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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 845 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA n persona del legale rappresentante pro Parte_1 of. Avv. Antonio Pileggi, giusta procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante E
, con gli avv.ti Vitaliano Cardamone e Rosanna Andricciola, che CP_1
e difendono in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Lamezia Terme. Premio di produzione semestrale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<… chiediamo che l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento del presente ricorso in appello ed in riforma della sentenza impugnata, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge…>>; per l'appellato: <<… Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'atto di appello interposto dalla n quanto infondato in fatto Parte_1 ed in diritto e per l'effetto voglia, confermare la sentenza n. 100/2023 del 28.02.2023 con la quale il Tribunale di Lamezia Terme, sezione Lavoro e Previdenza, decideva il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 895/2022 R.G.L.. Con vittoria di compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori…>>. FATTO E DIRITTO
1 §1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme, Giudice del Lavoro, esponeva: CP_1
a) di essere dipendente della con qualifica di operaio Parte_1
e, in precedenza, di;
Parte_1
b) che , prot. n. 15481del 08.06.2016, gli ha comunicato Parte_1
l'operazione societaria di trasferimento di azienda handling, in conseguenza della quale egli sarebbe passato, a far data dal 01.07. 2016, alle dipendenze di senza soluzione di continuità, con le medesime Parte_1
c) che in forza degli accordi aziendali stipulati da e le organizzazioni Parte_1 sindacali nelle date del 1.6.00 e del 28.7.06 egli aveva sempre percepito il premio produzione semestrale parte fissa e parte variabile (quest'ultima ancorata alle effettive presenze in servizio) - premio corrisposto con le mensilità di marzo e di settembre di ciascun anno;
d) che, in particolare, l'accordo aziendale dell'1.6.00 prevedeva, in conformità Part alle linee guida del CCNL 16.3.99, l'erogazione dell' (elemento distinto) in cui confluivano tutte i premi di produzione aggiuntiv visti dalla contrattazione aziendale;
e) che la società aveva regolarmente corrisposto il premio di produzione semestrale fino all'anno 2018, mentre ne aveva interrotto il pagamento a partire dal mese di marzo 2019; f) che, pertanto, egli aveva diritto al pagamento della somma di euro 2.435,86 a titolo di premio semestrale, parte fissa e variabile, relativo ai mesi di settembre 2020, marzo 2021, marzo e settembre 2022.
§2.1 Emesso il decreto ingiuntivo n° 57/22, avverso lo stesso Parte_1 proponeva opposizione chiedendone la revoca.
[...]
§3 Il Tribunale di Lamezia Terme ha confermato il decreto ingiuntivo opposto alla luce delle seguenti motivazioni: <<…La fonte del diritto all'erogazione di tale emolumento deve essere rinvenuta nell'accordo sindacale dell'1.06.2000 con cui la si è impegnata ad applicare ai dipendenti del servizio manutenzione Pt_1 ti e pulizie e del servizio parcheggi il contratto a far data CP_2 dall'1.07.2000. Con il medesimo accordo le parti hanno disciplinato l'istituto del premio di risultato - soggetto al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al presupposto del segno positivo nel bilancio aziendale -, prevedendo che detto premio sarebbe stato erogato a tutti i dipendenti con contratto con decorrenza 2000 e anno base di riferimento 1999, CP_2 mentre ai nutenzione e pulizie sarebbe stato corrisposto, per l'anno 2000, lo stesso importo a titolo di una-tantum (per il periodo successivo
2 l'erogazione del premio di risultato sarebbe stata annuale, in un'unica soluzione ed avrebbe tenuto conto della presenza). Nel citato accordo è stato, altresì, disciplinato, in conformità alle linee guida fissate dal CCNL 16/3/99 in materia di contrattazione di II livello, l'E.D.A., prevedendo due diverse modalità di erogazione, l'una relativa ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000, inquadrati nel contratto per i quali sarebbero stati mantenuti tutti i PPA sino CP_2 ad allora con bbero stati corrisposti a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, l'altra riferita ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie, ai quali sarebbe stato corrisposto un premio a titolo di EDA in relazione alle presenze effettive negli importi di seguito indicati (…) , con la precisazione che detto istituto avrebbe avuto incidenza solo sul TFR e sarebbe stato erogato in 2 tranche semestrali. Successivamente, con il contratto integrativo aziendale del 28.07.2006, applicabile a tutti i dipendenti in servizio alla data del 28.07.2006, le parti hanno convenuto sull'opportunità di intervenire sul c.d. premio di risultato e di definire sia i parametri di determinazione (redditività, produttività e qualità), sia i termini e le modalità di erogazione;
nelle note a verbale, al punto a) “Trattamento Perequativo EDA”, le parti hanno convenuto che, per il personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da (36 unità in servizio alla data odierna, ovvero al 28.07.2006), nonché CP_2 nti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data (58 unità in servizio alla data odierna, ovvero al 28.07.2006), sarebbero state riconosciute a titolo di recupero EDA le somme di seguito indicate (risultanti dagli incrementi applicati negli anni dal 2005 al 2008). Sul punto, si precisa che dal tenore letterale degli accordi del 1.06.2000 e del 28. 06.2006, la contrattazione aziendale ha sempre inteso distinguere il “premio di risultato”- la cui erogazione è subordinata al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al verificarsi della condizione necessaria ed indispensabile del segno positivo del bilancio, dall'E.D.A. spettante, in base al punto 3) dell'accordo sindacale dell'1.06.2000, a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000 e inquadrati nel contratto nonché ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie;
CP_2
La differ premio di risultato ed EDA è stata confermata dalla contrattazione integrativa aziendale del 28.07.2006, che, in una nota a verbale (v. all. fascicolo procedura monitoria), ha riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da
nonché ai dipendenti assunti a tempo indeterminato CP_2 nte a tale data, le somme meglio specificate nell'accordo per gli anni dal 2005 al 2008 a titolo di “recupero EDA”. Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene, pertanto, che dall'esame dei citati accordi emerge inequivocabilmente che la voce retributiva E.D.A., ben distinta dal premio di risultato, era dovuta nei confronti dei lavoratori che possedevano i requisiti di anzianità e inquadramento sopra indicati.
3 Sul punto si ritiene che non avendo la società opponente fornito prova che tali previsioni contrattuali siano state disdette, espressamente revocate o superate da accordi intercorsi in data successiva, le stesse continuino ad avere efficacia. Ed infatti, contrariamente a quanto ritenuto da parte opponente, il tenore letterale dell'Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016 (di cui Decreto del 25 marzo 2016), non consente di ravvisare la esplicita volontà delle parti di non erogare, per il futuro, la voce retributiva denominata “EDA” facendo cessare l'efficacia dei citati accordi del 1.06.2000 e del 28.07.2006. Da una attenta lettura dell'Accordo Quadro emerge, al contrario, che le parti stipulanti abbiano confermato la volontà di continuare a corrispondere tale emolumento, sottoponendolo al regime di detassazione, Ed infatti, l'accordo del 21.04.2016 intitolato “Accordo quadro attuativo della detassazione dell'anno 2016”, prevede testualmente: “la retribuzione di produttività è composta dalle voci di cedolino di seguito individuate: 1) voci retributive variabili previste dal CCNL Assaeroporti;
2) voce retributiva erogata in forza di Accordo Territoriale di secondo livello, ovvero a) premio semestrale fisso e variabile secondo presenza. Come correttamente evidenziato dalla parte opposta, nell'accordo le parti hanno specificato che la voce indicata nella lettera a) è volta ad “incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata, nella parte variabile, al numero di assenze/presenze del personale a tempo indeterminato, precisando altresì che le disposizioni previste nell'accordo medesimo sarebbero state applicate alle erogazioni effettuate nell'anno 2016 ed in quelli successivi, fino al 2019; L'accordo in questione, quindi, lungi dal far cessare l'efficacia degli accordi che avevano riconosciuto l'obbligo di corresponsione dell'emolumento denominato EDA, ne confermano la sua stessa esistenza. Né ai fini di una eventuale volontà di “disdetta” può essere valorizzato l'inciso di cui alla lettera H del citato accordo Quadro, laddove prevede che “le parti hanno stabiliscono che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo avrebbero cessato di avere validità dalla data di sottoscrizione del testo”. Tale inciso si riferisce evidentemente ai “patti” che disciplinano l'applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della Legge di Stabilità 2016 e il richiamo alla “materia in esame” deve essere inteso quale riferimento alla materia della “detassazione” oggetto specifico dell'Accordo Quadro e non certamente ai patti riguardanti la corresponsione dell'emolumento denominato
“EDA”. È evidente, pertanto, che l'intenzione delle parti era quella di sottoscrivere un accordo per regolamentare i profili retributivi rientrati nel concetto di retribuzione di produttività che potesse permettere ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali dalla norma (art. 1 comma 182 della Legge nr 208/2015), di accedere al cosiddetto regime della “detassazione” sulle voci retributive erogate nell'ambito della “retribuzione di produttività”.
4 Di conseguenza, “i precedenti patti” che avrebbero cessato di avere validità dalla stipula dell'accordo, sono quelli relativi al regime della tassazione della retribuzione di produttività e non quelli relativi ai premi di produttività. Conseguentemente deve ritenersi che la sopravvenuta “perdita di efficacia” riguardi esclusivamente quei patti che, pur disciplinando la materia della detassazione, non prevedono, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato, i requisiti prescritti dal Decreto Interministeriale del 25.03.2016, recepito, appunto, dall'Accordo Quadro attuativo della detassazione. Tale interpretazione risulta avvalorata dalla circostanza che, al punto F, le parti riconoscono che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alla voce e ai criteri definiti nell'Accordo (compresa quella indicata alla lettera a) del punto 2), presentano le caratteristiche per beneficiare del regime della detassazione. Analogamente non può ravvisarsi una volontà di disdetta in ordine alle previsioni di cui agli accordi del 2000 e 2006, nella Nota prot. Nr 1287 del 16.07.2010 nella quale i vertici aziendali della hanno dato atto che per l'anno 2009 Pt_1
(erogazione luglio 2010) non stati raggiunti gli obiettivi di qualità, produttività e redditività previsti dal contratto per il conseguimento del “premio di risultato” ed avevano manifestato delle perplessità sull'aumento del costo del personale derivante dall'applicazione dell'accordo integrativo del 28.07.2006, prospettandone una “rinegoziazione” non ancora attuata, senza, tuttavia, fare riferimento a specifici emolumenti ritenuti eccessivi o non dovuti. Quanto all'ambito soggettivo di applicazione dell'accordo del 28.07.2006, i destinatari del medesimo sono tutti i dipendenti assunti alla data del 28.07.2006 (il ricorrente è stato assunto da il 01.07.2006 come da CP_1 CP_3 busta paga in rimento al quantu etesa risulta corretta la quantificazione operata in sede di ricorso per decreto ingiuntivo sulla base delle previsioni contrattuali (v. all. conteggi) e, comunque, l'entità dell'emolumento non è stato contestato da parte opponente. Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto va confermato…>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello da , che lamenta: Parte_1
l'errore del tribunale nel negare che gli accordi aziendali del 2000 e del 2006, che il ricorrente aveva indicato quali fonti del suo perdurante diritto a percepire il premio di produzione semestrale, avessero cessato di avere efficacia con la stipula tra e le OOSS dell'accordo quadro sulla detassazione del Parte_1
21.4.16. Co te a quanto ritenuto dal tribunale, la clausola F) di tale ultimo accordo era chiara nell'indicare che dal 21.4.16 cessavano di avere efficacia tutti i precedenti patti che avevano ad oggetto “la materia dei premi”. Infatti, laddove la clausola F) faceva espresso riferimento “alla materia in esame”, la stessa non poteva che riferirsi ai premi, mentre la sentenza impugnata non chiariva quale diverso significato avrebbe dovuto darsi alla suddetta espressione. La sentenza impugnata, inoltre, non era condivisibile
5 laddove aveva affermato che la corresponsione da parte di del premio di Pt_1 produzione semestrale anche dopo la conclusione dell'acco l 21.4.16 era indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente. La volontà datoriale desunta dal tribunale confliggeva con il tenore dell'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 ed Part era nel senso: a) che l' al cui interno era confluito il premio di produzione semestrale, doveva es corrisposto fino al 2008, non oltre;
b) che, in ogni caso, ogni precedente pattuizione riferita ai premi aveva cessato di avere efficacia con la stipula dell'accordo quadro della tassazione del 21.4.16, in particolare con la clausola F. La volontà di mantenere per sempre la voce retributiva Eda non poteva essere desunta dal mero pagamento di somme senza alcuna base normativa.
§4.2
l'errore del tribunale per non aver affermato che, a monte, gli accordi aziendali del 2000 e del 2006, che il ricorrente aveva posto a fondamento della sua pretesa per ingiunzione, avevano cessato la loro efficacia nel 2008 ed avevano avuto la loro ultima applicazione fino all'ottobre 2010, giusta comunicazione del Presidente del C.d.A. Cav. in atti. Premesso che il reclamato premio di Pt_3 produzione era discipli da un accordo aziendale del 18.6.82, poi confermato con gli accordi del 30.6.87 e del 31.7.90, nel ricorso per ingiunzione era stato omesso qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e, in particolare, al fatto che il Protocollo del 23.7.93 aveva sostituito al premio di produzione il premio di risultato legato alla detassazione e alla decontribuzione. Né il ricorrente aveva citato il fondamentale CCNL del 16.3.99 che aveva Part mantenuto i vecchi premi di produzione, che sarebbero confluiti nell' solo per i rapporti a tempo indeterminato “già in essere”, ma che non avev visto che i vecchi premi di produzione “fossero estesi ai nuovi assunti”. A seguito del CCNL 16.3.99, l'accordo aziendale del 1.6.00 aveva disciplinato il premio di Part risultato, nonché l' “per i soli rapporti già in essere”, ma tale accordo sindacale (per la relativa all'EDA) avrebbe dovuto esaurire la propria efficacia alla scadenza (nel rispetto delle linee guida del contratto nazionale). Ed invece …le parti trovavano il modo di prolungare, ed estendere ad una cinquantina di nuovi beneficiari, la disciplina transitoria di cui al CCNL 16 marzo 1999 che ….prevedeva che i PPA (premi di produzione aziendale) già corrisposti, e calcolati secondo i criteri già previsti, confluissero nella voce EDA (Elemento Distinto Aziendale). Con l'accordo aziendale del 28.7.06, poi, lungi dal limitarsi a disciplinare il premio di risultato introdotto in sostituzione del premio di Part produzione, le parti contraenti avevano finito per estendere l' dunque il premio di produzione semestrale, a dipendenti che eran ti assunti Part successivamente all'1.7.00 e per aumentare l' ai dipendenti assunti prima di tale data. Ad ogni modo, dopo il 2008 ques ogazione una tantum sarebbe dovuta cessare (quantomeno per quanti, non avendo mai percepito PPA, non avrebbero dovuto mai percepire l'EDA).
§4.3
6 L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
§5 L'appellato si è costituito evidenziando che correttamente il tribunale aveva rinvenuto la fonte del diritto al pagamento del premio di produzione semestrale negli accordi aziendali dell'1.6.00 e del 28.7.06, che non risultavano mai stati Part disdettati da . Questa, anzi, sul suo sito internet confermava che l' Parte_1 veniva corri gli anni dal 2014 al 2016 a tutti i dipendenti risultavano assunti alla data del 28.7.06. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, i suddetti accordi aziendali del 2000 e del 2006 non risultavano disdettati né con la nota del del 16.7.10, che Parte_4 Parte_1 Part non faceva alcun riferimento all' né con l'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16. Quanto a quest'ult in particolare, l'appellante non riusciva a spiegare per quale ragione, pur dopo il 21.4.16, aveva continuato a Parte_1 pagare il premio di produzione semestrale fino a tutto l'anno 2018 e in ogni caso il tenore di tale accordo, così come di quello dell'1.3.16, rendevano evidente la perdurante vigenza del premio semestrale alle date di relativa sottoscrizione. Per il resto, era evidente, come correttamente affermato in sentenza, che l'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 aveva come unico oggetto quello di regolamentare la materia della detassazione a livello aziendale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 182 ss, Legge 208/15. A supporto di tale impostazione, ha prodotto l'accordo sindacale di secondo livello aziendale del 13.04.23, il quale conferma che il premio semestrale fisso e per presenza gli è stato erogato in virtù delle fonti normative costituite dagli accordi del 01.06.2000 e del 28.07.2006.
§6 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 4 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§7 L'appello è meritevole di accoglimento.
§7.1 Orbene, oggetto del contendere è la voce retributiva denominata premio di produzione semestrale, parte fissa e parte variabile, che la parte datoriale ( Pt_1
a decorrere dal 1991 e a far data dall'1.07.2016)
[...] Parte_1 orrisposto all'appellato pendone il pagamento a decorrere dal mese di marzo 2019, essendo il ricorso per decreto ingiuntivo riferito ai periodi settembre 2020, marzo e settembre 2021, marzo 2022. Nel ricorso per ingiunzione il lavoratore ha indicato quali fonti del suo diritto a percepire il suddetto emolumento gli accordi aziendali dell'1.6.2000 e del 28.7.06. In corso di giudizio è emerso che tale voce retributiva era prevista in Parte_1
(all'epoca sin dal 1982. Tanto è stato documentato dalla stes Pt_5 appellant so la produzione degli accordi aziendali del 18.6.82, 11.10.83
7 e del 30.6.87, mentre non risulta in atti l'ulteriore accordo aziendale del 31.7.90 che pure il tribunale ha citato nella sentenza impugnata.
Ad ogni modo, dal contenuto degli accordi aziendali in atti si evince che tale premio si componeva, appunto, di una quota fissa e da una quota variabile, quest'ultima legata alla presenza in servizio del singolo lavoratore. Tanto trova conferma nelle buste paga anno 2018 prodotte dal lavoratore da cui emerge che con cadenza semestrale, per la precisione nei mesi di marzo e settembre, aveva corrisposto somme denominate “Premio sem. fisso” e Parte_1
“Premio se za”. Nell'anno 2018 il primo importo (quota fissa) risultava essere pari ad euro 322,27, mentre il secondo importo (quota variabile) risultava essere pari al prodotto tra i giorni di presenza ed euro 4,14. (cfr. allegato n. 8 del fascicolo di parte appellata).
§7.2 Come dedotto dall'appellante, il CCNL 16.3.99 ha dettato le linee guida per la contrattazione aziendale, disponendo: a) che essa avrebbe avuto durata quadriennale;
b) che le voci retributive consolidate alla data di stipula del menzionato CCNL e corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo sarebbero state erogate come “Elemento Distinto” con i criteri e le cadenze “attualmente previste in ogni singola azienda”; In applicazione di dette linee guida venne stipulato l'accordo aziendale del 1.6.00 e, a seguire, quello del 28.7.06. Con il primo dei due accordi, in particolare, si conveniva di corrispondere a titolo di Eda i premi di produzione sino a quel momento consolidati ai dipendenti in servizio alla data del Pt_1
30.6.00 inquadrati con il CCNL CP_2
L'accordo aziendale del 28.7. ere, era più che altro riferito alla diversa voce retributiva denominata premio di risultato da corrispondere con cadenza annuale, non semestrale, solo in ipotesi di segno positivo dell'utile netto di bilancio e da determinare sulla base dei criteri della redditività, della produttività e della qualità. Dell'accordo, però, faceva parte anche una nota a verbale in cui si prevedeva di corrispondere a titolo di trattamento perequativo Part somme di denaro per gli anni dal 2005 al 2008 alle seguenti categorie di dipendenti a) quelli assunti alla data dell'1.7.00, ma con CCNL diverso da Pt_1 quello (36 unità); b) quelli assunti a tempo indeterminato dopo CP_2
l'1.7.00 (58 unità). I due accordi aziendali del 1.6.00 e del 28.7.06, in conformità a quanto previsto dal CCNL 16.3.99, avevano durata quadriennale. In particolare, quello dell'1.6.00 aveva durata per il periodo 1999 – 2003, mentre quello del 28.7.06 aveva durata quadriennale dall'1.1.05, dunque fino al 31.12.08. Sta di fatto, però, che ha corrisposto il premio Parte_1 produzione semestrale hé occorre verificare la legittimità del contegno aziendale che a partire dal marzo 2019 ne ha interrotto il pagamento.
Ora, il tribunale ha sostanzialmente affermato il perdurare dell'obbligo di pagamento del premio di produzione semestrale sulla base di due argomenti: a)
8 lo stesso accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 costituiva conferma della sopravvivenza di tale voce retributiva alla data di relativa sottoscrizione;
b) la corresponsione del premio semestrale di produzione anche dopo la sottoscrizione dell'accordo sulla detassazione del 21.4.16.
§7.3 Con assorbimento del primo motivo di appello, deve accogliersi il secondo partendo dalla considerazione, evidenziata dall'appellante, che i due accordi aziendali del 2000 e del 2006, che lo stesso lavoratore ha richiamato quali fonti del suo diritto, avevano durata quadriennale per come previsto dal CCNL del 1999. La conseguenza di ciò è che l'obbligo di pagamento del premio semestrale era cessata al più il 31.12.08. Quanto all'accordo sulla detassazione del 21.4.16, se può convenirsi con il tribunale che il relativo tenore dimostrava che a quella data il premio di produzione era considerato vigente dalle parti sociali, nondimeno dall'accordo non emerge alcun elemento - ed in effetti il tribunale non lo ha rilevato - che possa far ritenere che il datore di lavoro si obbligava a corrispondere il premio anche oltre la data di sottoscrizione e, soprattutto, anche dal 2019 in avanti. Del resto, deve convenirsi con il tribunale che l'oggetto dell'accordo quadro del 21.4.16 era solo quello di intervenire sulla materia della detassazione dei premi di risultato di ammontare variabile a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 182 e seguenti, Legge 208/15 e del Decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Finanze del 25.3.16. Ma se così è, oltre alla mancanza del dato letterale da cui desumere il protrarsi di un obbligo datoriale di pagamento oltre il 21.4.16, l'insussistenza di un tale obbligo risulta confermata dall'unica finalità che le parti sociali si prefiggevano stipulando l'accordo aziendale del 21.4.16, ovvero la materia della detassazione. Inoltre, la mera circostanza dei pagamenti effettuati fino all'anno 2018 non è sufficiente a dimostrare la persistenza di un obbligo contrattuale, di cui il tribunale non ha chiarito il relativo termine finale di scadenza. Tale dato, infatti, non è idoneo ad affermare l'esistenza di un uso aziendale che, peraltro, il lavoratore non ha nemmeno dedotto e provato e che, anzi, è smentito dal fatto, dedotto dall'appellante e non contestato dall'appellato, che il premio di produzione con cadenza semestrale non era corrisposto a tutti i dipendenti e che per alcuni dipendenti esso non era corrisposto nell'importo e con la Pt_1 cadenza semestrale riconosciuti ai dipendenti assunti prima dell'anno 2000.
§7.4 Né può parlarsi di un obbligo contrattuale senza limite temporale di efficacia che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, non può vincolare per sempre le parti contraenti, atteso che finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve conformarsi ad una realtà socioeconomica in continua evoluzione. Pertanto, a tale contrattazione deve essere estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo
9 indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. in motivazione Cass. 18548/2009 e in senso conforme Cass. 19351/2007).
§7.5 Infine, irrilevante per affermare un obbligo di corresponsione del premio semestrale anche dal 2019 in avanti risulta essere l'accordo aziendale dell'1.3.16 richiamato e prodotto dall'appellato. Al riguardo risulta assorbente il fatto che tale accordo era stato stipulato per disciplinare l'imminente trasferimento di un ramo di azienda da ad Parte_1 una società all'1.3.16 non ancora costituita, in forza d 26 Pt_1 dipendenti avrebbero dovuto transitare da alla costituenda società. Pt_1
Ne discende che alcun effetto vincolante p accordo esplicare nei confronti della odierna società appellante che, inesistente alla data di stipula dell'accordo predetto, non può certamente considerarsi parte contraente. E dunque, è solo la ad assumere l'impegno, verso i sindacati, che i Parte_1 contratti di second dalla medesima sottoscritti rimangano “fermi” presso la società cessionaria. Sulla società cessionaria incombe l'obbligo, ai sensi dell'art. 2112 cc, di applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi territoriali e aziendali vigenti al momento del trasferimento. E per le ragioni più sopra esposte la normativa collettiva aziendale, sulla quale il lavoratore ha fondato la pretesa nei confronti della cessionaria
[...]
, ha cessato di essere vigente alla data 31. Parte_1 ossia otto anni prima del trasferimento.
§8 Per quanto detto, non risulta un obbligo contrattuale di Parte_1 di corrispondere il premio di produzione semestrale
[...] guire, per cui il contegno datoriale consistito nell'interrompere il pagamento della voce retributiva di cui si discute a partire dal marzo 2019 deve considerarsi legittimo.
Tanto determina, in riforma della sentenza gravata, l'accoglimento dell'opposizione proposta da e la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto. Tenuto conto della complessità delle questioni interpretative trattate, le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 27 agosto 2023, a Parte_1 mezia Terme, giudice del lavoro, n. 100/2023, resa in data 28 febbraio 2023, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite.
10 Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 12 marzo 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
11
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 845 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA n persona del legale rappresentante pro Parte_1 of. Avv. Antonio Pileggi, giusta procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante E
, con gli avv.ti Vitaliano Cardamone e Rosanna Andricciola, che CP_1
e difendono in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Lamezia Terme. Premio di produzione semestrale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<… chiediamo che l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento del presente ricorso in appello ed in riforma della sentenza impugnata, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge…>>; per l'appellato: <<… Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'atto di appello interposto dalla n quanto infondato in fatto Parte_1 ed in diritto e per l'effetto voglia, confermare la sentenza n. 100/2023 del 28.02.2023 con la quale il Tribunale di Lamezia Terme, sezione Lavoro e Previdenza, decideva il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 895/2022 R.G.L.. Con vittoria di compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori…>>. FATTO E DIRITTO
1 §1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme, Giudice del Lavoro, esponeva: CP_1
a) di essere dipendente della con qualifica di operaio Parte_1
e, in precedenza, di;
Parte_1
b) che , prot. n. 15481del 08.06.2016, gli ha comunicato Parte_1
l'operazione societaria di trasferimento di azienda handling, in conseguenza della quale egli sarebbe passato, a far data dal 01.07. 2016, alle dipendenze di senza soluzione di continuità, con le medesime Parte_1
c) che in forza degli accordi aziendali stipulati da e le organizzazioni Parte_1 sindacali nelle date del 1.6.00 e del 28.7.06 egli aveva sempre percepito il premio produzione semestrale parte fissa e parte variabile (quest'ultima ancorata alle effettive presenze in servizio) - premio corrisposto con le mensilità di marzo e di settembre di ciascun anno;
d) che, in particolare, l'accordo aziendale dell'1.6.00 prevedeva, in conformità Part alle linee guida del CCNL 16.3.99, l'erogazione dell' (elemento distinto) in cui confluivano tutte i premi di produzione aggiuntiv visti dalla contrattazione aziendale;
e) che la società aveva regolarmente corrisposto il premio di produzione semestrale fino all'anno 2018, mentre ne aveva interrotto il pagamento a partire dal mese di marzo 2019; f) che, pertanto, egli aveva diritto al pagamento della somma di euro 2.435,86 a titolo di premio semestrale, parte fissa e variabile, relativo ai mesi di settembre 2020, marzo 2021, marzo e settembre 2022.
§2.1 Emesso il decreto ingiuntivo n° 57/22, avverso lo stesso Parte_1 proponeva opposizione chiedendone la revoca.
[...]
§3 Il Tribunale di Lamezia Terme ha confermato il decreto ingiuntivo opposto alla luce delle seguenti motivazioni: <<…La fonte del diritto all'erogazione di tale emolumento deve essere rinvenuta nell'accordo sindacale dell'1.06.2000 con cui la si è impegnata ad applicare ai dipendenti del servizio manutenzione Pt_1 ti e pulizie e del servizio parcheggi il contratto a far data CP_2 dall'1.07.2000. Con il medesimo accordo le parti hanno disciplinato l'istituto del premio di risultato - soggetto al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al presupposto del segno positivo nel bilancio aziendale -, prevedendo che detto premio sarebbe stato erogato a tutti i dipendenti con contratto con decorrenza 2000 e anno base di riferimento 1999, CP_2 mentre ai nutenzione e pulizie sarebbe stato corrisposto, per l'anno 2000, lo stesso importo a titolo di una-tantum (per il periodo successivo
2 l'erogazione del premio di risultato sarebbe stata annuale, in un'unica soluzione ed avrebbe tenuto conto della presenza). Nel citato accordo è stato, altresì, disciplinato, in conformità alle linee guida fissate dal CCNL 16/3/99 in materia di contrattazione di II livello, l'E.D.A., prevedendo due diverse modalità di erogazione, l'una relativa ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000, inquadrati nel contratto per i quali sarebbero stati mantenuti tutti i PPA sino CP_2 ad allora con bbero stati corrisposti a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, l'altra riferita ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie, ai quali sarebbe stato corrisposto un premio a titolo di EDA in relazione alle presenze effettive negli importi di seguito indicati (…) , con la precisazione che detto istituto avrebbe avuto incidenza solo sul TFR e sarebbe stato erogato in 2 tranche semestrali. Successivamente, con il contratto integrativo aziendale del 28.07.2006, applicabile a tutti i dipendenti in servizio alla data del 28.07.2006, le parti hanno convenuto sull'opportunità di intervenire sul c.d. premio di risultato e di definire sia i parametri di determinazione (redditività, produttività e qualità), sia i termini e le modalità di erogazione;
nelle note a verbale, al punto a) “Trattamento Perequativo EDA”, le parti hanno convenuto che, per il personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da (36 unità in servizio alla data odierna, ovvero al 28.07.2006), nonché CP_2 nti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data (58 unità in servizio alla data odierna, ovvero al 28.07.2006), sarebbero state riconosciute a titolo di recupero EDA le somme di seguito indicate (risultanti dagli incrementi applicati negli anni dal 2005 al 2008). Sul punto, si precisa che dal tenore letterale degli accordi del 1.06.2000 e del 28. 06.2006, la contrattazione aziendale ha sempre inteso distinguere il “premio di risultato”- la cui erogazione è subordinata al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al verificarsi della condizione necessaria ed indispensabile del segno positivo del bilancio, dall'E.D.A. spettante, in base al punto 3) dell'accordo sindacale dell'1.06.2000, a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000 e inquadrati nel contratto nonché ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie;
CP_2
La differ premio di risultato ed EDA è stata confermata dalla contrattazione integrativa aziendale del 28.07.2006, che, in una nota a verbale (v. all. fascicolo procedura monitoria), ha riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da
nonché ai dipendenti assunti a tempo indeterminato CP_2 nte a tale data, le somme meglio specificate nell'accordo per gli anni dal 2005 al 2008 a titolo di “recupero EDA”. Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene, pertanto, che dall'esame dei citati accordi emerge inequivocabilmente che la voce retributiva E.D.A., ben distinta dal premio di risultato, era dovuta nei confronti dei lavoratori che possedevano i requisiti di anzianità e inquadramento sopra indicati.
3 Sul punto si ritiene che non avendo la società opponente fornito prova che tali previsioni contrattuali siano state disdette, espressamente revocate o superate da accordi intercorsi in data successiva, le stesse continuino ad avere efficacia. Ed infatti, contrariamente a quanto ritenuto da parte opponente, il tenore letterale dell'Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016 (di cui Decreto del 25 marzo 2016), non consente di ravvisare la esplicita volontà delle parti di non erogare, per il futuro, la voce retributiva denominata “EDA” facendo cessare l'efficacia dei citati accordi del 1.06.2000 e del 28.07.2006. Da una attenta lettura dell'Accordo Quadro emerge, al contrario, che le parti stipulanti abbiano confermato la volontà di continuare a corrispondere tale emolumento, sottoponendolo al regime di detassazione, Ed infatti, l'accordo del 21.04.2016 intitolato “Accordo quadro attuativo della detassazione dell'anno 2016”, prevede testualmente: “la retribuzione di produttività è composta dalle voci di cedolino di seguito individuate: 1) voci retributive variabili previste dal CCNL Assaeroporti;
2) voce retributiva erogata in forza di Accordo Territoriale di secondo livello, ovvero a) premio semestrale fisso e variabile secondo presenza. Come correttamente evidenziato dalla parte opposta, nell'accordo le parti hanno specificato che la voce indicata nella lettera a) è volta ad “incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata, nella parte variabile, al numero di assenze/presenze del personale a tempo indeterminato, precisando altresì che le disposizioni previste nell'accordo medesimo sarebbero state applicate alle erogazioni effettuate nell'anno 2016 ed in quelli successivi, fino al 2019; L'accordo in questione, quindi, lungi dal far cessare l'efficacia degli accordi che avevano riconosciuto l'obbligo di corresponsione dell'emolumento denominato EDA, ne confermano la sua stessa esistenza. Né ai fini di una eventuale volontà di “disdetta” può essere valorizzato l'inciso di cui alla lettera H del citato accordo Quadro, laddove prevede che “le parti hanno stabiliscono che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo avrebbero cessato di avere validità dalla data di sottoscrizione del testo”. Tale inciso si riferisce evidentemente ai “patti” che disciplinano l'applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della Legge di Stabilità 2016 e il richiamo alla “materia in esame” deve essere inteso quale riferimento alla materia della “detassazione” oggetto specifico dell'Accordo Quadro e non certamente ai patti riguardanti la corresponsione dell'emolumento denominato
“EDA”. È evidente, pertanto, che l'intenzione delle parti era quella di sottoscrivere un accordo per regolamentare i profili retributivi rientrati nel concetto di retribuzione di produttività che potesse permettere ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali dalla norma (art. 1 comma 182 della Legge nr 208/2015), di accedere al cosiddetto regime della “detassazione” sulle voci retributive erogate nell'ambito della “retribuzione di produttività”.
4 Di conseguenza, “i precedenti patti” che avrebbero cessato di avere validità dalla stipula dell'accordo, sono quelli relativi al regime della tassazione della retribuzione di produttività e non quelli relativi ai premi di produttività. Conseguentemente deve ritenersi che la sopravvenuta “perdita di efficacia” riguardi esclusivamente quei patti che, pur disciplinando la materia della detassazione, non prevedono, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato, i requisiti prescritti dal Decreto Interministeriale del 25.03.2016, recepito, appunto, dall'Accordo Quadro attuativo della detassazione. Tale interpretazione risulta avvalorata dalla circostanza che, al punto F, le parti riconoscono che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alla voce e ai criteri definiti nell'Accordo (compresa quella indicata alla lettera a) del punto 2), presentano le caratteristiche per beneficiare del regime della detassazione. Analogamente non può ravvisarsi una volontà di disdetta in ordine alle previsioni di cui agli accordi del 2000 e 2006, nella Nota prot. Nr 1287 del 16.07.2010 nella quale i vertici aziendali della hanno dato atto che per l'anno 2009 Pt_1
(erogazione luglio 2010) non stati raggiunti gli obiettivi di qualità, produttività e redditività previsti dal contratto per il conseguimento del “premio di risultato” ed avevano manifestato delle perplessità sull'aumento del costo del personale derivante dall'applicazione dell'accordo integrativo del 28.07.2006, prospettandone una “rinegoziazione” non ancora attuata, senza, tuttavia, fare riferimento a specifici emolumenti ritenuti eccessivi o non dovuti. Quanto all'ambito soggettivo di applicazione dell'accordo del 28.07.2006, i destinatari del medesimo sono tutti i dipendenti assunti alla data del 28.07.2006 (il ricorrente è stato assunto da il 01.07.2006 come da CP_1 CP_3 busta paga in rimento al quantu etesa risulta corretta la quantificazione operata in sede di ricorso per decreto ingiuntivo sulla base delle previsioni contrattuali (v. all. conteggi) e, comunque, l'entità dell'emolumento non è stato contestato da parte opponente. Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto va confermato…>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello da , che lamenta: Parte_1
l'errore del tribunale nel negare che gli accordi aziendali del 2000 e del 2006, che il ricorrente aveva indicato quali fonti del suo perdurante diritto a percepire il premio di produzione semestrale, avessero cessato di avere efficacia con la stipula tra e le OOSS dell'accordo quadro sulla detassazione del Parte_1
21.4.16. Co te a quanto ritenuto dal tribunale, la clausola F) di tale ultimo accordo era chiara nell'indicare che dal 21.4.16 cessavano di avere efficacia tutti i precedenti patti che avevano ad oggetto “la materia dei premi”. Infatti, laddove la clausola F) faceva espresso riferimento “alla materia in esame”, la stessa non poteva che riferirsi ai premi, mentre la sentenza impugnata non chiariva quale diverso significato avrebbe dovuto darsi alla suddetta espressione. La sentenza impugnata, inoltre, non era condivisibile
5 laddove aveva affermato che la corresponsione da parte di del premio di Pt_1 produzione semestrale anche dopo la conclusione dell'acco l 21.4.16 era indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente. La volontà datoriale desunta dal tribunale confliggeva con il tenore dell'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 ed Part era nel senso: a) che l' al cui interno era confluito il premio di produzione semestrale, doveva es corrisposto fino al 2008, non oltre;
b) che, in ogni caso, ogni precedente pattuizione riferita ai premi aveva cessato di avere efficacia con la stipula dell'accordo quadro della tassazione del 21.4.16, in particolare con la clausola F. La volontà di mantenere per sempre la voce retributiva Eda non poteva essere desunta dal mero pagamento di somme senza alcuna base normativa.
§4.2
l'errore del tribunale per non aver affermato che, a monte, gli accordi aziendali del 2000 e del 2006, che il ricorrente aveva posto a fondamento della sua pretesa per ingiunzione, avevano cessato la loro efficacia nel 2008 ed avevano avuto la loro ultima applicazione fino all'ottobre 2010, giusta comunicazione del Presidente del C.d.A. Cav. in atti. Premesso che il reclamato premio di Pt_3 produzione era discipli da un accordo aziendale del 18.6.82, poi confermato con gli accordi del 30.6.87 e del 31.7.90, nel ricorso per ingiunzione era stato omesso qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e, in particolare, al fatto che il Protocollo del 23.7.93 aveva sostituito al premio di produzione il premio di risultato legato alla detassazione e alla decontribuzione. Né il ricorrente aveva citato il fondamentale CCNL del 16.3.99 che aveva Part mantenuto i vecchi premi di produzione, che sarebbero confluiti nell' solo per i rapporti a tempo indeterminato “già in essere”, ma che non avev visto che i vecchi premi di produzione “fossero estesi ai nuovi assunti”. A seguito del CCNL 16.3.99, l'accordo aziendale del 1.6.00 aveva disciplinato il premio di Part risultato, nonché l' “per i soli rapporti già in essere”, ma tale accordo sindacale (per la relativa all'EDA) avrebbe dovuto esaurire la propria efficacia alla scadenza (nel rispetto delle linee guida del contratto nazionale). Ed invece …le parti trovavano il modo di prolungare, ed estendere ad una cinquantina di nuovi beneficiari, la disciplina transitoria di cui al CCNL 16 marzo 1999 che ….prevedeva che i PPA (premi di produzione aziendale) già corrisposti, e calcolati secondo i criteri già previsti, confluissero nella voce EDA (Elemento Distinto Aziendale). Con l'accordo aziendale del 28.7.06, poi, lungi dal limitarsi a disciplinare il premio di risultato introdotto in sostituzione del premio di Part produzione, le parti contraenti avevano finito per estendere l' dunque il premio di produzione semestrale, a dipendenti che eran ti assunti Part successivamente all'1.7.00 e per aumentare l' ai dipendenti assunti prima di tale data. Ad ogni modo, dopo il 2008 ques ogazione una tantum sarebbe dovuta cessare (quantomeno per quanti, non avendo mai percepito PPA, non avrebbero dovuto mai percepire l'EDA).
§4.3
6 L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
§5 L'appellato si è costituito evidenziando che correttamente il tribunale aveva rinvenuto la fonte del diritto al pagamento del premio di produzione semestrale negli accordi aziendali dell'1.6.00 e del 28.7.06, che non risultavano mai stati Part disdettati da . Questa, anzi, sul suo sito internet confermava che l' Parte_1 veniva corri gli anni dal 2014 al 2016 a tutti i dipendenti risultavano assunti alla data del 28.7.06. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, i suddetti accordi aziendali del 2000 e del 2006 non risultavano disdettati né con la nota del del 16.7.10, che Parte_4 Parte_1 Part non faceva alcun riferimento all' né con l'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16. Quanto a quest'ult in particolare, l'appellante non riusciva a spiegare per quale ragione, pur dopo il 21.4.16, aveva continuato a Parte_1 pagare il premio di produzione semestrale fino a tutto l'anno 2018 e in ogni caso il tenore di tale accordo, così come di quello dell'1.3.16, rendevano evidente la perdurante vigenza del premio semestrale alle date di relativa sottoscrizione. Per il resto, era evidente, come correttamente affermato in sentenza, che l'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 aveva come unico oggetto quello di regolamentare la materia della detassazione a livello aziendale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 182 ss, Legge 208/15. A supporto di tale impostazione, ha prodotto l'accordo sindacale di secondo livello aziendale del 13.04.23, il quale conferma che il premio semestrale fisso e per presenza gli è stato erogato in virtù delle fonti normative costituite dagli accordi del 01.06.2000 e del 28.07.2006.
§6 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 4 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§7 L'appello è meritevole di accoglimento.
§7.1 Orbene, oggetto del contendere è la voce retributiva denominata premio di produzione semestrale, parte fissa e parte variabile, che la parte datoriale ( Pt_1
a decorrere dal 1991 e a far data dall'1.07.2016)
[...] Parte_1 orrisposto all'appellato pendone il pagamento a decorrere dal mese di marzo 2019, essendo il ricorso per decreto ingiuntivo riferito ai periodi settembre 2020, marzo e settembre 2021, marzo 2022. Nel ricorso per ingiunzione il lavoratore ha indicato quali fonti del suo diritto a percepire il suddetto emolumento gli accordi aziendali dell'1.6.2000 e del 28.7.06. In corso di giudizio è emerso che tale voce retributiva era prevista in Parte_1
(all'epoca sin dal 1982. Tanto è stato documentato dalla stes Pt_5 appellant so la produzione degli accordi aziendali del 18.6.82, 11.10.83
7 e del 30.6.87, mentre non risulta in atti l'ulteriore accordo aziendale del 31.7.90 che pure il tribunale ha citato nella sentenza impugnata.
Ad ogni modo, dal contenuto degli accordi aziendali in atti si evince che tale premio si componeva, appunto, di una quota fissa e da una quota variabile, quest'ultima legata alla presenza in servizio del singolo lavoratore. Tanto trova conferma nelle buste paga anno 2018 prodotte dal lavoratore da cui emerge che con cadenza semestrale, per la precisione nei mesi di marzo e settembre, aveva corrisposto somme denominate “Premio sem. fisso” e Parte_1
“Premio se za”. Nell'anno 2018 il primo importo (quota fissa) risultava essere pari ad euro 322,27, mentre il secondo importo (quota variabile) risultava essere pari al prodotto tra i giorni di presenza ed euro 4,14. (cfr. allegato n. 8 del fascicolo di parte appellata).
§7.2 Come dedotto dall'appellante, il CCNL 16.3.99 ha dettato le linee guida per la contrattazione aziendale, disponendo: a) che essa avrebbe avuto durata quadriennale;
b) che le voci retributive consolidate alla data di stipula del menzionato CCNL e corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo sarebbero state erogate come “Elemento Distinto” con i criteri e le cadenze “attualmente previste in ogni singola azienda”; In applicazione di dette linee guida venne stipulato l'accordo aziendale del 1.6.00 e, a seguire, quello del 28.7.06. Con il primo dei due accordi, in particolare, si conveniva di corrispondere a titolo di Eda i premi di produzione sino a quel momento consolidati ai dipendenti in servizio alla data del Pt_1
30.6.00 inquadrati con il CCNL CP_2
L'accordo aziendale del 28.7. ere, era più che altro riferito alla diversa voce retributiva denominata premio di risultato da corrispondere con cadenza annuale, non semestrale, solo in ipotesi di segno positivo dell'utile netto di bilancio e da determinare sulla base dei criteri della redditività, della produttività e della qualità. Dell'accordo, però, faceva parte anche una nota a verbale in cui si prevedeva di corrispondere a titolo di trattamento perequativo Part somme di denaro per gli anni dal 2005 al 2008 alle seguenti categorie di dipendenti a) quelli assunti alla data dell'1.7.00, ma con CCNL diverso da Pt_1 quello (36 unità); b) quelli assunti a tempo indeterminato dopo CP_2
l'1.7.00 (58 unità). I due accordi aziendali del 1.6.00 e del 28.7.06, in conformità a quanto previsto dal CCNL 16.3.99, avevano durata quadriennale. In particolare, quello dell'1.6.00 aveva durata per il periodo 1999 – 2003, mentre quello del 28.7.06 aveva durata quadriennale dall'1.1.05, dunque fino al 31.12.08. Sta di fatto, però, che ha corrisposto il premio Parte_1 produzione semestrale hé occorre verificare la legittimità del contegno aziendale che a partire dal marzo 2019 ne ha interrotto il pagamento.
Ora, il tribunale ha sostanzialmente affermato il perdurare dell'obbligo di pagamento del premio di produzione semestrale sulla base di due argomenti: a)
8 lo stesso accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 costituiva conferma della sopravvivenza di tale voce retributiva alla data di relativa sottoscrizione;
b) la corresponsione del premio semestrale di produzione anche dopo la sottoscrizione dell'accordo sulla detassazione del 21.4.16.
§7.3 Con assorbimento del primo motivo di appello, deve accogliersi il secondo partendo dalla considerazione, evidenziata dall'appellante, che i due accordi aziendali del 2000 e del 2006, che lo stesso lavoratore ha richiamato quali fonti del suo diritto, avevano durata quadriennale per come previsto dal CCNL del 1999. La conseguenza di ciò è che l'obbligo di pagamento del premio semestrale era cessata al più il 31.12.08. Quanto all'accordo sulla detassazione del 21.4.16, se può convenirsi con il tribunale che il relativo tenore dimostrava che a quella data il premio di produzione era considerato vigente dalle parti sociali, nondimeno dall'accordo non emerge alcun elemento - ed in effetti il tribunale non lo ha rilevato - che possa far ritenere che il datore di lavoro si obbligava a corrispondere il premio anche oltre la data di sottoscrizione e, soprattutto, anche dal 2019 in avanti. Del resto, deve convenirsi con il tribunale che l'oggetto dell'accordo quadro del 21.4.16 era solo quello di intervenire sulla materia della detassazione dei premi di risultato di ammontare variabile a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 182 e seguenti, Legge 208/15 e del Decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Finanze del 25.3.16. Ma se così è, oltre alla mancanza del dato letterale da cui desumere il protrarsi di un obbligo datoriale di pagamento oltre il 21.4.16, l'insussistenza di un tale obbligo risulta confermata dall'unica finalità che le parti sociali si prefiggevano stipulando l'accordo aziendale del 21.4.16, ovvero la materia della detassazione. Inoltre, la mera circostanza dei pagamenti effettuati fino all'anno 2018 non è sufficiente a dimostrare la persistenza di un obbligo contrattuale, di cui il tribunale non ha chiarito il relativo termine finale di scadenza. Tale dato, infatti, non è idoneo ad affermare l'esistenza di un uso aziendale che, peraltro, il lavoratore non ha nemmeno dedotto e provato e che, anzi, è smentito dal fatto, dedotto dall'appellante e non contestato dall'appellato, che il premio di produzione con cadenza semestrale non era corrisposto a tutti i dipendenti e che per alcuni dipendenti esso non era corrisposto nell'importo e con la Pt_1 cadenza semestrale riconosciuti ai dipendenti assunti prima dell'anno 2000.
§7.4 Né può parlarsi di un obbligo contrattuale senza limite temporale di efficacia che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, non può vincolare per sempre le parti contraenti, atteso che finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve conformarsi ad una realtà socioeconomica in continua evoluzione. Pertanto, a tale contrattazione deve essere estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo
9 indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. in motivazione Cass. 18548/2009 e in senso conforme Cass. 19351/2007).
§7.5 Infine, irrilevante per affermare un obbligo di corresponsione del premio semestrale anche dal 2019 in avanti risulta essere l'accordo aziendale dell'1.3.16 richiamato e prodotto dall'appellato. Al riguardo risulta assorbente il fatto che tale accordo era stato stipulato per disciplinare l'imminente trasferimento di un ramo di azienda da ad Parte_1 una società all'1.3.16 non ancora costituita, in forza d 26 Pt_1 dipendenti avrebbero dovuto transitare da alla costituenda società. Pt_1
Ne discende che alcun effetto vincolante p accordo esplicare nei confronti della odierna società appellante che, inesistente alla data di stipula dell'accordo predetto, non può certamente considerarsi parte contraente. E dunque, è solo la ad assumere l'impegno, verso i sindacati, che i Parte_1 contratti di second dalla medesima sottoscritti rimangano “fermi” presso la società cessionaria. Sulla società cessionaria incombe l'obbligo, ai sensi dell'art. 2112 cc, di applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi territoriali e aziendali vigenti al momento del trasferimento. E per le ragioni più sopra esposte la normativa collettiva aziendale, sulla quale il lavoratore ha fondato la pretesa nei confronti della cessionaria
[...]
, ha cessato di essere vigente alla data 31. Parte_1 ossia otto anni prima del trasferimento.
§8 Per quanto detto, non risulta un obbligo contrattuale di Parte_1 di corrispondere il premio di produzione semestrale
[...] guire, per cui il contegno datoriale consistito nell'interrompere il pagamento della voce retributiva di cui si discute a partire dal marzo 2019 deve considerarsi legittimo.
Tanto determina, in riforma della sentenza gravata, l'accoglimento dell'opposizione proposta da e la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto. Tenuto conto della complessità delle questioni interpretative trattate, le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 27 agosto 2023, a Parte_1 mezia Terme, giudice del lavoro, n. 100/2023, resa in data 28 febbraio 2023, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite.
10 Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 12 marzo 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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