del tribunale adito.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 7 Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019 (c.d. regolamento
Bruxelles II-ter), relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, il quale dispone che “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”, e ciò indipendentemente dalla cittadinanza del minore.
In questo senso, nel caso di specie, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova la residenza abituale del minore, posto che il minore medesimo risulta residente in Italia, a Siena (doc. certificato contestuale madre fasc.ric.; doc. certificato di nascita minore fasc.ric.).
Quanto poi alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 15 comma 1 Convenzione dell'Aja sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la N. 1208/2025 V.G. 4 / 5
cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con Legge 18 giugno 2015, n. 101; tale norma, nel disporre che “nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge”, pone in via generale il principio di coincidenza tra forum e jus, designando la legge dello Stato cui appartiene l'autorità competente in base alle norme sulla giurisdizione;
per come evidenziato supra, peraltro, la giurisdizione del Giudice italiano non deriva dalla Convenzione ma dal Regolamento citato, il quale, ai sensi dell'art. 61 Reg.(UE) 2019/1111, prevale sulla Convenzione.
In questo senso, nel caso di specie, sussistendo la giurisdizione italiana, risulta anche applicabile la legge italiana.
Sussiste inoltre la competenza territoriale del Tribunale di Siena, in quanto l'art. 473- bis.47 c.p.c., in caso di procedimenti di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio con presenza di figli minori, rinvia all'art. 473-bis.11 c.p.c., il quale, a sua volta, prevede che “per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale” e, nel caso di specie, il figlio delle parti risulta tuttora residente in
Siena.
Nel merito, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto le condizioni relative all'affidamento del figlio minorenne, al mantenimento ed al diritto di visita appaiono legittime, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti all'interesse del figlio medesimo.
Stante la natura non contenziosa del procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione civile, definitivamente pronunciando, N. 1208/2025 V.G. 5 / 5
prende atto degli accordi tra le parti, quali indicati supra; nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1208/2025 V.G. promossa da
(C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso C.F._1
congiunto, dall'Avv. Paolo Bufalini, presso il cui studio in Siena, Via Camollia n. 65,
è elettivamente domiciliata e
(C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, per mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Andrea
Mori Pometti e dall'Avv. Andrea Greco, presso il cui studio in Siena, Via dei Rossi n.
44, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale N. 1208/2025 V.G. 2 / 5
(ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 20.5.2025, per , l'Avv. Paolo Bufalini e per Parte_1
gli Avv.ti Andrea Greco e Andrea Mori Controparte_1
Pometti, concludevano chiedendo regolamentare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore, alle condizioni concordate che di seguito si riportano:
“a. Stabilire l'affido condiviso di con le seguenti modalità: Persona_1
a. Il minore sarà collocato presso;
Parte_1
b. Il minore trascorrerà con due fine settimana alternati al Controparte_1
mese, alternati con e ciò dalla mattina del Sabato alla Parte_1
Domenica dopo cena;
c. Il minore sarà accompagnato a scuola da per due giorni la Controparte_1
settimana, il Martedì ed il Giovedì;
d. Il minore trascorrerà con il padre il pomeriggio del Venerdì, dall'uscita da scuola e sino alle ore 18:00;
b. Riconoscere in favore di con riferimento alle spese Persona_1
ordinarie, il diritto a percepire, in mani della madre, , un assegno di Parte_1 mantenimento dell'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili da porsi a carico di con l'ulteriore previsione di dividere, fra i due genitori e Controparte_1
nella misura del 50%, le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Siena.”
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi il 01.04.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena in data 1.4.2025,
[...]
e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere intrattenuto una relazione di convivenza more uxorio,
[...]
da cui era nato, in data 8.2.2018 in Perù, il figlio Persona_2
relazione successivamente cessata;
chiedevano di regolamentare l'esercizio
[...] N. 1208/2025 V.G. 3 / 5
della potestà genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni concordate indicate nel ricorso e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 20.5.2025, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, ribadivano di voler regolamentare i loro rapporti con il figlio alle condizioni concordate;
i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e Parte_1 [...]
hanno proposto una domanda congiunta di Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Preliminarmente, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (entrambe le parti ed il minore sono nati in Perù e sono di cittadinanza peruviana), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e la legge applicabile, oltre che la competenza del tribunale adito.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 7 Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019 (c.d. regolamento
Bruxelles II-ter), relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, il quale dispone che “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”, e ciò indipendentemente dalla cittadinanza del minore.
In questo senso, nel caso di specie, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova la residenza abituale del minore, posto che il minore medesimo risulta residente in Italia, a Siena (doc. certificato contestuale madre fasc.ric.; doc. certificato di nascita minore fasc.ric.).
Quanto poi alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 15 comma 1 Convenzione dell'Aja sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la N. 1208/2025 V.G. 4 / 5
cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con Legge 18 giugno 2015, n. 101; tale norma, nel disporre che “nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge”, pone in via generale il principio di coincidenza tra forum e jus, designando la legge dello Stato cui appartiene l'autorità competente in base alle norme sulla giurisdizione;
per come evidenziato supra, peraltro, la giurisdizione del Giudice italiano non deriva dalla Convenzione ma dal Regolamento citato, il quale, ai sensi dell'art. 61 Reg.(UE) 2019/1111, prevale sulla Convenzione.
In questo senso, nel caso di specie, sussistendo la giurisdizione italiana, risulta anche applicabile la legge italiana.
Sussiste inoltre la competenza territoriale del Tribunale di Siena, in quanto l'art. 473- bis.47 c.p.c., in caso di procedimenti di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio con presenza di figli minori, rinvia all'art. 473-bis.11 c.p.c., il quale, a sua volta, prevede che “per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale” e, nel caso di specie, il figlio delle parti risulta tuttora residente in
Siena.
Nel merito, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto le condizioni relative all'affidamento del figlio minorenne, al mantenimento ed al diritto di visita appaiono legittime, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti all'interesse del figlio medesimo.
Stante la natura non contenziosa del procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione civile, definitivamente pronunciando, N. 1208/2025 V.G. 5 / 5
prende atto degli accordi tra le parti, quali indicati supra; nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Michele Moggi