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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9526 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv.
OM NC ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 36867 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto contratto d'opera intellettuale
TRA
AVV. (C.F.: ), da sé medesimo Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma,
Piazza Cola di Rienzo n.92
RICORRENTE
E
, (C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
l'11.8.1967 e residente in [...], sc. B, int. 2 (RM)
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'avvocato di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale del 6 giugno
2025, richiamandosi a quelle contenute nel ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
RA LI . con atto di ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio . Il ricorso risulta essere stato notificato Controparte_1
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Procedimento civile n. 36867 / 2024 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. a mezzo servizio postale, con spedizione in data 8 ottobre 2024 e con deposito ai sensi dell'art. 140 c.p.c, con notifica perfezionatasi per compiuta giacenza in data 21 ottobre
2024 – quindi anche nei termini previsti per legge con riferimento alla data di fissazione udienza del 16 gennaio 2025 (cfr: ricorso con ricevuta di spedizione, avviso di ricevimento con compiuta giacenza, avviso di avvenuto deposito -CAD - relata di notifica).
L'istante a sostegno della domanda, tra l'altro, ha dedotto di aver difeso Controparte_1 nel procedimento penale n. 8220/2019 R.G.N.R. instaurato presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma – Sost. Proc. Dott. Francesco Cascini – n.
16883/2019 R.G. GIP – RG n. 20426/2019 Dib, in relazione a reati inerenti commessi nella qualità di amministratore della Porci & Porcini S.r.l.; di aver ricevuta la nomina in data 23.3.2019 del medesimo convenuto che ha eletto domicilio presso il difensore resa dinanzi alla Legione Carabinieri Lazio, Staz. in occasione del Parte_2 verbale di identificazione di persona sottoposta alle indagini;
che inoltre in data
30.3.2023, gli è stata conferita nuova nomina, al fine di presentare appello avverso la sentenza n. 14526/2022; ha osservato che l'attività difensiva espletata dall'Avv. si Pt_1
è concretizzata “nella fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e dibattimentale e fase decisoria ed in particolare: studio di tutti gli atti processuali, richiesta di copia degli atti processuali, richiesta, assistenza e partecipazione a n. 11 udienze, discussione orale, redazione e citazione testi ed in tutta l'altra attività complementare ed accessoria, nonché tutta l'attività di predisposizione e redazione dell'atto di appello avverso la sentenza n.
14526/2022: per un importo complessivo di € 11.724,03 onnicomprensivo degli accessori di legge, come da nota spese dell'11.9.2023 […]”; ha eccepito l'inadempimento del resistenti nonostante i solleciti;
ha precisato che “la nota spese per il procedimento penale n. 8220/2019 R.G.N.R. instaurato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Sost. Proc. Dott. Francesco Cascini – n. 16883/2019 R.G. GIP – RG n.
20426/2019 Dib., comprensivo anche dell'attività prestata nel giudizio di appello”; quindi di aver assistito e partecipato a n. 11 udienze, di aver redatto e citato i testi, di aver partecipato all'interrogatorio reso dal , di aver escusso e partecipato all'esame di CP_1 tutti i testimoni, di aver svolto tutta l'attività di predisposizione e redazione dell'atto di appello avverso la sentenza n. 14526/2022; di aver quantificato il compenso sulla base dei parametri medi di cui alle Tabelle del D.M. 55/ 2014 aggiornate con il D.M. 147/2022.
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Procedimento civile n. 36867 / 2024 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Inoltre ha allegato che “la nota spese per il procedimento penale è stata sviluppata sulla base dei parametri medi e che nella stessa viene quantificata la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e dibattimentale, nonché la fase decisoria, per la fase dinanzi al Tribunale monocratico. Quanto, invece, alla fase dinanzi al G.U.P. si è limitato a richiedere il compenso delle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria. Infine per ciò che concerne l'appello, ha richiesto unicamente le fasi di studio e introduttiva, non avendo patrocinato il prosieguo del giudizio, non ancora definito. Il tutto per un importo complessivo residuo di € 10.924,03”. In conclusione ha domandato di “Accertare e dichiarare il diritto di credito dell'Avv. nei confronti del Sig. per Pt_1 Controparte_1
l'attività di assistenza legale prestata in favore dell'imputato nel procedimento penale: n.
8220/2019 R.G.N.R. instaurato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma – Sost. Proc. Dott. Francesco Cascini – n. 16883/2019 R.G. GIP – RG n.
20426/2019 Dib., definito con la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, 8^ Sezione
Collegiale 14526/2022 emessa all'udienza pubblica del 24.11.2022, comprensivo anche dell'attività prestata nel giudizio di appello , per un importo complessivo di € 11.724,03;
e per l'effetto - Condannare il Sig. al pagamento in favore dell'odierno Controparte_1 ricorrente della somma residua di € 10.924,03 (al netto dell'importo di € 800,00 ricevuto dall'Avv. onnicomprensivo degli accessori di legge, oltre interessi Parte_1 moratori maturati e maturandi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c. e del D.lgs.
231/2002, dalla domanda e sino al saldo;
- Condannare il Sig. al Controparte_1 pagamento dei compensi del presente giudizio”
Pur ritualmente convenuto non si è costituito, perciò è stata Controparte_1 dichiarata la sua contumacia.
È stata altresì istruita la causa con produzione documentale.
Si rileva in rito che il giudice fatte precisare le conclusioni e discussa la causa il giudice ha deciso con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo e deposito ai sensi dell'art. 281, sexies, co. 3, c.p.c.
Successivamente nel merito al fine della decisione occorre richiamare il seguente principio di diritto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore
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Procedimento civile n. 36867 / 2024 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. u. sentenza n.
13533, del 30 ottobre 2001; Cass. sez. 1, sentenza n. 15659, del 15 luglio 2011), ovvero altra causa modificativa o estintiva della propria obbligazione.
Orbene dall'esame della documentazione emerge che il ricorrente è stato nominato difensore di fiducia sia in relazione al procedimento penale di primo grado in data 23 marzo 2029, che per l'appello in data 30 marzo 2023 (doc.1, ed elezione di CP_2 domicilio del 23.3.2019; doc. 11, Nomina per appello del 30.3.2023, fascicolo del ricorrente). Inoltre dalla ulteriore documentazione depositata risulta l'incardinazione del procedimento penale e l'attività svolta come dedotta dal professionista ricorrente
(documenti:
2. Denuncia-querela;
3. Avviso di conclusione delle indagini preliminari del
2.4.2019; 4. Richiesta di rinvio a giudizio e avviso fissazione udienza preliminare notificata in data 5.9.2019; 5. Decreto fissazione udienza del 9.6.2020; 6. Lista testi depositata;
7. N. 4 verbali udienze dibattimentali e trascrizioni interrogatorio e esame testi;
8. Citazione testi;
9. N. 7 verbali udienze dibattimentali;
10. Sentenza n.
14526/2022 Trib. Roma del 24.11.2022; 12. Atto di appello depositato in cancelleria). Il deposito della sentenza di primo grado del 24 novembre 2023 con deposito della motivazione il 21 febbraio 2023 e deposito in cancelleria dell'atto di appello il 5 aprile
2023.
Dunque accertato il fondamento costitutivo della pretesa opposta, riguardo alla liquidazione della suddetta prestazione professionale, non risultando pattuito il relativo compenso, deve procedersi ai sensi dell'art. 2233 c.c., tenendo conto dei compensi previsti dalle tariffe professionali vigenti al momento dell'espletamento degli incarichi.
Ora l'attività del professionista, dovendo considerarsi unitaria, appare essere stata espletata sotto la vigenza dei parametri previsti dal D.M. 55/ 2014, e tabelle ad esso allegata, aggiornate con il D.M. 147/2022.
Perciò in tale situazione, considerati, infine, la natura del procedimento che si evince dai documenti e dalla sentenza, deve ritenersi che l'attività del legale fino a quel momento svolta– per come comprovata – tenuto conto degli esiti, rilevati i riscontri circa la
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Procedimento civile n. 36867 / 2024 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. complessità dell'opera prestata, tenuto conto del risultato e dell'attività in concreto svolta, nonché delle questioni trattate, la richiesta per la liquidazione del compenso dell'attività giudiziaria come determinata appare congrua.
Premesso ciò, al creditore deve essere riconosciuta la somma come sopra determinata, ammontante complessivamente ad € 10.924,03, al netto dell'importo di € 800,00 ricevuto dall'Avv. come riconosciuto dallo stesso, onnicomprensivo degli accessori Parte_1 fiscali e previdenziale di legge. Alla somma devono essere aggiunti (come anche richiesto) gli interessi moratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, co.4 c.c. con riferimento al D.lgs. 231/2002 dalla domanda la saldo.
Pertanto, deve essere condannato a pagare la somma sopra detta in Controparte_1 favore di per l'attività professionale svolta, nella sua qualità di avvocato. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese, nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione relativo al valore della causa compreso da € 5.201 a € 26.000, secondo i valori medi relativi a tutte le fasi. Avuto riguardo a tutti i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (applicabile al presente giudizio ex art. 6
D.M. 147/2022), gli importi di cui sopra, con riferimento ai valori medi di cui alle tabelle forensi, andranno ridotti del 50% in relazione a tutte le fasi. Sono inoltre dovute le spese per l'iscrizione della causa su ruolo ammontanti ad € 264.00 per iscrizione della causa su ruolo - di cui € 237,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca (cfr: nota di iscrizione causa su ruolo e ricevuta in xml depositati nel fascicolo del ricorrente). Non sono dovute ulteriori spese, genericamente richieste, in difetto di documenti giustificativi.
In ogni caso oltre al compenso sono dovute una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2 del decreto citato). Sulla somma devono essere aggiunti gli accessori previdenziali e fiscali come e nella misura dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ricorrente), nei confronti Parte_1 di (resistente-contumace), così provvede: Controparte_1
- accoglie il ricorso;
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Procedimento civile n. 36867 / 2024 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
per l'effetto:
- condanna a pagare la somma di € 10.924,03 (al netto dell'importo Controparte_1 di € 800,00 ricevuto dal ricorrente come riconosciuto dallo stesso), comprensiva degli accessori fiscali e previdenziale di legge, oltre interessi moratori, come richiesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, co.4 c.c. con riferimento al D.lgs.
231/2002, decorrenti dalla domanda la saldo, a favore Parte_1
- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali a favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.919,28 (di cui per compensi € 2.538,50, al netto della riduzione del 50%, e per spese forfettarie -15%- € 380,78 - D.M.
55/2014), nonché le spese di € 264.00, per iscrizione della causa su ruolo, oltre
IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, 24/06/2025
Il Giudice Onorario
Dott. OM NC
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Procedimento civile n. 36867 / 2024 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.