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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2192/2023 del R.G. Trib. in data 27/11/2023, promossa d a
- (C.F. ), cittadino italiano, nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.11.1962
- (C.F. ), cittadina italiana, nata a [...] il Parte_2 C.F._2
07.10.1969, entrambi residenti a [...]7 ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Zanussi;
a t t o r i
c o n t r o
- (C.F. ), Condominio sito in 33080 - Controparte_1 P.IVA_1
Porcia (PN) in via Casale Ravoriei n. 4, in persona dell'amministratore sig. Controparte_2
(CF: ), legale rappresentante di - C.F._3 Controparte_3
già corrente in 33080 - Porcia (PN), via Lazio n. 54, C.F. e P.IVA Controparte_4
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore Rag. CP_5
c o n v e n u t o – c o n t u m a c e
1 e c o n l ' i n t e r v e n t o d i
- , nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 4/6, cod. fisc. C.F._4
- , nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 4/5, cod. fisc. ; C.F._5
- , nato a [...] il [...], residente in [...]
Ravoriei n. 4/3, cod. fisc. C.F._6
- , nata a [...] il [...], residente in [...]
Ravoriei n. 4/3, cod. fisc. ; C.F._7
- , nato ad [...] il [...], residente in [...]
Ravoriei n. 4/6, cod. fisc. , C.F._8
condomini del sito in Porcia (PN), tutti rappresentati e difesi Controparte_1 dall'avv. Ladislao Kowalski, che ha rinunciato al mandato in data 12/12/24
t e r z i i n t e r v e n u t i
avente per oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 24/2/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
- parti attrici, come da foglio depositato in via telematica in data 17/2/25 e pertanto:
“In via preliminare
Dichiararsi inammissibile, per mancanza di legittimazione a stare in giudizio oltre che per difetto di interesse ad agire, tutte le domande ed eccezioni svolte nel presente giudizio dagli intervenienti adesivo dipendenti.
Nel merito
Dichiararsi nulla e/o annullarsi la delibera del 30.3.2022 del Controparte_1
nella parte in cui illegittimamente approva un Consuntivo 2021 (al 1° punto o.d.g.) ed un
Preventivo 2022 (al 4° punto o.d.g.) che: I. pretende nel riepilogativo “Saldi di fine Es. prec.” dell'annualità 2021 complessivi euro 2.084,41 anziché zero euro;
II. pretende di riscuotere un onere supercondominiale che spetta invece essere esatto da parte di altro ente ovvero il legittimo amministratore del Supercondominio “AL VERDE”, per indebiti 81,56 euro anziché zero euro nel
2 2021 ed indebiti 93,73 euro anziché zero euro nel 2022 (N.d.R.: già corrisposti al legittimo competente gestore protempore del Supercondominio “AL VERDE”); III. riporta spese legali ad esclusiva competenza del Condominio per soccombenza giudiziale, a carico degli attori per euro
556,71 che devono invece essere pari a zero euro;
IV. erra nel riparto degli oneri di Illuminazione della scala A non attribuendo ad entrambe le scale A e B, la spesa della Fattura n.74 ZETA
ELETTROIMPIANTI per l'errato addebito di euro 49,04 anziché il dovuto di euro 27,68; V. erra nel riparto degli oneri di acquedotto onerando gli attori di una somma errata in più per euro 19,48;
VI. erra nel ricalcolare il riparto complessivo secondo il dictum delle sentenze in atti generando debito condominiale che grava gli attori di una spesa illegittima pari ad euro 76,02 più eventuali euro 774,04 derivanti dall'onere di ripiano del debito condominiale generato dall'ammanco di bilancio per mancati versamenti, creato dalla grave Confusione Patrimoniale fra condominio
“ e Supercondominio “AL VERDE”, (N.d.R.: il non corrisposto dai Controparte_1
“residenziali” non condòmini, aleatori contributori su base fiduciaria per illegittima decisione dell'assise del “Residenza al Verde”); VII. imputa illegittime spese postali personali per 14,40 euro;
ciò in quanto: 1) illegittimamente approva un Consuntivo 2021 (al 1° punto o.d.g.) ed un
Preventivo 2022 (al 4° punto o.d.g.) creando grave confusione patrimoniale fra i due distinti e sovraordinati enti di gestione – condominio “ e Supercondominio “AL Controparte_1
VERDE” con disapplicazione del principio d'identità del resoconto e di veridicità delle poste ivi ascritte;
2) illecitamente travalica le proprie competenze assembleari, approvando per “facta concludentia” il rendiconto d'esercizio di un altro ente distinto e sovraordinato, generando così nel bilancio condominiale uscite certe ma entrate non di mandato, aleatorie su base fiduciaria, in parte prescritte e che di fatto annullano, per gli effetti dell'art.1253 c.c. il credito attoreo risultante dall'errato ricalcolo del dovuto secondo le censure delle irrevocabili sentenze nn.55/2020,
774/2021 e 477/2022 del Tribunale di Pordenone e nn.277/2021, 388/2022, 463/2022 e 93/2024 del
Giudice di Pace di Pordenone.
Con condanna ex art. 96 c.p.c. del convenuto al risarcimento del danno da lite CP_1
temeraria nella misura di euro 1.000,00 salva diversa maggiore o minore determinazione del
Giudice adito.
In ogni caso Spese di lite, anche della fase di mediazione procedura RG 66/2021 pari ad euro
810,00 oltre oneri per compensi, euro 48,80 per indennità di mediazione ed euro 56,35 per spese postali di invio, rifuse.
3 Con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
- parti terze intervenute, come da memoria di costituzione di data 24/4/2024 e quindi:
“IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la intervenuta estinzione del presente procedimento a seguito della mancata notifica dell'atto di riassunzione nei confronti del Condominio.
NEL MERITO: respinte le domande tutte formulate per le motivazioni esposte in atti. In tutti i casi spese di causa comprensive di competenze, forfettarie, Cassa ed IVA, interamente rifuse o, comunque, compensate fra le parti.
IN VIA ISTRUTTORIA: riservato ogni mezzo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli attori hanno originariamente convenuto in giudizio il Controparte_1
del quale sono condomini, davanti al Giudice di Pace di Pordenone, per ottenere
[...]
l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività, della delibera dell'assemblea condominiale di data 30/3/2022, con condanna del convenuto a titolo di responsabilità aggravata. Tra i motivi d'impugnazione sono stati dedotti l'inserimento nei rendiconti di oneri relativi ad altro ente, con conseguente grave confusione patrimoniale, l'addebito di voci di spesa non dovute e l'erronea ripartizione di taluni oneri condominiali. Rimasto contumace il , sono volontariamente CP_1 intervenuti alcuni condomini, che hanno pregiudizialmente eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito, il quale ha accolto l'eccezione, rilevando la propria incompetenza per valore, dichiarando competente il Tribunale di Pordenone e concedendo termine di tre mesi per la riassunzione della causa.
Con comparsa notificata alle sole parti costituite, gli attori hanno riassunto la causa davanti a questo
Tribunale, riproponendo le conclusioni già assunte davanti al primo giudice.
Si sono costituiti i condomini già intervenuti in primo grado, eccependo in via pregiudiziale l'estinzione del procedimento, per omessa notificazione della comparsa di costituzione in riassunzione al convenuto contumace. Nel merito, le parti intervenute, pur condividendo nei suoi presupposti il motivo di impugnazione relativo all'erronea imputazione al di oneri in CP_1 realtà gravanti su un supercondominio, hanno comunque dedotto che, nell'impossibilità di una soluzione alternativa, per non essere stata costituita l'assemblea del supercondominio che avrebbe dovuto ripartire gli oneri, ne era stata legittimamente disposta una ripartizione provvisoria da parte del . Quanto agli altri motivi di contestazione della delibera impugnata, gli intervenuti, CP_1
4 senza entrare nel merito, hanno rilevato la natura minimale delle questioni poste, tale da non giustificare l'iniziativa giudiziaria. Infine, hanno contestato la domanda di condanna per responsabilità aggravata.
Nell'udienza del giorno 14/6/24, rigettata in via preliminare la richiesta dei terzi intervenuti di dichiarazione di estinzione del procedimento, essendosi ritenuto che “... il mutamento del giudice competente non costituisce un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, tale da costituire il presupposto della necessità di notifica della riassunzione al contumace ...”, su richiesta delle parti sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Al deposito delle memorie hanno provveduto solo gli attori, i quali, nel contestare le difese avversarie e nell'approfondire le argomentazioni del proprio atto introduttivo, hanno innanzitutto eccepito l'inammissibilità delle domande ed eccezioni dei condomini intervenuti, sostenendone la non compatibilità con la natura adesivo dipendente del loro intervento.
Disposta la sospensione della deliberazione impugnata nell'udienza del giorno 12/12/24, nella quale
è stato anche concesso un rinvio per consentire la costituzione di un nuovo difensore dei terzi intervenuti a seguito della rinuncia al mandato del loro legale, in quella successiva del giorno
24/1/25 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, che si è tenuta in data 24/2/25 mediante deposito di note scritte da parte dei soli attori, a seguito della cui rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza.
2. Gli attori hanno chiesto, per diversi motivi e quindi in forza di più causae petendi, la dichiarazione di nullità o l'annullamento della delibera assembleare impugnata, limitatamente ai punti 1) e 4) dell'ordine del giorno, relativi all'approvazione del consuntivo anno 2021 e del preventivo anno 2022.
2.1. Un primo e assorbente motivo di impugnazione ha a oggetto la contabilizzazione tra gli oneri condominiali, e la conseguente ripartizione tra i condomini, delle spese dell'impianto di fitodepurazione, riferibili, secondo gli attori, non al ma al supercondominio formato dal CP_1
primo e da altri fabbricati (tre villette unifamiliari e una villetta bifamiliare) appartenenti al medesimo insediamento urbanistico. Sotto questo profilo è stata da ultimo eccepita la nullità della
5 deliberazione, essendo stati invocati i vizi dell'eccesso di potere, della carenza di potere e del difetto di attribuzione.
L'ente convenuto non si è costituito e quindi ha rinunciato a contestare la censura proposta con l'atto di impugnazione. I condomini terzi intervenuti, pur condividendo la tesi secondo la quale le spese dell'impianto di fitodepurazione avrebbero dovuto essere ripartite dal supercondominio, hanno però sostenuto che, non essendo stato possibile, a causa dell'inerzia dei condomini e quindi anche degli stessi attori, la costituzione dell'assemblea del supercondominio per l'approvazione dei relativi bilanci, il aveva legittimamente provveduto a un addebito provvisorio delle spese a CP_1
carico dei propri condomini, in attesa di futuri conguagli a seguito della corretta ripartizione delle spese nei bilanci del supercondominio.
Anche a prescindere dall'inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente dei terzi nella contumacia della parte adiuvata, quanto sostenuto in fatto dagli intervenuti potrebbe tutt'al più chiarire i motivi di quanto avvenuto, ma non potrebbe comunque sanare l'invalidità della deliberazione, non rientrando tra le competenze deliberative dell'assemblea la ripartizione di spese non riferite, come nel caso in esame, a parti comuni dell'edificio condominiale, ma a parti comuni di altro ente, cioè il supercondominio.
Resta da stabilire quale invalidità si sia determinata per la violazione delle competenze deliberative assembleari.
La Suprema Corte ha chiarito il discrimine tra nullità e annullabilità, statuendo che “in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume"
(...)”(Cass. SS.UU. 9839/2021). In motivazione è stato precisato che “... qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell'edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell'assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi. E allora, il potere deliberativo dell'assemblea in tanto sussiste in quanto l'assemblea si mantenga all'interno delle proprie attribuzioni;
ove
l'assemblea straripi dalle attribuzioni ad essa conferite dalla legge, la deliberazione avrà un
6 oggetto giuridicamente impossibile e risulterà viziata da "difetto assoluto di attribuzioni". Il
"difetto assoluto di attribuzioni" è un vizio che non attiene al quomodo dell'esercizio del potere, ma attiene all'an del potere stesso;
esso non dipende dal cattivo esercizio in concreto di un potere esistente, ma dalla carenza assoluta in astratto del potere esercitato: in tali casi, la deliberazione non è idonea a conseguire l'effetto giuridico che si proponeva, risultando affetta da nullità radicale per "impossibilità giuridica" dell'oggetto ...”.
Dall'applicazione dei richiamati principi deriva la nullità della deliberazione, viziata da difetto assoluto di attribuzione per impossibilità giuridica dell'oggetto, non attenendo la stessa deliberazione a parti comuni dell'edificio ma essendo relativa a un impianto comune al supercondominio.
La nullità travolge l'intera deliberazione (Cass. 19250/2021 e successive conformi).
2.2. Derivando dal primo motivo d'impugnazione l'effetto caducatorio integrale delle parti della delibera impugnate (punti 1) e 4) dell'ordine del giorno), relative all'approvazione dei bilanci, è possibile definire il giudizio sulla scorta dell'applicazione del cosiddetto principio della ragione più liquida, senza la necessità di esaminare anche gli altri motivi d'impugnazione, ciascuno costituente un'ulteriore e distinta causa petendi posta a fondamento della domanda di annullamento dei medesimi punti della delibera. In sostanza, se la delibera va dichiarata nulla è superfluo approfondire i vizi che determinerebbero l'eventuale annullamento.
Tali vizi, in sintesi, consisterebbero: nella illegittima ripartizione anche a carico degli attori delle spese postali, così come delle spese legali gravanti sul condominio per effetto delle sentenze pronunciate nei precedenti giudizi che li avevano contrapposti;
nell'erronea ripartizione degli oneri di illuminazione e di quelli dell'acquedotto; nell'erronea contabilizzazione delle correzioni dei riparti imposte dalle precedenti sentenze.
Merita solo accennare che tali profili di illegittimità non sono stati contestati e che appaiono fondati, alla luce delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti attrici.
In particolare, il non avrebbe potuto addebitare agli attori pro quota le spese legali al CP_1
cui pagamento era stato condannato in un giudizio perso proprio contro di loro, secondo principio consolidato dettato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. 13885/2014) per il quale, in caso di controversia giudiziaria tra condominio e singoli condomini, la compagine condominiale si
7 scinde, con l'ulteriore conseguenza che l'addebito delle spese processuali segue la statuizione dell'autorità giudiziaria e non gli ordinari criteri condominiali di ripartizione.
Gli attori hanno anche fornito la prova documentale dell'errata ripartizione sia della fattura per l'illuminazione esterna (doc.9), sia dei costi del servizio idrico (doc.10 e 16).
Ancora, è fondata l'ulteriore censura circa i criteri di correzione dei riparti delle spese per gli oneri dell'impianto di fitodepurazione per effetto delle precedenti pronunce giudiziarie, non potendo beneficiare i nuovi condomini di accrediti volti a ripianare le spese sostenute dal prima CP_1
del loro subentro. Analogamente, è stata fondatamente impugnata la correzione dei riparti originata dalle precedenti sentenze, laddove non ha considerato tutte le illegittimità rilevate (si veda doc.12).
Condivisibile, infine, anche l'ulteriore motivo di impugnazione della delibera relativo all'addebito di spese postali a carico degli attori, trattandosi di spese generali da ripartire tra tutti i condomini.
3. L'accoglimento della domanda principale nel merito comporta l'applicazione del principio di soccombenza e la conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite, essendo stati costretti gli attori ad agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità della deliberazione invalida.
La condanna alla rifusione delle spese deve estendersi ai terzi intervenuti, diventati parte del giudizio a seguito del loro intervento.
Analogamente, la pronuncia deve comprendere le spese della mediazione obbligatoria, che sono assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di legittimità fa rientrare tutte i costi necessariamente sostenuti ai fini dell'instaurazione del giudizio (si veda, in motivazione, Cass.
32306/23).
La liquidazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014
e successivi aggiornamenti, secondo il valore della causa determinato sommando l'ammontare complessivo dei rendiconti oggetto della delibera impugnata, con applicazione dei minimi per tutte le fasi, per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività processuale svolta.
Non sussistono invece i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi affermare, valutata nel suo complesso, la natura temeraria della condotta processuale del e dei terzi intervenuti. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
8 Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2192/2023 del R.G., così decide:
- in accoglimento della domanda proposta dagli attori e Parte_1 Parte_2
dichiara la nullità della delibera assembleare adottata in data 30/3/2022 dal
[...]
limitatamente ai punti nn. 1 (esame e approvazione del consuntivo Controparte_1
2021; decisioni in merito) e 4 (esame e approvazione del preventivo 2022; decisioni in merito) dell'ordine del giorno;
- condanna il convenuto e i condomini terzi intervenuti Controparte_1
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , in solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori
[...] Parte_7
e delle spese di lite, che liquida nell'importo di € 2.540,00 Parte_1 Parte_2 per compenso avvocato e di € 545,00 per anticipazioni per la fase del giudizio e nell'importo di €
810,00 per compenso avvocato e di € 105,15 per anticipazioni per la fase della mediazione, in entrambi i casi oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali ed oltre agli accessori se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 15/4/2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2192/2023 del R.G. Trib. in data 27/11/2023, promossa d a
- (C.F. ), cittadino italiano, nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.11.1962
- (C.F. ), cittadina italiana, nata a [...] il Parte_2 C.F._2
07.10.1969, entrambi residenti a [...]7 ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Zanussi;
a t t o r i
c o n t r o
- (C.F. ), Condominio sito in 33080 - Controparte_1 P.IVA_1
Porcia (PN) in via Casale Ravoriei n. 4, in persona dell'amministratore sig. Controparte_2
(CF: ), legale rappresentante di - C.F._3 Controparte_3
già corrente in 33080 - Porcia (PN), via Lazio n. 54, C.F. e P.IVA Controparte_4
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore Rag. CP_5
c o n v e n u t o – c o n t u m a c e
1 e c o n l ' i n t e r v e n t o d i
- , nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 4/6, cod. fisc. C.F._4
- , nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 4/5, cod. fisc. ; C.F._5
- , nato a [...] il [...], residente in [...]
Ravoriei n. 4/3, cod. fisc. C.F._6
- , nata a [...] il [...], residente in [...]
Ravoriei n. 4/3, cod. fisc. ; C.F._7
- , nato ad [...] il [...], residente in [...]
Ravoriei n. 4/6, cod. fisc. , C.F._8
condomini del sito in Porcia (PN), tutti rappresentati e difesi Controparte_1 dall'avv. Ladislao Kowalski, che ha rinunciato al mandato in data 12/12/24
t e r z i i n t e r v e n u t i
avente per oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 24/2/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
- parti attrici, come da foglio depositato in via telematica in data 17/2/25 e pertanto:
“In via preliminare
Dichiararsi inammissibile, per mancanza di legittimazione a stare in giudizio oltre che per difetto di interesse ad agire, tutte le domande ed eccezioni svolte nel presente giudizio dagli intervenienti adesivo dipendenti.
Nel merito
Dichiararsi nulla e/o annullarsi la delibera del 30.3.2022 del Controparte_1
nella parte in cui illegittimamente approva un Consuntivo 2021 (al 1° punto o.d.g.) ed un
Preventivo 2022 (al 4° punto o.d.g.) che: I. pretende nel riepilogativo “Saldi di fine Es. prec.” dell'annualità 2021 complessivi euro 2.084,41 anziché zero euro;
II. pretende di riscuotere un onere supercondominiale che spetta invece essere esatto da parte di altro ente ovvero il legittimo amministratore del Supercondominio “AL VERDE”, per indebiti 81,56 euro anziché zero euro nel
2 2021 ed indebiti 93,73 euro anziché zero euro nel 2022 (N.d.R.: già corrisposti al legittimo competente gestore protempore del Supercondominio “AL VERDE”); III. riporta spese legali ad esclusiva competenza del Condominio per soccombenza giudiziale, a carico degli attori per euro
556,71 che devono invece essere pari a zero euro;
IV. erra nel riparto degli oneri di Illuminazione della scala A non attribuendo ad entrambe le scale A e B, la spesa della Fattura n.74 ZETA
ELETTROIMPIANTI per l'errato addebito di euro 49,04 anziché il dovuto di euro 27,68; V. erra nel riparto degli oneri di acquedotto onerando gli attori di una somma errata in più per euro 19,48;
VI. erra nel ricalcolare il riparto complessivo secondo il dictum delle sentenze in atti generando debito condominiale che grava gli attori di una spesa illegittima pari ad euro 76,02 più eventuali euro 774,04 derivanti dall'onere di ripiano del debito condominiale generato dall'ammanco di bilancio per mancati versamenti, creato dalla grave Confusione Patrimoniale fra condominio
“ e Supercondominio “AL VERDE”, (N.d.R.: il non corrisposto dai Controparte_1
“residenziali” non condòmini, aleatori contributori su base fiduciaria per illegittima decisione dell'assise del “Residenza al Verde”); VII. imputa illegittime spese postali personali per 14,40 euro;
ciò in quanto: 1) illegittimamente approva un Consuntivo 2021 (al 1° punto o.d.g.) ed un
Preventivo 2022 (al 4° punto o.d.g.) creando grave confusione patrimoniale fra i due distinti e sovraordinati enti di gestione – condominio “ e Supercondominio “AL Controparte_1
VERDE” con disapplicazione del principio d'identità del resoconto e di veridicità delle poste ivi ascritte;
2) illecitamente travalica le proprie competenze assembleari, approvando per “facta concludentia” il rendiconto d'esercizio di un altro ente distinto e sovraordinato, generando così nel bilancio condominiale uscite certe ma entrate non di mandato, aleatorie su base fiduciaria, in parte prescritte e che di fatto annullano, per gli effetti dell'art.1253 c.c. il credito attoreo risultante dall'errato ricalcolo del dovuto secondo le censure delle irrevocabili sentenze nn.55/2020,
774/2021 e 477/2022 del Tribunale di Pordenone e nn.277/2021, 388/2022, 463/2022 e 93/2024 del
Giudice di Pace di Pordenone.
Con condanna ex art. 96 c.p.c. del convenuto al risarcimento del danno da lite CP_1
temeraria nella misura di euro 1.000,00 salva diversa maggiore o minore determinazione del
Giudice adito.
In ogni caso Spese di lite, anche della fase di mediazione procedura RG 66/2021 pari ad euro
810,00 oltre oneri per compensi, euro 48,80 per indennità di mediazione ed euro 56,35 per spese postali di invio, rifuse.
3 Con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
- parti terze intervenute, come da memoria di costituzione di data 24/4/2024 e quindi:
“IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la intervenuta estinzione del presente procedimento a seguito della mancata notifica dell'atto di riassunzione nei confronti del Condominio.
NEL MERITO: respinte le domande tutte formulate per le motivazioni esposte in atti. In tutti i casi spese di causa comprensive di competenze, forfettarie, Cassa ed IVA, interamente rifuse o, comunque, compensate fra le parti.
IN VIA ISTRUTTORIA: riservato ogni mezzo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli attori hanno originariamente convenuto in giudizio il Controparte_1
del quale sono condomini, davanti al Giudice di Pace di Pordenone, per ottenere
[...]
l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività, della delibera dell'assemblea condominiale di data 30/3/2022, con condanna del convenuto a titolo di responsabilità aggravata. Tra i motivi d'impugnazione sono stati dedotti l'inserimento nei rendiconti di oneri relativi ad altro ente, con conseguente grave confusione patrimoniale, l'addebito di voci di spesa non dovute e l'erronea ripartizione di taluni oneri condominiali. Rimasto contumace il , sono volontariamente CP_1 intervenuti alcuni condomini, che hanno pregiudizialmente eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito, il quale ha accolto l'eccezione, rilevando la propria incompetenza per valore, dichiarando competente il Tribunale di Pordenone e concedendo termine di tre mesi per la riassunzione della causa.
Con comparsa notificata alle sole parti costituite, gli attori hanno riassunto la causa davanti a questo
Tribunale, riproponendo le conclusioni già assunte davanti al primo giudice.
Si sono costituiti i condomini già intervenuti in primo grado, eccependo in via pregiudiziale l'estinzione del procedimento, per omessa notificazione della comparsa di costituzione in riassunzione al convenuto contumace. Nel merito, le parti intervenute, pur condividendo nei suoi presupposti il motivo di impugnazione relativo all'erronea imputazione al di oneri in CP_1 realtà gravanti su un supercondominio, hanno comunque dedotto che, nell'impossibilità di una soluzione alternativa, per non essere stata costituita l'assemblea del supercondominio che avrebbe dovuto ripartire gli oneri, ne era stata legittimamente disposta una ripartizione provvisoria da parte del . Quanto agli altri motivi di contestazione della delibera impugnata, gli intervenuti, CP_1
4 senza entrare nel merito, hanno rilevato la natura minimale delle questioni poste, tale da non giustificare l'iniziativa giudiziaria. Infine, hanno contestato la domanda di condanna per responsabilità aggravata.
Nell'udienza del giorno 14/6/24, rigettata in via preliminare la richiesta dei terzi intervenuti di dichiarazione di estinzione del procedimento, essendosi ritenuto che “... il mutamento del giudice competente non costituisce un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, tale da costituire il presupposto della necessità di notifica della riassunzione al contumace ...”, su richiesta delle parti sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Al deposito delle memorie hanno provveduto solo gli attori, i quali, nel contestare le difese avversarie e nell'approfondire le argomentazioni del proprio atto introduttivo, hanno innanzitutto eccepito l'inammissibilità delle domande ed eccezioni dei condomini intervenuti, sostenendone la non compatibilità con la natura adesivo dipendente del loro intervento.
Disposta la sospensione della deliberazione impugnata nell'udienza del giorno 12/12/24, nella quale
è stato anche concesso un rinvio per consentire la costituzione di un nuovo difensore dei terzi intervenuti a seguito della rinuncia al mandato del loro legale, in quella successiva del giorno
24/1/25 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, che si è tenuta in data 24/2/25 mediante deposito di note scritte da parte dei soli attori, a seguito della cui rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza.
2. Gli attori hanno chiesto, per diversi motivi e quindi in forza di più causae petendi, la dichiarazione di nullità o l'annullamento della delibera assembleare impugnata, limitatamente ai punti 1) e 4) dell'ordine del giorno, relativi all'approvazione del consuntivo anno 2021 e del preventivo anno 2022.
2.1. Un primo e assorbente motivo di impugnazione ha a oggetto la contabilizzazione tra gli oneri condominiali, e la conseguente ripartizione tra i condomini, delle spese dell'impianto di fitodepurazione, riferibili, secondo gli attori, non al ma al supercondominio formato dal CP_1
primo e da altri fabbricati (tre villette unifamiliari e una villetta bifamiliare) appartenenti al medesimo insediamento urbanistico. Sotto questo profilo è stata da ultimo eccepita la nullità della
5 deliberazione, essendo stati invocati i vizi dell'eccesso di potere, della carenza di potere e del difetto di attribuzione.
L'ente convenuto non si è costituito e quindi ha rinunciato a contestare la censura proposta con l'atto di impugnazione. I condomini terzi intervenuti, pur condividendo la tesi secondo la quale le spese dell'impianto di fitodepurazione avrebbero dovuto essere ripartite dal supercondominio, hanno però sostenuto che, non essendo stato possibile, a causa dell'inerzia dei condomini e quindi anche degli stessi attori, la costituzione dell'assemblea del supercondominio per l'approvazione dei relativi bilanci, il aveva legittimamente provveduto a un addebito provvisorio delle spese a CP_1
carico dei propri condomini, in attesa di futuri conguagli a seguito della corretta ripartizione delle spese nei bilanci del supercondominio.
Anche a prescindere dall'inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente dei terzi nella contumacia della parte adiuvata, quanto sostenuto in fatto dagli intervenuti potrebbe tutt'al più chiarire i motivi di quanto avvenuto, ma non potrebbe comunque sanare l'invalidità della deliberazione, non rientrando tra le competenze deliberative dell'assemblea la ripartizione di spese non riferite, come nel caso in esame, a parti comuni dell'edificio condominiale, ma a parti comuni di altro ente, cioè il supercondominio.
Resta da stabilire quale invalidità si sia determinata per la violazione delle competenze deliberative assembleari.
La Suprema Corte ha chiarito il discrimine tra nullità e annullabilità, statuendo che “in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume"
(...)”(Cass. SS.UU. 9839/2021). In motivazione è stato precisato che “... qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell'edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell'assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi. E allora, il potere deliberativo dell'assemblea in tanto sussiste in quanto l'assemblea si mantenga all'interno delle proprie attribuzioni;
ove
l'assemblea straripi dalle attribuzioni ad essa conferite dalla legge, la deliberazione avrà un
6 oggetto giuridicamente impossibile e risulterà viziata da "difetto assoluto di attribuzioni". Il
"difetto assoluto di attribuzioni" è un vizio che non attiene al quomodo dell'esercizio del potere, ma attiene all'an del potere stesso;
esso non dipende dal cattivo esercizio in concreto di un potere esistente, ma dalla carenza assoluta in astratto del potere esercitato: in tali casi, la deliberazione non è idonea a conseguire l'effetto giuridico che si proponeva, risultando affetta da nullità radicale per "impossibilità giuridica" dell'oggetto ...”.
Dall'applicazione dei richiamati principi deriva la nullità della deliberazione, viziata da difetto assoluto di attribuzione per impossibilità giuridica dell'oggetto, non attenendo la stessa deliberazione a parti comuni dell'edificio ma essendo relativa a un impianto comune al supercondominio.
La nullità travolge l'intera deliberazione (Cass. 19250/2021 e successive conformi).
2.2. Derivando dal primo motivo d'impugnazione l'effetto caducatorio integrale delle parti della delibera impugnate (punti 1) e 4) dell'ordine del giorno), relative all'approvazione dei bilanci, è possibile definire il giudizio sulla scorta dell'applicazione del cosiddetto principio della ragione più liquida, senza la necessità di esaminare anche gli altri motivi d'impugnazione, ciascuno costituente un'ulteriore e distinta causa petendi posta a fondamento della domanda di annullamento dei medesimi punti della delibera. In sostanza, se la delibera va dichiarata nulla è superfluo approfondire i vizi che determinerebbero l'eventuale annullamento.
Tali vizi, in sintesi, consisterebbero: nella illegittima ripartizione anche a carico degli attori delle spese postali, così come delle spese legali gravanti sul condominio per effetto delle sentenze pronunciate nei precedenti giudizi che li avevano contrapposti;
nell'erronea ripartizione degli oneri di illuminazione e di quelli dell'acquedotto; nell'erronea contabilizzazione delle correzioni dei riparti imposte dalle precedenti sentenze.
Merita solo accennare che tali profili di illegittimità non sono stati contestati e che appaiono fondati, alla luce delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti attrici.
In particolare, il non avrebbe potuto addebitare agli attori pro quota le spese legali al CP_1
cui pagamento era stato condannato in un giudizio perso proprio contro di loro, secondo principio consolidato dettato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. 13885/2014) per il quale, in caso di controversia giudiziaria tra condominio e singoli condomini, la compagine condominiale si
7 scinde, con l'ulteriore conseguenza che l'addebito delle spese processuali segue la statuizione dell'autorità giudiziaria e non gli ordinari criteri condominiali di ripartizione.
Gli attori hanno anche fornito la prova documentale dell'errata ripartizione sia della fattura per l'illuminazione esterna (doc.9), sia dei costi del servizio idrico (doc.10 e 16).
Ancora, è fondata l'ulteriore censura circa i criteri di correzione dei riparti delle spese per gli oneri dell'impianto di fitodepurazione per effetto delle precedenti pronunce giudiziarie, non potendo beneficiare i nuovi condomini di accrediti volti a ripianare le spese sostenute dal prima CP_1
del loro subentro. Analogamente, è stata fondatamente impugnata la correzione dei riparti originata dalle precedenti sentenze, laddove non ha considerato tutte le illegittimità rilevate (si veda doc.12).
Condivisibile, infine, anche l'ulteriore motivo di impugnazione della delibera relativo all'addebito di spese postali a carico degli attori, trattandosi di spese generali da ripartire tra tutti i condomini.
3. L'accoglimento della domanda principale nel merito comporta l'applicazione del principio di soccombenza e la conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite, essendo stati costretti gli attori ad agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità della deliberazione invalida.
La condanna alla rifusione delle spese deve estendersi ai terzi intervenuti, diventati parte del giudizio a seguito del loro intervento.
Analogamente, la pronuncia deve comprendere le spese della mediazione obbligatoria, che sono assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di legittimità fa rientrare tutte i costi necessariamente sostenuti ai fini dell'instaurazione del giudizio (si veda, in motivazione, Cass.
32306/23).
La liquidazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014
e successivi aggiornamenti, secondo il valore della causa determinato sommando l'ammontare complessivo dei rendiconti oggetto della delibera impugnata, con applicazione dei minimi per tutte le fasi, per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività processuale svolta.
Non sussistono invece i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi affermare, valutata nel suo complesso, la natura temeraria della condotta processuale del e dei terzi intervenuti. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
8 Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2192/2023 del R.G., così decide:
- in accoglimento della domanda proposta dagli attori e Parte_1 Parte_2
dichiara la nullità della delibera assembleare adottata in data 30/3/2022 dal
[...]
limitatamente ai punti nn. 1 (esame e approvazione del consuntivo Controparte_1
2021; decisioni in merito) e 4 (esame e approvazione del preventivo 2022; decisioni in merito) dell'ordine del giorno;
- condanna il convenuto e i condomini terzi intervenuti Controparte_1
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , in solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori
[...] Parte_7
e delle spese di lite, che liquida nell'importo di € 2.540,00 Parte_1 Parte_2 per compenso avvocato e di € 545,00 per anticipazioni per la fase del giudizio e nell'importo di €
810,00 per compenso avvocato e di € 105,15 per anticipazioni per la fase della mediazione, in entrambi i casi oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali ed oltre agli accessori se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 15/4/2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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