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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/06/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 366/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 366/2020
Tra
(C.F., ) con il patrocinio dell'avv.to RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA (C.F., ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Via C.F._2
Lustro n. 29, Foggia, presso lo studio del difensore avv. RUOCCO ANDREA;
APPELLANTE contro
, (P.IVA, ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 sede secondaria in AL e rappresentante generale per l'AL EL CI Controparte_2
, (P.IVA, , con il patrocinio dell'avv.to CHIARELLI
[...] P.IVA_2
GIANFRANCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in via Berardo Leone n. 1/B, Martina
Franca (TA), presso lo studio del difensore avv. CHIARELLI GIANFRANCO;
APPELLATA contro
, (C.F., ), con il patrocinio dell'avv.to DAMATO Controparte_3 C.F._3
PIER GIORGIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in via Lustro n. 29, Foggia, presso lo studio del difensore avv. DAMATO PIER GIORGIO;
altra APPELLATA contumace
Oggi 16 giugno 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha depositato note scritte:
Per l'avv. Andrea Ruocco;
Parte_1
Per già , l'Avv. Gianfranco Chiarelli Controparte_1 CP_4
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e EL discussione orale;
lette le difese delle parti da intendersi allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex artt. 127ter c.p.c. e
281sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281sexies c.p.c.
nella causa civile di appello iscritta al n. R.g. 366/2020 promossa da:
(C.F., ) con il patrocinio dell'avv.to RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA (C.F., ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Via C.F._2
Lustro n. 29, Foggia, presso lo studio del difensore avv. RUOCCO ANDREA;
APPELLANTE contro
, (P.IVA, ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 sede secondaria in AL e rappresentante generale per l'AL EL CI Controparte_2
, (P.IVA, , con il patrocinio dell'avv.to CHIARELLI
[...] P.IVA_2
GIANFRANCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in via Berardo Leone n. 1/B, Martina
Franca (TA), presso lo studio del difensore avv. CHIARELLI GIANFRANCO;
APPELLATO contro
, (C.F., ), con il patrocinio dell'avv.to DAMATO Controparte_3 C.F._3
PIER GIORGIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in via Lustro n. 29, Foggia, presso lo studio del difensore avv. DAMATO PIER GIORGIO;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI PER LESIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, ricevuti i termini di cui all'art. 127ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di udienza ex art. 281sexies c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto EL decisione
pagina 2 di 8 Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, EL novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, sede secondaria in AL e rappresentante
[...] generale per l'AL EL CI , e Controparte_2 CP_3
impugnando la sentenza emessa nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al
[...]
Giudice di Pace di Lucera, n. 18/2019, depositata in data 30.09.2019.
In fatto, l'odierno appellante ha rappresentato di aver evocato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di
Lucera i già citati convenuti al fine di sentirli condannare in solido, in quanto Controparte_3 proprietaria del veicolo Fiat Punto, targato CF797SB, e la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, sede secondaria in AL e rappresentante generale per l'AL EL CI
, in qualità di assicuratrice per la rca, al pagamento Controparte_2 EL somma di euro 4.660,57 a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti, a seguito del sinistro occorso in data 10/11/2013, ore 10,00 circa.
Segnatamente, ha esposto l'attore che, mentre percorreva a piedi la via De Nittis, in Apricena, veniva investito dall'autovettura Fiat Punto, condotta dalla proprietaria , la quale, mentre Controparte_3 effettuava manovra di retromarcia, non si avvedeva EL sua presenza sulla strada, investendolo;
che, a causa dell'incidente, veniva trasportato al Pronto Soccorso di San Severo, ove gli veniva diagnosticato un trauma cranico, cervicalgia post traumatica ed una ferita al cuoio capelluto, con una prognosi iniziale di 10 gg;
che ne erano derivati postumi invalidanti nella misura del 2%; che il periodo di osservazione e prognosi era di durata 50 gg;
che, pertanto, con lettera raccomandata a.r. del 13/11/13 aveva avanzato richiesta risarcimento danni, stante il rifiuto EL Controparte_2
; aveva chiesto, in conclusione, la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento del
[...] risarcimento dei danni personali subiti, quantificati in euro 4.660,57; con condanna alle spese e competenze di lite;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Alla prima udienza del 19/06/2018, il Gdp rilevava un difetto di notifica e disponeva la rinotifica nei confronti EL convenuta CP_3
La società convenuta, , benché regolarmente citata, Controparte_2 non si costituiva e ne veniva, quindi, dichiarata la contumacia.
