Ordinanza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, ordinanza 02/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
Il Tribunale Ordinario di Latina
SPECIALE civile
Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13/5/2025 nel giudizio RG n.
1047 del 2025, sul ricorso ex art. 696-bis c.p.c. introdotto da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LUANA CASCONE e TONI DE SIMONE;
nei confronti di
(part. IVA/C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. SANDRO SALERA;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso, quanto al procedimento, che, con ricorso depositato telematicamente il 12/03/2025, , deducendo di aver acquistato presso la Parte_1
concessionaria un'autovettura marca DS modello DS 4 Performance Controparte_2
Line PureTech 130 Aut, targata GS384PR, per un prezzo complessivo di € 35.800,00, ha rilevato che, dai primi mesi di utilizzo, il veicolo ha manifestato gravi e reiterati malfunzionamenti che ne comprometterebbero significativamente la funzionalità e la sicurezza (malfunzionamento della batteria, perdita di liquido della batteria motore, problematiche alla centralina, ripetuti problemi di avviamento con conseguenti episodi di fermo del veicolo, malfunzionamento del sistema di chiusura delle porte tramite telecomando, anomalie al freno a mano); che, malgrado gli interventi dell'assistenza, l'autovettura avrebbe continuato a presentare i medesimi problemi, cosicché ha chiesto la sostituzione dell'autovettura;
a) esistenza, la natura e l'entità dei vizi e difetti lamentati;
b) conformità del bene al contratto (compresa la circostanza che l'auto è di nuova produzione ed immatricolazione) e la sua idoneità all'uso cui è destinato;
c) cause dei malfunzionamenti riscontrati, con particolare riferimento alla loro natura progettuale o costruttiva;
d) se i vizi siano eliminabili, quantificazione dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi e il ripristino della piena funzionalità del veicolo;
e) tempi necessari per le riparazioni;
f) se i difetti riscontrati rendano l'autovettura inidonea all'uso;
g) eventuale diminuzione di valore del veicolo conseguente ai vizi riscontrati.
h) ammontare del danno da mancato utilizzo del mezzo. che, con decreto del 16/4/2025, è stata fissata udienza per la discussione dell'istanza e assegnato termine per l'instaurazione del contraddittorio;
che, nel costituirsi in giudizio, la società resistente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso, deducendo di aver effettuato tutti gli interventi di riparazione richiesti e previsti dalla garanzia e di aver fornito la migliore assistenza possibile al cliente, ivi inclusa la disponibilità di una vettura sostitutiva;
ha quindi rilevato che i vizi lamentati, ove ancora esistenti, avrebbero comunque origine progettuale o costruttiva, cosicché sarebbe stata opportuna la chiamata in causa della casa costruttrice Controparte_3
che, assegnato termine per garantire il contraddittorio sulle difese di parte resistente, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande Parte_1
proposte, opponendosi alla chiamata in causa del terzo;
considerato che
la chiamata in causa del terzo non appare indispensabile ai fini dell'accertamento in questione, avuto riguardo alla prospettata domanda di merito proposta dal ricorrente, che agisce nei confronti della concessionaria venditrice;
che la chiamata del terzo, ove il ricorrente non aderisca alla richiesta, sarebbe dunque funzionale alla eventuale azione di regresso della società venditrice, cui è estraneo il ricorrente che ha introdotto il procedimento;
considerato quanto segue sulla funzione e sui presupposti di ammissibilità della domanda:
a) l'istituto della consulenza tecnica preventiva previsto dall' art. 696-bis
c.p.c. non ha funzione cautelare, bensì principalmente conciliativa ed eventualmente di anticipazione istruttoria, e prescinde pertanto dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora come intesi nei procedimenti cautelari;
infatti, alla base dell'istituto si deve individuare l'assunto, di natura empirica ma di evidente validità, per cui la conoscenza anticipata del futuro, probabile esito della causa di merito sia tale da dissuadere le parti in conflitto dall'instaurarla o dal coltivarla e da meglio disporre le parti medesime alla soluzione concordata, sicché la relativa domanda deve essere ammessa quando l'accertamento tecnico richiesto abbia, in relazione al tipo di diritto fatto valere, idoneità ad accertarne l'esistenza e a fornirne quantificazione, così come letteralmente richiesto dall'art. 696-bis c.p.c. e come è necessario perché la consulenza tecnica preventiva assolva alle funzioni sue proprie;
ciò non significa,
s'intende, che non debba essere neppure rappresentato da chi fa ricorso a questo strumento di tutela anticipata l'oggetto della pretesa e le ragioni poste a fondamento della stessa, in modo da poter verificare l'intensità e l'adeguatezza del collegamento tra il mezzo istruttorio e la causa di merito nella quale dovrà essere utilizzato l'accertamento richiesto;
con la conseguenza che è inammissibile il ricorso in cui non siano esposte adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto che si vogliono far valere nei confronti di determinati soggetti, che si assumono legittimati passivamente nel giudizio di merito;
se così non fosse, non vi sarebbe, a ben vedere, neppure l'oggetto su cui conciliare il conflitto, poiché lo stesso non sarebbe sufficientemente determinato e verrebbe meno la funzione principale dell'istituto;
b) ancor più che nell'accertamento tecnico di cui all'art. 696 c.p.c., nella CTU preventiva in parola non è corretto ritenere che l'adozione del provvedimento esiga la dimostrazione della probabile fondatezza della domanda di merito, poiché mai l'ammissione o l'assunzione della prova, nel processo ordinario, sarebbero subordinate alla previa verifica, neppure sommaria, della bontà delle ragioni sostanziali dell'istante; essa ben può essere disposta anche a fronte di contestazioni circa l'an della pretesa, purché la stessa sia comunque volta ad acquisire elementi tecnici di fatto in sé utili o risolutivi;
c) la consulenza preventiva è inoltre sganciata dal positivo apprezzamento del requisito dell'urgenza, avendo funzione deflattiva rispetto ad un instaurando giudizio di merito, mentre l'accertamento tecnico preventivo può essere richiesto, prima dell'instaurazione di un giudizio di merito o nel corso dello stesso, ove vi sia urgenza di verificare lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione delle cose che costituiscono oggetto dell'accertamento;
d) la procedura ex art. 696-bis c.p.c. integra uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie che ha il fine, attraverso il mezzo della consulenza tecnica, di chiudere il conflitto insorto tra le parti senza ricorrere al giudizio a cognizione piena;
è pertanto inammissibile il ricorso in parola qualora la consulenza tecnica preventiva richiesta non abbia la potenzialità di esaurire tutti gli aspetti della controversia ai fini della conciliazione della causa;
e) l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696-bis c.p.c. è inoltre inammissibile se volto a fini meramente esplorativi, poiché in tal caso esso si risolverebbe in uno strumento di inasprimento del conflitto e non di composizione di una possibile, definita lite;
ritenuto, in considerazione di quanto sopra, che non costituiscono ostacolo all'ammissibilità del ricorso i rilievi della resistente volti a contestare nel merito la pretesa del ricorrente, non costituendo presupposto del procedimento di CTU preventiva in questione la probabile fondatezza nel merito della domanda;
che, di contro, è sufficientemente dedotta l'esistenza di un rapporto di compravendita di autovettura che si assume tuttora affetta da gravi vizi, cosicché l'accertamento e la verifica dello stato del bene e l'individuazione delle cause dei vizi lamentati ben possono concorrere alla realizzazione della finalità conciliativa dello strumento invocato;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto;
p.q.m.
ammette l'ATP e nomina consulente tecnico d'ufficio l'ing. Persona_1
( ); Email_1 dispone che il CTU presti il giuramento di bene fedelmente adempiere all'incarico con modalità telematica nel termine di giorni 7 dalla comunicazione del presente provvedimento;
formula al CTU il seguente quesito:
«Esaminati gli atti del procedimento e svolti gli accertamenti preliminari indispensabili, anche accedendo presso uffici pubblici ed enti ove necessario,
a) accerti, l'attuale persistenza, natura e entità dei vizi e difetti lamentati sul veicolo acquistato dal ricorrente, tenuto conto degli interventi già effettuati in garanzia (evidenziando l'eventuale carattere risolutivo o parzialmente risolutivo degli stessi);
b) verifichi la conformità del bene al contratto (compresa la circostanza che
l'auto sia effettivamente di nuova produzione ed immatricolazione) e la sua idoneità all'uso cui è destinato;
c) individui, ove possibile, le cause dei malfunzionamenti lamentati, evidenziando la loro eventuale origine progettuale o costruttiva;
d) dica se i vizi siano eliminabili, quantificazione dei costi e tempi necessari per l'eliminazione dei vizi e il ripristino della piena funzionalità del veicolo;
f) riferisca, conseguentemente se i difetti eventualmente riscontrati rendano
l'autovettura inidonea all'uso;
g) stimi l'eventuale diminuzione di valore del veicolo conseguente ai vizi accertati
h) depositi elaborato anche in analogico»; fissa l'inizio delle operazioni peritali nel termine di giorni 15 dall'accettazione dell'incarico; dispone che il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenti la conciliazione delle parti;
in caso di mancata conciliazione, dispone che il consulente depositi relazione scritta nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti;
assegna al CTU termine di giorni 60 per la trasmissione telematica della bozza della relazione alle parti costituite, termine decorrente dall'inizio delle operazioni;
assegna altresì alle parti termine di 15 giorni, dalla ricezione della bozza, entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni;
assegna infine al CTU termine di ulteriori gg. 20 per il deposito della relazione definitiva dalla scadenza dell'ultimo dei predetti termini;
autorizza il CTU ad avvalersi di ausiliari il cui costo, adeguatamente documentato, verrà liquidato in sede di definitiva liquidazione del compenso;
liquida al CTU acconto di € 800,00 che pone a carico del ricorrente;
autorizza le parti, sino all'inizio delle operazioni peritali a nominare i consulenti di parte ove non vi abbiano già provveduto o intendano modificare la nomina già formalizzata.
Si comunichi alle parti e al CTU.
Latina, 02/06/2025
Il giudice
Luca Venditto