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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 29.01.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3327/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa, per procura allegata al Parte_1 C.F._1
ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Zampieri, sito in Schio, Piazza A. Conte n. 7/a
RICORRENTE
E
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c. dal dirigente dott.
[...]
( ) e dal dott. ( ), CP_2 C.F._2 Controparte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso l'
[...]
, via Monticelli-loc Fuorni Controparte_4
RESISTENTE
Avente ad oggetto: riconoscimento carta elettronica docenti.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19.6.2024 la ricorrente in epigrafe esponeva di essere dipendente del nel profilo di docente con contratto a tempo determinato presso Controparte_1
l'Istituto Pascoli di Galliano;
di aver stipulato contratti di lavoro a tempo determinato, specificatamente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, come da dettagliato prospetto che allegava al ricorso;
lamentava che per gli anni sopra detti, in quanto precaria, non le era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. Precari.
Eccepiva la natura discriminatoria della normativa predetta per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, con gli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente, senza alcuna distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la violazione dell'art. 4 della Direttiva 1999/70 e del relativo Accordo Quadro
Europeo.
Faceva rilevare anche la violazione del principio sancito dalla Suprema Corte di cassazione con pronuncia 29961/2023.
Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro rassegnando le seguenti conclusioni: “ In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015 (nella parte in cui assegna la carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'attribuzione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale
Cont assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il . a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici Cont 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. 3)Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. 4) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”
Regolarmente instauratosi il contraddittorio il convenuto si costituiva in giudizio CP_1
eccependo innanzitutto l'inammissibilità della domanda della ricorrente per gli a.s. 2021/2022 e
2022/2023 in quanto le supplenze per le quali si rivendicava il bonus docenti erano tutte state prestate come supplenze brevi e saltuarie, come risultava dallo stato matricolare che produceva in giudizio;
chiedeva comunque il rigetto delle domande svolte dalla ricorrente, con vittoria di spese del giudizio.
La causa veniva istruita in via documentale e alla odierna udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
********
La domanda è fondata soltanto in minima parte e , pertanto , essa merita accoglimento nei soli limiti che si diranno .
Occorre chiarire , da subito, che tale conclusione attiene alla specifica domanda formulata dalla ricorrente e investe i principi posti a fondamento della richiesta e che , alla luce delle pronunce rese dalle Corti superiori , sono senz'altro condivisibili .
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 282 del d.lgs. n.297/1994 stabilisce , al comma 1 , che “ l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo , direttive e docente ( …) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica “.
Coerentemente , secondo l'art. 63 del CCNL di comparti , “ la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale , per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento , per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane “ , la disposizione aggiunge altresì che “ l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti , risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio “ .
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla legge n. 107/2015.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sosten er e la forma zion e continua dei docenti e di valorizza rne le compe ten ze prof essionali, è istituita, nel ri spetto del limit e di spe sa d i cui al com ma 123, la C arta elett roni ca per l'ag gior namen to e la f orm azio ne del doc ente di ruol o dell e istit uzio ni scola stic he di o gni o rdine e g rado. La C arta, dell'i mporto nomi nale di eu ro 50 0 annui pe r cia scun a nno s cola stico, può esse re utili zzata pe r l'acqui sto di lib ri e d i testi, anche in for mato digitale, di pu bblica zioni e di rivi ste comu nque utili all'aggiorname nto pro fe ssio nale, pe r l'acqui sto di hardwa re e soft ware, pe r
l'isc rizio ne a cor si per atti vità di aggiorna mento e di qualifica zion e dell e compet enze p rofe ssi onali, s volti da enti acc re ditati p re sso i l
[...]
corsi di lau rea, di lau re a Controparte_6
magist ral e, spe ciali stica o a c iclo uni co, i nere nti al p rofilo p rofe ssionale, o vve ro a corsi post laur eam o a mast e r unive rsit ari inerenti al profilo prof ession ale, per rapp re senta zioni te atral i e cinemato graf iche, per l'ing re sso a mu sei, most re e d eventi cu ltur ali e spet tacoli dal vi vo, non ché pe r iniziat ive co erenti con le atti vità individuat e nell'a mbito del p iano t rienna l e dell'offe rta fo rmati va dell e scuole e del
Pi. nazionale di forma zione di cui al com ma 124. La somma di cui alla Carta non costitu isc e re trib uzio ne acc es so ria né red dito imponibil e”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con dec reto del Pre siden te del Con siglio dei mini stri, di conc erto con il Controparte_7
e con il RGL n. 4687/2022 Ministro dell'econo mia e delle finanze, da
[...]
adottare entr o se ssa nta giorni dalla data di entrata in vigo re della p re sente l eg ge, sono definiti i crite ri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Cart a di cui al comma 121, l'import o da asse gnare nell' ambito delle ri so rse disponi bili di cui al comma 12 3, tenend o conto d el si st ema pubblico p er la g est ione d ell'identit à digitale, nonc hé le modalità p er l' ero ga zione d elle a gevol azio ni e dei benefi ci collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'a mbito degli ade mpime nti conne ssi alla funzion e doc ente, la fo rma zione in se rvi zio dei do centi d i ruol o è obblig a tori a, perm anent e e strutt ural e. Le attività di formazi one son o definite dalle singol e istitu zioni scola stich e in coe ren za con il pi ano trien nale dell'of fe rta form ativa e co n
i risult ati eme r si dai piani di migli ora ment o delle istit uzio ni sc olasti che p re vi sti da l regol ament o di cui al decreto del Pre siden te della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla ba se delle prio rità n azio nali indi c ate nel Piano nazi onale di formazione, adottato ogni t re a nni con dec reto del Controparte_8
, sen tite le or gani zza zioni sin dacali ra ppresentati ve di cate gori a”.
