Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore dr. Francesca Gomez de Ayala Consigliere all'esito della camera di consiglio del 11.6.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 198/23 del Ruolo Lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to dell'avv. Sergio Imbimbo presso il cui studio, Parte_1 sito in Avellino alla via F.lli Bisogno n. 41/C, è elettivamente domiciliato
Reclamante
E
(già Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa
[...] dall'avv.to Ester De Vita presso il cui studio, sito in Solofra (AV) alla Via S. Andrea n. 52, è elettivamente domiciliata
Reclamato
E in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rapolla, Controparte_3 presso il cui studio, sito in Napoli alla Via S. Maria a Cappella Vecchia n. 3, è elettivamente domiciliata
Reclamato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 1 comma 47 e ss., della legge 92/12, depositato innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, impugnava il licenziamento per giustificato Parte_1 motivo oggettivo, per soppressione del posto di lavoro, comunicatogli in data 08.08.2018 dalla
1
In proposito, il ricorrente deduceva di avere sempre prestato la propria attività lavorativa in favore della predetta essendo stabilmente inserito nella struttura organizzativa di tale Controparte_3 azienda e gestendo per la stessa diverse attività, tra cui l'intera attività di logistica.
Altresì, l'istante evidenziava di avere gestito, contestualmente e sempre nell'interesse della
[...]
Con
le attività di organizzazione della logistica per le altre società del gruppo tutte P_ riconducibili, in termini di proprietà, in via diretta o indiretta, a già proprietario Controparte_2 del 100% del capitale sociale della Controparte_3
Il lavoratore ricorrente deduceva, in ogni caso, la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi riconducibile a con conseguente necessità di estendere a tutte le società Controparte_2 del gruppo societario la valutazione circa la sussistenza del giustificato motivo P_ oggettivo dedotto dalla parte datoriale.
Il lavoratore eccepiva, pertanto, la nullità e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento, in quanto emesso da un soggetto diverso dall'effettivo datore di lavoro e, comunque, l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e la violazione dell'obbligo di repêchage.
Tanto premesso, chiedeva l'accertamento della sussistenza di un rapporto di Parte_1 lavoro subordinato alle dipendenze della con conseguente declaratoria di nullità Controparte_3
e/o inesistenza e/o inefficacia del licenziamento intimato dalla di Controparte_1
e la reintegra nelle mansioni precedentemente svolte e nel posto di lavoro in precedenza CP_1 occupato.
In via subordinata, il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con condanna ex art. 18, comma 7 e 4, L. n.
300/1970, come modificati dalla L. n. 92/2012, della società di Controparte_1 CP_1
, alla immediata reintegra del ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte e nel posto di
[...] lavoro in precedenza occupato, con pagamento della relativa indennità risarcitoria.
In via ulteriormente subordinata, l'istante chiedeva la condanna ex art. 18, comma 7 e 5, L. n.
300/1970, della società di al pagamento dell'indennità Controparte_1 CP_1 risarcitoria omnicomprensiva determinata in 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Con ordinanza del 30.11.2020 il G.L. rigettava il ricorso.
Con ricorso depositato il 29.12.2020, proponeva opposizione ex art.
1.co 51 e ss. Parte_1 della L. 92/2012 e chiedeva la riforma dell'impugnata ordinanza, con conseguente declaratoria di
2 nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del provvedimento di licenziamento e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato.
Nel dettaglio allegava: Pt_1
- che a partire dall'01.09.2014 e sino al 17.10.2014 aveva lavorato per la Controparte_3 svolgendo l'attività di responsabile di gestione di varie commesse di tale società e il rapporto lavorativo assumeva, solo formalmente, il carattere di rapporto di prestazione d'opera, resa da parte della ditta individuale ” Controparte_4
- che, senza soluzione di continuità, in data 20.10.2014, veniva formalmente assunto presso la società con sede in DE (AV), alla via Controparte_2
Dell'Industria, con contratto a tempo determinato ed orario full-time, con termine fissato al
31.03.2015
- che tale assunzione veniva formalmente effettuata con la e non con la Controparte_2 [...]
in quanto la prima società, ugualmente di proprietà di P_ Controparte_2 aveva, in quel momento, la possibilità di fruire dello sgravio contributivo triennale per le nuove assunzioni
- che gli veniva attribuita la qualifica di tecnico specialista di applicazioni informatiche, Livello
VI del CCNL “Metalmeccanici – Industria”, con assegnazione presso la sede operativa, coincidente con la sede legale, sita in DE (AV), via Dell'Industria
- che tale sede coincideva con la sede legale ed operativa della Controparte_3
- che il capitale sociale di entrambe le società era detenuto nella misura del 100% da CP_2
che era anche socio accomandatario della società sua formale datrice di lavoro;
[...]
- che secondo la qualifica formalmente attribuitagli avrebbe dovuto svolgere attività di carattere tecnico, quali installazioni, interventi di manutenzione di materiale informatico, ma in realtà aveva continuato a svolgere l'attività di gestione delle numerose commesse della
[...]
già intrapresa nel breve periodo della suindicata prestazione d'opera, P_
- Che nello specifico, aveva svolto, con responsabilità dell'organizzazione di tutte le relative Contr operazioni, attività quali: installazione di tablet a firma grafometrica presso le filiali operazioni di installazione di modem Sisal 3G, presso le ricevitorie Sisal;
operazioni di installazione di telefoni Vodafone, presso abitazioni private;
operazioni di installazione di
Microlot presso le ricevitorie Sisal;
operazioni di roll out dei computer presso le filiali CP_6
; operazioni di roll out dei computer presso le sedi del gruppo operazioni di
[...] CP_7 inventory & packaging presso il complesso commerciale di Milanofiori;
operazioni di assistenza al gruppo Toyota;
3 - che provvedeva alla gestione delle attività di "help desk" e dei ticket di intervento presso i clienti delle suddette commesse nonché alla gestione del personale operante sul territorio;
- che in riferimento a tali commesse, in caso di necessità, curava la selezione e/o la ricerca di eventuali tecnici e fornitori, dando disposizioni per la relativa assunzione, alla collega incaricata presso la Controparte_3 Persona_1
- che nell'imminenza della scadenza del termine del contratto, prevista per il 31.03.2015, rappresentava, a mezzo sms, a la necessità di procedere all'assunzione Controparte_2 definitiva e in risposta, sempre a mezzo “sms”, il predetto gli assicurava Controparte_2
l'assunzione con la Controparte_3
- che alla scadenza del 31.03.2015, invece, il rapporto lavorativo proseguiva formalmente con la con trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo Controparte_2 indeterminato, senza soluzione di continuità, a decorrere dall'01.04.2015
- che a mezzo email del 26.10.2015, indirizzata ai responsabili delle varie sedi operative dislocate sul territorio nazionale di DE (AV), Marino (RM) e NU sul NA
(MI), , nella qualità di Amministratore unico di Controparte_8 Controparte_3 informava i suddetti responsabili dell'affidamento al ricorrente della “responsabilità totale per la gestione e il controllo della logistica del Gruppo HS”
- che pertanto, a partire dal 26.10.2015, veniva assegnato alla gestione della “logistica” del Con gruppo
- che tale circostanza dimostrava il carattere fittizio del contratto di appalto dell'01.10.2014, relativo all'affidamento del suddetto servizio di logistica alla da parte Controparte_2 della contratto privo di data certa, stipulato tra società entrambe di proprietà P_ di Controparte_2
- che per effetto dell'assegnazione del nuovo incarico operativo, ufficializzato dalla suddetta comunicazione organizzativa (email del 26.10.2015), iniziò a curare e ad organizzare tutte le operazioni dei magazzini fisici e dei laboratori, presso le sedi di DE (AV), Marino
(RM), NU sul NA (MI) e Pont Saint Martin (AO), gestendo le movimentazioni in entrata ed in uscita delle merci e le riparazioni degli apparati elettronici, nonché a gestire tutto il personale ivi addetto, sia di che delle altre aziende presenti nelle varie Controparte_3 sedi, autorizzando ferie e permessi e programmando le attività giornaliere;
- che provvedeva, altresì, alla gestione dei magazzini virtuali dei tecnici operanti su tutto il territorio nazionale, sia di quelli in forze alla sia di quelli appartenenti ad Controparte_3 altre aziende del gruppo, quali HS Service, HS Contact Center, Penta service, IT CP_9
[..
[...] e;
infine curava i rapporti commerciali con i vari corrieri, quali BRT, TNT, CP_10 CP_11
DHL, Satra Trasporti, Logi Fac S.r.l. ecc., nonché la gestione dell'ufficio acquisti
- che in data 12.06.2018, riceveva una contestazione disciplinare formalmente inviata dalla ma a firma di , amministratore unico di Controparte_12 Controparte_8 [...] dal 9.5.2016, relativa ad una presunta assenza ingiustificata di un tecnico P_ presso la sede di NU sul NA;
- che il 100% del capitale sociale della era ugualmente detenuto da Controparte_12
e anche la sede legale di tale società era ubicata in DE Via Controparte_2
Dell'Industria, come quella della Controparte_3
- che con pec dell'08.08.2018, la (nuova Controparte_1 CP_1 denominazione della già gli comunicava il Controparte_2 Controparte_2 licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con la seguente motivazione: “(…) Il nostro
Cliente a far data dal 10 settembre 2018, ha deciso di portare al proprio interno (insourcing) tutti i servizi di logistica;
Questa riorganizzazione ha comportato, tra l'altro, la soppressione del posto di lavoro da Lei ricoperto;
- La Sua individuazione, quale soggetto interessato dal provvedimento di licenziamento per riduzione di personale scaturisce, dunque, da un'attenta analisi, per specificità della prestazione, con le mansioni a Lei assegnate;
Pertanto, il rapporto di lavoro, tenuto conto del periodo di preavviso contrattualmente previsto, si intende estinto con decorrenza 07/09/2018 (ultimo giorno) (…)”;
- che mediante messaggio “whatsapp” informava del licenziamento il quale Controparte_2 gli rispondeva: “Domani ti chiamo meglio il licenziamento così ora che ti riassumevano prendiamo gli sgravi”, senza però dare seguito a tale comunicazione;
- che il licenziamento risulta nullo e/o annullabile, illegittimo ed inefficace, in quanto del tutto infondato e pretestuoso, essendo stato emesso da un soggetto non corrispondente con l'effettivo datore di lavoro dello stesso;
- che, infatti, oltre a quanto già allegato, nell'espletamento delle proprie mansioni, aveva sempre utilizzato solo ed esclusivamente attrezzature, locali e strumenti della società
[...]
aveva il proprio ufficio nella sede di in una stanza recante P_ Controparte_3 quale unico simbolo distintivo il logo HS, di proprietà della inoltre il Controparte_3 pagamento della retribuzione, seppure formalmente riconducibile alla
[...]
veniva materialmente effettuato mediante bonifico Controparte_13 disposto dal , dipendente di come risultava dai Persona_2 Controparte_3 messaggi con messaggistica “whatsapp
5 - che per la fruizione di giorni di ferie e permessi, era tenuto a presentare specifica domanda al responsabile della e non al proprio formale datore di lavoro;
P_
- che, in ogni caso, il provvedimento di risoluzione contrattuale si poneva in contrasto con la normativa in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, attesa l'esistenza di un gruppo societario, quantomeno di fatto, in cui rientravano sia la Controparte_1 che la che comportava che l'assolvimento dell'obbligo di repêchage
[...] Controparte_3 presupponeva una verifica in tutte le società del gruppo
- che la retribuzione globale di fatto lorda alla data del licenziamento era pari ad € 2.672,00.
Tanto premesso concludeva chiedendo: Parte_1
“…accertata la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della P_
…, a decorrere dal 20.10.2014, dichiarare nullo e/o inesistente e/o inefficace il licenziamento
[...] intimato dalla di , …; Controparte_1 CP_1
- conseguentemente, condannare la società , alla immediata reintegra del Controparte_14 ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte e nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuti come per legge;
In via subordinata dichiarare, per i motivi innanzi illustrati, la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con tutte le conseguenze di legge;
- conseguentemente, condannare ex art. 18, comma 7 e 4, L. n. 300/1970, come modificati dalla L. n.
92/2012, la società …, alla immediata reintegra del Controparte_1 ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte e nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque nella misura massima di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuti come per legge;
in via ulteriormente subordinata
- dichiarare, per i motivi innanzi illustrati, la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con tutte le conseguenze di legge;
- conseguentemente, condannare ex art. 18, comma 7 e 5, L. n. 300/1970, come modificati dalla L. n.
92/2012, la società , al pagamento dell'indennità Controparte_15 risarcitoria omnicomprensiva determinata in 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o, in ogni caso, determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità, …, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni
6 dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, oltre rivalutazione ed interessi come per legge…”
Con sentenza n. 1195/2022 il GL dichiarava l'opposizione infondata ed osservava che risultava
“pacifico ed incontroverso, in quanto documentato, che tra e vi Controparte_1 P_ fosse un contratto di appalto, in virtù del quale la prima si impegnava in favore della seconda a svolgere una pluralità di attività, quali l'analisi e la riorganizzazione di tutti gli aspetti legati alla gestione della logistica dei magazzini nonché di tutte le attività connesse, secondo le direttive di massima impartite dalla committente”; che dagli elementi di prova raccolti non era emersa la eccepita non genuinità dell'appalto; che in riferimento alle domande subordinate, poggiate sulla posizione datoriale in capo a innanzitutto risultava provata la sussistenza del Controparte_1 giustificato motivo oggettivo, stante l'effettivo venir meno dell'unico contratto di appalto facente capo alla e l'internalizzazione, da parte del committente delle Controparte_1 P_ mansioni svolte dal ricorrente;
che inoltre, ai fini del ripescaggio, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva posizione datoriale in capo all'impresa capogruppo, non essendo sufficiente né la sola esistenza del gruppo d'imprese, né l'attuazione, da parte della capogruppo, di forme di coordinamento tra i lavoratori delle varie imprese;
che le risultanze istruttorie impedivano di affermare con certezza la sussistenza di un unico centro di interessi;
che, pertanto, pur volendo ammettere l'esistenza di un gruppo d'imprese nella fattispecie in controversia, ciò non sarebbe stato sufficiente ad affermare l'estensione dell'obbligo di repêchage in capo ad che del Controparte_3 resto, , nell'atto introduttivo, aveva prospettato solo due ipotesi: la sussistenza del Parte_1 rapporto direttamente in capo ad o, dall'altro lato, la sola esistenza di un gruppo Controparte_3 di imprese, con estensione dell'obbligo di reimpiego anche ad a prescindere dalla Controparte_3 codatorialità, elemento che, invece, era necessario allegare e provare.
Tanto precisato il G.L. così provvedeva: “1) rigetta il ricorso in opposizione e conferma l'ordinanza impugnata;
…”.
Con ricorso depositato in data 27.1.2023 proponeva reclamo contestando le Parte_1 conclusioni del giudice dell'opposizione e chiedendo l'integrale accoglimento della domanda formulata con i ricorsi introduttivi, vinte le spese.
Si costituivano le originarie società resistenti chiedendo il rigetto del reclamo perché infondato, con condanna alle spese.
All'odierna udienza la causa veniva riservata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 Con il primo motivo di reclamo censurava la erroneità della sentenza nella parte Parte_1 in cui aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di In P_ particolare, l'appellante eccepiva:
- di essere stato dipendente della che aveva poi Controparte_2 Controparte_2 mutato la propria denominazione in , soltanto Controparte_1 CP_1 sul piano formale, ma in realtà, sin dal 20.10.2014 aveva lavorato, in maniera continuativa ed ininterrotta ed in regime di subordinazione, alle dipendenze della Controparte_3
- di aver sempre operato secondo le direttive fornite da e di quelli che erano Controparte_2 poi risultati essere gli amministratori e legali rapp.ti della le cui quote Controparte_3 erano detenute nella misura del 100% da come per tutte le altre aziende del Controparte_2 gruppo menzionate
- che la documentazione prodotta certificava, infatti, il suo effettivo inserimento nella struttura organizzativa della e lo svolgimento della propria prestazione lavorativa Controparte_3 nell'interesse della stessa e per tutte le aziende del gruppo, attesa la stretta connessione e complementarità delle varie attività svolte dalle società collaterali
- che aveva sempre operato in una struttura ed in ambienti di lavoro messi a disposizione da
[...]
con strumenti, apparecchiature e software forniti dalla stessa P_ P_
[...]
- che era tenuto a richiedere l'autorizzazione alla fruizione di ferie e permessi a soggetti, come
, estranei al suo formale datore di lavoro Persona_3 Controparte_13
circostanza che il G.L. aveva ritenuto irrilevante affermando che tali
[...] soggetti non fossero dipendenti della senza considerare che essendo egli, in P_ apparenza, alle dipendenze della non vi era alcun motivo di Controparte_1 concordare ferie e permessi con soggetti estranei alla società datrice di lavoro
- che per la retribuzione si rivolgeva direttamente a con pagamento disposto Controparte_2 dalla sig.ra , dipendente Persona_2 Controparte_3
- che secondo la qualifica formalmente attribuitagli dalla avrebbe dovuto CP_2 svolgere attività di carattere tecnico, quali installazioni, interventi di manutenzione, ecc. di materiale informatico ed invece, come dedotto e documentato, sin da subito, aveva svolto, in maniera stabile ed ininterrotta, l'attività di gestione per numerose commesse della
[...]
attività identica a quella già intrapresa nel breve periodo della attività di P_ prestazione d'opera, con cui aveva inizialmente reso servizio direttamente per P_
.
[...]
8 - che in concreto, veniva addetto ad attività di carattere organizzativo e gestionale, non corrispondenti alla qualifica di “tecnico specialistico di applicazioni informatiche” attribuitagli dalla Controparte_1
- che per ogni aspetto del rapporto di lavoro non si era mai rapportato con l'azienda di cui era formalmente dipendente ma sempre e soltanto con personale di e/o di altre Controparte_3 società del gruppo
- che aveva provveduto anche all'assunzioni di tecnici ed operai, organizzando il lavoro, gestendo ferie, permessi dei dipendenti di tutte le aziende del gruppo
- Che era il socio accomandatario della Controparte_2 Controparte_2 [...]
che deteneva anche il 100% del capitale della e il contratto CP_2 Controparte_3 di appalto per la fornitura di servizi dell'01.10.2014 tra la e la Controparte_3 [...]
era stato stipulato tra il legale rappresentante nonché Controparte_2 Controparte_2 proprietario del 100% del capitale della e il socio accomandatario e legale P_ rappresentante della che erano la stessa persona e le due società risultavano CP_2 avere la medesima sede legale della società, in DE (AV), alla Via dell'Industria
- che il rapporto di lavoro era di fatto intercorso con la a partire dal Controparte_3
20.10.2014, ne conseguiva che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla di risultava nullo ed inesistente, essendo stato Controparte_1 CP_1 emesso da un soggetto solo apparentemente titolare del rapporto contrattuale
Con un secondo motivo di appello censurava la erroneità della sentenza per aver Parte_1 escluso la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi, con conseguente violazione dell'obbligo di repêchage da estendersi a tutte le società del gruppo, nel quale rientravano:
- la con sede legale in DE (AV), Via Dell'Industria, il cui Controparte_16 capitale sociale era detenuto nella misura del 100% da Controparte_2
- la con sede legale in DE (AV), Via Dell'Industria, il cui Controparte_17 capitale sociale era detenuto nella misura del 50% da Controparte_2
- la (già ), con sede legale in Fiumicino (RM), Viale Delle Controparte_18 CP_19
Arti, il cui capitale sociale era interamente detenuto dalla e, quindi, al Controparte_17
50% dal Controparte_2
Dalla documentazione prodotta, eccepiva il reclamante, si ricavava come le suddette società, con i loro responsabili/amministratori, erano tutte soggette al controllo finanziario di un unico CFO.
Altresì, diversi dipendenti, tra cui anche alcuni selezionati ed assunti su propria indicazione, avevano Con lavorato in maniera ininterrotta per il gruppo pur transitando, solo formalmente, da un'azienda
9 all'altra, ma continuando a svolgere sempre le stesse mansioni, presso le rispettive abituali sedi di lavoro.
Ne conseguiva, concludeva sul punto il reclamante, che anche laddove la Corte non avesse ritenuto provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della il P_ licenziamento intimato, comunque, risultava illegittimo ed inefficace, visto che in ragione della sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi, la dedotta soppressione del posto di lavoro da lui ricoperto risultava del tutto falsa e smentita dalla realtà; inoltre risultava violato l'obbligo di repêchage dovendosi effettuare la verifica in relazione a tutte le società riconducibili all'unico centro di interessi.
Con un terzo motivo di appello censurava la mancata ammissione della prova articolata con Pt_1 il ricorso introduttivo.
La con la memoria di costituzione ribadiva che il reclamante si interfacciava con Controparte_3 la – in persona dei dipendenti deputati all'organizzazione dell'attività di logistica – P_ per lo svolgimento dell'attività di gestione del magazzino e della logistica rese dalla
[...] in favore della in virtù di due distinti contratti d'appalto in essere tra CP_1 P_ dette società. Pertanto i contatti che il ricorrente aveva avuto con la erano da riferirsi P_ esclusivamente alla gestione di alcuni servizi appaltati da quest'ultima alla , tra Controparte_1 cui la gestione del magazzino e la gestione della logistica.
I resoconti economici, che il ricorrente dichiarava di aver fornito ad , Persona_2 eccepiva ancora la società, erano necessari ai fini della fatturazione, posto che nel contratto d'appalto era previsto che la avrebbe riconosciuto alla P_ Controparte_1 esclusivamente le attività svolte a consuntivo,
Quanto infine al , eccepiva la come si ricavava dalla allegata visura CP_8 P_ non era amministratore unico della ma direttore del personale della società P_ [...]
. CP_12
La società, ribadiva, infine, di aver sempre contestato specificamente la documentazione, ivi compresi i messaggi whatsapp, in quanto non ne era certa la provenienza
La (già Controparte_1 Controparte_2
con la memoria di costituzione in appello eccepiva di aver applicato il
[...] reclamante alle attività di gestione del magazzino e gestione della logistica eseguite per conto di vari clienti, ivi compresa la società giusto contratto d'appalto cessato in data Controparte_3
31.08.2018 e che, essendo cessati tutti i contratti nel corso del tempo ed in vista della scadenza dell'ultimo contratto in essere, aveva disposto il licenziamento del per giustificato motivo Pt_1 oggettivo con decorrenza dal 7.09.2018.
10 … … …
Il reclamo è fondato.
Occorre innanzitutto esaminare gli elementi emersi dall'istruttoria, quindi, dalle dichiarazioni rese dai testi/informatori escussi nella fase sommaria e in questo grado e dai documenti prodotti dalle parti.
Si riportano di seguito le dichiarazioni dei testi escussi.
Il teste (escusso nella fase sommaria) ha dichiarato: Testimone_1
“Ho lavorato per da gennaio a settembre 2018; oggi lavoro a Torino. Controparte_12 [...]
all'epoca erogava servizi generali alle altre società del Gruppo che facevano capo alla CP_12 stessa proprietà e tra cui ho sentito per la prima volta il nominativo P_ CP_13 quando ero sul punto di andare via: ricevette una lettera di richiamo, e parlando Parte_1 con lui venne fuori che era dipendente di questa io ero convinto fosse dipendente di CP_13
aveva una scrivania nell'ufficio Io in realtà andavo poco nella P_ Parte_1 P_ sede e non so dire se quella scrivania e quella stanza recassero segni distintivi P_ [...]
o altro. La stanza era occupata da due scrivanie, di cui una di e l'altra di P_ Parte_1 Per_4
, responsabile dei servizi di Information Tecnology della o almeno io pensavo
[...] P_ fosse della Tra i miei compiti vi era quello di organizzare le attività operative di P_ assistenza tecnica, logistica e di Information Tecnology di Io sapevo che c'erano P_ diverse società ma non so dire quali fossero: io ho individuato solo Della specifica P_ parte della logistica mi sono occupato solo nell'ultimo periodo e in modo personale: nella logistica io alla fine non ho toccato nulla perché funzionava come io ritenevo fosse funzionale. Per me il
era il mio punto di riferimento di tutta la logistica. utilizzava vettori esterni,
Parte_1 P_ operatori logistici esterni. era il mio punto di riferimento per tutta l'attività di logistica,
Parte_1 anche per quanto riguarda gli aspetti più materiali. A io mi riferivo per capire come
Parte_1 avveniva tutta la logistica, la gestione in entrata ed in uscita dei materiali e mi riferiva di
Parte_1 ogni aspetto: controllava anche l'esito delle spedizioni. Io avevo un elenco delle risorse, dei lavoratori addetti alla logistica. Tutto questo io sono in grado di dirlo perché così l'ho percepito.
Non ricordo chi mi presentò , della logistica io ho parlato solo con . Nessuno, Parte_1 Parte_1 comunque, mi ha mai detto qualcosa su prima che mi riferisse Controparte_1 Parte_1
Cont nei termini che ho detto. era una delle società che faceva parte: io conosco il nome e so che si Cont occupa di assistenza tecnica. Nulla so dei rapporti tra e e non so nulla oltre il P_
Cont sentito dire della operatività di . Io non so come funzionasse il magazzino di P_ ripeto, ho avuto a che fare con per un limitato periodo, e solo in quel modo che ho detto. Parte_1
Può essere capitato che io abbia detto a di definire una certa operazione: di effettuare una Parte_1
11 consegna o un ritiro di materiale, ma era che poi sapeva come fare e che lo faceva. Non Parte_1 ricordo se l'ufficio del personale o almeno penso, mi abbia mai comunicato un'assenza P_ di . Io personalmente non ho mai autorizzato ferie a nessuno né assenze. Parte_1
Chiarisco: io non conosco lo scopo sociale della , il mio ruolo era di Direttore Controparte_12
Operativo della e ho fatto quello che ho detto”. Controparte_12
Il teste (escusso nella fase sommaria) ha dichiarato: “Sono amministratore di Persona_3 [...]
In passato la ha utilizzato i servizi della Mai sono stato CP_9 CP_9 Controparte_1
Cont dipendente della La è fornitrice di alcuni servizi a ma il 95% del P_ P_
Cont fatturato è verso , con il fatturato di è 0,1%. Lo 04 % è verso clienti CP_20 P_ veri. mi informava di eventuali assenze, ma per una questione di correttezza solo a titolo Parte_1 informativo e qualche volta. Anche i miei tecnici avvisavano in caso di assenze i clienti delle società con le quali hanno rapporti”.
Il teste (escusso nella fase sommaria) ha dichiarato: “Sono dipendente Persona_2 [...] come impiegata amministrativa. era un dipendente della P_ Parte_1 [...]
che si occupava della logistica per conto della stessa La CP_1 Controparte_1 in forza di un contratto di servizi si occupava della logistica per Controparte_1 P_
Non so dire se la avesse o abbia altri clienti diversi dalla In Controparte_1 P_ concreto, in DE c'è un magazzino, nella zona industriale dove c'è anche la sede operativa della Sono due edifici separati. Non so dire come in concreto sia gestita l'attività di P_ logistica. Adesso, da qualche tempo, la logistica non è più gestita dalla ma Controparte_1 direttamente dalla che provvede al pagamento diretto dei corrieri che effettuano il P_ trasporto. I corrieri fanno capo a società diverse, e non so dire chi in concreto e come in concreto siano scelti. Nel sistema precedente era sempre la che pagava i corrieri, ma in più P_ pagava anche alla per il servizio svolto, ossia l'organizzazione delle spedizioni Controparte_1
e quant'altro. Oggi l'organizzazione delle spedizioni, che prima era fatta dalla
[...]
viene fatta direttamente da personale della il magazzino è rimasto quello. CP_1 P_
Prima l'unico magazzino al quale tutte le sedi facevano capo era quello di DE P_ gestito da c'erano dei depositi, a NU sul NA ed a Fiumicino, dove Controparte_1
c'era però semplicemente l'accatastamento delle pedane con sopra il materiale. La spedizione era sempre gestita da DE. Non so dire chi ci fosse a NU sul NA e a Fiumicino, ma erano dipendenti di Quando dico che l'organizzazione delle spedizioni da e per P_
Fiumicino e NU sul NA era fatta da intendo che era la Controparte_1 [...] che contattava lo spedizioniere e fissava le modalità di prelievo del materiale ai fini CP_1 della spedizione. Nelle sedi di Fiumicino e di NU c'erano solo dipendenti La P_
12 aveva un solo dipendente, ossia . Non so dire come Controparte_1 Parte_1 concretamente poi le cose andassero nei depositi di Fiumicino e di NU. Nel magazzino di
DE prima c'erano oltre a anche e , Parte_1 Persona_5 Persona_6 che ci sono ancora oggi e che sono dipendenti Questi facevano e fanno la P_ movimentazione della merce nel magazzino. era quello che invece, penso, Parte_1 organizzasse le spedizioni per conto della Non so dire come si organizzassero Controparte_1
e i due dipendenti L'edificio dove c'era il magazzino a DE Parte_1 P_
e la strumentazione ivi allocata per l'attività di logistica era ed è di proprietà della
[...]
che dopo la cessazione del rapporto afferente la logistica l'ha concessa in locazione CP_1 alla Non so dire se avesse contatti diretti con i fornitori della P_ Parte_1 [...]
. P_
Il teste (escusso nella fase sommaria) ha dichiarato: “Sono dipendente di Persona_5 [...]
e ho lavorato con presso la sede Io sono magazziniere, P_ Parte_1 P_
e mi occupo di logistica. La mia sede di lavoro è a DE, nel magazzino di , Controparte_2
Con di Sopra c'è scritto Hs, e basta. Io uso una tuta per lavorare, così come il collega . Per_6
usava abiti civili, aveva un tesserino, un badge come tutti Sono sicuro che Parte_1 P_ fosse e comunque era come il mio. Io e ci occupiamo di entrata ed uscita della P_ Per_6 merce, che può essere sia merce comprata da noi che merce mandata dal cliente terzo. Per noi io intendo era capo della logistica, ci comandava, ci dirigeva, ci P_ Parte_1 mandava mail ci diceva cosa fare, di andare a Milano perché qui il magazziniere era assente, ed in effetti io sono stato a Milano per quindici giorni qualche tempo fa;
gestiva i turni, i permessi, le ferie.
In caso di ritardo o di assenza improvvisa lo comunicavamo, a mezzo mail, come dettoci dai dirigenti,
i quali ci hanno detto di farlo a . stava nel palazzo dall'altra Parte_1 Parte_1 parte, dove ci sono tutti i dirigenti. Era un stanza al piano terra, davanti non c'era scritto nulla, non
c'era il nome di , c'è una vetrata in cui come tutte le stanze c'è la scritta HS, solo Parte_1
Hs, un adesivo. I rapporti con i vettori ce li aveva , che credo chiudesse tutti i contratti. Il Parte_1 materiale a terra è per la maggior parte del cliente, in parte nostra, per nostra intendendo
[...]
si occupava anche di altri magazzini, presumo di o di P_ Parte_1 P_ altre società che fanno parte del gruppo. Da quando non c'è più il suo ruolo è Parte_1 svolto da , che sta a Marino, Roma. Mi sembra che è dipendente Controparte_21 CP_21 [...]
era dipendente credo io. Le ferie, i permessi da quando non c'è CP_9 Parte_1 P_
li chiediamo a sempre per mail, ed ora da due o tre mesi c'è una piattaforma Parte_1 CP_21 con cui interagiamo: da quel che so con questa piattaforma dovrebbe arrivare una mail all'ufficio del personale e al responsabile almeno la legge, tanto che l'altro ieri mi ha CP_21 CP_21
13 confermato di non aver letto una mail, per un mio permesso, che io avevo inoltrato con la piattaforma.
L'orario è quello. Io oggi dico le mie assenze a . CP_21
Il teste (escusso nella fase sommaria) ha dichiarato: “Sono dipendente di Persona_6 [...]
e ho lavorato con presso la sede Io sono magazziniere, P_ Parte_1 P_
e la mia postazione di lavoro è in un capannone adibito a magazzino P_ Parte_1
era il mio responsabile, laddove per responsabile io intendo che io mi interfacciavo con
[...] lui per qualsiasi cosa, ferie e permessi, cose da fare nella giornata;
io sono stato gli ultimi cinque mesi in malattia, ed oggi sto in ferie. In magazzino siamo due dipendenti io e P_ R_
, e lo eravamo anche quando c'era . Io non so di chi fosse dipendente
[...] Parte_1
. Parte_1
Facciamo dei turni, che all'epoca erano organizzati dal , dopo e fino all'inizio Parte_1 della malattia è passato poco tempo, e in questo poco tempo noi facevamo riferimento, per tutto, a
, credo della stava a Roma, e le indicazioni ce le dava per Controparte_21 P_ CP_21 telefono, con mail. non ci aiutava nella materiale movimentazione del materiale presente Parte_1 in magazzino, ma c'era. Da quando non c'è più, siamo stati solo io e . Le cose da fare Persona_5 in concreto sono rimaste le stesse. Noi spediamo, riceviamo quello che arriva, io e R_ inventariamo quello che entra in magazzino, e poi ne curiamo la spedizione.
ci indicava il lavoro, si occupava dei fornitori, dei corrieri. C'è un sistema Parte_1 informatico per cui a noi veniva indicato quali spedizioni preparare. I contatti con i vettori ce li aveva
. ha anche altri magazzini, ed era che gestiva anche gli Parte_1 P_ Parte_1 altri magazzinieri, come ho detto che faceva con noi. Il nostro lavoro con non è cambiato, CP_21 salvo ovviamente che non è presente fisicamente e quotidianamente insieme a noi a Per_7
DE.
A quanto so, quel magazzino era a servizio solo della Ricordo una mail nella quale P_ uno degli uffici ci disse che sarebbe stato il nostro responsabile, e che per Parte_1 qualunque cosa ci dovevamo interfacciare con lui. Io ho una divisa con la scritta P_
non aveva questa divisa. aveva un suo ufficio, di fronte, dove Parte_1 Parte_1 stavano gli uffici della La porta aveva una insegna Hs. Non ho mai visto insegne P_ oppure lo ho sempre visto HS, non ho visto Controparte_1 Controparte_2 P_ neanche all'ingresso. Non so di chi sia la proprietà dello stabile. Io e lavoravamo anche R_ gestendo le commesse di Penta Service, sempre sulla base di quanto mi veniva detto da Parte_1
, ed era che ci indicava le commesse che noi facevamo per Penta
[...] Parte_1
Service. Dopo che abbiamo continuato anche con materiale Penta Service, e Parte_1 questa volta con Non so dire di chi fosse dipendente . La merce CP_21 Parte_1
14 arrivava nel magazzino dove lavoravo io anche quella di Penta Service. Prima ho detto che c'era solo merce io facevo quello che mi dicevano, che mi diceva , e cosa e di chi P_ Parte_1 fossero quegli scatoli non lo so. Io so che lavoravo per già sta da dieci anni, P_ CP_21 sette otto, io l'ho conosciuto sempre da quando stavo io. Ha sempre lavorato con noi. Non so dire con chi stava e di chi era dipendente. Stava a Roma, non dire cosa facesse a Roma”
Il teste (escusso in appello) ha dichiarato: “ADR: “Conosco il Sig. Testimone_2 Parte_1 perché abbiamo lavorato insieme per la Io sono stato assunto nel 2012 dalla HS P_
Service, cessato questo rapporto sono stato assunto nel 2014 dalla . P_
ADR: “il Sig. per quello che ricordo ha cominciato a lavorare tra il 2014 ed il 2015, ed è Parte_1 venuto anche a Prato dove c'è un magazzino della perché bisognava assumere nuovi P_ tecnici – credo fosse l'anno 2015, ma non ne sono sicuro;
dell'attività in questione si doveva occupare il Sig. che, infatti, aveva tenuto i relativi colloqui. Ricordo di aver partecipato Parte_1 anche ad un colloquio di uno degli aspiranti tecnici. Il mi aveva chiesto se conoscessi Parte_1 persone interessate a partecipare ai colloqui per la selezione dei nuovi tecnici”.
ADR: “Ricordo che in quel periodo dovevamo svolgere una grossa commessa ossia l'installazione dei tablet per la firma grafometrica per il Monte dei Paschi di Siena ed il sig. mi Parte_1 dava le direttive ed organizzava il lavoro di questa commessa”.
ADR: “Preciso che mi veniva indicato come responsabile della e dei progetti di Parte_1 CP_22 maggiore importanza”.
ADR: “Ovviamente io non so di chi fosse formalmente dipendente il Sig. ma ribadisco che Parte_1 quando ho interagito con lui lo facevo in quanto lui era il responsabile della e dei “Grandi CP_22
Progetti” della . P_
ADR: “Io non credo mi sia arrivata una comunicazione formale dell' con la quale mi veniva Pt_2 indicata la figura del come responsabile ma, di fatto, così è stato. Abbiamo Parte_1 partecipato ad un meeting dei dipendenti della ed il era presente insieme P_ Parte_1 agli altri Dirigenti della ed esponeva a tutti il progetto del Monte dei Paschi di Siena. P_
Il si era presentato come responsabile della e dei “Grandi Progetti” della Parte_1 CP_22 [...]
. P_
ADR: “Preciso che a seconda del tipo di progetto che seguivo, mi interfacciavo con un responsabile diverso che mi veniva indicato dall'Azienda”.
ADR: “Per la gestione della commessa Monte Paschi di Siena, i tablet ricordo che mi furono inviati dall'Azienda, mi arrivavano dalla La logistica era affidata al che, quindi, P_ Parte_1 ha curato anche la spedizione ma ribadisco che l'intero progetto era gestito dal che era il Parte_1 mio referente per quel progetto”.
15 ADR: “Preciso che io sono un tecnico e ricevevo ordini e direttive da un dispatcher, dipendente della che mi indicava le attività da fare per i singoli giorni e dove recarmi. I dispatcher erano P_ vari dipendenti di cui ricordo ad esempio: , , gli altri non li ricordo Persona_8 Persona_9 ma erano quattro/cinque. Il dispatcher mi indicava, altresì, il referente cui rivolgermi in caso di problemi sulle singole commesse”.
ADR: “Voglio precisare che per tutte le commesse che ho gestito io, il responsabile della CP_22 era sempre il Sig. che poi, per alcuni “Grandi Progetti”, era anche il mio Parte_1 referente per l'intero progetto”.
ADR: “Preciso che dal 2018 ho cambiato mansioni e la mi ha affidato l'incarico di P_ tecnico di presidio presso la Findomestic per cui il mio rapporto con il si è ridotto Parte_1 notevolmente”.
ADR: “Tra il 2014/1015, i contatti tra me ed il erano frequentissimi, infatti, ci Parte_1 sentivamo anche 4/5 volte al giorno e comunque ogni volta che vi erano problemi sul lavoro in particolare per la gestione delle commesse”.
ADR: “Preciso che il passaggio dalla HS Service alla per quanto riguarda le mansioni P_ svolte, i miei responsabili cioè i dispatchers ed il titolare del mio rapporto di lavoro - ossia il Sig.
- non è cambiato nulla tranne l'intestazione sulla bista paga. Si trattava di un Controparte_2
Con gruppo di società che io identificavo con .
ADR: “Per quanto riguarda la mia retribuzione sia con la HS Service che con la se ne P_ occupava la Sig.ra ”. Persona_2
ADR: “Dopo 8/9 mesi che ero stato assegnato come tecnico di presidio alla Findomestic, sono stato chiamato presso l'Ufficio del Personale dai Sigg. e i quali mi dissero che sarei CP_8 Per_3 passato alla “Seta Group” con la quale ho stipulato un nuovo contratto di assunzione a tempo indeterminato. Dalla visione del mio estratto contributivo ho verificato che l'assunzione è avvenuta il 01.01.2018. Devo, pertanto, correggermi e precisare che sono andato a lavorare come tecnico di presidio presso la Findomestic all'inizio dell'anno 2017”.
ADR: “Io non so con quali modalità è cessato il mio rapporto con la alla fine del 2017. P_
Sicuramente è stata una risoluzione consensuale ed ho ricevuto regolarmente la liquidazione”
Il teste (escusso in appello) ha dichiarato: Testimone_3
“ADR: “Ho lavorato per la dal 20.10.2014 al 30.04.2018 e sono stato assunto dal CP_23
rispondendo ad un annuncio di lavoro. Il era responsabile Parte_1 Parte_1 dei “Grandi Progetti”; ricordo che si trattava dei progetti SISAL, , Vodafone ed il quarto CP_6 che non ricordo ma riguardava le mense del Nord Italia”.
16 ADR: “Il primo progetto di cui mi sono occupato insieme al Sig. è stata la sostituzione dei Parte_1 computers presso la ”. CP_6
ADR: “Fin dall'inizio, io utilizzavo la divisa con la scritta dopo poco ho avuto l'auto P_ con la scritta mi presentavo come tecnico della e in data 01.05.2018, P_ P_ sono stato anche assunto dalla . P_
ADR: “Preciso che per la lavoravo a progetto ed utilizzavo la mia auto ed ero costretto CP_23 ad anticipare le spese di casello/autostrada e benzina. Dopo qualche tempo, mandai all' una Pt_2 richiesta di pagamento delle spese sostenute e degli arretrati non corrisposti. Fui chiamato dal Sig.
, il quale mi erogò tutti gli arretrai e mi rimborsò le spese anticipate e mi assegnò Persona_3
l'auto di servizio che andai a ritirare a Roma”.
ADR: “Preciso che dopo un po' sono stato assunto a tempo indeterminato con la . Il CP_23
30.04.2018, ho rassegnato le mie dimissioni e sono stato assunto con la con contratto P_ dal giorno successivo. La persona con la quale ho stipulato il contratto di assunzione con la
[...] il 01.05.2018 era il Sig. ”. P_ CP_8
ADR: “Ho lavorato per la fino a febbraio 2022”. P_
ADR: “Per il primo anno e mezzo dopo l'assunzione con , il mio unico referente per i CP_23
“Grandi Progetti” è stato il Sig. , coadiuvato dal Sig. Ho cominciato ad Parte_1 Testimone_4 interloquire con il Sig. successivamente. Ho conosciuto solo nell'ultimo periodo Per_3 CP_8 con e, poi, per il tutto il periodo con era l'amministrare CP_23 P_ CP_8 delegato della ed interagivo con lui per qualsiasi problema sul lavoro (dalla P_ sostituzione dell'auto alla gestione delle commesse)”.
ADR: “Nel periodo in cui ho lavorato per la ho rivestito sempre le mansioni di tecnico P_ informatico”.
ADR: “Preciso che all'incirca dopo un anno, anno e mezzo dalla mia assunzione con , il CP_23
Sig. ha cambiato le sue mansioni passando dalla gestione dei “Grandi Progetti” Parte_1 alla gestione della ”. CP_22
ADR: “Quando sono stato assunto dalla il mio referente per la ha continuato P_ CP_22 ad essere il . Ad esempio, io avevo il software HS Tecnici che è di Parte_1 P_ avevo le mie giacenze, venivo chiamato dal per fare l'inventario e lui mi diceva cosa gli Parte_1 occorreva e, viceversa”.
ADR: “Sapevo che era responsabile dei “Grandi Progetti”, in quanto era che Parte_1 Parte_1 si era presentato con tale qualifica ma preciso che la mia assunzione e la gestione delle ferie e permessi erano gestiti dal e dai miei dispatcher”. Parte_1
17 ADR: “La modifica di mansioni da parte di mi è stata comunicata dallo stesso Parte_1 Parte_1 nonché dal mio dispatcher che mi indicava di far riferimento al per la ”. Parte_1 CP_22
ADR: “Ricordo di aver partecipato al meeting del 2017 della e ricordo che in prima P_ fila vi erano tutti i responsabili dei vari settori tra cui: OS IN, SQ, Giudici,
Bonito”. Per_10 Controparte_2
Il teste (escusso in appello) ha dichiarato: Testimone_5
“ADR: “Conosco il Sig. poiché siamo originari dello stesso paese”. Parte_1
ADR: “il Sig. è mio cugino”. Controparte_2
ADR: “Lavoravo e lavoro ancora per la Ho cominciato nell'anno 2016”. P_
ADR: “Ho avuto rapporti di lavoro con il Sig. in quanto lui si occupava della Parte_1
Logistica (spedizioni, approvvigionamento dei materiali ecc.)”. Io, invece, ero e sono inquadrato come tecnico e mi occupo delle commesse nell'area di Roma”.
ADR: “Non ho avuto contatti con il Sig. , in quanto, questo era responsabile della Parte_1
; preciso, tuttavia, che il – per quanto io ne sappia – non era dipendente della CP_22 Parte_1 ma della So che una quota di capitale di quest'ultima ( P_ CP_2 CP_2 era di mio cugino ”. Controparte_2
ADR: “Quando è andato via , il servizio di è stato internalizzato ed è stato Parte_1 CP_22 affidato a me, fino a quel momento – che io sappia- era gestito dal per la Parte_1 CP_2 io ho gestito il servizio per meno di un anno ora è affidato al Sig. che non so se CP_22 CP_21 sia un dipendente della . P_
E' stata escussa nuovamente la quale ha riferito che il reclamante lavorava Persona_2 per la e che lei non si occupava delle retribuzioni del , ma solo del CP_2 Parte_1 pagamento della commessa alla appaltatrice CP_2
Il teste (escusso in appello) ha dichiarato: Testimone_6
“ADR: "Ho conosciuto , se non ricordo male, all'inizio del 2016 ed ho lavorato Parte_1 con lui fino alla fine del 2017. era un dipendente della e gestiva Parte_1 CP_2 un magazzino di spedizioni".
ADR: "In quel periodo io ero il titolare della IT Service S.r.l. e avevo stipulato un contratto con la
OV per conto di Vodafone avente ad oggetto la installazione di telefoni presso privati. Non avendo un mio magazzino ed un servizio di Logistica appropriato alla importanza del contratto, stipulai un contratto con la per la gestione di tale servizio, pertanto, i telefoni della CP_2
OV arrivavano al magazzino della la quale poi si occupava della spedizione in CP_2 tutta Italia presso centri di raccolta ove i miei tecnici li prelevavano per provvedere alla installazione presso i privati".
18 ADR: " era il responsabile del magazzino e della Logistica per la HS Computer" Parte_1
ADR: "Ricordo che all'epoca il titolare della era anche se non CP_2 Controparte_2 ricordo con chi ho stipulato il contratto essendo trascorsi diversi anni".
ADR: "Il magazzino della si trovava in DE, Via dell'industria". CP_2
ADR: " , negli anni dal 2014 al 2018 non è mai stato nostro dipendente né ha mai Parte_1 gestito "Grandi Progetti" per conto di ". CP_23
ADR: "Conosco in quanto è stato uno dei miei tecnici, se ricordo bene, l'ho assunto Testimone_3 verso la fine dell'anno 2014 ed ha lavorato per me fino al 2018 se non sbaglio. Mi arrivò un suo curriculum ma non ricordo con quali modalità; ricordo di averlo prima assunto mediante un contratto a progetto cosi da testarne le capacità e poi, successivamente, l'ho assunto con contratto a tempo indeterminato. lavorava in Piemonte. Nel 2018, se non sbaglio, si è licenziato ed ho Tes_3 saputo che ha cominciato a lavorare per la se non ricordo male". P_
ADR: "Non so se nel periodo che prima ho indicato ha avuto contatti con il Tes_3 Parte_1
, non lo escludo, ma non posso saperlo con certezza".
[...]
ADR: "Nel periodo 2014-2018, la mia Azienda ha avuto rapporti anche con la Non P_ ricordo in particolare che tipo di contratto abbiamo avuto ma capita spesso che aziende del settore si appoggino alle strutture delle altre in particolare quando gestiscono clienti e appalti fuori regione avvalendosi dei tecnici delle altre aziende presenti sul luogo".
ADR: "Io mi interfacciavo sicuramente con però so che il titolare della Persona_3 P_ era ma con lui non avevo contatti". Controparte_2
ADR: "Riflettendo, l'ho incontrato come dipendente della HS Service". Persona_3
ADR: "Ribadisco che delle assunzioni della mi occupavo io personalmente acquisendo CP_23 informazioni utili ovunque fosse possibile anche presso amici"
ADR: "Dal 2008/2009 fino al 2011 sono stato socio della gli altri soci erano Controparte_24
e ". Persona_3 Controparte_2
ADR: "Anche la HS Service aveva la propria sede in DE, Via dell'Industria".
Le dichiarazioni rese dai testi escussi tanto nella fase sommaria che in appello confermano la ricostruzione offerta da in ordine alla imputabilità del suo rapporto di lavoro alla Parte_1
e concordano con i dati emersi dall'esame della documentazione prodotta dalle parti. P_
Ed invero dalle dichiarazioni acquisite emerge non solo l'esistenza di un gruppo di aziende che
“facevano capo alla stessa proprietà” (così - tra queste sono state individuate Testimone_1 all'esito dell'istruttoria la la la , la HS Service, la P_ CP_2 Controparte_12 [...]
e la - ma anche che era un dipendente della CP_23 CP_9 Parte_1 P_
19 e che per essa aveva inizialmente gestito una serie di commesse. In particolare, due dei testi escussi individuano il come il responsabile dei cosiddetti “Grandi progetti”. Pt_1
Il teste (dipendente dal 2012 al 2014 per la HS Service e assunto nel 2014 dalla Testimone_2 [...]
ha infatti riferito che nel 2015 (senza specificare con maggiore precisione il periodo) P_
“dovevamo svolgere una grossa commessa ossia l'installazione dei tablet per la firma grafometrica per il Monte dei Paschi di Siena ed il sig. mi dava le direttive ed organizzava il Parte_1 lavoro di questa commessa”.
Tale circostanza viene confermata anche dal teste (prima dipendente della Testimone_3 [...]
e poi, dal 2018 , dipendente della il quale ha riferito di essere stato assunto dal CP_23 P_
e che questi “era responsabile dei “Grandi Progetti”; ricordo che si trattava dei progetti Pt_1
SISAL, , Vodafone ed il quarto che non ricordo ma riguardava le mense del Nord Italia” CP_6
“il mio unico referente per i “Grandi Progetti” è stato il Sig. ” Parte_1
Entrambi i testi precisano, inoltre, che era o, meglio, diviene il responsabile anche Parte_1 della logistica per In particolare, dopo aver precisato “Conosco il Sig. P_ Tes_2 Pt_1
perché abbiamo lavorato insieme per la evidenzia che “Preciso che Parte_1 P_
mi veniva indicato come responsabile della e dei progetti di maggiore Parte_1 CP_22 importanza”.
Il teste , invece, distingue due fasi temporali, precisando che il è stato il Tes_3 Pt_1 responsabile dei “Grandi Progetti” per un periodo, ma che in seguito “all'incirca dopo un anno, anno
e mezzo dalla mia assunzione con (n.d.r. avvenuta ad ottobre del 2014) , il Sig. CP_23 Parte_1
ha cambiato le sue mansioni passando dalla gestione dei “Grandi Progetti” alla gestione
[...] della ”. CP_22
Le dichiarazioni del teste sul punto sono indubbiamente più dettagliate e confortate dai dai Tes_3 documenti acquisiti.
Il primo è una mail datata 24.2.2015, inviata da della a vari Testimone_7 P_
“dipendenti” e, per conoscenza, a , avente ad oggetto “attività installazione Parte_1 modem”. Con tale comunicazione la comunica ai “dipendenti” che “a causa Tes_7 dell'intensificazione delle attività di HS, vi chiedo di rendervi disponibili nelle giornate di ferie preimpostate da Sisal. Questo significa che le ferie programmate da Sisal entro il 30 giugno potranno essere confermate o revocate da , che ci legge in copia. Dovrete pertanto Parte_1 contattare telefonicamente o a mezzo mail prima di prenotare ferie o fare Parte_1 programmi in tali giorni…Saluti AR TT HS Company”.
Questa mail è di grande interesse, in quanto prova che nel febbraio 2015, come confermato dai testi e , si occupava della gestione di commesse della e, Tes_2 Tes_3 Parte_1 P_
20 nella specie, della commessa SISAL, avente ad oggetto la installazione dei modem;
prova altresì che il ne aveva la responsabilità tanto da gestire, autorizzandole o revocandole, le ferie dei Pt_1 dipendenti impegnati sulla commessa stessa. Tale commessa è una di quelle rientranti tra i “Grandi progetti” come precisato dal . Tes_3
Il passaggio di al settore logistica avviene solo nell'ottobre del 2015, come Parte_1 riferito dal teste , ed infatti con una mail del 26.10.2015 inviata da Tes_3 Controparte_8
( ad una serie di soggetti, aventi tutti l'account e-mail Email_1
e ai magazzinihsroma, magazzinihsmilano e magazzinihsavellino, e avente quale Email_2
Con oggetto: “Comunicazione Organizzativa- responsabile logistica , veniva comunicato che “Con decorrenza immediata, viene affidata al sig. , la responsabilità totale per la Parte_1
Con gestione e il controllo della logistica del gruppo .
Come si vedrà a breve, le società reclamate hanno sostenuto che l'affidamento della logistica al derivava dalla stipula di un contratto di appalto di servizi tra la (da Parte_1 P_ cui proviene la comunicazione organizzativa del 26.10.2015) e (oggi CP_2 [...]
di cui il era formalmente dipendente, ma tale giustificazione è del CP_1 Parte_1 tutto infondata.
Proseguendo con l'esame della prova per testi, si evidenzia che i testi e Persona_5 Per_6
hanno fornito delle informazioni essenziali per ricostruire la titolarità del rapporto di lavoro
[...] di . I due, entrambi dipendenti della ed entrambi magazzinieri, la Parte_1 P_
Con cui sede di lavoro è “ DE, nel magazzino di , di , hanno riferito che Controparte_2
( “ era capo della logistica, ci comandava, ci dirigeva, ci mandava R_ Parte_1 mail ci diceva cosa fare”, “gestiva i turni, i permessi, le ferie. In caso di ritardo o di assenza improvvisa lo comunicavamo, a mezzo mail, come dettoci dai dirigenti, i quali ci hanno detto di farlo
a ”, usava abiti civili, aveva un tesserino, un badge come tutti Parte_1 Parte_1 [...]
Sono sicuro che fosse e comunque era come il mio” e che ( ) “la mia P_ P_ Per_6 postazione di lavoro è in un capannone adibito a magazzino era P_ Parte_1 il mio responsabile, laddove per responsabile io intendo che io mi interfacciavo con lui per qualsiasi cosa, ferie e permessi, cose da fare nella giornata”.
Già da questi primi elementi risulta evidente che l'attività lavorativa svolta dal non coincide Pt_1 con quella oggetto del Contratto di appalto di servizi datato 1.10.2014 stipulato dalla sua datrice di lavoro con la e avente ad oggetto “l'incarico di analizzare gli attuali cicli produttivi P_ utilizzati dalla committente della gestione dei propri magazzini e laboratori dislocati sul territorio nazionale e di provvedere alla realizzazione di un completo piano di riorganizzazione di tutti gli aspetti legati alla gestione della logistica di magazzino”, perché il non riorganizza un Pt_1
21 servizio gestito dalla committente, ma gestisce direttamente tale servizio, avvalendosi esclusivamente dei dipendenti della committente, che gestisce anche sotto il profilo amministrativo, organizzando non solo i turni (attività esplicitamente indicata nel contratto di appalto e che potrebbe giustificarsi in un'ottica di riordino del servizio), ma addirittura autorizza le ferie, i permessi, dà direttive su tutti gli aspetti riguardanti la gestione del servizio logistica.
Proseguendo nell'esame delle testimonianze assunte, di grande interesse sono anche le dichiarazioni del teste in quanto oltre a confermare la sussistenza di un gruppo di aziende la cui Testimone_1 gestione era estremamente interconnessa, dimostra la generale difficoltà di distinguere l'attività facente capo alle diverse società del gruppo;
egli infatti riferisce: di aver “lavorato per
[...]
da gennaio a settembre 2018” “ all'epoca erogava servizi generali alle CP_12 Controparte_12 altre società del Gruppo che facevano capo alla stessa proprietà e tra cui , “Io sapevo P_ che c'erano diverse società ma non so dire quali fossero: io ho individuato solo . P_
Passando poi alla posizione specifica del , il teste riferisce che “parlando con lui Parte_1 venne fuori che era dipendente di questa io ero convinto fosse dipendente di CP_13 [...]
; quanto poi in particolare all'attività lavorativa del il teste precisa che “Della P_ Pt_1 specifica parte della logistica mi sono occupato solo nell'ultimo periodo e in modo personale: nella logistica io alla fine non ho toccato nulla perché funzionava come io ritenevo fosse funzionale. Per me il era il mio punto di riferimento di tutta la logistica. utilizzava vettori
Parte_1 P_ esterni, operatori logistici esterni. era il mio punto di riferimento per tutta l'attività di
Parte_1 logistica, anche per quanto riguarda gli aspetti più materiali. A io mi riferivo per capire
Parte_1 come avveniva tutta la logistica, la gestione in entrata ed in uscita dei materiali e mi
Parte_1 riferiva di ogni aspetto: controllava anche l'esito delle spedizioni.”
Il teste quindi identifica il reclamante come il responsabile della logistica di P_ circostanza, che, come si vedrà esaminando i documenti, non può trovare il suo fondamento nel contratto di appalto del 2014 e di quello successivo del 2018.
Interessanti sono anche le dichiarazioni del teste , il quale non solo conferma la stretta Testimone_2
Con connessione esistente tra le società del gruppo infatti riferisce di aver prima lavorato per la HS
Service e di essere poi passato alle dipendenze della ma precisa che “il passaggio dalla P_
HS Service alla per quanto riguarda le mansioni svolte, i miei responsabili cioè i P_ dispatchers ed il titolare del mio rapporto di lavoro - ossia il Sig. - non è cambiato Controparte_2 nulla tranne l'intestazione sulla bista paga. Si trattava di un gruppo di società che io identificavo con Con
.
ADR: “Per quanto riguarda la mia retribuzione sia con la HS Service che con la se ne P_ occupava la Sig.ra ”. Persona_2
22 Con riguardo al si rinvia a quanto già richiamato innanzi. Parte_1
Il teste , oltre a quanto già innanzi richiamato, ha dichiarato di aver ““lavorato per Testimone_3 la dal 20.10.2014 al 30.04.2018 e sono stato assunto dal rispondendo CP_23 Parte_1 ad un annuncio di lavoro” che ““Fin dall'inizio, io utilizzavo la divisa con la scritta P_ dopo poco ho avuto l'auto con la scritta mi presentavo come tecnico della P_ P_
e in data 01.05.2018, sono stato anche assunto dalla , che inizialmente aveva lavorato P_ per la con contratto a progetto e che “dopo un po' sono stato assunto a tempo indeterminato CP_23 con la . Il 30.04.2018, ho rassegnato le mie dimissioni e sono stato assunto con la CP_23 [...]
. P_
Quanto al il aggiungeva che “la mia assunzione e la gestione delle ferie e permessi Parte_1 Tes_3 erano gestiti dal ”. Parte_1
Appare evidente dalle dichiarazioni del teste e che il si occupava Tes_2 Tes_3 Parte_1 della selezione del personale che veniva assunto addirittura da società diverse dalla P_
(quanto a infatti l'assunzione viene fatta dalla ), ne consegue che tale attività Tes_3 CP_23 certamente era estranea all'oggetto del contratto di appalto.
Le dichiarazioni del non sono in alcun modo smentite da quelle del teste Tes_3 Testimone_6 che ha dichiarato di conoscere il “in quanto è stato uno dei miei tecnici, se ricordo Testimone_3 bene, l'ho assunto verso la fine dell'anno 2014 ed ha lavorato per me fino al 2018”.
Il teste è, infatti, il titolare della IT Service S.r.l, che risulta una delle società facenti capo al gruppo Con
lui stesso riferisce che “Nel periodo 2014-2018, la mia Azienda ha avuto rapporti anche con la
”, ma soprattutto dichiara che “Dal 2008/2009 fino al 2011 sono stato socio della P_ [...]
gli altri soci erano e " evidenziando gli stretti CP_24 Persona_3 Controparte_2 rapporti di interessi avuti con la società resistente, con la quale anche nel presente condivide la sede
“Anche la HS Service aveva la propria sede in DE, Via dell'Industria", ne consegue che la sua credibilità è fortemente compromessa.
Occorre ora passare all'esame dei documenti acquisiti.
Innanzitutto, occorre esaminare il contratto di assunzione di da parte della Parte_1 [...]
(oggi di ). Il contratto è datato 16.10.2014 e la CP_2 Controparte_1 CP_1 società è rappresentata dall'Amministratore Al lavoratore viene attribuita la Controparte_2 qualifica di tecnico specialista di applicazioni informatiche ed inserito nel livello VI del CCNL
Lavoro Metalmeccanici industria.
Dalla lettura della declaratoria del CCNL Metalmeccanici Industria si ricava che un tecnico specialista di applicazioni informatiche inquadrato nel livello VI del CCNL svolge mansioni che richiedono una buona conoscenza del settore e una capacità di adattamento a nuove tecnologie.
23 Generalmente, queste mansioni prevedono l'implementazione e la gestione di software, la risoluzione di problemi tecnici, la fornitura di supporto agli utenti e la partecipazione a progetti di sviluppo software.
Passando ad esaminare il contratto di appalto di servizi stipulato tra e CP_2 [...]
, datato 1.10.2014, va rilevato innanzitutto la prima peculiarità, ossia che il contratto P_ viene stipulato da quale r.l. della e dallo stesso ma Controparte_2 CP_2 Controparte_2 quale r.l. della . In sostanza, dietro lo schermo di due distinte società, le parti P_ contrattuali sono rappresentate dalla stessa persona fisica, circostanza rilevante alla luce di tutte le altre che saranno evidenziate.
Il contratto ha ad oggetto l'affidamento dell' “incarico di analizzare gli attuali cicli produttivi utilizzati dalla committente della gestione dei propri magazzini e laboratori dislocati sul territorio nazionale e di provvedere alla realizzazione di un completo piano di riorganizzazione di tutti gli aspetti legati alla gestione della logistica di magazzino, ovvero di tutte le attività ad essa connesse: dalle operazioni di carico e scarico merci alle fasi di riparazione, ritiro e preparazione delle spedizioni, dallo smistamento delle merci in arrivo o in partenza alla gestione di magazzini di transito
a smistamento e infine alla gestione del flusso dei dati sui sistemi informatici….”.
Poi il contratto contiene l'elenco dei servizi affidati in outsourcing al fornitore:
“- Monitoraggio dei livelli di servizio sulle commesse attive di P_
- Gestione dei turni di servizio del personale impegnato;
- Messa a disposizione di tutti gli spazi logistici, capannoni, computer, periferiche, sistema informativi proprietari, etc.;
- Presidio e vigilanza con una riserva dedicata su tutti i flussi informatici;
- Rappresentanza sia sui clienti che sui fornitori della committente della gestione dei magazzini e laboratori;
- Formazione ed aggiornamenti al personale della ” P_
La affida, quindi, alla HS computer un compito di riorganizzazione del servizio di P_ logistica della committente, previa analisi degli “attuali cicli produttivi utilizzati dalla committente della gestione dei propri magazzini e laboratori dislocati sul territorio nazionale”, e non la gestione diretta dei magazzini, e, più in generale, della logistica, nell'interesse della come P_ invece è accaduto ed emerso dall'istruttoria.
Va a tal fine evidenziato che i due testi escussi nella fase sommaria, i due magazzinieri dipendenti della e hanno descritto l'attività lavorativa del P_ Persona_5 Persona_6 individuandolo come l'effettivo referente e responsabile del settore logistica della Pt_1 [...]
[...]
[...] a cui entrambi facevano capo, mentre non hanno fatto alcun cenno ad un'attività di analisi Pt_3 del servizio e di riorganizzazione dello stesso, quanto piuttosto alla sua gestione ordinaria.
In sostanza , assunto con la qualifica di tecnico specialista di applicazioni Parte_1 informatiche, si trova a gestire, e non ad analizzare e riorganizzare, l'intero settore della logistica della con strutture e dipendenti della gestendo amministrativamente i P_ P_ dipendenti della tutte attività estranee al contratto di appalto di servizi. P_
Va ancora evidenziato che appare anomala la circostanza che l'intero appalto è stato affidato ad una sola persona fisica, il , che risulta essere l'unico dipendente della appaltatrice. Parte_1
Tale circostanza appare tanto più singolare se si considera che nella gestione di questo presunto appalto di servizi, il non può avvalersi di alcuna organizzazione aziendale della propria Pt_1 datrice di lavoro: l'attività è svolta presso la sede legale e operativa della sita in P_
DE via dell'Industria (circostanza confermata dai due magazzinieri), con le strutture della committente, e soprattutto solo ed esclusivamente con i dipendenti della committente.
Ma anche se si volesse dar credito alle dichiarazioni della teste sulla titolarità del Persona_2 magazzino e delle strutture, rimane confermata la inesistenza di due distinte realtà produttive. La teste infatti riferisce che la “La aveva un solo dipendente, ossia . Controparte_1 Parte_1
Non so dire come concretamente poi le cose andassero nei depositi di Fiumicino e di NU. Nel magazzino di DE prima c'erano, oltre a anche e Parte_1 Persona_5 Per_6
che ci sono ancora oggi e che sono dipendenti , poi quanto alle strutture
[...] P_ dichiara che “ L'edificio dove c'era il magazzino a DE e la strumentazione ivi allocata per
l'attività di logistica era ed è di proprietà della che dopo la cessazione del Controparte_1 rapporto afferente la logistica l'ha concessa in locazione alla ”. Quindi a prescindere P_ dalla titolarità formale del magazzino e delle strutture, le stesse appaiono asservite, a prescindere dalla società che lo gestisce, al servizio della logistica.
Una ulteriore anomalia è data dal fatto che viene assunto solo in data 20.10.2014, Parte_1 laddove il contratto di appalto di servizi è stato stipulato in data 1.10.2014, pur non avendo la
[...] nessun altro addetto che potesse occuparsene. CP_2
Il contratto presenta un'altra peculiarità, ossia non prevede nulla quanto alla retribuzione della appaltatrice, limitandosi a stabilire che per l'attività prevista nel contratto la riconosce P_ al fornitore le attività svolte a consuntivo dietro un ordine di servizio a fatturare.
A questo primo contratto, che aveva una durata triennale, dall'1/10/2014 al 31/8/2017, ne segue un secondo, identico quanto al contenuto, e differente solo perché nel frattempo sono mutati i due rappresentanti legali delle società committente e appaltatrice, per la prima firma CP_8
e per la seconda .
[...] CP_1
25 Altro elemento di grande interesse, che prova il carattere fittizio del contratto di appalto, è rappresentato dal fatto che, come innanzi evidenziato nel corso dell'esame della prova testimoniale,
ha cominciato ad occuparsi del settore logistica della divenendone Parte_1 P_ il responsabile, solo a partire dall'ottobre del 2015, ossia solo un anno dopo la stipula del contratto di appalto, occupandosi in precedenza della gestione di importanti commesse, come quella della SISAL, nell'ambito delle quali, come visto, provvedeva anche ad effettuare le assunzioni di personale, che poi veniva smistato, secondo le direttive di tra le varie società del gruppo. In tal Controparte_2 senso depongono non solo le dichiarazioni del teste , ma anche la mail del Testimone_3
22.10.2014 con la quale scrive a indicandole una persona da Parte_1 Persona_1 assumere “in contratto a progetto roll out pc banca sella…” P_
In pari data la risponde a precisando che “da disposizione di Per_1 Parte_1 CP_2
l'assunzione verrà fatta con la società ”. Non vi è dubbio che è CP_23 CP_2 CP_2 in quanto il reclamante indica che l'assunzione doveva essere fatta con la
[...] P_ perché il gestiva in quel periodo le commesse della rientranti tra i “Grandi Pt_1 P_
Progetti” nell'ambito dei quali rientrava, come precisato dal teste , anche quello Testimone_3 relativo alla “sostituzione dei computer presso la ” per il quale il CP_6 Parte_1 effettua la nuova assunzione.
Ebbene tale attività lavorativa è completamente estranea all'oggetto del contratto di appalto.
La realtà emersa dalla istruttoria è che la è solo uno schermo vuoto, e non una vera CP_2 realtà produttiva, e che la formale assunzione di da parte di tale società è del tutto Parte_1 fittizia, operando in realtà il reclamante come lavoratore subordinato della apparente committente,
per la quale si occupa nel 2014 della gestione di varie commesse (SISAL, P_ CP_6
e molte altre) e, in seguito, da ottobre 2015, di tutto il settore logistica, di cui diviene il responsabile.
Ed invero, eliminato lo schermo del contratto di appalto, emerge chiaramente, che il opera Pt_1 alle dipendenze della non trovando, altrimenti la sua attività lavorativa per la società P_ predetta altra giustificazione.
La natura subordinata del rapporto di lavoro tra e la si ricava dagli Parte_1 P_ ulteriori elementi emersi dall'istruttoria, che provano lo stabile inserimento del reclamante nell'organizzazione della nonché la sua sottoposizione al potere direttivo, gerarchico P_
e disciplinare della società.
Si è già evidenziato come la prova per testi ha dimostrato lo stabile inserimento del Pt_1 nell'organizzazione produttiva della lavorando stabilmente nella gestione di importanti P_ commesse prima e gestendo il settore logistica poi, occupandosi anche delle assunzioni di personale
26 necessario e occupandosi anche della gestione amministrativa dei dipendenti addetti al settore di sua competenza.
Dalle numerose mail depositate dal ricorrente è risultato, anche, che veniva costantemente indicato tra i destinatari di comunicazioni inviate ai vari responsabili del gruppo HS: ad es. la mail del
7.8.2018, inviata da tale con account e avente quali destinatari Controparte_25 Email_2 dipendenti della nonché altri soggetti con account , CP_9 Email_2 Persona_3
e avente ad oggetto l'affidamento al della Controparte_8 Parte_1 Tes_1
“funzione Operation con l'obiettivo di potenziare le funzioni di governance sulla sede di Milano”
O ancora la mail dell'11.01.2018, inviata da con account e Controparte_25 Email_2 avente numerosi destinatari, tra i quali , con la quale venivano fornite indicazioni Parte_1 specifiche da seguire in caso di trasferte di dirigenti/amministratori (all. n. 9 fascicolo di parte della presente fase) per poter ottenere il rimborso.
E' evidente che l'individuazione del tra i destinatari di tali comunicazioni non Parte_1 può trovare alcuna giustificazione laddove lo stesso non fosse inserito nell'organico della
[...]
e fosse invece gestore, per conto della società appaltatrice, di un servizio nell'interesse P_ della P_
Altra mail di grande interesse è datata 1.12.2016 che invia in data 1.12.2016 a Parte_1 avente ad oggetto la richiesta di un permesso di 4 ore. Riscontra Email_3 la mail , che come risulta dalla visura della dal 12.5.2016, è il Controparte_8 P_ nuovo amministratore della società. risponde al che deve indirizzare la richiesta CP_8 Pt_1
a “Ufficio del Personale”. L'amministratore della quindi, non Persona_3 P_ evidenzia affatto l'estraneità della richiesta essendo l'istante dipendente di altra società, ma indica al a chi deve inviare l'istanza. Pt_1
Infine, di grande rilievo è la mail del 12.6.2018 proveniente da “Ufficio Del Personale loud> con la quale viene inviata al una Email_4 Pt_1 contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 L. 300/70, ossia ai sensi della norma che disciplina le contestazioni disciplinari mosse dal datore di lavoro ai propri dipendenti. La peculiarità di tale contestazione disciplinare deriva dal fatto che proviene da una società con la quale Parte_1
non intrattiene alcun rapporto, tanto meno un rapporto di lavoro subordinato, la
[...] [...]
Tuttavia, occorre sottolineare che l'autore della contestazione disciplinare è un CP_16 soggetto con il quale, invece, il ha sicuramente rapporti di lavoro, ossia Pt_1 CP_8
che, come abbiamo appena visto, è anche il destinatario della sua richiesta di permesso, e
[...] che fin dal 12.5.2016 è amministratore della Se ne deduce che il - sebbene P_ CP_8 in un contesto di gruppo aziendale in cui i rapporti tra le varie società non sono solo molto stretti, ma
27 anche abbastanza caotici - non può che agire, di fatto, come amministratore della società con la quale il per le ragioni innanzi già esaminate, intrattiene un rapporto di lavoro subordinato non Pt_1 formalizzato, ossia come amministratore della P_
Interessante è anche il contenuto della contestazione disciplinare;
invero al reclamante viene contestata “l'assenza ingiustificata del magazziniere HS di NU S/N nonché al ritardo arrecato ai tecnici presenti per il ritiro delle pdr e/o device” in data 11 giugno 2018. Ciò conferma che la contestazione disciplinare attiene alle mansioni di responsabile della logistica della in P_ quanto a NU sul naviglio è presente uno dei magazzini gestiti dalla società e , nello specifico affidati alla responsabilità del;
la contestazione prova ulteriormente l'inserimento Parte_1 organico del nella HS Company, al punto da ricevere una contestazione Parte_1 disciplinare per l'assenza di un magazziniere, ossia di un soggetto sottoposto al suo potere organizzativo quale responsabile del settore logistica.
Sarebbe del tutto inimmaginabile una tale contestazione se il fosse stato dipendente di un Pt_1 appaltatore del servizio.
Alla luce delle circostanze illustrate si può concludere che il ricorrente, oggi reclamante, ha provato che dalla data di formale assunzione da parte della in realtà veniva di fatto assunto CP_26 come lavoratore subordinato della P_
Invero, eliminato lo schermo del fittizio contratto di appalto di servizi, l'attività lavorativa svolta da
, continuativamente fino alla data del licenziamento, in favore della Parte_1 P_ non può che inquadrarsi nello schema del rapporto di lavoro subordinato. Nonostante la particolare complessità della vicenda - derivante dalla presenza di numerose società facenti capo tutte al medesimo gruppo societario, caratterizzato da una gestione condivisa non solo di obiettivi ma anche di amministratori e rappresentanti legali, e dalla interdipendenza dell'attività lavorativa delle società del gruppo (vedi per l'appunto il servizio logistica svolto dalla in favore di altre, se non P_ di tutte, le altre società del gruppo) - dagli elementi raccolti e innanzi evidenziati sono emerse chiaramente tutti gli elementi caratterizzanti lo schema del lavoro subordinato. Contro La conseguenza di tale accertamento è che il licenziamento per intimato dalla
[...]
(nuova denominazione della già Controparte_1 CP_1 Controparte_2
, con la pec dell'08.08.2018, al è del tutto privo di efficacia in
[...] Parte_1 quanto proveniente da soggetto estraneo al rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che “In ipotesi di interposizione fittizia nel rapporto di lavoro, il potere di recesso deve essere esercitato dal contraente reale e non già da quello fittizio;
pertanto,
è inefficace il licenziamento intimato dal soggetto interposto, privo del potere di recesso” o ancora
“In ipotesi di interposizione fittizia nel rapporto di lavoro il potere di recesso deve essere esercitato
28 dal contraente reale e non già da quello fittizio. Pertanto il licenziamento intimato dal soggetto interposto, privo del potere di recesso, è inefficace… non potendo incidere sul rapporto reale,”
(Sentenza n. 6926 del 26/05/2000 – Sentenza n. 5995 del 1998), (Sentenza n. 5995 del 16/06/1998).
L'art. 18 della legge. 300/70, ratione temporis applicabile, prevede un'altra ipotesi di inefficacia, configurabile nei casi di licenziamento intimato oralmente. Al caso in esame va pertanto applicata la stessa disciplina, che prevede che il giudice con la sentenza con la quale dichiara la inefficacia del licenziamento ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Ne consegue che la va condannata: P_
- alla reintegra di nel posto di lavoro occupato di fatto al momento del Parte_1 licenziamento, nelle stesse mansioni e con il medesimo inquadramento goduto presso il datore di lavoro formale
- condanna la al pagamento in favore di un'indennità P_ Parte_1 commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione
- condanna la al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal P_ giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza
- dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato dalla di Controparte_1 CP_1
in data 8.8.2018 nei confronti di
[...] Parte_1
- condanna la lla reintegra di nel posto di lavoro occupato P_ Parte_1 di fatto al momento del licenziamento, nelle stesse mansioni e con il medesimo inquadramento goduto presso la di Controparte_1 CP_1
- condanna la al pagamento in favore di di un'indennità P_ Parte_1 commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 2.672,00 lordi, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra
29 - condanna la al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal P_ giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra
- condanna la al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio nei P_ confronti di , che liquida in euro 5.828,00 per il primo grado ed in euro Parte_1
6.079,00 per il presente grado, oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione all'avv.to Sergio Imbimbo, dichiaratosi anticipatario
- compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio tra la e la P_ [...]
. Controparte_1
Napoli, 16.6.2025
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa
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