TAR Cagliari, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 180
TAR
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Silenzio serbato dall'amministrazione

    Il Tribunale ha accertato l'illegittimità del silenzio serbato dal MASE, ritenendo che i termini procedimentali stabiliti dall'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 siano stati superati senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento. La Corte ha confermato che i termini sono perentori e che l'elevato numero di istanze non giustifica il mancato rispetto dei tempi normativi.

  • Accolto
    Mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento di VIA

    Il Tribunale ha riconosciuto il diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori come previsto dall'art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. 152/2006, dato lo spirare del termine di legge per la conclusione del procedimento. Il MASE è stato condannato a procedere al rimborso.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere sull'istanza di VIA

    Il Tribunale ha condannato il MASE a provvedere sull'istanza della società entro il termine di novanta giorni, previa valutazione del progetto, in priorità rispetto alla quota di procedimenti non prioritari dedicati ai progetti PNIEC.

  • Accolto
    Rimborso degli oneri istruttori per ritardo procedimentale

    Il Tribunale ha condannato il MASE al pagamento della cifra di € 5.484,66 a titolo di rimborso dei diritti di istruttoria, previa verifica del loro effettivo versamento da parte della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 180
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 180
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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