[...]
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevede va (atteso che esso è stato annull ato dal
Consiglio di Stat o, con s ente nza n. 184 2/ 2022, proprio in ragion e dell' illegittimi tà dell'e sclu sion e dall a fruizion e del la c art a doce nti del personal e a ssu nto a t empo determinato), all'art. 2 che “1. I docenti di ruolo a te mpo indet erminato p re ss o le
Istituzi oni scol asti che st atali, sia a temp o pieno che a tempo parzial e, compresi i docenti ch e sono in pe riod o di forma zion e e prova, hanno di ritto all'a ssegna zion e di una C arta, che è nomin ativa, p erso nale e n on t rasf eri bile.
2. Il
[...]
gna la Ca rta a ci ascuno de i Controparte_6
docenti di cui al co mma 1, per i l tra mite delle Isti tuzi oni sco lasti che.
3. Le
Istituzi oni scola stich e comun icano e ntro i l 30 sette mbre di cia scun a nno scola stic o al condo le modalit à da Controparte_9
quest'ult imo indi viduat e, l'elenc o dei do ce nti di ruol o a temp o indet erm inato p re ss o
l'Istituzi one mede sim a, nonché le varia zi oni di stato giuridico di ciascun docent e entro 1 0 gior ni dal v erifi car si d ella causa d ella va ria zion e. Il
[...]
smett e alle Istitu zioni sc olast iche Controparte_10
le Cart e da as segna re a cia scu n docent e di ruolo a tempo indet erminato.
4. La Carta
è assegnata, nel s uo impo rto massim o c omple ssi vo, escl usi vame nte al pe rson ale docent e a tempo indeter minato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato so spe so pe r m otivi di scip lina ri è vi etato l'utili zzo della Ca rta e l'i mpo rto d i cui all'a rt. 3 non può e s se re a ssegnat o nel co rso de gli anni sc olastici in cui intervien e la sospen sion e. Qualora la sospen sione inte rv enga su cce ssi vam ent e all'assegna zion e del l'impo rto, la somm a assegnat a è re cupe rata a val ere s ulle riso rse dispo nibili sulla Ca rta e, ove non sufficienti, sull'a ssegna zion e dell'anno scola stic o succ es siv o. Il Controparte_11
e mo dalità di rev oca de lla Ca rta nel caso di inte rru zion e del rappo rt o
[...]
di lavoro nel cor so dell'anno sc olast ico.
5. La Carta deve e ssere restit uita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non sup erio re ad euro 500 annui utilizzabili nell'a rco dell'an no scola stic o di rife rim ento, ovv ero dal 1 s ettem bre al 3 1 agosto, fe rmo re stand o quand o previ sto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibil e, per ciasc un anno scola stic o , a valer e sull'a utor iz za zione di spe sa di cui all'a rt. 1, comma 123, dell a legge n. 107 del 2015, relativa all'e se rci zi o finanzia rio in cui ha inizio cia scun ann o scola stic o, ed entro il limite della medesi ma. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse ch e dove s se ro ev entualm ente ri mane re di sponib ili a vale r e sull'auto ri zza zion e di spesa citata son o destinat e ad increm enta re l'import o della
Cart a, nei limiti dell'i mpo rto di cui al co mma 1. 3. La cifra re sidua e ventu alment e non utilizza ta da ciascun d oc ente nel corso dell'anno scola sti co di riferim ent o riman e nella disp onibilità dell a Cart a dello ste sso docent e per l'anno scola stico succ essi vo a quello dell a mancat a utilizza zione.”.
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che “1. Il valo re n omi nal e di ciascuna Ca rta è pari all'impo rto di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applic azio ne w eb, utili zza bile t ra mite ac ce sso a lla rete Inte rn et att rave r so una piattafor ma inform atica dedi cata n el risp etto della normativa vig ente in materia di trattam ento dei dati pe rso nali.
3. L'applicazion e richi ede la re gist ra zion e dei benefi cia ri della Ca rta seco ndo le mod alità pre vist e dall'articolo 5, nonch é dell e stru tture, degli es er centi e degl i enti acc reditati presso il Controparte_12
attra ve rso i quali è po ssi bile utili zzare la Ca rta Controparte_7
seco ndo qu anto stabilito dall'a rticolo 7. 4. L'applica zione preved e l'em ission e, nell'area ri se rvata di cia sc un benef icia ri o regi strat o, di buoni elett ronici di spe sa con codic e identific ativo, as sociat i ad un acquist o di uno dei beni o servi zi, consentiti dall'art icolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo
6, comma 3 da effettua r si pre s so le st rutture, gli e se rcen ti e gli enti di cui al succ essi vo arti colo 7”, sub art. 3 che “1. L a Carta è assegn ata ai doc enti di ruolo a tempo ind ete rminat o dell e Istitu zioni sco lastich e st atali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, comp re si i docenti che sono in periodo di forma zione e pro va, i docenti dichia rat i inidon ei pe r m otivi di salute di cu i all'a rticolo 514 d el de cr eto legisla tivo 16 apri le 199 4, n. 297, e su cc e ssi ve mo difica zioni, i do centi in po sizi one di comando, dist acco, fuo ri ruol o o altrimen ti utilizzati, i docenti n elle scuole all'est ero, dell e s cuole milita ri.
2. La Cart a non è più f ruibil e all'atto d ella cessazione dal servizio”.
Richiamata la normativa di riferimento, sulla questione relativa all'esclusione del person ale doce nte a tempo determinat o dal beneficio dell a Carta del Docent e si è pronunciat o dapprim a il C onsi glio di St at o, Sezione S ettima, il qu ale, co n senten za n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientam ento di cui all a s enten za n. 3979/ 2017, ha an nullato gli atti ammini strati vi impugn ati nella parte in cui non cont empla vano i d ocenti non di ruolo tra i destina tori della carta del do cente.
Il Consigl io di Stato h a ritenuto, con arg omentaz ioni del tut to condi visib ili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione “a CP_1
doppia tra zione ”, os sia qu ella d ei doc enti di ruolo, la cui forma zione è obblig atoria, permanent e e struttural e e quindi sost enuta sott o il profilo economico co n l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna ob bligatori età, e, dunque, alc un so stegn o economi co.
Peraltro, tale si stem a viene a c ollidere c o n le dispo sizio ni costi tuzion ali degli artt.
3,35 e 97 della Costituzion e, sia sotto il profilo della discrimin azion e a danno dei docenti non di ruolo sia per l a lesi one del principio di buon andamento del la P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docent e (e non solo qu ello di ruolo) a poter con seguire un liv ello ad eguato d i aggiornam ento profes sion ale e di fo rmazione, onde garantir e la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativ a primaria ist itutiva de lla cart a docent e, secon do quanto afferm ato nell a sent enza del Cons iglio di St ato n. 1842 /2022, può e ssere int erpretat a in chi av e costitu zion alment e orient ata, tal e da g aran tirne la co nformità all a C ostitu zion e e ci ò tenendo in co nsid erazio ne a nch e la di sci plina previ sta in tem a di forma zion e de i docenti d al C CN L di cat egoria, da le gger si in chia ve di com pleme ntariet à rispe tto al dispo sto di cui all'art. 1 commi da 12 1 a 124 della leg ge n. 107/2015.
Secondo quant o affermato dal Consig l io di Stato nella sentenz a in esame:
“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di forma zion e del per son ale doc ente dett a te dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il per son ale doc ente, s en za alc una distin zion e tra d ocen ti a temp o indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risors e e opportunità che garanti sc ano la formaz ione in se rvi zio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tr a tali stru menti po ssa (e a nzi debba) e ssere comp re sa la Cart a del docent e, di tal ché si può pe r tal via affe rmare c he di essa sono de stinata ri anc he i docenti a tempo det erm inato (come gli appellanti), così colman dosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sulla comp atibilit à con il diritto dell 'unio ne europ ea, si è e spre ssa anc he la Corte d i
Giusti zia su dom anda pregiudi zial e pro p osta ai sen si dell 'articol o 267 TFUE. La
Corte, con ordinanza pronun ciata il 18 maggio 2022 nella c ausa C -450/20 21, ha dichiarat o incompa tibile co n l'ordiname n to eurounitario la norma c he preclu de ai docenti a tempo det erminato il diritto di avvalersi de i 500 euro dell a carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la “La clau sola 4, punto 1, dell'a cco rdo qu adro sul l avo ro a tempo d ete rminato, conclu so il 18 ma rz o
1999, che figu ra nell'alle gato della di re ttiva 1999/70/ CE del Con sig lio, del 2 8 giugno 1999, rel ativa all'a cco rdo quad ro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a te mpo dete rminato, de ve e s se re int erp ret ata ne l sen so ch e essa o sta a un a normativ a naziona le c he ris er va al solo pe rson ale do cente a tem po ind ete rminato del
[...]
non al personale doc ente a tempo determinato di tale , il Controparte_6 CP_1
benefic io di un vantag gio finan zia rio dell' importo di EU. 500 all'anno, co nce ss o al fine di so sten er e la for maz ione c ontinua d ei docent i e di valo ri zza rne l e comp eten z e profe ssionali, me diante una ca rta el et tronic a che p uò e ssere utili zzat a pe r
l'acquist o di libri e di testi, anche in form ato digitale, di pubblica zioni e di rivi st e comunqu e utili all'ag gior name nto profe ssio nale, pe r l'acq uisto di hardwa re e softw are, per l'isc ri zion e a corsi per atti vità di aggiornam ento e di qualificazion e delle comp eten ze p rofe ssi onali, a corsi di laurea, di laurea magistral e, speci alisti ca
o a ciclo unico, ine ren ti al profil o prof essional e, ovve ro a co rsi po st lau rea m o a maste r univ er sita ri ine renti al pr ofilo professional e, per ra ppresenta zioni teat rali
e cinemat ogr afich e, per l'ing re ss o a muse i, mostre ed ev enti cultu rali e spetta coli dal vivo, ad al tr e attività di for ma zione e per l'a cqui sto di se rvi zi di co nnetti vità al fine di assolv ere l'ob bligo di effett uare at tività prof ession ali a distan za”. La Corte di Giustizia UE ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta d ocent i” dev e e ssere con sid erata c ome rientra nte tra l e
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Si legge, invero, nella s ente nza s uddett a c he:
“36 Infatti, conforme ment e all'artic olo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è ve rsat a al fine di sostene re la forma zion e continua dei docen ti, la quale
è obbligato ria t anto pe r il p er sonal e a tempo ind ete rminat o quant o pe r quell o impiegato a te mpo d ete rminato pr esso il , e di valo ri zza rn e le c omp eten ze CP_1
profe ssionali.
Inoltre, dall'a dozi one d el de cr eto -leg ge d ell'8 ap rile 20 20, n. 22, il v ersam ento d i detta indennit à mira a cons enti re l'acqui st o dei serv izi di conne ttività ne cessa ri allo svolgi mento, da pa rte dei do centi im pieg ati pre sso il Mini ste ro, dei loro compit i profe ssionali a dist anza. Il giu dice del ri nvio p reci sa alt re sì c he la conc ession e di quest a ste ssa inde nnità dipend e in modo determinant e dall'effetti va pre sta zion e del se rvi zio da part e di tali doce nti.