Si costituiva, invece, la quale non contestava la domanda attorea, confermava la Controparte_3 dinamica del sinistro così come descritta dall'attore e chiedeva di essere manlevata dalla CI convenuta in caso di eventuale condanna ed accoglimento EL domanda attorea;
con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
All'udienza del 25/09/2018, il Gdp rilevava d'ufficio l'improcedibilità EL domanda fissando l'udienza del 04/12/18 per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 18/2019 r.g.n. n. 633/2018, il Gdp dichiarava l'improponibilità ex artt. 145 e 148 cod. ass. priv. EL domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e di;
nulla disponendo in ordine alle spese del giudizio
[...] Controparte_3 tra l'attore e l'ente assicuratore, stante la contumacia di quest'ultimo; con compensazione delle spese di lite tra l'attore e la convenuta CP_3
Contro tale sentenza ha presentato appello, chiedendo la riforma EL sentenza Parte_1 impugnata. Più precisamente, l'appellante ha censurato la sentenza resa dal Giudice di primo grado, per pagina 3 di 8 le seguenti motivazioni: “Erronea e/o falsa applicazione EL disposizione di cui all'art. 145 e ss d.lgs n. 209/05 – pag. 2 e 3 EL sentenza”. In particolare, a giudizio dell'appellante, il GdP avrebbe errato nel ritenere integrato il vizio di improcedibilità EL domanda risarcitoria avanzata in sede giurisdizionale, valorizzando lacune relative alla denuncia di sinistro obbligatoria nell'ambito del risarcimento diretto esercitabile dal pedone danneggiato nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile ex artt. 144, 145 e 148 codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7/9/2005, n. 209). Sul punto, parte appellante ha dedotto che le suddette lacune, ovvero l'omessa indicazione EL propria attività lavorativa e del proprio reddito, che il medesimo, in qualità di danneggiato, avrebbe dovuto apporre nell'atto di denuncia ut supra citato, non avrebbero alcuna influenza sulla pratica formulabilità di un giudizio sulla sussistenza e sull'entità del danno da parte EL CI convenuta in quanto la medesima, Controparte_2
, sulla scorta EL denuncia, avrebbe comunque potuto formulare il giudizio in
[...] questione ed offrire in via diretta e stragiudiziale al danneggiato il risarcimento.
In sostanza, secondo l'appellante, la denuncia in data 13/11/2013, poi, integrata dall'altra missiva di costituzione in mora del 18/09/2019, avrebbe comunque raggiunto il suo scopo –ovvero quello di rendere possibile un tale giudizio – posta la superfluità degli elementi mancanti ai fini EL formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicurazione.
Parte appellante ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in € 4.660,57; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La in persona del legale rappresentante pro-tempore, sede secondaria in AL e Controparte_1 rappresentante generale per l'AL EL CI , Controparte_2 costituitasi con comparsa di costituzione e risposta, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c; ha, nel merito, altresì chiesto il rigetto dell'appello con conferma EL sentenza n. 18/19, resa dal Giudice di Pace di Lucera;
in subordine, in caso di accoglimento dell'appello, il rigetto, nel merito, EL domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
con condanna dell'appellante alle spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Più precisamente, parte appellata, con riguardo alla rilevata improponibilità EL domanda attorea, ha dedotto come la vicenda in esame era stata già oggetto di pronuncia da parte del Giudice di Pace di
Lucera, il quale con sentenza n. 418/2017, di cui al n.r.g. 1402/16, dichiarava l'improcedibilità EL domanda;
parte appellata ha esposto altresì che parte attrice avrebbe reiterato, nel relativo giudizio di primo grado, di cui al r.g.n. n. 633/2018, la domanda presentando la medesima documentazione rispetto a quella prodotta nel Giudizio precedente conclusosi con la citata pronuncia di improcedibilità.
Parte appellata ha rilevato, difatti, come la lettera di messa in mora con cui è stato avviato l'iter risarcitorio presenterebbe vizi di contenuto ex artt. 145 co. 1 e art. 148 co. 2 C.d.A., rimasti non sanati;
in quanto, a suo dire, la proponibilità dell'azione di risarcimento dev'essere subordinata alla circostanza che la richiesta stragiudiziale abbia rispettato le modalità ed i contenuti previsti di cui all'art. 148 e art. 145 co. 1 C.d.A.
Nel merito, infine, parte appellata ha dedotto l'infondatezza EL domanda, per difetto di prova in ordine alla storicità dell'evento dannoso e difetto di sussistenza di nesso causale tra le lesioni lamentate dall'attore e la dinamica dell'evento narrata in citazione.
pagina 4 di 8 All'udienza cartolare del 26.03.2025, il Giudice ha ordinato il rinvio EL causa per la decisione ai sensi degli artt. 127ter e 281sexies c.p.c., invitando le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e EL discussione orale.
All'udienza del 16 giugno 2025, all'esito EL discussione ex art. 281sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che, ritualmente citata in Controparte_3 giudizio, ha inteso non costituirsi.
Per il principio EL c.d. ragione più liquida non è necessario vagliare le eccezioni preliminari di inammissibilità formulate da parte convenuta, atteso che l'appello nel merito è infondato. Ed invero, il giudicante deve decidere la causa sulla base EL questione ritenuta di più agevole soluzione, ai fini dell'economia processuale e EL celerità del giudizio, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito.
Con un unico motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea interpretazione degli artt. 145 e 148 del
Codice delle assicurazioni private da parte del giudice di prime cure.
Tale motivo è destituito di fondamento.
Più precisamente, il Giudice di Pace ha dichiarato l'improponibilità EL domanda risarcitoria, in quanto l'attore in primo grado ha inviato all'assicuratore de quo una richiesta di risarcimento che non conteneva gli elementi necessari e sufficienti, richiesti dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni, affinché la società assicurativa potesse formulare l'offerta risarcitoria.
Appare corretta, a giudizio di questo Tribunale - e non appare ispirata ad eccessivo rigore come preteso dall'appellante - la valutazione espressa dal GdP in punto di improcedibilità EL domanda giudiziale avanzata, in quanto posta in violazione delle specifiche previsioni contenute negli artt. 144, 145 in relazione all'art. 148 d.lgs. 7/9/2055, n. 209 (codice delle assicurazioni private). Come è noto la prima norma, ovvero l'art. 144, dà azione diretta al danneggiato non conducente, dunque al pedone, nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile ovvero contro l'assicurazione del mezzo investitore.
L'art. 145 contempla la previsione del rispetto dell'art. 148 quale condizione di procedibilità dell'azione in sede giurisdizionale e sancisce, difatti, l'improponibilità EL domanda giudiziale prima del decorso dei termini indicati, “decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148”. L'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, invece, prescrive il contenuto EL richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione EL proposta conciliativa;
prevede espressamente e tassativamente che in ipotesi di danno alla persona la denuncia da presentare debba contenere necessariamente anche: l'indicazione dell'età; attività e reddito del danneggiato;
entità delle lesioni subite;
l'attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. pagina 5 di 8 Nel regime normativo previgente al Codice delle assicurazioni private, che trova i suoi precedenti storici rispettivamente negli artt. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990 e 3 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1997, n. 39, le succitate disposizioni disciplinavano diversi aspetti EL procedura di risarcimento danni causati dalla circolazione di veicoli:
l'art. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990 sanciva l'improponibilità EL domanda giudiziale prima del decorso di sessanta giorni dalla lettera raccomandata con cui veniva avanzata la richiesta di risarcimento;
l'art. 3 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 prescriveva l'obbligo di proporre al danneggiato una congrua offerta risarcitoria (ovvero di comunicare i motivi del diniego di siffatta proposta) entro termini decorrenti dalla trasmissione di una richiesta del danneggiato contenente dati e informazioni utili all'accertamento e alla valutazione del danno. Nell'attuale assetto normativo, così come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, il riferimento contenuto nell'art. 145 Codice delle assicurazioni private non consente una lettura unitaria delle due norme, tale per cui l'improponibilità EL domanda giudiziale debba essere integrata dalle disposizioni dell'art. 148 Codice delle assicurazioni private: il predetto riferimento, infatti, non comporta una sovrapposizione dell'aspetto inerente alla procedibilità EL domanda del danneggiato con quello dell'attività dell'assicuratore ante causam, ma deve piuttosto ritenersi limitato all'individuazione EL richiesta risarcitoria quale dies a quo per il computo del termine di sessanta/novanta giorni indicato dall'art. 145 come spatium deliberandi concesso alla compagnia assicuratrice. In altri termini, l'art. 148 Codice delle assicurazioni private (rubricato “Procedura di risarcimento” da parte EL compagnia assicuratrice) – e, in particolare, le disposizioni che riguardano gli obblighi del danneggiato di consentire gli esami sulla propria persona (e, dal 2012, anche sul veicolo coinvolto nel sinistro) e dell'assicurazione di formulare un'offerta – non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene, invece, alle attività che le parti (e, in particolare, l'assicuratore, il quale non può restare inerte) devono svolgere per intraprendere una trattativa, con l'auspicio (del legislatore) di addivenire ad una soluzione conciliativa stragiudiziale (Cass. civ., sez. III, n. 1829 del 2018).
Orbene, vi sono due diverse letture dell'art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005. Secondo una prima opzione ermeneutica, l'art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere inteso come una regola processuale di natura prettamente formale: al danneggiato è prescritto, quale requisito per poter avviare il giudizio, soltanto il dovere di inviare una richiesta risarcitoria completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'istanza da parte dell'assicurazione e la condizione di proponibilità EL domanda si verifica una volta decorso il termine.
Tuttavia, tale lettura è considerata dalla giurisprudenza maggioritaria come riduttiva, in quanto non coglie la ratio legis EL disposizione de qua: l'art. 145 Codice delle assicurazioni private ha un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari” (così Corte
Cost., 3 maggio 2012, n. 111).
Lo scopo del legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale di sessanta/novanta giorni, ma – soprattutto – al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa. Affinché la procedura di risarcimento – ex art. 148 Codice delle assicurazioni private – possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'offerta congrua. pagina 6 di 8 La proponibilità EL domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un presupposto formale, rappresentato dalla trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta” (Cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01); ma anche ad un requisito sostanziale, in quanto “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore EL r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)” (Cass.,
Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione;
Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111).
Ne discende, quindi, che in tema di assicurazione obbligatoria EL responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private (Cass. civ., sez. III, n. 1829 del 2018).
Venendo al caso di specie, giova premettere, come già innanzi dichiarato da parte convenuta e statuito nella sentenza appellata che ci occupa, che la domanda giudiziale de qua era stata già oggetto di sentenza di improcedibilità ed era stata, poi, nuovamente reiterata innanzi al Gdp di Lucera, con allegazione dei medesimi documenti, tra cui la sola lettera di messa in mora del 13/11/13, integrata soltanto a seguito dello scioglimento EL riserva del 30/10/18, dal deposito attoreo di altra missiva di costituzione in mora, quella del 18/09/17, inviata a mezzo pec all'ente assicuratore;
ma anche quest'ultima, come la prima, risultante carente delle informazioni che il danneggiato deve, come osservato, obbligatoriamente fornire all'assicuratore per la validità EL messa in mora e per far divenire procedibile la successiva domanda giudiziale. Il giudizio, incardinato innanzi al Gdp di
Lucera, è stato poi definito con sentenza n. 18/2019, con cui è stata anche in tale sede dichiarata l'improponibilità EL domanda per le ragioni ut supra indicate. Peraltro, il medesimo Gdp di Lucera, nella sentenza appellata che ci occupa, n. 18/2019, ha statuito a chiare lettere che la domanda giudiziale de qua era stata già presentata e dichiarata improponibile per la medesima questione in un separato giudizio incardinato innanzi allo stesso ufficio del Giudice di Pace di Lucera.
Ancora, l'attore ha inviato alla società di assicurazione una raccomandata a/r, datata 18 settembre 2017,
a integrazione EL prima lettera di costituzione in mora, del 13/11/2013, scevra, anche questa, degli elementi necessari e sufficienti per permettere all'assicurazione di accertare la responsabilità, stimare il danno e – conseguentemente – formulare l'offerta, come correttamente osservato dal giudice di prime cure.
E, l'attore, tuttavia, non ha mai prodotto la documentazione integrativa richiesta dalla normativa vigente, nonostante la dichiarazione di improponibilità del primo giudizio che ci occupa e del giudizio ad esso precedente (cfr., sentenza n. 418/2017, r.g.n. n. 1402/16 RG, Gdp di Lucera).
Inoltre, con riguardo all'ordinanza EL S.C., richiamata dall'appellante, (ordinanza emessa da Cass. Sez. III, in data 30/9/2016, n. 19354) per cui “nessuna nullità o invalidità è predicabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo”, è opportuno rammentare che le riscontrate lacune sopra esposte non riescono a garantire quel raggiungimento dello scopo da parte EL sporta denuncia di pagina 7 di 8 sinistro e richiesta di risarcimento formulata dall'attore alla Controparte_2 rispettivamente nelle date del 13/11/2013 e del 18/09/2017.
[...]
Tra l'altro, non appare documentato dall'attore che lo stesso abbia poi sciolto tempestivamente (ovvero nel termine concesso all'Assicurazione per formulare l'offerta, pari giorni 90 ex art. 148 codice assicurazioni private) la riserva di produrre adeguata documentazione, né può rilevare la circostanza che tale documentazione sia intervenuta oltre lo scadere di tale termine.
Alla luce delle superiori considerazioni, in applicazione dell'art. 145 codice delle assicurazioni private, sussiste la preclusione di improcedibilità per l'azione promossa da in assenza di Parte_1 denuncia contenente i minimi elementi per il raggiungimento dello scopo di conoscibilità EL fattispecie di sinistro da parte EL Assicurazione chiamata a responsabilità diretta.
Ne consegue, dunque, che il giudice di prime cure ha correttamente dichiarato l'improponibilità EL domanda attorea.
Per queste ragioni, l'appello deve essere rigettato. La resa motivazione già basta a rigettare l'appello e la domanda così come formulata ed a confermare la sentenza di primo grado e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello, i quali restano integralmente assorbiti dalle ragioni di rigetto già esposte.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione applicabile, esclusa la fase istruttoria, avuto riguardo alle questioni trattate ed all'attività svolta;
nulla sulle spese tra parte appellante e l'appellata, CP_3
stante la contumacia EL stessa.
[...]
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è stato respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, EL legge 24 dicembre 2012, n.
228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 – EL sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma EL sentenza appellata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellata che liquida per il presente grado di giudizio in euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. nulla sulle spese tra parte appellante e la appellata, , stante la contumacia EL Controparte_3 stessa;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, EL legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello,
a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Foggia 16 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 366/2020
Tra
(C.F., ) con il patrocinio dell'avv.to RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA (C.F., ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Via C.F._2
Lustro n. 29, Foggia, presso lo studio del difensore avv. RUOCCO ANDREA;
APPELLANTE contro
, (P.IVA, ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 sede secondaria in AL e rappresentante generale per l'AL EL CI Controparte_2
, (P.IVA, , con il patrocinio dell'avv.to CHIARELLI
[...] P.IVA_2
GIANFRANCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in via Berardo Leone n. 1/B, Martina
Franca (TA), presso lo studio del difensore avv. CHIARELLI GIANFRANCO;
APPELLATA contro
, (C.F., ), con il patrocinio dell'avv.to DAMATO Controparte_3 C.F._3
PIER GIORGIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in via Lustro n. 29, Foggia, presso lo studio del difensore avv. DAMATO PIER GIORGIO;
altra APPELLATA contumace
Oggi 16 giugno 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha depositato note scritte:
Per l'avv. Andrea Ruocco;
Parte_1
Per già , l'Avv. Gianfranco Chiarelli Controparte_1 CP_4
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e EL discussione orale;
lette le difese delle parti da intendersi allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex artt. 127ter c.p.c. e
281sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281sexies c.p.c.
nella causa civile di appello iscritta al n. R.g. 366/2020 promossa da:
(C.F., ) con il patrocinio dell'avv.to RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA (C.F., ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Via C.F._2
Lustro n. 29, Foggia, presso lo studio del difensore avv. RUOCCO ANDREA;
APPELLANTE contro
, (P.IVA, ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 sede secondaria in AL e rappresentante generale per l'AL EL CI Controparte_2
, (P.IVA, , con il patrocinio dell'avv.to CHIARELLI
[...] P.IVA_2
GIANFRANCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in via Berardo Leone n. 1/B, Martina
Franca (TA), presso lo studio del difensore avv. CHIARELLI GIANFRANCO;
APPELLATO contro
, (C.F., ), con il patrocinio dell'avv.to DAMATO Controparte_3 C.F._3
PIER GIORGIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in via Lustro n. 29, Foggia, presso lo studio del difensore avv. DAMATO PIER GIORGIO;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI PER LESIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, ricevuti i termini di cui all'art. 127ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di udienza ex art. 281sexies c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto EL decisione
pagina 2 di 8 Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, EL novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, sede secondaria in AL e rappresentante
[...] generale per l'AL EL CI , e Controparte_2 CP_3
impugnando la sentenza emessa nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al
[...]
Giudice di Pace di Lucera, n. 18/2019, depositata in data 30.09.2019.
In fatto, l'odierno appellante ha rappresentato di aver evocato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di
Lucera i già citati convenuti al fine di sentirli condannare in solido, in quanto Controparte_3 proprietaria del veicolo Fiat Punto, targato CF797SB, e la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, sede secondaria in AL e rappresentante generale per l'AL EL CI
, in qualità di assicuratrice per la rca, al pagamento Controparte_2 EL somma di euro 4.660,57 a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti, a seguito del sinistro occorso in data 10/11/2013, ore 10,00 circa.
Segnatamente, ha esposto l'attore che, mentre percorreva a piedi la via De Nittis, in Apricena, veniva investito dall'autovettura Fiat Punto, condotta dalla proprietaria , la quale, mentre Controparte_3 effettuava manovra di retromarcia, non si avvedeva EL sua presenza sulla strada, investendolo;
che, a causa dell'incidente, veniva trasportato al Pronto Soccorso di San Severo, ove gli veniva diagnosticato un trauma cranico, cervicalgia post traumatica ed una ferita al cuoio capelluto, con una prognosi iniziale di 10 gg;
che ne erano derivati postumi invalidanti nella misura del 2%; che il periodo di osservazione e prognosi era di durata 50 gg;
che, pertanto, con lettera raccomandata a.r. del 13/11/13 aveva avanzato richiesta risarcimento danni, stante il rifiuto EL Controparte_2
; aveva chiesto, in conclusione, la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento del
[...] risarcimento dei danni personali subiti, quantificati in euro 4.660,57; con condanna alle spese e competenze di lite;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Alla prima udienza del 19/06/2018, il Gdp rilevava un difetto di notifica e disponeva la rinotifica nei confronti EL convenuta CP_3
La società convenuta, , benché regolarmente citata, Controparte_2 non si costituiva e ne veniva, quindi, dichiarata la contumacia.
Si costituiva, invece, la quale non contestava la domanda attorea, confermava la Controparte_3 dinamica del sinistro così come descritta dall'attore e chiedeva di essere manlevata dalla CI convenuta in caso di eventuale condanna ed accoglimento EL domanda attorea;
con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
All'udienza del 25/09/2018, il Gdp rilevava d'ufficio l'improcedibilità EL domanda fissando l'udienza del 04/12/18 per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 18/2019 r.g.n. n. 633/2018, il Gdp dichiarava l'improponibilità ex artt. 145 e 148 cod. ass. priv. EL domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e di;
nulla disponendo in ordine alle spese del giudizio
[...] Controparte_3 tra l'attore e l'ente assicuratore, stante la contumacia di quest'ultimo; con compensazione delle spese di lite tra l'attore e la convenuta CP_3
Contro tale sentenza ha presentato appello, chiedendo la riforma EL sentenza Parte_1 impugnata. Più precisamente, l'appellante ha censurato la sentenza resa dal Giudice di primo grado, per pagina 3 di 8 le seguenti motivazioni: “Erronea e/o falsa applicazione EL disposizione di cui all'art. 145 e ss d.lgs n. 209/05 – pag. 2 e 3 EL sentenza”. In particolare, a giudizio dell'appellante, il GdP avrebbe errato nel ritenere integrato il vizio di improcedibilità EL domanda risarcitoria avanzata in sede giurisdizionale, valorizzando lacune relative alla denuncia di sinistro obbligatoria nell'ambito del risarcimento diretto esercitabile dal pedone danneggiato nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile ex artt. 144, 145 e 148 codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7/9/2005, n. 209). Sul punto, parte appellante ha dedotto che le suddette lacune, ovvero l'omessa indicazione EL propria attività lavorativa e del proprio reddito, che il medesimo, in qualità di danneggiato, avrebbe dovuto apporre nell'atto di denuncia ut supra citato, non avrebbero alcuna influenza sulla pratica formulabilità di un giudizio sulla sussistenza e sull'entità del danno da parte EL CI convenuta in quanto la medesima, Controparte_2
, sulla scorta EL denuncia, avrebbe comunque potuto formulare il giudizio in
[...] questione ed offrire in via diretta e stragiudiziale al danneggiato il risarcimento.
In sostanza, secondo l'appellante, la denuncia in data 13/11/2013, poi, integrata dall'altra missiva di costituzione in mora del 18/09/2019, avrebbe comunque raggiunto il suo scopo –ovvero quello di rendere possibile un tale giudizio – posta la superfluità degli elementi mancanti ai fini EL formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicurazione.
Parte appellante ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in € 4.660,57; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La in persona del legale rappresentante pro-tempore, sede secondaria in AL e Controparte_1 rappresentante generale per l'AL EL CI , Controparte_2 costituitasi con comparsa di costituzione e risposta, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c; ha, nel merito, altresì chiesto il rigetto dell'appello con conferma EL sentenza n. 18/19, resa dal Giudice di Pace di Lucera;
in subordine, in caso di accoglimento dell'appello, il rigetto, nel merito, EL domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
con condanna dell'appellante alle spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Più precisamente, parte appellata, con riguardo alla rilevata improponibilità EL domanda attorea, ha dedotto come la vicenda in esame era stata già oggetto di pronuncia da parte del Giudice di Pace di
Lucera, il quale con sentenza n. 418/2017, di cui al n.r.g. 1402/16, dichiarava l'improcedibilità EL domanda;
parte appellata ha esposto altresì che parte attrice avrebbe reiterato, nel relativo giudizio di primo grado, di cui al r.g.n. n. 633/2018, la domanda presentando la medesima documentazione rispetto a quella prodotta nel Giudizio precedente conclusosi con la citata pronuncia di improcedibilità.
Parte appellata ha rilevato, difatti, come la lettera di messa in mora con cui è stato avviato l'iter risarcitorio presenterebbe vizi di contenuto ex artt. 145 co. 1 e art. 148 co. 2 C.d.A., rimasti non sanati;
in quanto, a suo dire, la proponibilità dell'azione di risarcimento dev'essere subordinata alla circostanza che la richiesta stragiudiziale abbia rispettato le modalità ed i contenuti previsti di cui all'art. 148 e art. 145 co. 1 C.d.A.
Nel merito, infine, parte appellata ha dedotto l'infondatezza EL domanda, per difetto di prova in ordine alla storicità dell'evento dannoso e difetto di sussistenza di nesso causale tra le lesioni lamentate dall'attore e la dinamica dell'evento narrata in citazione.
pagina 4 di 8 All'udienza cartolare del 26.03.2025, il Giudice ha ordinato il rinvio EL causa per la decisione ai sensi degli artt. 127ter e 281sexies c.p.c., invitando le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e EL discussione orale.
All'udienza del 16 giugno 2025, all'esito EL discussione ex art. 281sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
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Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che, ritualmente citata in Controparte_3 giudizio, ha inteso non costituirsi.
Per il principio EL c.d. ragione più liquida non è necessario vagliare le eccezioni preliminari di inammissibilità formulate da parte convenuta, atteso che l'appello nel merito è infondato. Ed invero, il giudicante deve decidere la causa sulla base EL questione ritenuta di più agevole soluzione, ai fini dell'economia processuale e EL celerità del giudizio, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito.
Con un unico motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea interpretazione degli artt. 145 e 148 del
Codice delle assicurazioni private da parte del giudice di prime cure.
Tale motivo è destituito di fondamento.
Più precisamente, il Giudice di Pace ha dichiarato l'improponibilità EL domanda risarcitoria, in quanto l'attore in primo grado ha inviato all'assicuratore de quo una richiesta di risarcimento che non conteneva gli elementi necessari e sufficienti, richiesti dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni, affinché la società assicurativa potesse formulare l'offerta risarcitoria.
Appare corretta, a giudizio di questo Tribunale - e non appare ispirata ad eccessivo rigore come preteso dall'appellante - la valutazione espressa dal GdP in punto di improcedibilità EL domanda giudiziale avanzata, in quanto posta in violazione delle specifiche previsioni contenute negli artt. 144, 145 in relazione all'art. 148 d.lgs. 7/9/2055, n. 209 (codice delle assicurazioni private). Come è noto la prima norma, ovvero l'art. 144, dà azione diretta al danneggiato non conducente, dunque al pedone, nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile ovvero contro l'assicurazione del mezzo investitore.
L'art. 145 contempla la previsione del rispetto dell'art. 148 quale condizione di procedibilità dell'azione in sede giurisdizionale e sancisce, difatti, l'improponibilità EL domanda giudiziale prima del decorso dei termini indicati, “decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148”. L'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, invece, prescrive il contenuto EL richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione EL proposta conciliativa;
prevede espressamente e tassativamente che in ipotesi di danno alla persona la denuncia da presentare debba contenere necessariamente anche: l'indicazione dell'età; attività e reddito del danneggiato;
entità delle lesioni subite;
l'attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. pagina 5 di 8 Nel regime normativo previgente al Codice delle assicurazioni private, che trova i suoi precedenti storici rispettivamente negli artt. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990 e 3 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1997, n. 39, le succitate disposizioni disciplinavano diversi aspetti EL procedura di risarcimento danni causati dalla circolazione di veicoli:
l'art. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990 sanciva l'improponibilità EL domanda giudiziale prima del decorso di sessanta giorni dalla lettera raccomandata con cui veniva avanzata la richiesta di risarcimento;
l'art. 3 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 prescriveva l'obbligo di proporre al danneggiato una congrua offerta risarcitoria (ovvero di comunicare i motivi del diniego di siffatta proposta) entro termini decorrenti dalla trasmissione di una richiesta del danneggiato contenente dati e informazioni utili all'accertamento e alla valutazione del danno. Nell'attuale assetto normativo, così come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, il riferimento contenuto nell'art. 145 Codice delle assicurazioni private non consente una lettura unitaria delle due norme, tale per cui l'improponibilità EL domanda giudiziale debba essere integrata dalle disposizioni dell'art. 148 Codice delle assicurazioni private: il predetto riferimento, infatti, non comporta una sovrapposizione dell'aspetto inerente alla procedibilità EL domanda del danneggiato con quello dell'attività dell'assicuratore ante causam, ma deve piuttosto ritenersi limitato all'individuazione EL richiesta risarcitoria quale dies a quo per il computo del termine di sessanta/novanta giorni indicato dall'art. 145 come spatium deliberandi concesso alla compagnia assicuratrice. In altri termini, l'art. 148 Codice delle assicurazioni private (rubricato “Procedura di risarcimento” da parte EL compagnia assicuratrice) – e, in particolare, le disposizioni che riguardano gli obblighi del danneggiato di consentire gli esami sulla propria persona (e, dal 2012, anche sul veicolo coinvolto nel sinistro) e dell'assicurazione di formulare un'offerta – non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene, invece, alle attività che le parti (e, in particolare, l'assicuratore, il quale non può restare inerte) devono svolgere per intraprendere una trattativa, con l'auspicio (del legislatore) di addivenire ad una soluzione conciliativa stragiudiziale (Cass. civ., sez. III, n. 1829 del 2018).
Orbene, vi sono due diverse letture dell'art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005. Secondo una prima opzione ermeneutica, l'art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere inteso come una regola processuale di natura prettamente formale: al danneggiato è prescritto, quale requisito per poter avviare il giudizio, soltanto il dovere di inviare una richiesta risarcitoria completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'istanza da parte dell'assicurazione e la condizione di proponibilità EL domanda si verifica una volta decorso il termine.
Tuttavia, tale lettura è considerata dalla giurisprudenza maggioritaria come riduttiva, in quanto non coglie la ratio legis EL disposizione de qua: l'art. 145 Codice delle assicurazioni private ha un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari” (così Corte
Cost., 3 maggio 2012, n. 111).
Lo scopo del legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale di sessanta/novanta giorni, ma – soprattutto – al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa. Affinché la procedura di risarcimento – ex art. 148 Codice delle assicurazioni private – possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'offerta congrua. pagina 6 di 8 La proponibilità EL domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un presupposto formale, rappresentato dalla trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta” (Cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01); ma anche ad un requisito sostanziale, in quanto “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore EL r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)” (Cass.,
Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione;
Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111).
Ne discende, quindi, che in tema di assicurazione obbligatoria EL responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private (Cass. civ., sez. III, n. 1829 del 2018).
Venendo al caso di specie, giova premettere, come già innanzi dichiarato da parte convenuta e statuito nella sentenza appellata che ci occupa, che la domanda giudiziale de qua era stata già oggetto di sentenza di improcedibilità ed era stata, poi, nuovamente reiterata innanzi al Gdp di Lucera, con allegazione dei medesimi documenti, tra cui la sola lettera di messa in mora del 13/11/13, integrata soltanto a seguito dello scioglimento EL riserva del 30/10/18, dal deposito attoreo di altra missiva di costituzione in mora, quella del 18/09/17, inviata a mezzo pec all'ente assicuratore;
ma anche quest'ultima, come la prima, risultante carente delle informazioni che il danneggiato deve, come osservato, obbligatoriamente fornire all'assicuratore per la validità EL messa in mora e per far divenire procedibile la successiva domanda giudiziale. Il giudizio, incardinato innanzi al Gdp di
Lucera, è stato poi definito con sentenza n. 18/2019, con cui è stata anche in tale sede dichiarata l'improponibilità EL domanda per le ragioni ut supra indicate. Peraltro, il medesimo Gdp di Lucera, nella sentenza appellata che ci occupa, n. 18/2019, ha statuito a chiare lettere che la domanda giudiziale de qua era stata già presentata e dichiarata improponibile per la medesima questione in un separato giudizio incardinato innanzi allo stesso ufficio del Giudice di Pace di Lucera.
Ancora, l'attore ha inviato alla società di assicurazione una raccomandata a/r, datata 18 settembre 2017,
a integrazione EL prima lettera di costituzione in mora, del 13/11/2013, scevra, anche questa, degli elementi necessari e sufficienti per permettere all'assicurazione di accertare la responsabilità, stimare il danno e – conseguentemente – formulare l'offerta, come correttamente osservato dal giudice di prime cure.
E, l'attore, tuttavia, non ha mai prodotto la documentazione integrativa richiesta dalla normativa vigente, nonostante la dichiarazione di improponibilità del primo giudizio che ci occupa e del giudizio ad esso precedente (cfr., sentenza n. 418/2017, r.g.n. n. 1402/16 RG, Gdp di Lucera).
Inoltre, con riguardo all'ordinanza EL S.C., richiamata dall'appellante, (ordinanza emessa da Cass. Sez. III, in data 30/9/2016, n. 19354) per cui “nessuna nullità o invalidità è predicabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo”, è opportuno rammentare che le riscontrate lacune sopra esposte non riescono a garantire quel raggiungimento dello scopo da parte EL sporta denuncia di pagina 7 di 8 sinistro e richiesta di risarcimento formulata dall'attore alla Controparte_2 rispettivamente nelle date del 13/11/2013 e del 18/09/2017.
[...]
Tra l'altro, non appare documentato dall'attore che lo stesso abbia poi sciolto tempestivamente (ovvero nel termine concesso all'Assicurazione per formulare l'offerta, pari giorni 90 ex art. 148 codice assicurazioni private) la riserva di produrre adeguata documentazione, né può rilevare la circostanza che tale documentazione sia intervenuta oltre lo scadere di tale termine.
Alla luce delle superiori considerazioni, in applicazione dell'art. 145 codice delle assicurazioni private, sussiste la preclusione di improcedibilità per l'azione promossa da in assenza di Parte_1 denuncia contenente i minimi elementi per il raggiungimento dello scopo di conoscibilità EL fattispecie di sinistro da parte EL Assicurazione chiamata a responsabilità diretta.
Ne consegue, dunque, che il giudice di prime cure ha correttamente dichiarato l'improponibilità EL domanda attorea.
Per queste ragioni, l'appello deve essere rigettato. La resa motivazione già basta a rigettare l'appello e la domanda così come formulata ed a confermare la sentenza di primo grado e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello, i quali restano integralmente assorbiti dalle ragioni di rigetto già esposte.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione applicabile, esclusa la fase istruttoria, avuto riguardo alle questioni trattate ed all'attività svolta;
nulla sulle spese tra parte appellante e l'appellata, CP_3
stante la contumacia EL stessa.
[...]
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è stato respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, EL legge 24 dicembre 2012, n.
228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 – EL sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma EL sentenza appellata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellata che liquida per il presente grado di giudizio in euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. nulla sulle spese tra parte appellante e la appellata, , stante la contumacia EL Controparte_3 stessa;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, EL legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello,
a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Foggia 16 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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