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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 18/04/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MIGNECO ANDREA, Giudice monocratico in data 18/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 535/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 3 - Sede Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 22845 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27.10.2023 la società Ricorrente_1 s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, impugnava il provvedimento di diniego di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, atto n.
22845 notificato a mezzo PEC il 23.08.2023, con il quale l'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Siracusa rigettava, dichiarandosi incompetente, l'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, così come chiesto da Ricorrente_1 s.p.a. con istanza del 08.08.2023. L'importo complessivamente richiesto è di euro 4.307,83.
Deduceva la ricorrente l'illegittimità del provvedimento di diniego in quanto l'Agenzia delle Dogane di
Siracusa, pur riconoscendo il diritto della ricorrente al rimborso in conformità del consolidato filone giurisprudenziale successivo alla declaratoria di illegittimità delle addizionali sulle accise sancito dalla Corte di Cassazione, si dichiarava incompetente nel caso specifico, poiché il rimborso atteneva a rapporti di erogazione di energia elettrica di potenza non superiore ai 200 KW, indicando nell'ente Provincia il soggetto obbligato al rimborso.
Ricorrente_1 s.p.a. sostiene invece la competenza dell'Agenzia delle Dogane di Siracusa anche per il rimborso delle addizionali sulle accise concernenti contratti di potenza inferiore ai 200 KW, in quanto le addizionali devono ritenersi componenti strutturali e quote indivisibili delle accise versate all'Erario, dunque tributi nazionali, a prescindere dalle finalità di erogazione previste dalla legge in favore delle province (nel caso di specie, quella di Ragusa). L'Agenzia delle Dogane di Siracusa, quanto meno quale coobbligato in solido, è dunque tenuto al rimborso. Eccepiva in ogni caso il difetto di leale collaborazione dell'ufficio doganale nel rigetto dell'istanza di rimborso.
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Siracusa, costituendosi in giudizio, ribadiva la propria incompetenza per il rimborso, sottolineando che le addizionali relative a fornitura di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, come nel caso in giudizio, erano versate direttamente agli enti locali (nella fattispecie, alla Provincia di Ragusa). Dunque solo l'effettiva disponibilità delle somme deve ritenersi il presupposto che radica la legittimazione passiva rispetto all' istanza di rimborso. Nel merito del diritto sostanziale, nulla osservava in senso contrario rispetto alle argomentazioni sostenute in ricorso.
Con successiva memoria depositata ex art 32 del Dlgs 546/92, la difesa della società ricorrente insisteva nei motivi di ricorso, ribadendo la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come affermato anche da recente giurisprudenza di legittimità e da plurime pronunce di merito, che allegava.
All'odierna udienza il ricorso veniva trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La ricorrente società Ricorrente_1 s.p.a., soggetto operante nel mercato nazionale dell'energia elettrica quale cliente grossista, dopo ampia premessa fattuale e normativa sull'obbligo di versamento delle accise sull'energia elettrica previste dall'art 53 e ss del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico sulle Accise), e sui sopravvenienti interventi giurisprudenziali e normativi che hanno sancito l'illegittimità retroattiva delle addizionali sulle accise già previste dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988, deduceva quanto segue. Dopo l'esaurimento del giudizio civile di ripetizione di indebito incoato dinnanzi al Tribunale di Milano dalla società Penny Market Italia s.r.l., la Ricorrente_1 s.p.a. veniva condannata con sentenza n. 670/2023 del 26.01.2023, divenuta irrevocabile, al rimborso delle addizionali che la Ricorrente_1 s.p.a. aveva traslato sulle bollette pagate dal cliente finale. Aveva quindi chiesto, entro i termini di decadenza di novanta giorni di cui all'art 14 comma 4 del TUA, il rimborso delle somme pagate in ragione del principio di competenza territoriale determinato dal luogo del versamento, formulando istanza sia alla Provincia di Ragusa, trattandosi di utente finale che aveva sede nel comune di Vittoria (RG), sia all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Siracusa, ente competente per territorio.
Con l'impugnato provvedimento di diniego la predetta Agenzia si dichiarava incompetente per l'erogazione del rimborso, in quanto la domanda era correlata ad utenze elettriche con potenza disponibile non superiore a 200 kW (nel caso si specie il contratto con la Società_1 s.p.a. aveva potenza di 80 kW) riconoscendo la propria legittimazione passiva solo per le potenze superiori.
Occorre preliminarmente delimitare il tema decisorio alla sola rilevante questione della individuazione del soggetto competente all'erogazione del rimborso delle addizionali sulle accise, come richiesto da Ricorrente_1 s.p.a. nell'esercizio del diritto di rivalsa.
In effetti, che l'odierna ricorrente abbia il buon diritto ad ottenere la restituzione in delle addizionali sulle accise correlate al contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con Società_1 s.p.a., per il punto vendita di Vittoria (RG), al cui rimborso Ricorrente_1 s.p.a. era stata condannata con sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano, è circostanza riconosciuta dalla stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di
Siracusa. Nella comparsa di costituzione l'ente convenuto non soltanto non ha contestato i presupposti sostanziali e normativi del diritto al rimborso, ma li ha esplicitamente riconosciuti.
In sintesi, la questione si correla all'evoluzione giurisprudenziale e normativa che ha caratterizzato l'introduzione e la successiva abrogazione delle addizionali sulle accise dovute sul consumo di energia elettrica.
Come noto, l'art. 6 del D.L. n. 511 del 28.11.1988 aveva istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore, a seconda dei casi, dei Comuni, delle Province o dell'Erario, al cui versamento erano tenuti i fornitori dell'energia, con possibilità ex art. 56 comma 3 del TUA di traslare il relativo onere economico sul cliente finale.
Tuttavia dopo indagine avviata nell'anno 2011, la Commissione Europea rilevava il contrasto dell'addizionale all'accisa con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, ritenendo che l'imposta fosse carente della “finalità specifica” richiesta dalla norma europea. Onde evitare l'avvio di una procedura di infrazione, il legislatore italiano ha abrogato l'addizionale a decorrere dall'anno 2012. In conseguenza della soppressione del tributo, alcuni clienti finali delle società di fornitura di energia elettrica richiedevano la restituzione delle addizionali versate sul presupposto della loro illegittimità secondo i parametri comunitari. Il contenzioso veniva risolto dalla Corte di Cassazione, che in più sentenze omogenee rilevava effettivamente l'incompatibilità dell'addizionale con la disciplina comunitaria, affermando l'obbligo di disapplicazione per “contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”, anche con riferimento agli anni precedenti a quello di abrogazione. Argomentando poi in forza del disposto di cui all'art. 14, comma
4 del TUA, si è affermato che il diritto al rimborso deve essere richiesto dal soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme (vedi tra le tante, Cass Civ. sent. n. 27101 del 23.10.2019- successive conformi).
Focalizzando dunque l'esame sullo specifico profilo del soggetto tenuto all'erogazione del rimborso, essendo pacifico che Ricorrente_1 s.p.a. abbia avuto riconosciuto tale diritto a seguito della restituzione delle addizionali così come imposto con sentenza civile irrevocabile (la già citata pronuncia del Tribunale di Milano), ritiene questo decidente che soggetto obbligato debba individuarsi nell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Siracusa, anche se si tratta di addizionali relative a contratto di potenza inferiore ai 200 KW.
Deve infatti condividersi il principio giurisprudenziale di recente espresso dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6, del d.l. n. 511 del 1988, convertito con modif. dalla l. n. 20 del 1989, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.”- così Cass. Civ. sent n. 21883 del 02.08.2024.
Con tale importante pronuncia, emessa dalla Suprema Corte in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., è stato fornito un puntuale e ben motivato indirizzo interpretativo alla questione della competenza.
Nel dirimere il possibile contrasto sulla individuazione del soggetto legittimato passivo, la Corte ha precisato, con condivisile argomentazione, che “unica competenza attuativa delle Province era quella di ricevere il pagamento per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw. E' quindi evidente che si trattava di una mera funzione di "tesoreria" nell'ambito di detto trasferimento di risorse, con una soglia discrezionalmente fissata dal legislatore fiscale statale. Nell'ambito della configurazione, strettamente, statale dell'imposta de qua e della relativa competenza attuativa risulta dunque evidente che tale delimitata funzione provinciale non può assurgere a titolo della sua responsabilità obbligatoria passiva.
E d'altro canto il riferimento del citato art. 63, d.lgs. 300/1999 alla competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ordine ai «servizi» del «contenzioso» in materia di accise non può che evocarne sul piano processuale la legittimazione -attiva e passiva- generale nonché esclusiva”- così in motivazione.
Ne deriva che l'istanza di rimborso di Ricorrente_1 s.p.a. era stata correttamente inoltrata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Siracusa, il cui provvedimento di diniego per incompetenza deve dunque dichiararsi illegittimo, con conseguente annullamento e riconoscimento del diritto al rimborso.
In considerazione della obiettiva oscillazione della giurisprudenza di merito, e della effettiva complessità interpretativa delle questioni sollevate in ricorso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato provvedimento di diniego, dichiarando il diritto della ricorrente società alla restituzione dell'importo di euro 4.307,83 nonché degli interessi che matureranno dalla data dell'istanza di rimborso alla data del soddisfo.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 18.04.2025
Il Giudice
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 18/04/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MIGNECO ANDREA, Giudice monocratico in data 18/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 535/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 3 - Sede Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 22845 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27.10.2023 la società Ricorrente_1 s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, impugnava il provvedimento di diniego di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, atto n.