[…]
“38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquist o di beni e servi zi che non sian o stretta ment e correlati alla forma zion e continua non è qu indi det ermi nante ai fini della qualifica zion e dell'ind ennità di cu i al proc edime nto prin cipal e come « condi zi one di impiego ».
La Corte di Giu stizi a UE ha poi affermato che, dagli elementi del fa sci colo forniti dal giudi ce d el rinvio, ri sultav a ch e la situ azione dei d ocen ti a t empo d etermin ato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comp ara bili da l punto di vi sta dell a natura del la vor o e de lle co mpet enze p rofe ssio nali richi est e, e, dall'alt ro, che esi st e una differenz a di trattam ento tra tali do centi a tempo indet erminato e i docen ti assunti dal nell'a mbito di rap porti di la voro a tempo dete rmin ato, in CP_1
quanto que sti ultimi non b enefi ciano del vantaggio fin anzi ario di cu i al proc edime nto pri ncipal e”.
La Cort e ha poi verificato com e non esist a una ragione oggetti va che, ai sensi d ella clau sola 4, punto 1, dell'ac cordo qua dro, che giustific h i la differenz a di trattament o fra le due categ orie di docen ti.
Secondo la clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla
Direttiva CE 1999/70: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.”; la medesima clausola al punto 4 prevede che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La CGUE ha affermato (cfr. sentenza , sentenza e Persona_1 Persona_2 Per_3
e, più di recente, sentenza Valenza e altri, punti 50 e 51) che: “50. Secondo una costante
[...]
giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o
4, dell'accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze , cit., punto 57, e del 22 dicembre 2010, Persona_1
e C-444/09 e C-456/09,Racc. pag. 1-14031, punto 54; Persona_2 Persona_3
ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40; sentenza Rosado Pantana, cit., punto 72, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 47).
51.La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, alfine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, citate sentenze Del Cerro , Per_1
punti 53 e 58, e e Iglesias punto 55; ordinanza Montoya Medina, cit., Persona_2 Per_3
punto 41; sentenza Rosado Santana, cit., punto 73, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto
48; sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
“ […] ammette re che la m era nat ura te mpora nea di un rap port o di lavo ro si a suffici ente a giu s tific are un a diffe ren za di trattament o tra lav orat ori a tem po dete rminato e la vora tori a tem po indete rm inato priv erebbe di con tenuto gli obi ettiv i della diretti va 1999/70 e dell'ac co rdo quadro ed equi varreb be a perpe tuar e il mantenim ento di una situa zione sv antaggi osa pe r i la vo rato ri a te mpo det erminat o (v., in tal sen so, s ente nza del 20 giu gno 2019, U sta riz A ró stegui, C -72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giu ris pru den za ivi citata).
La Corte ha aggiunto che “sp etta al giud ice na zional e va luta re se il l avo rat o re a tempo dete rmin ato si trovi in una situa zio ne compa rabile a quella del lavo rato re a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condi zioni di for mazi one e le co ndizi oni d i impiego”.
Ciò po sto , va evide nziat o che sull a que sti one ogg etto di in dagin e vi è stat o un rinvio pregiudizi ale all a Corte di C as sa zione e x a rt. 363 bis c.p.c. , la quale si è pronunci ata con la sentenz a n. 29961 del 27.10.2023 nella quale ha ribadito il diritto dei docenti a tempo determinato a fru ire del beneficio di cui all'art. 1 , comma 121 , l.107/2015
, stabilendo a nch e le condi zioni per poter acce dere al be neficio .
La Corte ,infatti , sottolinea come la taratura dell'importo di € 500 in misura “ annua “ e per “ anno scolastico “ evidenzia la connessione temporale tra tale sost egno all a formazion e e la didattic a , calibrandol o in ragione di un tale period o di durata di quest'ultima .
“ D'altra parte- afferma la Corte - anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso "per l'anno 2023" ai "docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a "sostenere la formazione continua dei docenti", ma vi si affianca l'aggiunta del fine di "valorizzarne le competenze professionali", il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad "iniziative coerenti" con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (L. 107 del 2015, art. 1, comma 14; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 3; D.P.R. n. 80 del 2013, art. 2, comma 3) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R.
n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
"annualmente" (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica "annua" esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità. L'impostazione della norma è stata infatti nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il
PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente
e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. "educatori").
E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua".
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di
Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione della Cost., art. 3 (principio di uguaglianza) solo "qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili" (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L'art. 1, comma 121 , L.107/2015 deve essere dunque disapplicato in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.Ebbene , per quanto riguarda il caso che ci occupa , la condizione circa il conferimento di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non sussiste con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Nei suddetti anni, infatti , la ricorrente
è stata destinataria unicamente di supplenze temporanee , ma nessuna fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche e ciò a prescindere dal rinnovarsi dei singoli contratti .
Con riferimento all'anno scolastico 2023/2024 , invece , il beneficio può essere riconosciuto perché per il suddetto anno la ricorrente è stata destinataria di un contratto a tempo determinato per 9 ore settimanali fino al termine delle attività didattiche .
Occorre chiarire , per quanto riguarda le modalità di erogazione del beneficio , che il D.P.C.M. 28 novembre 2016 detta le disposizioni generali per il riconoscimento della Carta Docente, richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria.
A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione. CP_1
L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Le spese del giudizio , in considerazione del solo parziale accoglimento della domanda e della indubbia controvertibilità delle questioni trattate , restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , dichiara che la ricorrente ha diritto all'attribuzione della Carta Docente per l'anno scolastico 2023/2024 , secondo il sistema proprio di essa e per un valore annuo pari ad € 500,00 ;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 29 gennaio 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 29.01.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3327/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa, per procura allegata al Parte_1 C.F._1
ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Zampieri, sito in Schio, Piazza A. Conte n. 7/a
RICORRENTE
E
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c. dal dirigente dott.
