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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/06/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n 1497/2024 R.G. Cont.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
promossa con ricorso da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
138, c.f. , elettivamente domiciliato, in Torino Corso Luigi CodiceFiscale_1
Einaudi, 18, presso lo studio dell'avv.to Francesca Fontana che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente avverso
nata a [...] il [...] reste in Gassino Torinese Parte_2
Via Mascagni 16 c.f. elett.te dom.ta in Chivasso Via San MARCO C.F._2
19 presso lo studio dell'avv.to Cristina Savino che la rappr.ta e difende giusta procura in atti;
ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di Ivrea n. 837 del
31.3.2025 (con domanda protocollata il 20.3.2025);
resistente pagina 1 di 4 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte delle parti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via principale e nel merito:
a) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri
e in Torino in data 5.8.2000 e trascritto allo Stato Civile Parte_2 Parte_1
del Comune di Torino alla parte II n. 639 Serie A autorizzando il competente Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Torino alla trascrizione della emananda sentenza;
b) Dare atto che la IA dei coniugi oggi occupata, convive con il padre il Parte_3
quale provvede in via diretta e autonoma ad ogni sua esigenza.
Con compensazione delle spese di causa.”
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 23.5.2024,
[...]
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
premettendo che:
- i coniugi in data 05.08.2000, in Torino, contraevano matrimonio concordatario trascritto allo stato Civile del Comune di Torino alla parte II n. 639 Serie A (cfr. doc. 1);
- dal matrimonio è nata una IA nata a [...] il [...], oggi Parte_3
maggiorenne;
- in data 21.03.2022 i coniugi si separavano consensualmente (cfr. decreto di omologa docc. 2 e 3);
- da allora la separazione durava ininterrotta.
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno
1 aprile 2025, celebrata con modalità alternativa di trattazione scritta avendo le parti trovato l'accordo, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, hanno pagina 2 di 4 rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate, insistendo nella domanda di
“divorzio”.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale,
ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio
2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale comparivano innanzi al
Presidente del Tribunale di Ivrea in data 3.3.2022 erano autorizzate a vivere separate, e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 21.3.2022. Da
allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti,
riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per definire le questioni tra loro;
tale accordo, può
essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate (come peraltro richiesto).
pagina 3 di 4 Con separato contestuale provvedimento, occorre infine provvedere – ai sensi dell'art. 83
comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – in merito alla liquidazione del gratuito patrocinio in favore della convenuta ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M.-sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra e in Torino in data 5.8.2000 e Parte_2 Parte_1
trascritto, in data 8.8.2000, allo Stato Civile del Comune di Torino alla parte II n. 639 Serie
A
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
2. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la IA , oggi Parte_3
occupata, convive con il padre il quale provvede in via diretta e autonoma ad ogni sua esigenza.
3. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 4 giugno 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n 1497/2024 R.G. Cont.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
promossa con ricorso da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
138, c.f. , elettivamente domiciliato, in Torino Corso Luigi CodiceFiscale_1
Einaudi, 18, presso lo studio dell'avv.to Francesca Fontana che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente avverso
nata a [...] il [...] reste in Gassino Torinese Parte_2
Via Mascagni 16 c.f. elett.te dom.ta in Chivasso Via San MARCO C.F._2
19 presso lo studio dell'avv.to Cristina Savino che la rappr.ta e difende giusta procura in atti;
ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di Ivrea n. 837 del
31.3.2025 (con domanda protocollata il 20.3.2025);
resistente pagina 1 di 4 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte delle parti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via principale e nel merito:
a) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri
e in Torino in data 5.8.2000 e trascritto allo Stato Civile Parte_2 Parte_1
del Comune di Torino alla parte II n. 639 Serie A autorizzando il competente Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Torino alla trascrizione della emananda sentenza;
b) Dare atto che la IA dei coniugi oggi occupata, convive con il padre il Parte_3
quale provvede in via diretta e autonoma ad ogni sua esigenza.
Con compensazione delle spese di causa.”
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 23.5.2024,
[...]
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
premettendo che:
- i coniugi in data 05.08.2000, in Torino, contraevano matrimonio concordatario trascritto allo stato Civile del Comune di Torino alla parte II n. 639 Serie A (cfr. doc. 1);
- dal matrimonio è nata una IA nata a [...] il [...], oggi Parte_3
maggiorenne;
- in data 21.03.2022 i coniugi si separavano consensualmente (cfr. decreto di omologa docc. 2 e 3);
- da allora la separazione durava ininterrotta.
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno
1 aprile 2025, celebrata con modalità alternativa di trattazione scritta avendo le parti trovato l'accordo, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, hanno pagina 2 di 4 rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate, insistendo nella domanda di
“divorzio”.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale,
ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio
2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale comparivano innanzi al
Presidente del Tribunale di Ivrea in data 3.3.2022 erano autorizzate a vivere separate, e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 21.3.2022. Da
allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti,
riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per definire le questioni tra loro;
tale accordo, può
essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate (come peraltro richiesto).
pagina 3 di 4 Con separato contestuale provvedimento, occorre infine provvedere – ai sensi dell'art. 83
comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – in merito alla liquidazione del gratuito patrocinio in favore della convenuta ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M.-sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra e in Torino in data 5.8.2000 e Parte_2 Parte_1
trascritto, in data 8.8.2000, allo Stato Civile del Comune di Torino alla parte II n. 639 Serie
A
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
2. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la IA , oggi Parte_3
occupata, convive con il padre il quale provvede in via diretta e autonoma ad ogni sua esigenza.
3. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 4 giugno 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 4 di 4