22845 notificato a mezzo PEC il 23.08.2023, con il quale l'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Siracusa rigettava, dichiarandosi incompetente, l'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, così come chiesto da Ricorrente_1 s.p.a. con istanza del 08.08.2023. L'importo complessivamente richiesto è di euro 4.307,83.
Deduceva la ricorrente l'illegittimità del provvedimento di diniego in quanto l'Agenzia delle Dogane di
Siracusa, pur riconoscendo il diritto della ricorrente al rimborso in conformità del consolidato filone giurisprudenziale successivo alla declaratoria di illegittimità delle addizionali sulle accise sancito dalla Corte di Cassazione, si dichiarava incompetente nel caso specifico, poiché il rimborso atteneva a rapporti di erogazione di energia elettrica di potenza non superiore ai 200 KW, indicando nell'ente Provincia il soggetto obbligato al rimborso.
Ricorrente_1 s.p.a. sostiene invece la competenza dell'Agenzia delle Dogane di Siracusa anche per il rimborso delle addizionali sulle accise concernenti contratti di potenza inferiore ai 200 KW, in quanto le addizionali devono ritenersi componenti strutturali e quote indivisibili delle accise versate all'Erario, dunque tributi nazionali, a prescindere dalle finalità di erogazione previste dalla legge in favore delle province (nel caso di specie, quella di Ragusa). L'Agenzia delle Dogane di Siracusa, quanto meno quale coobbligato in solido, è dunque tenuto al rimborso. Eccepiva in ogni caso il difetto di leale collaborazione dell'ufficio doganale nel rigetto dell'istanza di rimborso.
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Siracusa, costituendosi in giudizio, ribadiva la propria incompetenza per il rimborso, sottolineando che le addizionali relative a fornitura di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, come nel caso in giudizio, erano versate direttamente agli enti locali (nella fattispecie, alla Provincia di Ragusa). Dunque solo l'effettiva disponibilità delle somme deve ritenersi il presupposto che radica la legittimazione passiva rispetto all' istanza di rimborso. Nel merito del diritto sostanziale, nulla osservava in senso contrario rispetto alle argomentazioni sostenute in ricorso.
Con successiva memoria depositata ex art 32 del Dlgs 546/92, la difesa della società ricorrente insisteva nei motivi di ricorso, ribadendo la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come affermato anche da recente giurisprudenza di legittimità e da plurime pronunce di merito, che allegava.
All'odierna udienza il ricorso veniva trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La ricorrente società Ricorrente_1 s.p.a., soggetto operante nel mercato nazionale dell'energia elettrica quale cliente grossista, dopo ampia premessa fattuale e normativa sull'obbligo di versamento delle accise sull'energia elettrica previste dall'art 53 e ss del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico sulle Accise), e sui sopravvenienti interventi giurisprudenziali e normativi che hanno sancito l'illegittimità retroattiva delle addizionali sulle accise già previste dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988, deduceva quanto segue. Dopo l'esaurimento del giudizio civile di ripetizione di indebito incoato dinnanzi al Tribunale di Milano dalla società Penny Market Italia s.r.l., la Ricorrente_1 s.p.a. veniva condannata con sentenza n. 670/2023 del 26.01.2023, divenuta irrevocabile, al rimborso delle addizionali che la Ricorrente_1 s.p.a. aveva traslato sulle bollette pagate dal cliente finale. Aveva quindi chiesto, entro i termini di decadenza di novanta giorni di cui all'art 14 comma 4 del TUA, il rimborso delle somme pagate in ragione del principio di competenza territoriale determinato dal luogo del versamento, formulando istanza sia alla Provincia di Ragusa, trattandosi di utente finale che aveva sede nel comune di Vittoria (RG), sia all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Siracusa, ente competente per territorio.
Con l'impugnato provvedimento di diniego la predetta Agenzia si dichiarava incompetente per l'erogazione del rimborso, in quanto la domanda era correlata ad utenze elettriche con potenza disponibile non superiore a 200 kW (nel caso si specie il contratto con la Società_1 s.p.a. aveva potenza di 80 kW) riconoscendo la propria legittimazione passiva solo per le potenze superiori.
Occorre preliminarmente delimitare il tema decisorio alla sola rilevante questione della individuazione del soggetto competente all'erogazione del rimborso delle addizionali sulle accise, come richiesto da Ricorrente_1 s.p.a. nell'esercizio del diritto di rivalsa.
In effetti, che l'odierna ricorrente abbia il buon diritto ad ottenere la restituzione in delle addizionali sulle accise correlate al contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con Società_1 s.p.a., per il punto vendita di Vittoria (RG), al cui rimborso Ricorrente_1 s.p.a. era stata condannata con sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano, è circostanza riconosciuta dalla stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di
Siracusa. Nella comparsa di costituzione l'ente convenuto non soltanto non ha contestato i presupposti sostanziali e normativi del diritto al rimborso, ma li ha esplicitamente riconosciuti.
In sintesi, la questione si correla all'evoluzione giurisprudenziale e normativa che ha caratterizzato l'introduzione e la successiva abrogazione delle addizionali sulle accise dovute sul consumo di energia elettrica.
Come noto, l'art. 6 del D.L. n. 511 del 28.11.1988 aveva istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore, a seconda dei casi, dei Comuni, delle Province o dell'Erario, al cui versamento erano tenuti i fornitori dell'energia, con possibilità ex art. 56 comma 3 del TUA di traslare il relativo onere economico sul cliente finale.
Tuttavia dopo indagine avviata nell'anno 2011, la Commissione Europea rilevava il contrasto dell'addizionale all'accisa con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, ritenendo che l'imposta fosse carente della “finalità specifica” richiesta dalla norma europea. Onde evitare l'avvio di una procedura di infrazione, il legislatore italiano ha abrogato l'addizionale a decorrere dall'anno 2012. In conseguenza della soppressione del tributo, alcuni clienti finali delle società di fornitura di energia elettrica richiedevano la restituzione delle addizionali versate sul presupposto della loro illegittimità secondo i parametri comunitari. Il contenzioso veniva risolto dalla Corte di Cassazione, che in più sentenze omogenee rilevava effettivamente l'incompatibilità dell'addizionale con la disciplina comunitaria, affermando l'obbligo di disapplicazione per “contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”, anche con riferimento agli anni precedenti a quello di abrogazione. Argomentando poi in forza del disposto di cui all'art. 14, comma
4 del TUA, si è affermato che il diritto al rimborso deve essere richiesto dal soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme (vedi tra le tante, Cass Civ. sent. n. 27101 del 23.10.2019- successive conformi).
Focalizzando dunque l'esame sullo specifico profilo del soggetto tenuto all'erogazione del rimborso, essendo pacifico che Ricorrente_1 s.p.a. abbia avuto riconosciuto tale diritto a seguito della restituzione delle addizionali così come imposto con sentenza civile irrevocabile (la già citata pronuncia del Tribunale di Milano), ritiene questo decidente che soggetto obbligato debba individuarsi nell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Siracusa, anche se si tratta di addizionali relative a contratto di potenza inferiore ai 200 KW.
Deve infatti condividersi il principio giurisprudenziale di recente espresso dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6, del d.l. n. 511 del 1988, convertito con modif. dalla l. n. 20 del 1989, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.”- così Cass. Civ. sent n. 21883 del 02.08.2024.
Con tale importante pronuncia, emessa dalla Suprema Corte in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., è stato fornito un puntuale e ben motivato indirizzo interpretativo alla questione della competenza.
Nel dirimere il possibile contrasto sulla individuazione del soggetto legittimato passivo, la Corte ha precisato, con condivisile argomentazione, che “unica competenza attuativa delle Province era quella di ricevere il pagamento per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw. E' quindi evidente che si trattava di una mera funzione di "tesoreria" nell'ambito di detto trasferimento di risorse, con una soglia discrezionalmente fissata dal legislatore fiscale statale. Nell'ambito della configurazione, strettamente, statale dell'imposta de qua e della relativa competenza attuativa risulta dunque evidente che tale delimitata funzione provinciale non può assurgere a titolo della sua responsabilità obbligatoria passiva.
E d'altro canto il riferimento del citato art. 63, d.lgs. 300/1999 alla competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ordine ai «servizi» del «contenzioso» in materia di accise non può che evocarne sul piano processuale la legittimazione -attiva e passiva- generale nonché esclusiva”- così in motivazione.
Ne deriva che l'istanza di rimborso di Ricorrente_1 s.p.a. era stata correttamente inoltrata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Siracusa, il cui provvedimento di diniego per incompetenza deve dunque dichiararsi illegittimo, con conseguente annullamento e riconoscimento del diritto al rimborso.
In considerazione della obiettiva oscillazione della giurisprudenza di merito, e della effettiva complessità interpretativa delle questioni sollevate in ricorso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato provvedimento di diniego, dichiarando il diritto della ricorrente società alla restituzione dell'importo di euro 4.307,83 nonché degli interessi che matureranno dalla data dell'istanza di rimborso alla data del soddisfo.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 18.04.2025
Il Giudice