[...]
( ) e dal dott. ( ), CP_2 C.F._2 Controparte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso l'
[...]
, via Monticelli-loc Fuorni Controparte_4
RESISTENTE
Avente ad oggetto: riconoscimento carta elettronica docenti.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19.6.2024 la ricorrente in epigrafe esponeva di essere dipendente del nel profilo di docente con contratto a tempo determinato presso Controparte_1
l'Istituto Pascoli di Galliano;
di aver stipulato contratti di lavoro a tempo determinato, specificatamente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, come da dettagliato prospetto che allegava al ricorso;
lamentava che per gli anni sopra detti, in quanto precaria, non le era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. Precari.
Eccepiva la natura discriminatoria della normativa predetta per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, con gli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente, senza alcuna distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la violazione dell'art. 4 della Direttiva 1999/70 e del relativo Accordo Quadro
Europeo.
Faceva rilevare anche la violazione del principio sancito dalla Suprema Corte di cassazione con pronuncia 29961/2023.
Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro rassegnando le seguenti conclusioni: “ In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015 (nella parte in cui assegna la carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'attribuzione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale
Cont assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il . a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici Cont 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. 3)Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. 4) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”
Regolarmente instauratosi il contraddittorio il convenuto si costituiva in giudizio CP_1
eccependo innanzitutto l'inammissibilità della domanda della ricorrente per gli a.s. 2021/2022 e
2022/2023 in quanto le supplenze per le quali si rivendicava il bonus docenti erano tutte state prestate come supplenze brevi e saltuarie, come risultava dallo stato matricolare che produceva in giudizio;
chiedeva comunque il rigetto delle domande svolte dalla ricorrente, con vittoria di spese del giudizio.
La causa veniva istruita in via documentale e alla odierna udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
********
La domanda è fondata soltanto in minima parte e , pertanto , essa merita accoglimento nei soli limiti che si diranno .
Occorre chiarire , da subito, che tale conclusione attiene alla specifica domanda formulata dalla ricorrente e investe i principi posti a fondamento della richiesta e che , alla luce delle pronunce rese dalle Corti superiori , sono senz'altro condivisibili .
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 282 del d.lgs. n.297/1994 stabilisce , al comma 1 , che “ l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo , direttive e docente ( …) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica “.
Coerentemente , secondo l'art. 63 del CCNL di comparti , “ la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale , per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento , per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane “ , la disposizione aggiunge altresì che “ l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti , risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio “ .
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla legge n. 107/2015.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sosten er e la forma zion e continua dei docenti e di valorizza rne le compe ten ze prof essionali, è istituita, nel ri spetto del limit e di spe sa d i cui al com ma 123, la C arta elett roni ca per l'ag gior namen to e la f orm azio ne del doc ente di ruol o dell e istit uzio ni scola stic he di o gni o rdine e g rado. La C arta, dell'i mporto nomi nale di eu ro 50 0 annui pe r cia scun a nno s cola stico, può esse re utili zzata pe r l'acqui sto di lib ri e d i testi, anche in for mato digitale, di pu bblica zioni e di rivi ste comu nque utili all'aggiorname nto pro fe ssio nale, pe r l'acqui sto di hardwa re e soft ware, pe r
l'isc rizio ne a cor si per atti vità di aggiorna mento e di qualifica zion e dell e compet enze p rofe ssi onali, s volti da enti acc re ditati p re sso i l
[...]
corsi di lau rea, di lau re a Controparte_6
magist ral e, spe ciali stica o a c iclo uni co, i nere nti al p rofilo p rofe ssionale, o vve ro a corsi post laur eam o a mast e r unive rsit ari inerenti al profilo prof ession ale, per rapp re senta zioni te atral i e cinemato graf iche, per l'ing re sso a mu sei, most re e d eventi cu ltur ali e spet tacoli dal vi vo, non ché pe r iniziat ive co erenti con le atti vità individuat e nell'a mbito del p iano t rienna l e dell'offe rta fo rmati va dell e scuole e del
Pi. nazionale di forma zione di cui al com ma 124. La somma di cui alla Carta non costitu isc e re trib uzio ne acc es so ria né red dito imponibil e”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con dec reto del Pre siden te del Con siglio dei mini stri, di conc erto con il Controparte_7
e con il RGL n. 4687/2022 Ministro dell'econo mia e delle finanze, da
[...]
adottare entr o se ssa nta giorni dalla data di entrata in vigo re della p re sente l eg ge, sono definiti i crite ri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Cart a di cui al comma 121, l'import o da asse gnare nell' ambito delle ri so rse disponi bili di cui al comma 12 3, tenend o conto d el si st ema pubblico p er la g est ione d ell'identit à digitale, nonc hé le modalità p er l' ero ga zione d elle a gevol azio ni e dei benefi ci collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'a mbito degli ade mpime nti conne ssi alla funzion e doc ente, la fo rma zione in se rvi zio dei do centi d i ruol o è obblig a tori a, perm anent e e strutt ural e. Le attività di formazi one son o definite dalle singol e istitu zioni scola stich e in coe ren za con il pi ano trien nale dell'of fe rta form ativa e co n
i risult ati eme r si dai piani di migli ora ment o delle istit uzio ni sc olasti che p re vi sti da l regol ament o di cui al decreto del Pre siden te della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla ba se delle prio rità n azio nali indi c ate nel Piano nazi onale di formazione, adottato ogni t re a nni con dec reto del Controparte_8
, sen tite le or gani zza zioni sin dacali ra ppresentati ve di cate gori a”.
[...]
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevede va (atteso che esso è stato annull ato dal
Consiglio di Stat o, con s ente nza n. 184 2/ 2022, proprio in ragion e dell' illegittimi tà dell'e sclu sion e dall a fruizion e del la c art a doce nti del personal e a ssu nto a t empo determinato), all'art. 2 che “1. I docenti di ruolo a te mpo indet erminato p re ss o le
Istituzi oni scol asti che st atali, sia a temp o pieno che a tempo parzial e, compresi i docenti ch e sono in pe riod o di forma zion e e prova, hanno di ritto all'a ssegna zion e di una C arta, che è nomin ativa, p erso nale e n on t rasf eri bile.
2. Il
[...]
gna la Ca rta a ci ascuno de i Controparte_6
docenti di cui al co mma 1, per i l tra mite delle Isti tuzi oni sco lasti che.
3. Le
Istituzi oni scola stich e comun icano e ntro i l 30 sette mbre di cia scun a nno scola stic o al condo le modalit à da Controparte_9
quest'ult imo indi viduat e, l'elenc o dei do ce nti di ruol o a temp o indet erm inato p re ss o
l'Istituzi one mede sim a, nonché le varia zi oni di stato giuridico di ciascun docent e entro 1 0 gior ni dal v erifi car si d ella causa d ella va ria zion e. Il
[...]
smett e alle Istitu zioni sc olast iche Controparte_10
le Cart e da as segna re a cia scu n docent e di ruolo a tempo indet erminato.
4. La Carta
è assegnata, nel s uo impo rto massim o c omple ssi vo, escl usi vame nte al pe rson ale docent e a tempo indeter minato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato so spe so pe r m otivi di scip lina ri è vi etato l'utili zzo della Ca rta e l'i mpo rto d i cui all'a rt. 3 non può e s se re a ssegnat o nel co rso de gli anni sc olastici in cui intervien e la sospen sion e. Qualora la sospen sione inte rv enga su cce ssi vam ent e all'assegna zion e del l'impo rto, la somm a assegnat a è re cupe rata a val ere s ulle riso rse dispo nibili sulla Ca rta e, ove non sufficienti, sull'a ssegna zion e dell'anno scola stic o succ es siv o. Il Controparte_11
e mo dalità di rev oca de lla Ca rta nel caso di inte rru zion e del rappo rt o
[...]
di lavoro nel cor so dell'anno sc olast ico.
5. La Carta deve e ssere restit uita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non sup erio re ad euro 500 annui utilizzabili nell'a rco dell'an no scola stic o di rife rim ento, ovv ero dal 1 s ettem bre al 3 1 agosto, fe rmo re stand o quand o previ sto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibil e, per ciasc un anno scola stic o , a valer e sull'a utor iz za zione di spe sa di cui all'a rt. 1, comma 123, dell a legge n. 107 del 2015, relativa all'e se rci zi o finanzia rio in cui ha inizio cia scun ann o scola stic o, ed entro il limite della medesi ma. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse ch e dove s se ro ev entualm ente ri mane re di sponib ili a vale r e sull'auto ri zza zion e di spesa citata son o destinat e ad increm enta re l'import o della
Cart a, nei limiti dell'i mpo rto di cui al co mma 1. 3. La cifra re sidua e ventu alment e non utilizza ta da ciascun d oc ente nel corso dell'anno scola sti co di riferim ent o riman e nella disp onibilità dell a Cart a dello ste sso docent e per l'anno scola stico succ essi vo a quello dell a mancat a utilizza zione.”.
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che “1. Il valo re n omi nal e di ciascuna Ca rta è pari all'impo rto di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applic azio ne w eb, utili zza bile t ra mite ac ce sso a lla rete Inte rn et att rave r so una piattafor ma inform atica dedi cata n el risp etto della normativa vig ente in materia di trattam ento dei dati pe rso nali.
3. L'applicazion e richi ede la re gist ra zion e dei benefi cia ri della Ca rta seco ndo le mod alità pre vist e dall'articolo 5, nonch é dell e stru tture, degli es er centi e degl i enti acc reditati presso il Controparte_12
attra ve rso i quali è po ssi bile utili zzare la Ca rta Controparte_7
seco ndo qu anto stabilito dall'a rticolo 7. 4. L'applica zione preved e l'em ission e, nell'area ri se rvata di cia sc un benef icia ri o regi strat o, di buoni elett ronici di spe sa con codic e identific ativo, as sociat i ad un acquist o di uno dei beni o servi zi, consentiti dall'art icolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo
6, comma 3 da effettua r si pre s so le st rutture, gli e se rcen ti e gli enti di cui al succ essi vo arti colo 7”, sub art. 3 che “1. L a Carta è assegn ata ai doc enti di ruolo a tempo ind ete rminat o dell e Istitu zioni sco lastich e st atali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, comp re si i docenti che sono in periodo di forma zione e pro va, i docenti dichia rat i inidon ei pe r m otivi di salute di cu i all'a rticolo 514 d el de cr eto legisla tivo 16 apri le 199 4, n. 297, e su cc e ssi ve mo difica zioni, i do centi in po sizi one di comando, dist acco, fuo ri ruol o o altrimen ti utilizzati, i docenti n elle scuole all'est ero, dell e s cuole milita ri.
2. La Cart a non è più f ruibil e all'atto d ella cessazione dal servizio”.
Richiamata la normativa di riferimento, sulla questione relativa all'esclusione del person ale doce nte a tempo determinat o dal beneficio dell a Carta del Docent e si è pronunciat o dapprim a il C onsi glio di St at o, Sezione S ettima, il qu ale, co n senten za n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientam ento di cui all a s enten za n. 3979/ 2017, ha an nullato gli atti ammini strati vi impugn ati nella parte in cui non cont empla vano i d ocenti non di ruolo tra i destina tori della carta del do cente.
Il Consigl io di Stato h a ritenuto, con arg omentaz ioni del tut to condi visib ili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione “a CP_1
doppia tra zione ”, os sia qu ella d ei doc enti di ruolo, la cui forma zione è obblig atoria, permanent e e struttural e e quindi sost enuta sott o il profilo economico co n l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna ob bligatori età, e, dunque, alc un so stegn o economi co.
Peraltro, tale si stem a viene a c ollidere c o n le dispo sizio ni costi tuzion ali degli artt.
3,35 e 97 della Costituzion e, sia sotto il profilo della discrimin azion e a danno dei docenti non di ruolo sia per l a lesi one del principio di buon andamento del la P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docent e (e non solo qu ello di ruolo) a poter con seguire un liv ello ad eguato d i aggiornam ento profes sion ale e di fo rmazione, onde garantir e la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativ a primaria ist itutiva de lla cart a docent e, secon do quanto afferm ato nell a sent enza del Cons iglio di St ato n. 1842 /2022, può e ssere int erpretat a in chi av e costitu zion alment e orient ata, tal e da g aran tirne la co nformità all a C ostitu zion e e ci ò tenendo in co nsid erazio ne a nch e la di sci plina previ sta in tem a di forma zion e de i docenti d al C CN L di cat egoria, da le gger si in chia ve di com pleme ntariet à rispe tto al dispo sto di cui all'art. 1 commi da 12 1 a 124 della leg ge n. 107/2015.
Secondo quant o affermato dal Consig l io di Stato nella sentenz a in esame:
“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di forma zion e del per son ale doc ente dett a te dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il per son ale doc ente, s en za alc una distin zion e tra d ocen ti a temp o indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risors e e opportunità che garanti sc ano la formaz ione in se rvi zio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tr a tali stru menti po ssa (e a nzi debba) e ssere comp re sa la Cart a del docent e, di tal ché si può pe r tal via affe rmare c he di essa sono de stinata ri anc he i docenti a tempo det erm inato (come gli appellanti), così colman dosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sulla comp atibilit à con il diritto dell 'unio ne europ ea, si è e spre ssa anc he la Corte d i
Giusti zia su dom anda pregiudi zial e pro p osta ai sen si dell 'articol o 267 TFUE. La
Corte, con ordinanza pronun ciata il 18 maggio 2022 nella c ausa C -450/20 21, ha dichiarat o incompa tibile co n l'ordiname n to eurounitario la norma c he preclu de ai docenti a tempo det erminato il diritto di avvalersi de i 500 euro dell a carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la “La clau sola 4, punto 1, dell'a cco rdo qu adro sul l avo ro a tempo d ete rminato, conclu so il 18 ma rz o
1999, che figu ra nell'alle gato della di re ttiva 1999/70/ CE del Con sig lio, del 2 8 giugno 1999, rel ativa all'a cco rdo quad ro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a te mpo dete rminato, de ve e s se re int erp ret ata ne l sen so ch e essa o sta a un a normativ a naziona le c he ris er va al solo pe rson ale do cente a tem po ind ete rminato del
[...]
non al personale doc ente a tempo determinato di tale , il Controparte_6 CP_1
benefic io di un vantag gio finan zia rio dell' importo di EU. 500 all'anno, co nce ss o al fine di so sten er e la for maz ione c ontinua d ei docent i e di valo ri zza rne l e comp eten z e profe ssionali, me diante una ca rta el et tronic a che p uò e ssere utili zzat a pe r
l'acquist o di libri e di testi, anche in form ato digitale, di pubblica zioni e di rivi st e comunqu e utili all'ag gior name nto profe ssio nale, pe r l'acq uisto di hardwa re e softw are, per l'isc ri zion e a corsi per atti vità di aggiornam ento e di qualificazion e delle comp eten ze p rofe ssi onali, a corsi di laurea, di laurea magistral e, speci alisti ca
o a ciclo unico, ine ren ti al profil o prof essional e, ovve ro a co rsi po st lau rea m o a maste r univ er sita ri ine renti al pr ofilo professional e, per ra ppresenta zioni teat rali
e cinemat ogr afich e, per l'ing re ss o a muse i, mostre ed ev enti cultu rali e spetta coli dal vivo, ad al tr e attività di for ma zione e per l'a cqui sto di se rvi zi di co nnetti vità al fine di assolv ere l'ob bligo di effett uare at tività prof ession ali a distan za”. La Corte di Giustizia UE ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta d ocent i” dev e e ssere con sid erata c ome rientra nte tra l e
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Si legge, invero, nella s ente nza s uddett a c he:
“36 Infatti, conforme ment e all'artic olo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è ve rsat a al fine di sostene re la forma zion e continua dei docen ti, la quale
è obbligato ria t anto pe r il p er sonal e a tempo ind ete rminat o quant o pe r quell o impiegato a te mpo d ete rminato pr esso il , e di valo ri zza rn e le c omp eten ze CP_1
profe ssionali.
Inoltre, dall'a dozi one d el de cr eto -leg ge d ell'8 ap rile 20 20, n. 22, il v ersam ento d i detta indennit à mira a cons enti re l'acqui st o dei serv izi di conne ttività ne cessa ri allo svolgi mento, da pa rte dei do centi im pieg ati pre sso il Mini ste ro, dei loro compit i profe ssionali a dist anza. Il giu dice del ri nvio p reci sa alt re sì c he la conc ession e di quest a ste ssa inde nnità dipend e in modo determinant e dall'effetti va pre sta zion e del se rvi zio da part e di tali doce nti.
[…]
“38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquist o di beni e servi zi che non sian o stretta ment e correlati alla forma zion e continua non è qu indi det ermi nante ai fini della qualifica zion e dell'ind ennità di cu i al proc edime nto prin cipal e come « condi zi one di impiego ».
La Corte di Giu stizi a UE ha poi affermato che, dagli elementi del fa sci colo forniti dal giudi ce d el rinvio, ri sultav a ch e la situ azione dei d ocen ti a t empo d etermin ato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comp ara bili da l punto di vi sta dell a natura del la vor o e de lle co mpet enze p rofe ssio nali richi est e, e, dall'alt ro, che esi st e una differenz a di trattam ento tra tali do centi a tempo indet erminato e i docen ti assunti dal nell'a mbito di rap porti di la voro a tempo dete rmin ato, in CP_1
quanto que sti ultimi non b enefi ciano del vantaggio fin anzi ario di cu i al proc edime nto pri ncipal e”.
La Cort e ha poi verificato com e non esist a una ragione oggetti va che, ai sensi d ella clau sola 4, punto 1, dell'ac cordo qua dro, che giustific h i la differenz a di trattament o fra le due categ orie di docen ti.
Secondo la clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla
Direttiva CE 1999/70: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.”; la medesima clausola al punto 4 prevede che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La CGUE ha affermato (cfr. sentenza , sentenza e Persona_1 Persona_2 Per_3
e, più di recente, sentenza Valenza e altri, punti 50 e 51) che: “50. Secondo una costante
[...]
giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o
4, dell'accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze , cit., punto 57, e del 22 dicembre 2010, Persona_1
e C-444/09 e C-456/09,Racc. pag. 1-14031, punto 54; Persona_2 Persona_3
ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40; sentenza Rosado Pantana, cit., punto 72, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 47).
51.La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, alfine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, citate sentenze Del Cerro , Per_1
punti 53 e 58, e e Iglesias punto 55; ordinanza Montoya Medina, cit., Persona_2 Per_3
punto 41; sentenza Rosado Santana, cit., punto 73, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto
48; sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
“ […] ammette re che la m era nat ura te mpora nea di un rap port o di lavo ro si a suffici ente a giu s tific are un a diffe ren za di trattament o tra lav orat ori a tem po dete rminato e la vora tori a tem po indete rm inato priv erebbe di con tenuto gli obi ettiv i della diretti va 1999/70 e dell'ac co rdo quadro ed equi varreb be a perpe tuar e il mantenim ento di una situa zione sv antaggi osa pe r i la vo rato ri a te mpo det erminat o (v., in tal sen so, s ente nza del 20 giu gno 2019, U sta riz A ró stegui, C -72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giu ris pru den za ivi citata).
La Corte ha aggiunto che “sp etta al giud ice na zional e va luta re se il l avo rat o re a tempo dete rmin ato si trovi in una situa zio ne compa rabile a quella del lavo rato re a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condi zioni di for mazi one e le co ndizi oni d i impiego”.
Ciò po sto , va evide nziat o che sull a que sti one ogg etto di in dagin e vi è stat o un rinvio pregiudizi ale all a Corte di C as sa zione e x a rt. 363 bis c.p.c. , la quale si è pronunci ata con la sentenz a n. 29961 del 27.10.2023 nella quale ha ribadito il diritto dei docenti a tempo determinato a fru ire del beneficio di cui all'art. 1 , comma 121 , l.107/2015
, stabilendo a nch e le condi zioni per poter acce dere al be neficio .
La Corte ,infatti , sottolinea come la taratura dell'importo di € 500 in misura “ annua “ e per “ anno scolastico “ evidenzia la connessione temporale tra tale sost egno all a formazion e e la didattic a , calibrandol o in ragione di un tale period o di durata di quest'ultima .
“ D'altra parte- afferma la Corte - anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso "per l'anno 2023" ai "docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a "sostenere la formazione continua dei docenti", ma vi si affianca l'aggiunta del fine di "valorizzarne le competenze professionali", il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad "iniziative coerenti" con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (L. 107 del 2015, art. 1, comma 14; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 3; D.P.R. n. 80 del 2013, art. 2, comma 3) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R.
n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
"annualmente" (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica "annua" esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità. L'impostazione della norma è stata infatti nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il
PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente
e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. "educatori").
E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua".
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di
Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione della Cost., art. 3 (principio di uguaglianza) solo "qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili" (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L'art. 1, comma 121 , L.107/2015 deve essere dunque disapplicato in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.Ebbene , per quanto riguarda il caso che ci occupa , la condizione circa il conferimento di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non sussiste con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Nei suddetti anni, infatti , la ricorrente
è stata destinataria unicamente di supplenze temporanee , ma nessuna fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche e ciò a prescindere dal rinnovarsi dei singoli contratti .
Con riferimento all'anno scolastico 2023/2024 , invece , il beneficio può essere riconosciuto perché per il suddetto anno la ricorrente è stata destinataria di un contratto a tempo determinato per 9 ore settimanali fino al termine delle attività didattiche .
Occorre chiarire , per quanto riguarda le modalità di erogazione del beneficio , che il D.P.C.M. 28 novembre 2016 detta le disposizioni generali per il riconoscimento della Carta Docente, richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria.
A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione. CP_1
L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Le spese del giudizio , in considerazione del solo parziale accoglimento della domanda e della indubbia controvertibilità delle questioni trattate , restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , dichiara che la ricorrente ha diritto all'attribuzione della Carta Docente per l'anno scolastico 2023/2024 , secondo il sistema proprio di essa e per un valore annuo pari ad € 500,00 ;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 29 gennaio 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio