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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/09/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1995/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 03/04/2024 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Alberto MATTINA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Nakhon Nayok (Thailandia);
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da verbale di udienza del 16 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio il 30 luglio 2001 in Villa Parte_1 Controparte_1
d'Almè. Per_ Dalla loro unione sono nati maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , ancora Per_2
minorenne.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione con addebito alla Pt_1 moglie, l'affido esclusivo del figlio minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite madre-figlio secondo le modalità ritenute più opportune e un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di giustizia. Cumulativamente, ha richiesto la pronuncia di divorzio con conferma delle domande formulate in punto di regolamentazione della responsabilità genitoriale e di mantenimento dei figli.
La resistente, benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e la causa si è svolta nella sua contumacia.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 9 luglio 2024, alla quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, il Tribunale, disposta l'audizione del minore, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie e ha adottato i provvedimenti in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale del figlio minore e al mantenimento dei figli.
Con contestuale ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio e i provvedimenti accessori.
All'udienza del 16 settembre 2025, il ricorrente, comparso personalmente, ha confermato la sua volontà di divorziare, ha dichiarato di non aver convissuto né di essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e ha inoltre riferito: “Da quando ci siamo separati, so che mia moglie ha contattato una volta mia figlia per una chiacchierata ma nulla di più, i rapporti sono rimasti distanti come prima. Si sono incontrati una volta in un ristorante la mamma e i figli, mio figlio dice che orami la vede come una persona distaccata. Anche ieri parlavo con mia figlia che mi ha detto che il fratello la trattava quasi come un'estranea. E' stato seguito da una psicologa ma adesso si è concluso il percorso perché hanno il loro equilibrio. So tramite loro che è rientrata in Italia allo stesso indirizzo dove lavorava prima” (v. verbale 16.9.25).
Il ricorrente ha dunque precisato le proprie conclusioni, chiedendo la conferma delle condizioni della separazione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera di uno dei coniugi e precisamente della resistente (v. atto di matrimonio).
A tal fine, si ritiene di poter far riferimento ai regolamenti europei, applicabili anche ai cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea purché legati da vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro, secondo il principio avallato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 (causa C-68/07) e fatto proprio da questo giudicante.
Sussistendo un legame tra i coniugi e lo Stato italiano particolarmente incisivo, considerato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Italia e qui hanno stabilito la residenza abituale del proprio nucleo familiare, nulla osta all'applicazione della disciplina europea.
Ciò posto, si osserva che l'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 in materia di competenza individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) seconda alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che il ricorrente risiede in Italia.
Accertata la giurisdizione italiana, si osserva che la legge applicabile, in virtù del principio sopra esposto e dell'espresso rinvio operato dall'art. 31 della legge n. 218/1995, è regolata dal Regolamento
20 dicembre 2010 n. 1259 che all'art. 8 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo
5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati, in via residuale, dalla legge dello stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Trova dunque applicazione la legge italiana.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2231/2024, pubblicata in data 5 dicembre 2024 e passata in giudicato, come risultante dall'attestazione della
Cancelleria in atti.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, considerata anche la condotta processuale di parte resistente che, non costituendosi, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presente causa.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo stato, si osserva che il signor Pt_1
ha domandato l'affido esclusivo del minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione in forma libera delle visite tra madre e figlio, nonché un contributo per il mantenimento di entrambi i figli. Ritiene questo Collegio che le istanze avanzate, le quali hanno già trovato accoglimento in sede di separazione, possano essere integralmente confermate, poiché rispondenti al preminente interesse del minore.
Si rammenta che in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Com'è noto, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole e in deroga al modello legale prioritario dell'affido condiviso,
l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore, qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c.
In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena
4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
Tra i comportamenti sintomatici della inidoneità del genitore ad affrontare consapevolmente il proprio ruolo, rileva inoltre l'omissione del pagamento del mantenimento (cfr. Cass. 26587/2009;
Cass. 21823/22; Trib. Vibo Valentia 20 luglio 2023, n. 330; Trib. Rovigo 4 maggio 2023, n. 384;
Trib. Bari 20 aprile 2023, n. 1471; Trib. Torino 21 febbraio 2022, n. 732). L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Tenendo a mente questi principi, si osserva che nel caso di specie la resistente, come credibilmente dichiarato dal coniuge ed emerso anche dalle dichiarazioni del figlio (verbale 17.9.24), si è definitivamente allontanata dalla casa coniugale nel mese di novembre 2020, senza preoccuparsi dei figli, all'epoca entrambi minorenni, e da allora ha interrotto ogni forma di frequentazione con gli stessi.
