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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3272 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 36897/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/10/2024 da 1) Parte_1 nato/a Milano il 10.05.1979 cittadino/a: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Veronica Maiorano presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_3 nato/a Bollate il 07.12.1978 cittadino/a: Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Patrizia Carniglia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cormano (MI) il giorno 28.04.2007 (anno 2007 atto n. 06, parte II, serie A)
separati consensualmente con verbale del 25.10.2021 omologata con decreto n. 18730/2021 del 03.11.2021 del Tribunale di Milano con i seguenti figli: (cf ) nato a [...] il Parte_4 C.F._3
12.10.2010
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.10.2024 la Sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale: di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Sig.
[...]
in Cormano in data 28.04.2007; disporre l'affido condiviso del figlio minore ad Parte_3 Pt_4 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
assegnazione della casa coniugale;
disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento indiretto della somma di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. In data 30.01.2025 si è costituito in giudizio il Sig. , il quale si è associato alla pronuncia Parte_3 di divorzio e all'affido condiviso, ma si è opposto alle restanti domande di controparte. All'udienza del 25.03.2025 le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. ed il recepimento del seguente accordo:
dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi
, celebrato con rito concordatario in Cormano Parte_1 Parte_3
(MI) in data 28.04.2007 (ANNO 2007 – ATTO N. 6, PARTE II, Seria A) e ordinare all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio (Cormano- MI), l'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio;
affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori;
Parte_4
collocamento prevalente di presso la mamma, con diritto di visita paterno secondo le seguenti Pt_4 tempistiche e modalità: a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena e un giorno infrasettimanale, lasciando agli accordi padre-figlio il pernottamento in quel giorno. Il tutto, salvo diverso accordo scritto tra le Parti (anche mediante e-mail e/o SMS e/o WhatsApp);
le Parti si impegnano a vendere la casa familiare in comproprietà entro il 31/12/29 con impegno a conferire mandato ad un'agenzia immobiliare entro il termine del 31/5/29 ed a preferire ciascuna delle Parti, a parità di condizione di vendita, ove interessata all'acquisto; sino alla vendita la casa familiare rimarrà alla signora quale genitore prevalentemente collocatario, che ivi vivrà Parte_1 unitamente al figlio minore ed ove entrambi manterranno la residenza anagrafica; le Parti si impegnano altresì ad onorare pro quota il mutuo ancora in essere sull'immobile
il Sig. è tenuto al pagamento di un contributo al mantenimento ordinario a favore Parte_3 del figlio, , pari all'importo di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili entro il Parte_4 giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale dello stesso ai sensi degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano che devono intendersi quale parte integrante del raggiunto accordo tra le Parti;
l'assegno unico per il figlio verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
durante il periodo natalizio, pasquale, i ponti e tutte le altre festività scolastiche, ad esclusione delle ferie estive, il minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di tempo pari alla metà del periodo di vacanza previsto dagli istituti scolastici. In Particolare, durante le vacanze natalizie, secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno, trascorrerà con uno dei genitori il primo Pt_4 periodo - decorrente dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie fino al 30 dicembre di ogni anno -
e con l'altro genitore il secondo periodo - decorrente dal 30 dicembre fino al termine delle vacanze scolastiche natalizie – (primo periodo 2025 di spettanza materna), garantendo in ogni caso, con uno dei genitori la Vigilia di Natale (24 dicembre - Vigilia di Natale di spettanza del Sig. ) e Parte_4 con l'altro la giornata di Natale (25 dicembre – Natale anno 2025 di spettanza materna).
Le vacanze scolastiche pasquali saranno suddivise a metà tra i genitori con la precisazione che il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo per l'anno 2025 sarà di spettanza materna.
Il tutto, salvo diverso accordo scritto tra le Parti e lasciando agli accordi padre-figlio la scelta dei giorni e del pernottamento;
in occasione dei periodi di vacanza estiva, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il padre potrà trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto, prima metà ovvero seconda metà del mese, ad anni alterni con la mamma, con obbligo per entrambi i genitori di comunicare all'altro, entro il 30 aprile di ogni anno, luogo e periodo di destinazione delle eventuali mete estive;
i Sigg.ri e avranno libera facoltà di contattare il figlio sulla sua utenza Parte_1 Parte_4 telefonica nei periodi di permanenza del minore presso l'altro genitore;
I coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione ad ottenere dalle Autorità Competenti il rilascio dei documenti di identità/passaporti validi per l'espatrio del minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cormano (MI) il giorno 28.04.2007 tra Parte_1 Parte_3
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CORMANO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/10/2024 da 1) Parte_1 nato/a Milano il 10.05.1979 cittadino/a: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Veronica Maiorano presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_3 nato/a Bollate il 07.12.1978 cittadino/a: Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Patrizia Carniglia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cormano (MI) il giorno 28.04.2007 (anno 2007 atto n. 06, parte II, serie A)
separati consensualmente con verbale del 25.10.2021 omologata con decreto n. 18730/2021 del 03.11.2021 del Tribunale di Milano con i seguenti figli: (cf ) nato a [...] il Parte_4 C.F._3
12.10.2010
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.10.2024 la Sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale: di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Sig.
[...]
in Cormano in data 28.04.2007; disporre l'affido condiviso del figlio minore ad Parte_3 Pt_4 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
assegnazione della casa coniugale;
disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento indiretto della somma di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. In data 30.01.2025 si è costituito in giudizio il Sig. , il quale si è associato alla pronuncia Parte_3 di divorzio e all'affido condiviso, ma si è opposto alle restanti domande di controparte. All'udienza del 25.03.2025 le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. ed il recepimento del seguente accordo:
dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi
, celebrato con rito concordatario in Cormano Parte_1 Parte_3
(MI) in data 28.04.2007 (ANNO 2007 – ATTO N. 6, PARTE II, Seria A) e ordinare all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio (Cormano- MI), l'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio;
affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori;
Parte_4
collocamento prevalente di presso la mamma, con diritto di visita paterno secondo le seguenti Pt_4 tempistiche e modalità: a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena e un giorno infrasettimanale, lasciando agli accordi padre-figlio il pernottamento in quel giorno. Il tutto, salvo diverso accordo scritto tra le Parti (anche mediante e-mail e/o SMS e/o WhatsApp);
le Parti si impegnano a vendere la casa familiare in comproprietà entro il 31/12/29 con impegno a conferire mandato ad un'agenzia immobiliare entro il termine del 31/5/29 ed a preferire ciascuna delle Parti, a parità di condizione di vendita, ove interessata all'acquisto; sino alla vendita la casa familiare rimarrà alla signora quale genitore prevalentemente collocatario, che ivi vivrà Parte_1 unitamente al figlio minore ed ove entrambi manterranno la residenza anagrafica; le Parti si impegnano altresì ad onorare pro quota il mutuo ancora in essere sull'immobile
il Sig. è tenuto al pagamento di un contributo al mantenimento ordinario a favore Parte_3 del figlio, , pari all'importo di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili entro il Parte_4 giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale dello stesso ai sensi degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano che devono intendersi quale parte integrante del raggiunto accordo tra le Parti;
l'assegno unico per il figlio verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
durante il periodo natalizio, pasquale, i ponti e tutte le altre festività scolastiche, ad esclusione delle ferie estive, il minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di tempo pari alla metà del periodo di vacanza previsto dagli istituti scolastici. In Particolare, durante le vacanze natalizie, secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno, trascorrerà con uno dei genitori il primo Pt_4 periodo - decorrente dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie fino al 30 dicembre di ogni anno -
e con l'altro genitore il secondo periodo - decorrente dal 30 dicembre fino al termine delle vacanze scolastiche natalizie – (primo periodo 2025 di spettanza materna), garantendo in ogni caso, con uno dei genitori la Vigilia di Natale (24 dicembre - Vigilia di Natale di spettanza del Sig. ) e Parte_4 con l'altro la giornata di Natale (25 dicembre – Natale anno 2025 di spettanza materna).
Le vacanze scolastiche pasquali saranno suddivise a metà tra i genitori con la precisazione che il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo per l'anno 2025 sarà di spettanza materna.
Il tutto, salvo diverso accordo scritto tra le Parti e lasciando agli accordi padre-figlio la scelta dei giorni e del pernottamento;
in occasione dei periodi di vacanza estiva, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il padre potrà trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto, prima metà ovvero seconda metà del mese, ad anni alterni con la mamma, con obbligo per entrambi i genitori di comunicare all'altro, entro il 30 aprile di ogni anno, luogo e periodo di destinazione delle eventuali mete estive;
i Sigg.ri e avranno libera facoltà di contattare il figlio sulla sua utenza Parte_1 Parte_4 telefonica nei periodi di permanenza del minore presso l'altro genitore;
I coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione ad ottenere dalle Autorità Competenti il rilascio dei documenti di identità/passaporti validi per l'espatrio del minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cormano (MI) il giorno 28.04.2007 tra Parte_1 Parte_3
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CORMANO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai