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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 15/01/2026, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 633/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15001/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000003837747 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Per il ricorrente: “Chiede che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Voglia, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato: - Accogliere il presente ricorso, - Annullare l'avviso di accertamento n. 000003837747/2022 per i motivi esposti, - In subordine, disporre la sospensione dell'efficacia dell'atto fino alla definizione dell'opposizione pendente presso il Prefetto di Roma, Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale la
Regione Campania ha contestato l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2022, per l'importo complessivo di euro 551,89, comprensivo di sanzioni e interessi.
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, l'illegittimità dell'atto impugnato sul presupposto che la pretesa tributaria troverebbe origine in un verbale di accertamento per violazione del Codice della Strada, avverso il quale egli ha proposto opposizione a sanzione amministrativa innanzi al Prefetto di Roma, procedimento tuttora pendente. Ha inoltre rappresentato di aver presentato istanza di autotutela, rimasta priva di riscontro.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta;
la causa è stata decisa all'esito dell'odierna trattazione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'avviso di accertamento impugnato ha ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2022, tributo che sorge per il solo fatto dell'iscrizione del veicolo nel Pubblico Registro
Automobilistico ed è dovuto indipendentemente da eventuali vicende sanzionatorie attinenti alla circolazione stradale.
L'opposizione a sanzione amministrativa proposta dal ricorrente innanzi al Prefetto di Roma riguarda un distinto e autonomo rapporto giuridico, afferente alla legittimità di un verbale per violazione del Codice della
Strada, e non incide in alcun modo sull'obbligazione tributaria relativa alla tassa automobilistica, che trova la propria fonte direttamente nella legge.
Non sussiste, pertanto, alcun rapporto di pregiudizialità o dipendenza tra il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e il procedimento di accertamento del tributo automobilistico, né l'eventuale pendenza o definizione del primo è idonea a determinare l'illegittimità dell'atto impositivo qui impugnato.
Parimenti irrilevante deve ritenersi la dedotta mancata definizione dell'istanza di autotutela, trattandosi di rimedio meramente facoltativo, che non costituisce fase necessaria del procedimento tributario e il cui mancato accoglimento, espresso o tacito, non determina di per sé l'invalidità dell'atto impositivo, in assenza di vizi propri dello stesso.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Nulla si provvede circa la spese del procedimento, essendo costituita in giudizio la sola parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
A) rigetta il ricorso;
B) nulla per spese del procedimento. Napoli, 12/01/2026
Il giudice
Dott. Mario Suriano
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15001/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000003837747 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Per il ricorrente: “Chiede che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Voglia, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato: - Accogliere il presente ricorso, - Annullare l'avviso di accertamento n. 000003837747/2022 per i motivi esposti, - In subordine, disporre la sospensione dell'efficacia dell'atto fino alla definizione dell'opposizione pendente presso il Prefetto di Roma, Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale la
Regione Campania ha contestato l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2022, per l'importo complessivo di euro 551,89, comprensivo di sanzioni e interessi.
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, l'illegittimità dell'atto impugnato sul presupposto che la pretesa tributaria troverebbe origine in un verbale di accertamento per violazione del Codice della Strada, avverso il quale egli ha proposto opposizione a sanzione amministrativa innanzi al Prefetto di Roma, procedimento tuttora pendente. Ha inoltre rappresentato di aver presentato istanza di autotutela, rimasta priva di riscontro.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta;
la causa è stata decisa all'esito dell'odierna trattazione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'avviso di accertamento impugnato ha ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2022, tributo che sorge per il solo fatto dell'iscrizione del veicolo nel Pubblico Registro
Automobilistico ed è dovuto indipendentemente da eventuali vicende sanzionatorie attinenti alla circolazione stradale.
L'opposizione a sanzione amministrativa proposta dal ricorrente innanzi al Prefetto di Roma riguarda un distinto e autonomo rapporto giuridico, afferente alla legittimità di un verbale per violazione del Codice della
Strada, e non incide in alcun modo sull'obbligazione tributaria relativa alla tassa automobilistica, che trova la propria fonte direttamente nella legge.
Non sussiste, pertanto, alcun rapporto di pregiudizialità o dipendenza tra il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e il procedimento di accertamento del tributo automobilistico, né l'eventuale pendenza o definizione del primo è idonea a determinare l'illegittimità dell'atto impositivo qui impugnato.
Parimenti irrilevante deve ritenersi la dedotta mancata definizione dell'istanza di autotutela, trattandosi di rimedio meramente facoltativo, che non costituisce fase necessaria del procedimento tributario e il cui mancato accoglimento, espresso o tacito, non determina di per sé l'invalidità dell'atto impositivo, in assenza di vizi propri dello stesso.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Nulla si provvede circa la spese del procedimento, essendo costituita in giudizio la sola parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
A) rigetta il ricorso;
B) nulla per spese del procedimento. Napoli, 12/01/2026
Il giudice
Dott. Mario Suriano