In sede di audizione, il minore , sentito sul punto, ha dichiarato: “Adesso sono 5 anni che non Per_2 la vedo e non ho neanche molti contatti telefonici;
l'ultima volta che mi ha scritto forse è stato 4/5 mesi fa. Nell'ultimo periodo ho cercato di tenermi distante dalla mamma perché volevo stare tranquillo e risolvere i miei problemi” (verbale 17.9.24).
Dopo la separazione, la situazione è rimasta sostanzialmente invariata, tenuto conto di quanto dichiarato dal signor che ha riferito di un unico incontro tra la mamma e i figli (verbale Pt_1
16.9.25).
Ne deriva che, da almeno 5 anni, la resistente si sottrae all'adempimento dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione che gravano sui genitori, delegando al padre l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Questo comportamento, unitamente al comportamento processuale assunto nel presente giudizio, rivela, ad avviso del Collegio, una condizione di inadeguatezza della madre ad assolvere con consapevolezza il proprio ruolo genitoriale.
Diversamente, il ricorrente ha mostrato piena e integra capacità genitoriale, in quanto si è sempre occupato personalmente e in modo competente dei bisogni di accudimento del minore, come emerso dalle dichiarazioni rese dal figlio in sede di audizione (verbale 17.9.24), dimostrando di essere in grado di assicurargli un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo e una crescita equilibrata del minore.
Pertanto, a tutela dell'interesse esclusivo della prole, merita di essere confermato l'affido in via esclusiva al padre, con concentrazione in capo allo stesso anche delle decisioni di maggior interesse che riguardano il minore, il quale rimarrà collocato presso di lui.
Di conseguenza, la casa coniugale deve essere assegnata al ricorrente ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., affinché vi viva unitamente ai figli.
Si precisa che il signor sarà comunque tenuto a condividere con la moglie le decisioni che Pt_1 assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che ella possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
Le frequentazioni tra la madre e il figlio, considerata anche l'età di (16 anni), si svolgeranno Per_2
liberamente, in base agli accordi assunti direttamente tra loro.
Quanto ai provvedimenti di contenuto economico, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della
Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Dagli elementi in atti, risulta che il ricorrente presta regolare attività lavorativa e ha percepito un reddito mensile netto pari a 2000 euro circa nel 2022, nel 2021 e nel 2020 (mod. 730/2023-2022-
2021), è proprietario di alcune unità immobiliari (doc. 6 bis) e di due autovetture (doc. 18) ed è titolare, unitamente alla moglie, di un conto deposito titoli del controvalore di 18.000 euro circa al
31.12.23 (doc. 15) e di un conto cointestato con la resistente (doc. 10-12).
Non sono note ulteriori informazioni sulle condizioni economiche della moglie.
Pertanto, in assenza di informazioni in ordine ai redditi e al patrimonio della resistente, tenuto conto dei tempi di permanenza esclusivi trascorsi dai figli con il padre e delle loro esigenze, da valutarsi in relazione all'età, si reputa equo e congruo porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al Per_ mantenimento della figlia la quale ha conseguito la maturità lo scorso anno e frequenta gli studi universitari (verbale 9.7.24) e non può dunque considerarsi economicamente autonoma, e del figlio minore , nella misura di 250 euro mensili per ciascun figlio (500 euro complessivi), oltre al 50% Per_2
delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2024), detratte le somme eventualmente già versate a questo titolo.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della resistente, visto l'integrale accoglimento delle domande del ricorrente con riguardo, in particolare, alla domanda di addebito della separazione e di affido esclusivo, e si liquidano come in dispositivo, in conformità del D.M. n.
55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
il 30 luglio 2001 in Villa d'Almè; CP_1
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Villa d'Almè di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, n. 7, parte II, serie A;
affida in via esclusiva il figlio minore al padre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con concentrazione in capo allo stesso di tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
dispone che il padre comunichi alla madre le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, di modo che ella possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte del signor Pt_1
dispone il collocamento prevalente del minore presso il padre, al quale è assegnata la casa coniugale;
dispone che le visite tra madre e figlio si svolgano liberamente, sulla base degli accordi direttamente assunti tra loro;
pone a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente, a titolo di contributo indiretto per il
Per_ mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autonoma e del figlio minore
, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2024), Per_2
detratte le somme già versate a tale titolo, la somma complessiva di euro 500 (euro 250 per ciascuna figlio), somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per
i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti
e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. condanna la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 03/04/2024 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Alberto MATTINA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Nakhon Nayok (Thailandia);
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da verbale di udienza del 16 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio il 30 luglio 2001 in Villa Parte_1 Controparte_1
d'Almè. Per_ Dalla loro unione sono nati maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , ancora Per_2
minorenne.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione con addebito alla Pt_1 moglie, l'affido esclusivo del figlio minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite madre-figlio secondo le modalità ritenute più opportune e un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di giustizia. Cumulativamente, ha richiesto la pronuncia di divorzio con conferma delle domande formulate in punto di regolamentazione della responsabilità genitoriale e di mantenimento dei figli.
