Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 3098/2018 del R.G.A.C. assunta in decisione all'udienza cartolare del 17 settembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Sig.ra Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. PANICCIA Ernesta, ed elettivamente domiciliata c/o la sede della Società in Supino (FR), Via Condotto Vecchio n. 50;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
- rappresentato e difeso dall'Avv. DI GIROLAMO Roberto, e CP_1
domiciliato nel di Lui Studio in Via N. Paganini n. 83;
PARTE APPELLATA – contumace
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace.
Per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17 settembre 2024 parte appellante depositava note di udienza in data 16 settembre 2024 da intendersi richiamate.
PREMESSO IN FATTO
proponeva appello avverso la sentenza di primo grado Parte_1
n.1197/2017 emessa dal Giudice di pace di Latina in data 17 novembre 2017 con la quale, dichiarando la contumacia dell'Ente opposto e considerando non Controparte_2
provati i presupposti dell'ingiunzione fiscale, accoglieva la domanda ed annullava l'ingiunzione fiscale n. 20140408399120241 del 29 dicembre 2014, emessa dalla
[...]
per conto del nei confronti del stante il Parte_1 Controparte_2 CP_1
mancato pagamento da parte di quest'ultimo di tre avvisi di accertamento COSAP.
L'appellante eccepiva la nullità della sentenza e domandava la rimessione del giudizio davanti al Giudice di primo grado stante il difetto di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti e l'omessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, richiedeva inoltre di accertare e dichiarare la legittimità dell'ingiunzione fiscale impugnata in primo grado, sottolineava inoltre che in sede di giudizio di primo grado a era preclusa qualsiasi eccezione relativa alla pretesa azionata con CP_1
l'ingiunzione fiscale in ragione della regolare notifica e della mancata impugnazione degli avvisi di pagamento da parte di quest'ultimo e in ultimo, in caso di mancato accoglimento di quanto da lui eccepito, l'appellante richiedeva di ulteriormente argomentare in merito alla pretesa azionata, anche all'esito dell'acquisizione dei motivi di impugnazione svolti dal ricorrente in primo grado.
In sede di giudizio di primo grado il con ricorso in opposizione ad CP_1
ingiunzione fiscale del 5 febbraio 2015 chiedeva l'annullamento previa sospensiva degli atti di accertamento e della contestuale erogazione dell'ingiunzione fiscale del 29 dicembre
2014 resa dalla Treesse Italia Srl quale atto consequenziale alla notifica degli atti di accertamento relativi alla riscossione dei canoni di occupazione spazi pubblici per gli anni
2013-2014 con riferimento all'immobile sito in via Guglielmo Marconi n. 56. Il CP_2
ricorrente deduceva di non essere obbligato a corrispondere alcuna somma perché l'immobile interessato, precedentemente di proprietà del comune, era stato acquistato dal ricorrente con atto di compravendita del 21 luglio 2010 e per tale motivo l'eventuale obbligazione relativa al canone COSAP era venuta meno poiché a seguito della configurazione della cosiddetta confusione della proprietà delle due precedenti aree il ricorrente rivestiva sia la posizione debitoria che quella creditoria. Il ricorrente eccepiva inoltre l'arbitrarietà manifesta e l'eccesso di potere dell'ente, contestava la configurazione di un passo carrabile nell'area in assenza di previa concessione e/o autorizzazione da parte dell'ente e in mancanza di alcuna richiesta formulata da parte del ricorrente,
l'illegittimità della procedura di accertamento, la nullità e/o annullabilità dell'atto di accertamento, la violazione di legge posta in essere dalla controparte che si trovava a ricoprire la veste di concessionario e accertatore, l'omissione di istruttoria e l'omessa motivazione. In ultimo il ricorrente richiedeva la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva del comune di e della la sospensione CP_2 Parte_1
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di estinzione dell'obbligazione per confusione.
Con decreto del 12 marzo 2015 il Giudice di Pace fissava l'udienza del 27 gennaio 2016 per discussione e avvertiva il di costituirsi e di depositare entro 10 giorni Controparte_2
dall'udienza copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione. Il Giudice vista inoltre l'istanza di sospensione allegata al ricorso, ritenuto insussistente il pericolo di un danno grave e irreparabile, rigettava l'istanza e ordinava alla cancelleria di notificare il decreto e il ricorso all'opponente ed all'Amministrazione resistente.
Con verbale di udienza del 21 ottobre 2016 il Giudice di Pace riportava la volontà del ricorrente di riportarsi a quanto disposto nell'atto introduttivo ed alle istanze formulate, evidenziava l'assenza dell'ente opposto e dato atto si ritirava in camera di consiglio, all'esito rinviava la causa all'udienza del 17 novembre 2017 per discussione.
Con sentenza n.1197/2017 il Giudice di Pace adito pronunciava la sentenza accogliendo il ricorso e annullando l'atto opposto con compensazione delle spese.
In conseguenza di tale statuizione l'appellante chiedeva di dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità della sentenza e per l'effetto di rimettere la causa davanti al
Giudice di Pace di Latina, e in via subordinata, nel merito, all'esito della espletanda istruttoria, in riforma della sentenza di dichiarare la legittimità dell'ingiunzione fiscale impugnata in primo grado e degli atti prodromici alla stessa sottesi.
In sede di giudizio di appello con verbale di udienza del 30 ottobre 2018, il Giudice dichiarava la contumacia di e del ordinava CP_1 Controparte_2
l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di primo grado e rinviava all'udienza del 9 luglio 2019
Con verbale di udienza del 9 luglio 2019, il Giudice rilevato che trattandosi di appello esulante dalla competenza del GOT rinviava per conclusioni innanzi al Giudice togato assegnatario del ruolo all'udienza del 12 dicembre 2020.
Seguivano vari rinvia fino all'udienza del 17 settembre 2024 quando la causa veniva assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Il giudice di primo grado, decidendo nel merito dell'imposizione tributaria, ha correttamente dichiarato la contumacia dell'ente impositore e accolto il ricorso a causa della mancata prova in merito ai presupposti dell'ingiunzione ed in particolare in ordine alla proprietà dei suoli asseritamente occupati. Nel caso in esame è in discussione la sussistenza della pretesa contributiva dell'Amministrazione e non la legittimità dell'atto di intimazione di pagamento e pertanto il soggetto legittimato a stare in giudizio è il solo ente impositore, quale titolare della pretesa contributiva, e non l'agente di riscossione.
Conformemente a tale orientamento il Tribunale di Napoli con sentenza n.2201/2024 ha stabilito: “La Suprema Corte evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 24, co. 5 del
d.lgs 46/99 da parte del d.l. 209/2002, la norma ora dispone che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo il ricorso va notificato solo all'ente impositore (e non più anche al concessionario), ponendosi così in contrasto con l'art. 39 D.Lgs. 112 del 1999 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria. Pertanto, la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24 citato e, conseguentemente, la legittimazione a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore in quanto l'azione ha ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva e non la legittimità degli atti della procedura esecutiva imputabili al concessionario, rispetto al quale l'agente della riscossione resta quindi estraneo, sebbene vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa in quanto soggetto autorizzato dalla legge e dal creditore a ricevere il pagamento ex art. 1188 c.c., comma 1”(Cass.
Civ., Sez. Un., Sent. n. 7514/2022). Per tali motivi dovendosi riconoscere la legittimazione passiva in capo al solo Ente impositore, vale a dire al , deve rigettarsi Controparte_2
l'eccezione formulata dalla in merito al difetto di Controparte_3
integrazione del contraddittorio poiché quest'ultima per le ragioni sopraesposte non risulta essere litisconsorte necessaria nel giudizio di opposizione avverso gli atti dalla stessa emessi laddove si discuta non degli atti del Concessionario medesimo bensì dell'Ente impositore.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione dell'appellato.
PQM
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
1) conferma la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 1197/2017
2) nulla sulle spese.
3) dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Lì 2 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava