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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 8131 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da assistito dall'avv. Mauro Battistella Parte_1
ATTORE contro assistito dagli avvocati Carlo Beltrani e Alessandra Levito Controparte_1
Negrini
CONVENUTO
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 10.4.2025
Fatto e diritto.
Il fallimento conveniva in giudizio il ed esponeva: Parte_1 Controparte_1
1) che, in data 22.3.2021, la società aveva depositato domanda di Parte_1
“concordato in bianco”; 2) che la domanda di omologazione del concordato era stata respinta con decreto comunicato in data 16.8.2023; 3) che, con sentenza comunicata il 17.8.2023, il Tribunale di Brescia aveva dichiarato il fallimento della società ; 4) che, con atto del 17.2.2021, la società, di poi fallita, aveva Parte_1
pagina 1 di 5 venduto al due immobili per il prezzo complessivo di euro Controparte_1
795.000,00; 5) che la maggior parte del prezzo pari ad euro 789.619,05 era stata compensata con un debito che la venditrice aveva verso la società acquirente.
Ciò premesso, la procedura fallimentare chiedeva la revoca degli atti di vendita ex art. 67 primo comma nn. 1 e 2 e 67 secondo comma l.f..
Parte convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'attore.
All'udienza del 10.4.2025, in assenza di istruttoria, la causa era trattenuta in decisione.
- - - - - -
La domanda revocatoria proposta ai sensi dell'art 67 primo comma n. 2 l.f. è fondata per le ragioni di seguito indicate.
La società era debitrice della somma di euro 789.619,05 nei confronti del Pt_1
Controparte_1
Poco più di un mese prima del deposito della domanda di concordato preventivo, la venditrice ha ceduto alla creditrice due immobili per il prezzo di euro 795.000,00.
Con la stipulazione dei contratti, la società debitrice ha estinto il proprio debito verso l'odierna convenuta.
L'operazione deve essere qualificata quale datio in solutum e, quindi, è revocabile ex art. 67 primo comma n. 2 l.f..
La circostanza che le parti abbiano formalmente stipulato un atto di compravendita e poi compensato i rispettivi crediti è irrilevante.
La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che “in tema di revocatoria fallimentare,
l'estinzione della precedente passività come finalità ulteriore, rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal scopo utilizzati, secondo lo schema del "collegamento funzionale", conferisce alla complessiva operazione un carattere anormale, alla stregua di una "datio in solutum" qualificabile come mezzo anomalo di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall.; ne deriva che siffatta qualificazione dell'atto estintivo rende superflua l'indagine in ordine alla prova della "scientia decoctionis", competendo alla parte convenuta - nella specie pagina 2 di 5 l'"accipiens" - dimostrare, vincendo la relativa presunzione, la non conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento dell'atto”. (Cass. 12644/2011).
Più recentemente è stato affermato che “la “datio in solutum”(nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto) costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l.fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è
l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto”. (Cass. 26927/2017).
Risulta, pertanto, revocabile sia un atto negoziale qualificato dalle stesse parti come datio in solutum sia una vendita a favore del soggetto creditore, con contestuale compensazione di tutto o parte del corrispettivo.
Anche in questo secondo caso, lo scopo dell'operazione economica consiste nell'estinguere con mezzi anormali il credito sorto in precedenza in capo al soggetto che appare quale acquirente del bene nel contratto di compravendita.
Tenuto conto che l'atto anormale di pagamento è stato stipulato poche settimane prima del deposito della domanda di concordato, la sussistenza dell'elemento oggettivo è dimostrata.
Con riferimento all'elemento soggettivo, la giurisprudenza ha ritenuto che “In tema di revocatoria fallimentare, al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, posta dall'art.67, primo comma, n.1 legge fall. (nel testo "ratione temporis" vigente), grava sul convenuto l'onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo, e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa. Ne consegue che, ai fini della prova positiva della "inscientia decoctionis", la mancanza di protesti cambiari e di pagina 3 di 5 procedure esecutive immobiliari a carico della società fallita può in concreto non assurgere a decisiva rilevanza, pur trattandosi di indizi rivelatori di insolvenza, nè la medesima prova può derivare dall'allegazione di una circostanza (come i dati contabili dei bilanci della debitrice) appresa dalla parte convenuta solo dopo la conclusione dell'atto (nella specie, una compravendita immobiliare con prezzo notevolmente sproporzionato rispetto al valore del bene) e comunque non tale da consentire all'uomo medio di rendersi conto della esistenza di una situazione di insolvenza dell'altro contraente” (Cass. n. 17998/2009).
Nel caso in esame, parte convenuta non ha né allegato né provato la sussistenza di circostanze di fatto idonee a convincere la società venditrice che l'imprenditore si trovasse in una situazione di normale esercizio dell'impresa.
Viceversa, vi sono elementi di segno opposto, e cioè circostanze di fatto che depongono nel senso che non solo sussistesse lo stato di insolvenza, ma che questo fosse noto alla società convenuta.
La società di poi fallita, infatti, non aveva pagato alla convenuta ingenti importi da quest'ultima fatturati nel 2020. Peraltro, il bilancio del 2019 aveva evidenziato una ingente perdita di esercizio e un calo del fatturato del 25% rispetto al 2017.
Per le ragioni indicate, i contratti sono revocati ex art. 67 primo comma n. 1 l.f..
Poiché gli immobili sono stati alienati a terzi, parte convenuta è condannata a pagare il controvalore degli stessi e, quindi, la somma di euro 795.000,00, oltre rivalutazione dalla data dell'atto ad oggi e interessi legali sulla somma via, via rivalutata dalla data dell'atto al pagamento.
Le spese di lite sono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate in € 4.607,00 per la fase di studio, in € 3.039,00 per la fase introduttiva, in € 7.000,00 per la fase di trattazione (tenuto conto che non vi è stata istruttoria) e in € 8.013,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, revoca e dichiara inefficace nei confronti del Fallimento Attore ai sensi dell'artt. 67, co.
1. n. 2 L.F. l'atto di compravendita REP n. 10826, Racc. n. 7812 del 17 febbraio pagina 4 di 5 2021, registrato a Brescia il 17 febbraio 2021 al n.7695 serie IT a ministro del Dott.
, Notaio iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Brescia, meglio Persona_1 descritto in atti;
condanna la società a pagare al fallimento attore la somma di Parte_2 euro 795.000,00, oltre rivalutazione dalla data dell'atto ad oggi e interessi legali sulla somma via, via rivalutata dalla data dell'atto al pagamento;
condanna la società convenuta a rifondere al Fallimento le spese di lite liquidate in motivazione.
Così deciso in Brescia il 10.4.2025
Il Giudice
Dott. Gianluigi Canali
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 8131 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da assistito dall'avv. Mauro Battistella Parte_1
ATTORE contro assistito dagli avvocati Carlo Beltrani e Alessandra Levito Controparte_1
Negrini
CONVENUTO
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 10.4.2025
Fatto e diritto.
Il fallimento conveniva in giudizio il ed esponeva: Parte_1 Controparte_1
1) che, in data 22.3.2021, la società aveva depositato domanda di Parte_1
“concordato in bianco”; 2) che la domanda di omologazione del concordato era stata respinta con decreto comunicato in data 16.8.2023; 3) che, con sentenza comunicata il 17.8.2023, il Tribunale di Brescia aveva dichiarato il fallimento della società ; 4) che, con atto del 17.2.2021, la società, di poi fallita, aveva Parte_1
pagina 1 di 5 venduto al due immobili per il prezzo complessivo di euro Controparte_1
795.000,00; 5) che la maggior parte del prezzo pari ad euro 789.619,05 era stata compensata con un debito che la venditrice aveva verso la società acquirente.
Ciò premesso, la procedura fallimentare chiedeva la revoca degli atti di vendita ex art. 67 primo comma nn. 1 e 2 e 67 secondo comma l.f..
Parte convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'attore.
All'udienza del 10.4.2025, in assenza di istruttoria, la causa era trattenuta in decisione.
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La domanda revocatoria proposta ai sensi dell'art 67 primo comma n. 2 l.f. è fondata per le ragioni di seguito indicate.
La società era debitrice della somma di euro 789.619,05 nei confronti del Pt_1
Controparte_1
Poco più di un mese prima del deposito della domanda di concordato preventivo, la venditrice ha ceduto alla creditrice due immobili per il prezzo di euro 795.000,00.
Con la stipulazione dei contratti, la società debitrice ha estinto il proprio debito verso l'odierna convenuta.
L'operazione deve essere qualificata quale datio in solutum e, quindi, è revocabile ex art. 67 primo comma n. 2 l.f..
La circostanza che le parti abbiano formalmente stipulato un atto di compravendita e poi compensato i rispettivi crediti è irrilevante.
La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che “in tema di revocatoria fallimentare,
l'estinzione della precedente passività come finalità ulteriore, rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal scopo utilizzati, secondo lo schema del "collegamento funzionale", conferisce alla complessiva operazione un carattere anormale, alla stregua di una "datio in solutum" qualificabile come mezzo anomalo di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall.; ne deriva che siffatta qualificazione dell'atto estintivo rende superflua l'indagine in ordine alla prova della "scientia decoctionis", competendo alla parte convenuta - nella specie pagina 2 di 5 l'"accipiens" - dimostrare, vincendo la relativa presunzione, la non conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento dell'atto”. (Cass. 12644/2011).
Più recentemente è stato affermato che “la “datio in solutum”(nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto) costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l.fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è
l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto”. (Cass. 26927/2017).
Risulta, pertanto, revocabile sia un atto negoziale qualificato dalle stesse parti come datio in solutum sia una vendita a favore del soggetto creditore, con contestuale compensazione di tutto o parte del corrispettivo.
Anche in questo secondo caso, lo scopo dell'operazione economica consiste nell'estinguere con mezzi anormali il credito sorto in precedenza in capo al soggetto che appare quale acquirente del bene nel contratto di compravendita.
Tenuto conto che l'atto anormale di pagamento è stato stipulato poche settimane prima del deposito della domanda di concordato, la sussistenza dell'elemento oggettivo è dimostrata.
Con riferimento all'elemento soggettivo, la giurisprudenza ha ritenuto che “In tema di revocatoria fallimentare, al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, posta dall'art.67, primo comma, n.1 legge fall. (nel testo "ratione temporis" vigente), grava sul convenuto l'onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo, e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa. Ne consegue che, ai fini della prova positiva della "inscientia decoctionis", la mancanza di protesti cambiari e di pagina 3 di 5 procedure esecutive immobiliari a carico della società fallita può in concreto non assurgere a decisiva rilevanza, pur trattandosi di indizi rivelatori di insolvenza, nè la medesima prova può derivare dall'allegazione di una circostanza (come i dati contabili dei bilanci della debitrice) appresa dalla parte convenuta solo dopo la conclusione dell'atto (nella specie, una compravendita immobiliare con prezzo notevolmente sproporzionato rispetto al valore del bene) e comunque non tale da consentire all'uomo medio di rendersi conto della esistenza di una situazione di insolvenza dell'altro contraente” (Cass. n. 17998/2009).
Nel caso in esame, parte convenuta non ha né allegato né provato la sussistenza di circostanze di fatto idonee a convincere la società venditrice che l'imprenditore si trovasse in una situazione di normale esercizio dell'impresa.
Viceversa, vi sono elementi di segno opposto, e cioè circostanze di fatto che depongono nel senso che non solo sussistesse lo stato di insolvenza, ma che questo fosse noto alla società convenuta.
La società di poi fallita, infatti, non aveva pagato alla convenuta ingenti importi da quest'ultima fatturati nel 2020. Peraltro, il bilancio del 2019 aveva evidenziato una ingente perdita di esercizio e un calo del fatturato del 25% rispetto al 2017.
Per le ragioni indicate, i contratti sono revocati ex art. 67 primo comma n. 1 l.f..
Poiché gli immobili sono stati alienati a terzi, parte convenuta è condannata a pagare il controvalore degli stessi e, quindi, la somma di euro 795.000,00, oltre rivalutazione dalla data dell'atto ad oggi e interessi legali sulla somma via, via rivalutata dalla data dell'atto al pagamento.
Le spese di lite sono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate in € 4.607,00 per la fase di studio, in € 3.039,00 per la fase introduttiva, in € 7.000,00 per la fase di trattazione (tenuto conto che non vi è stata istruttoria) e in € 8.013,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, revoca e dichiara inefficace nei confronti del Fallimento Attore ai sensi dell'artt. 67, co.
1. n. 2 L.F. l'atto di compravendita REP n. 10826, Racc. n. 7812 del 17 febbraio pagina 4 di 5 2021, registrato a Brescia il 17 febbraio 2021 al n.7695 serie IT a ministro del Dott.
, Notaio iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Brescia, meglio Persona_1 descritto in atti;
condanna la società a pagare al fallimento attore la somma di Parte_2 euro 795.000,00, oltre rivalutazione dalla data dell'atto ad oggi e interessi legali sulla somma via, via rivalutata dalla data dell'atto al pagamento;
condanna la società convenuta a rifondere al Fallimento le spese di lite liquidate in motivazione.
Così deciso in Brescia il 10.4.2025
Il Giudice
Dott. Gianluigi Canali
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