La resistente, benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e la causa si è svolta nella sua contumacia.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 9 luglio 2024, alla quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, il Tribunale, disposta l'audizione del minore, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie e ha adottato i provvedimenti in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale del figlio minore e al mantenimento dei figli.
Con contestuale ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio e i provvedimenti accessori.
All'udienza del 16 settembre 2025, il ricorrente, comparso personalmente, ha confermato la sua volontà di divorziare, ha dichiarato di non aver convissuto né di essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e ha inoltre riferito: “Da quando ci siamo separati, so che mia moglie ha contattato una volta mia figlia per una chiacchierata ma nulla di più, i rapporti sono rimasti distanti come prima. Si sono incontrati una volta in un ristorante la mamma e i figli, mio figlio dice che orami la vede come una persona distaccata. Anche ieri parlavo con mia figlia che mi ha detto che il fratello la trattava quasi come un'estranea. E' stato seguito da una psicologa ma adesso si è concluso il percorso perché hanno il loro equilibrio. So tramite loro che è rientrata in Italia allo stesso indirizzo dove lavorava prima” (v. verbale 16.9.25).
Il ricorrente ha dunque precisato le proprie conclusioni, chiedendo la conferma delle condizioni della separazione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera di uno dei coniugi e precisamente della resistente (v. atto di matrimonio).
A tal fine, si ritiene di poter far riferimento ai regolamenti europei, applicabili anche ai cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea purché legati da vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro, secondo il principio avallato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 (causa C-68/07) e fatto proprio da questo giudicante.
Sussistendo un legame tra i coniugi e lo Stato italiano particolarmente incisivo, considerato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Italia e qui hanno stabilito la residenza abituale del proprio nucleo familiare, nulla osta all'applicazione della disciplina europea.
Ciò posto, si osserva che l'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 in materia di competenza individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) seconda alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che il ricorrente risiede in Italia.
Accertata la giurisdizione italiana, si osserva che la legge applicabile, in virtù del principio sopra esposto e dell'espresso rinvio operato dall'art. 31 della legge n. 218/1995, è regolata dal Regolamento
20 dicembre 2010 n. 1259 che all'art. 8 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo
5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati, in via residuale, dalla legge dello stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Trova dunque applicazione la legge italiana.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2231/2024, pubblicata in data 5 dicembre 2024 e passata in giudicato, come risultante dall'attestazione della
Cancelleria in atti.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, considerata anche la condotta processuale di parte resistente che, non costituendosi, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presente causa.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo stato, si osserva che il signor Pt_1
ha domandato l'affido esclusivo del minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione in forma libera delle visite tra madre e figlio, nonché un contributo per il mantenimento di entrambi i figli. Ritiene questo Collegio che le istanze avanzate, le quali hanno già trovato accoglimento in sede di separazione, possano essere integralmente confermate, poiché rispondenti al preminente interesse del minore.
Si rammenta che in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Com'è noto, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole e in deroga al modello legale prioritario dell'affido condiviso,
l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore, qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c.
In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena
4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
Tra i comportamenti sintomatici della inidoneità del genitore ad affrontare consapevolmente il proprio ruolo, rileva inoltre l'omissione del pagamento del mantenimento (cfr. Cass. 26587/2009;
Cass. 21823/22; Trib. Vibo Valentia 20 luglio 2023, n. 330; Trib. Rovigo 4 maggio 2023, n. 384;
Trib. Bari 20 aprile 2023, n. 1471; Trib. Torino 21 febbraio 2022, n. 732). L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Tenendo a mente questi principi, si osserva che nel caso di specie la resistente, come credibilmente dichiarato dal coniuge ed emerso anche dalle dichiarazioni del figlio (verbale 17.9.24), si è definitivamente allontanata dalla casa coniugale nel mese di novembre 2020, senza preoccuparsi dei figli, all'epoca entrambi minorenni, e da allora ha interrotto ogni forma di frequentazione con gli stessi.
In sede di audizione, il minore , sentito sul punto, ha dichiarato: “Adesso sono 5 anni che non Per_2 la vedo e non ho neanche molti contatti telefonici;
l'ultima volta che mi ha scritto forse è stato 4/5 mesi fa. Nell'ultimo periodo ho cercato di tenermi distante dalla mamma perché volevo stare tranquillo e risolvere i miei problemi” (verbale 17.9.24).
Dopo la separazione, la situazione è rimasta sostanzialmente invariata, tenuto conto di quanto dichiarato dal signor che ha riferito di un unico incontro tra la mamma e i figli (verbale Pt_1
16.9.25).
Ne deriva che, da almeno 5 anni, la resistente si sottrae all'adempimento dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione che gravano sui genitori, delegando al padre l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Questo comportamento, unitamente al comportamento processuale assunto nel presente giudizio, rivela, ad avviso del Collegio, una condizione di inadeguatezza della madre ad assolvere con consapevolezza il proprio ruolo genitoriale.
Diversamente, il ricorrente ha mostrato piena e integra capacità genitoriale, in quanto si è sempre occupato personalmente e in modo competente dei bisogni di accudimento del minore, come emerso dalle dichiarazioni rese dal figlio in sede di audizione (verbale 17.9.24), dimostrando di essere in grado di assicurargli un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo e una crescita equilibrata del minore.
Pertanto, a tutela dell'interesse esclusivo della prole, merita di essere confermato l'affido in via esclusiva al padre, con concentrazione in capo allo stesso anche delle decisioni di maggior interesse che riguardano il minore, il quale rimarrà collocato presso di lui.
Di conseguenza, la casa coniugale deve essere assegnata al ricorrente ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., affinché vi viva unitamente ai figli.
Si precisa che il signor sarà comunque tenuto a condividere con la moglie le decisioni che Pt_1 assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che ella possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
Le frequentazioni tra la madre e il figlio, considerata anche l'età di (16 anni), si svolgeranno Per_2
liberamente, in base agli accordi assunti direttamente tra loro.
Quanto ai provvedimenti di contenuto economico, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della
Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Dagli elementi in atti, risulta che il ricorrente presta regolare attività lavorativa e ha percepito un reddito mensile netto pari a 2000 euro circa nel 2022, nel 2021 e nel 2020 (mod. 730/2023-2022-
2021), è proprietario di alcune unità immobiliari (doc. 6 bis) e di due autovetture (doc. 18) ed è titolare, unitamente alla moglie, di un conto deposito titoli del controvalore di 18.000 euro circa al
31.12.23 (doc. 15) e di un conto cointestato con la resistente (doc. 10-12).
Non sono note ulteriori informazioni sulle condizioni economiche della moglie.
Pertanto, in assenza di informazioni in ordine ai redditi e al patrimonio della resistente, tenuto conto dei tempi di permanenza esclusivi trascorsi dai figli con il padre e delle loro esigenze, da valutarsi in relazione all'età, si reputa equo e congruo porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al Per_ mantenimento della figlia la quale ha conseguito la maturità lo scorso anno e frequenta gli studi universitari (verbale 9.7.24) e non può dunque considerarsi economicamente autonoma, e del figlio minore , nella misura di 250 euro mensili per ciascun figlio (500 euro complessivi), oltre al 50% Per_2
delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2024), detratte le somme eventualmente già versate a questo titolo.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della resistente, visto l'integrale accoglimento delle domande del ricorrente con riguardo, in particolare, alla domanda di addebito della separazione e di affido esclusivo, e si liquidano come in dispositivo, in conformità del D.M. n.
55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
il 30 luglio 2001 in Villa d'Almè; CP_1
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Villa d'Almè di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, n. 7, parte II, serie A;
affida in via esclusiva il figlio minore al padre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con concentrazione in capo allo stesso di tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
dispone che il padre comunichi alla madre le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, di modo che ella possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte del signor Pt_1
dispone il collocamento prevalente del minore presso il padre, al quale è assegnata la casa coniugale;
dispone che le visite tra madre e figlio si svolgano liberamente, sulla base degli accordi direttamente assunti tra loro;
pone a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente, a titolo di contributo indiretto per il
Per_ mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autonoma e del figlio minore
, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2024), Per_2
detratte le somme già versate a tale titolo, la somma complessiva di euro 500 (euro 250 per ciascuna figlio), somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per
i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti
e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. condanna la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo