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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 521/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. GI Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
), nata a [...] il [...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LA FERLA IRENE presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...]; CP_1
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
Pronunciare la separazione personale con addebito…assegnare la casa coniugale…disporre un assegno a titolo di mantenimento della ricorrente….
Parte resistente:
Richiesto il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 22/06/1996, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di VITTORIA, del 1996, al numero 83, parte II, serie A.
pagina 1 di 3 Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 22.2.2024; parte resistente non si costituisce né compare all'udienza nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Compare solo parte ricorrente in data 30.5.2024 davanti al giudice designato, e dichiara quanto segue
“Insisto nella domanda. Non è possibile alcuna riconciliazione con mio marito;
ADR: prendo l'assegno unico per una sola figlia e ammonta a 110 euro, anche se di solito ho preso 130.
GI e solo indipendenti ed hanno la loro famiglia;
si è diplomata ed è in cerca di Per_1 Per_2 lavoro;
CP_ ADR: il sig. ha il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico con la sorveglianza speciale per i soggetti socialmente pericolosi per i fatti rappresentati in ricorso. ADR: io vivo con il mio nuovo compagno dal maggio 2023 che allo stato è agli arresti domiciliari (dal
9 maggio hanno revocato la misura cautelare in carcere e gli hanno dato i domiciliari). CP_ ADR: chiedo l'assegno sia per me che per mia figlia;
che io sappia il sig. lavora nel settore dell'uva, in un vigneto. CP_ ADR: io all'inizio lavoravo, ma per i trascorsi e le scenate del mi hanno sempre licenziato.”
CP_ In via provvisoria e urgente il giudice designato nulla ha disposto a carico dello in favore della ricorrente, avendo quest'ultima intrapreso una convivenza more uxorio dal maggio 2023; con riguardo ai tre figli, tutti maggiorenni, non risultavano avanzate richieste, neppure nei confronti della figlia più piccola, già ventenne, la quale in ogni caso aveva completato gli studi superiori ed era in grado di lavorare, non residuando esigenze economiche connesse con la prosecuzione degli studi universitari o di altro tipo.
All'udienza del 5.12.2024 la causa viene posta in decisione, in assenza di richieste istruttorie.
Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, in quanto sussiste una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emerge dalle allegazioni e dichiarazioni di parte ricorrente.
Le questioni successive riguardano la domanda di addebito della separazione, che non può trovare accoglimento;
è la stessa ricorrente che deduce che le molestie e le minacce subite sono avvenute dopo la separazione di fatto avvenuta il 3.5.2023, quando ha deciso di andare a convivere con Persona_3
con il quale già da un anno aveva intrapreso una relazione;
la stessa ricorrente dichiarava in
[...] querela che il marito aveva reagito malamente dopo avere appreso tale ultima circostanza e che aveva perso la ragione, sebbene nel corso della convivenza mai avesse usato violenza fisica nei confronti suoi e dei figli (vds. sentenza penale di primo grado di questo Tribunale n. 115/2024, acquisita agli atti di causa).
Riguardo la domanda di mantenimento della ricorrente, la stessa dichiara in ricorso che il marito svolge lavoro stagionale nelle colture in serra, e che lei lavora saltuariamente quale operaia in magazzini e impianti serricoli;
in difetto di concrete allegazioni sul tenore di vita matrimoniale, avuto riguardo alla capacità lavorativa ammessa dalla stessa ricorrente ed all'età dei figli, ormai da tempo non bisognosi di accudimento, avuto riguardo, ancora, alla convivenza more uxorio intrapresa con un altro uomo, la domanda non può trovare accoglimento;
non luogo a provvedere inoltre sull'assegnazione della casa coniugale, peraltro di proprietà esclusiva della ricorrente.
Le spese di lite, considerati la natura e l'esito della stessa, vanno integralmente compensate.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pronuncia la separazione dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Rigetta la domanda di addebito della ricorrente.
Rigetta la domanda di mantenimento della ricorrente.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 9.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. GI Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. GI Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
), nata a [...] il [...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LA FERLA IRENE presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...]; CP_1
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
Pronunciare la separazione personale con addebito…assegnare la casa coniugale…disporre un assegno a titolo di mantenimento della ricorrente….
Parte resistente:
Richiesto il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 22/06/1996, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di VITTORIA, del 1996, al numero 83, parte II, serie A.
pagina 1 di 3 Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 22.2.2024; parte resistente non si costituisce né compare all'udienza nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Compare solo parte ricorrente in data 30.5.2024 davanti al giudice designato, e dichiara quanto segue
“Insisto nella domanda. Non è possibile alcuna riconciliazione con mio marito;
ADR: prendo l'assegno unico per una sola figlia e ammonta a 110 euro, anche se di solito ho preso 130.
GI e solo indipendenti ed hanno la loro famiglia;
si è diplomata ed è in cerca di Per_1 Per_2 lavoro;
CP_ ADR: il sig. ha il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico con la sorveglianza speciale per i soggetti socialmente pericolosi per i fatti rappresentati in ricorso. ADR: io vivo con il mio nuovo compagno dal maggio 2023 che allo stato è agli arresti domiciliari (dal
9 maggio hanno revocato la misura cautelare in carcere e gli hanno dato i domiciliari). CP_ ADR: chiedo l'assegno sia per me che per mia figlia;
che io sappia il sig. lavora nel settore dell'uva, in un vigneto. CP_ ADR: io all'inizio lavoravo, ma per i trascorsi e le scenate del mi hanno sempre licenziato.”
CP_ In via provvisoria e urgente il giudice designato nulla ha disposto a carico dello in favore della ricorrente, avendo quest'ultima intrapreso una convivenza more uxorio dal maggio 2023; con riguardo ai tre figli, tutti maggiorenni, non risultavano avanzate richieste, neppure nei confronti della figlia più piccola, già ventenne, la quale in ogni caso aveva completato gli studi superiori ed era in grado di lavorare, non residuando esigenze economiche connesse con la prosecuzione degli studi universitari o di altro tipo.
All'udienza del 5.12.2024 la causa viene posta in decisione, in assenza di richieste istruttorie.
Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, in quanto sussiste una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emerge dalle allegazioni e dichiarazioni di parte ricorrente.
Le questioni successive riguardano la domanda di addebito della separazione, che non può trovare accoglimento;
è la stessa ricorrente che deduce che le molestie e le minacce subite sono avvenute dopo la separazione di fatto avvenuta il 3.5.2023, quando ha deciso di andare a convivere con Persona_3
con il quale già da un anno aveva intrapreso una relazione;
la stessa ricorrente dichiarava in
[...] querela che il marito aveva reagito malamente dopo avere appreso tale ultima circostanza e che aveva perso la ragione, sebbene nel corso della convivenza mai avesse usato violenza fisica nei confronti suoi e dei figli (vds. sentenza penale di primo grado di questo Tribunale n. 115/2024, acquisita agli atti di causa).
Riguardo la domanda di mantenimento della ricorrente, la stessa dichiara in ricorso che il marito svolge lavoro stagionale nelle colture in serra, e che lei lavora saltuariamente quale operaia in magazzini e impianti serricoli;
in difetto di concrete allegazioni sul tenore di vita matrimoniale, avuto riguardo alla capacità lavorativa ammessa dalla stessa ricorrente ed all'età dei figli, ormai da tempo non bisognosi di accudimento, avuto riguardo, ancora, alla convivenza more uxorio intrapresa con un altro uomo, la domanda non può trovare accoglimento;
non luogo a provvedere inoltre sull'assegnazione della casa coniugale, peraltro di proprietà esclusiva della ricorrente.
Le spese di lite, considerati la natura e l'esito della stessa, vanno integralmente compensate.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pronuncia la separazione dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Rigetta la domanda di addebito della ricorrente.
Rigetta la domanda di mantenimento della ricorrente.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 9.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. GI Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
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