Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2938/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e da
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Susi Capuzzo, elettivamente domiciliati nello studio di questi in Stanghella (PD), via Nazionale, 154
RICORRENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti
“ [Le parti] Chiedono concordemente l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e in data 02.09.1987, Parte_1 Parte_2 avanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Rovigo, atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune di Rovigo per l'anno 1987 Atto n. 17, p.I, Ufficio 1 alle seguenti condizioni: 1) Non si fa luogo all'affidamento e obblighi di mantenimento dei figli della
1
Melegnano 29/D frazione di Boara Polesine, già ricadente nella comunione legale, le parti convengono di effettuare la seguente attribuzione : il sig. cede con ogni garanzia Parte_2
di legge alla signora , la quale accetta, la piena ed esclusiva proprietà della quota Parte_1 immobiliare al medesimo spettante, pari a un mezzo dell'intero, dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Rovigo frazione di Boara Polesine via Melegnano 29/D costituito da appartamento e garage con sottostante terreno e corte, unitamente ai diritti spettanti ex art. 1117 e segg. c.c. e catastalmente censito come segue: - quota di 1/ 2 in proprietà del sig. Parte_2
di abitazione e garage censita Catasto Fabbricati Comune di Rovigo: Sez. urbana BP Foglio 6, particella 68 sub 10 via Melegnano p.1 Zc2 cat. A/2 cl. 2 vani 6,5 rendita euro 503,55; mappale 68 sub 11 via Melegnano PT, ZC 2 Cat. C/6 cl. 3mq 18 Rendita Catastale euro 49,27; - quota proporzionale in proprietà del sig. del terreno ove è edificato l'immobile Parte_2
catastalmente censito in Comune di Rovigo CT sez BP foglio 6 mapp. 68 (risultante dalla fusione dei mappali 68 e 69) nonché delle parti comuni dell'edificio ai sensi degli art. 1117 e seguenti del c.c., ivi compresa l'area coperta e scoperta censiti in CT Comune di Rovigo sez. BP foglio 6 mappale 68 sub 20 b.c.n.c. ed ogni diritto di cui all'art. 1117 c.c.; Fra confini: a sud: Parte_3
, a ovest strada comunale, a est mapp 68. Provenienza. La provenienza della proprietà
[...]
ceduta è per atto di compravendita del 28.04.2005 numero di repertorio 120.067 racc. nr 29.041 a rogito notaio , trascritto avanti la Conservatoria Agenzia delle Entrate- Sezione Persona_1
Territorio di Rovigo il 04.05.2005 nr presentazione 36 registro generale 4618 registro particolare
2537. Dichiarazioni delle parti di conformità e urbanistica. Quanto sopra, catastalmente cointestato alla parte cedente, è evidenziato dalle visure catastali planimetrie e dall'elaborato planimetrico depositate in Catasto che in copia sono allegate agli atti del fascicolo del presente procedimento subb A), B) e C). Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 52/1985, la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria prende atto e conferma, che i dati catastali indicati e le planimetrie allegate sono conformi allo stato di fatto della porzione immobiliare in oggetto e che comunque non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie ai sensi della vigente normativa. Le quote
2 immobiliari dell'unità oggetto di cessione vengono trasferite a corpo, nello stato e grado attuale, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti, con la comproprietà sulle parti comuni ex art. 1117 c.c., con la servitù di passaggio, le servitù e pattuizioni contenute nei rispettivi atti di provenienza e ben noti alle parti. La parte cedente garantisce la proprietà e la disponibilità di quanto ceduto, anche ai sensi della Legge 151/1975, la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi, nonché da ogni altro onere o vincolo pregiudizievole, a eccezione dell'ipoteca iscritta a favore di CR AN PA a garanzia del mutuo contratto dai coniugi nr
000/0065553/930 in data 28.04.2005 a ministero notaio dr. In riferimento al Per_1 Per_1
D.M. 37/2008 si conviene che la parte cedente garantisce la conformità degli impianti esistenti alla normativa in materia di sicurezza dell'epoca in cui sono stati realizzati dichiarando che da allora non hanno subito modifiche. Si autorizzano volture catastali e trascrizione. Il sig. Parte_2 rinuncia all'ipoteca legale. Si precisa che, per effetto del presente atto, la signora Parte_1 diviene unica ed esclusiva proprietaria dell'immobile in oggetto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.lgs. 19 agosto 2005 n.192 e successive modifiche ed integrazioni, la signora Parte_1
dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici ed in particolare l'attestato di prestazione energetica n 89466 del
04.07.2024 allegato agli atti del fascicolo sub lettera D) redatto dal geom. . Detto CP_1 attestato, qui si allega sotto "all.D.”, garantendo il cedente la sua validità nonché di essere in regola con le prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico installato. Accollo Mutuo: Il valore della quota ceduta è quindi pari a € 40.988,92
(quarantamilanovecentottanto/92) e le parti concordano che tale valore verrà definito e corrisposto dalla signora mediante accollo del mutuo a far data dalla mensilità di gennaio Parte_1
2025, mutuo acceso dai coniugi su UniCredit PA numero 000/0065553/930, avendo la parte acquirente anche la scelta di integrale estinzione dello stesso. Fino all'estinzione del mutuo la signora si accolla in via esclusiva l'intero debito residuo alla mensilità di gennaio Parte_1
2025 (ammontante alla data di gennaio 2025 a € 81.977,84 in linea capitale al 28.01.2025 oltre interessi dal 28.12.2024). A tali effetti la signora si riconosce subingredita al Parte_1
signor verso la AN mutuante, e si obbliga a pagare puntualmente le singole Parte_2
rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotto/a di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
Viene inoltre convenuto tra le parti che la signora si onera di liberare il sig. , con Pt_1 Parte_2
effetti verso la AN, davanti al Notaio, entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio da parte del Tribunale di Rovigo. Il sig. garantisce la proprietà delle Parte_2
3 quote immobiliari trasferite e la libertà delle stesse da ipoteche ed altri pesi ed oneri, ad eccezione dell'ipoteca iscritta il 04/05/2005 - Registro Particolare 1238 Registro Generale 4619 IPOTECA
VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO Pubblico ufficiale Repertorio 120068/29042 del 28/04/2005 gravante sulle unità in Persona_1
oggetto del presente: ipoteca che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della signora
[...]
una volta completamente estinto il mutuo. Trasferimento della proprietà e possesso: Pt_1 tempo. L'assegnazione in esclusiva proprietà dell'immobile ivi descritto interviene in data odierna avanti al Tribunale di Rovigo nel presente procedimento di scioglimento del matrimonio, con esenzione da imposte e tasse. Gli effetti decorrono da oggi. L'assegnazione viene effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, con ogni diritto, comproprietà, servitù attiva e passiva, adiacenza, pertinenza accesso e regresso, fisso ed infisso, nulla riservato per la parte venditrice e come ben conosciuto alla parte cessionaria signora per esserne ella Parte_1
proprietaria e averne la detenzione esclusiva a far data dalla separazione dei coniugi. Il possesso con il diritto ai frutti ed il carico dei tributi, oneri e spese condominiali e quant'altro si considera passato alla parte acquirente con effetto dalla firma del presente verbale. Ai sensi CP_2
delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia (art. 40 secondo comma della
Legge 28 febbraio 1985 n. 47, e successive modifiche ed integrazioni), la parte cedente dichiara che l'edificio è stato edificato sulla base dei seguenti atti urbanistici rilasciati dal Comune di
Rovigo: della concessione edilizia nr 191 del 09.05.2000 rilasciata dal Comune di Rovigo e D.I.A. nr 312 del 14.03.2003 e munito di certificato di abitabilità del 16.01.2004 prot. 58419, anche allegati agli atti del procedimento sub doc. 17. Dichiarano le parti che l'immobile non ha ulteriormente e successivamente subito modifiche tali da necessitare di autorizzazioni o presentazioni di pratiche edilizie e urbanistiche. La parte venditrice dichiara inoltre che successivamente non sono state compiute ulteriori opere per le quali si sia reso necessario il rilascio di ulteriori provvedimenti edilizi neppure in sanatoria e non sono stati notificati o emanati provvedimenti sanzionatori per opere abusive. Il signor dichiara che relativamente Parte_2
alle unità immobiliari all'oggetto di questo accordo non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui alle fattispecie previste dall'art.41 della L.47/85. La parte cedente garantisce la piena regolarità delle unità immobiliari in contratto sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie e che gli stessi sono regolarmente commerciabili ex Legge 47/1985 e DPR 380/2001, giusta perizia rilasciata da tecnico incaricato geom. e allegata sub lettera F), asseverata Persona_2
in data 24/07/2024 con verbale di asseverazione avanti al notaio dott. del Persona_3
24/07/2024 nr 10489 rep. Le parti sono edotte che gli accertamenti tecnici circa la conformità degli immobili in oggetto alla normativa in materia edilizia ed urbanistica, nonché gli accertamenti circa
4 la veridicità delle dichiarazioni sopra rese, non sono di competenza del Tribunale. La parte venditrice garantisce altresì che quanto in oggetto non è stato percorso dal fuoco negli ultimi quindici anni e che non ha subito fenomeni di inquinamento, abbandono di rifiuti o comunque di contaminazione con sostanze tossiche e/o nocive, anche ai fini delle disposizioni di cui al D. Lgs.
152/2006. Con riferimento alle dianzi portate assegnazioni i coniugi: - dichiarano che non sono intervenute modifiche delle prescrizioni urbanistiche relative agli immobili assegnati. Le parti si dichiarano edotte dell'onere posto a carico della cedente dall'art. 6 del D. Lgs. 192/2005 di dotare l'abitazione in oggetto dell'attestato di prestazione energetica;
dichiara al riguardo la cessionaria di aver già ricevuto dal cedente le relative informazioni e copia di detto attestato nr 89466 del
04.07.2024 allegato agli atti del fascicolo sub lettera D). Dichiarazioni fiscali Dichiara la parte cedente sig. che il reddito del fabbricato oggetto di quest'atto è stato dichiarato Parte_2 nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione. Ai fini fiscali, le parti dichiarano che il presente atto è perfezionato in relazione alla divisione dei beni rientranti della comunione e costituisce parte integrante delle assegnazioni oggetto degli accordi assunti dai coniugi in sede di divorzio- scioglimento del matrimonio e chiedono pertanto l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge 74/1987
(esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, e ciò a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 29 aprile 1999, n. 154), trattandosi di atto che contenente accordi patrimoniali funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale nell'ambito del procedimento di divorzio. Ai fini di ogni altra disposizione di legge, anche fiscale, le parti attribuiscono ai diritti in oggetto il valore catastale di Euro 40.988,92
(quarantamilanovecentottanto/92). Le parti, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano, per quanto possa occorrere, che per la conclusione del presente atto non si sono avvalse di mediatori. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Le parti: a) dichiarano di essere state edotte di quanto previsto dagli articoli 13 e 7 del Testo Unico sulla Privacy (D. Lgs. n.
196/2003) e della disciplina prevista dal Regolamento UE n. 679/2016; b) dichiarano di essere state informate sulla disciplina inerente i loro dati personali, in particolare sui loro diritti;
c) dichiarano di aver preso visione del l'informativa sul trattamento dei dati personali in tempo utile per il suo esame e di averne compreso il contenuto;
d) prestano quindi liberamente l'assenso al trattamento dei loro dati con specifico riguardo alle finalità connesse e inerenti e autorizzano al loro trattamento, le comunicazioni previste a tutti gli uffici competenti e le conservazioni dei dati stessi. Le parti, unitamente all'avvocato Capuzzo Susi, si onerano delle volture e trascrizione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate servizio Territorio competente del presente atto. 4) La
5 responsabilità circa la validità e trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento rimane in capo alle parti del procedimento e eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi e il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale, ma comporteranno che l'accordo abbia solo valore obbligatorio. 6) Le parti e il loro procuratore dichiarano, altresì, che assumono l'onere di procedere alla trascrizione del verbale ricevuto dal Cancelliere entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'udienza, esonerando il Cancelliere dall'obbligo previsto dall'art. 2671 c.c., e di depositare la prova della trascrizione del verbale omologato mediante successivo deposito in Cancelleria, nei trenta giorni. Le parti, inoltre, vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice/collegio si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione/divorzio. Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al notaio. Le parti e i difensori si impegnano a curare la trascrizione dell'atto. 7) Si ordini all'ufficiale di Stato Civile dei Comuni di competenza di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26.7.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 2.9.1987 in Rovigo, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio per l'anno 1987 Atto 17 P.1 Ufficio 1.
Le parti hanno allegato di vivere separati ininterrottamente dal 27.1.2015, data di comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Rovigo nella procedura di separazione personale dei coniugi rubricata al n. 3487/2014. Hanno allegato di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati.
I ricorrenti hanno altresì allegato di essere economicamente autonomi, la dipendente della Pt_1
Polizia di Stato percepisce una media di 27.000,00 euro all'anno, il già pensionato un Parte_2
media annua di euro 23.000,00.
Per_ Del pari autonomi finanziariamente sono i figli e oramai maggiorenni. Per_4
Non hanno di conseguenza avanzato alcuna domanda attinente ad un eventuale assegno divorzile o contribuzione al mantenimento.
I ricorrenti hanno inteso addivenire allo scioglimento della comunione residua avente ad oggetto l'immobile già adibito a casa coniugale sito in Boara Polesine, via Melegnano, 29/d, mediante cessione da parte del alla della quota del 50% dell'immobile detto e del fondo sul Parte_2 Pt_1
quale lo stesso è eretto.
6 Fissata l'udienza di comparizione delle parti per la data del 26 novembre 2024, avuta la presenza dei coniugi che hanno insistito per l'accoglimento della domanda, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che i coniugi, la cui separazione personale è stata omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 1838/2015 dell'11.2.2015, non hanno ripreso la convivenza, con conseguente definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda ed al recepimento delle condizioni individuate dalle parti in quanto conformi alla legge.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2938/2024 R.G. promossa da e Parte_1 Parte_2
, con l'intervento del pubblico ministero,
[...]
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Rovigo in data 2.9.1987, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio per l'anno 1987 Atto 17 P.1 Ufficio 1;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
- recepisce le condizioni sopra indicate da intendersi qui integralmente trascritte.
- spese di lite interamente compensate.
Rovigo, 7.01.2025
il Presidente rel.
Dott. ssa Federica Abiuso
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