Articolo 87 della Legge 21 novembre 2000, n. 342
Articolo 86Articolo 88
Versione
10 dicembre 2000
Art. 87. (Utilizzo di risorse finanziarie) 1. All' articolo 35 della legge 8 maggio 1998, n. 146 , dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 affluiscono al fondo unico di amministrazione del Ministero delle finanze per essere destinate, con i criteri e le modalita' stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, al miglioramento della produttivita' individuale e collettiva ed alla formazione e alla incentivazione della mobilita' del personale".
Note all'art. 87:
- Si riporta il testo dell'art. 35 della citata legge 8 maggio 1998, n. 146 , cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 35 (Disposizioni in materia di personale a tempo determinato). - 1. In applicazione del comma 59 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , la selezione del personale da assumere, per periodi di tre mesi, avviene mediante concorso pubblico, su base territoriale regionale, intendendosi per tale anche quella della provincia autonoma di Trento, o compartimentale e consistente in una prova attitudinale costituita da una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica.
2. Le assunzioni di personale, riferite esclusivamente a profili professionali appartenenti alla settima qualifica funzionale, avvengono nell'ambito di ogni circoscrizione territoriale, proporzionalmente ai risparmi ottenuti ai sensi del citato comma 59 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
3. La relativa graduatoria, dopo l'immissione in servizio del primo contingente, rimane aperta fino ad esaurimento e da essa, attraverso scorrimento, verranno attinti gli impiegati da assumere per i trimestri successivi, utilizzando anche gli ulteriori incrementi di risparmio verificatisi.
3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 affluiscono al fondo unico di amministrazione del Ministero delle finanze per essere destinate, con i criteri e le modalita' stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, al miglioramento della produttivita' individuale e collettiva ed alla formazione e alla incentivazione della mobilita' del personale.".
Entrata in vigore il 10 dicembre 2000