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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n.845/2024RG
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 845 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Luciano Patruno
-Appellante-
E
., in persona del Rettore pro tempore, con sede Controparte_1 in Piazza Umberto I, n. 1 CP_1
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Giulio Cesare, n. 11 CP_1
-Appellate-
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza n.930/2024 pubblicata in data 7 marzo 2024 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta da volta ad ottenere “il diritto Parte_1 di essa ricorrente a vedersi riconosciuta l'indennità di equiparazione economica prevista dalla legge, per un importo pari a euro 150,81 euro mensili, con decorrenza dal febbraio
2005 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
b) ordinare all' Controparte_1 di provvedere rebus sic stantibus alla corresponsione di tale indennità; c) in via
[...] subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda in via principale, accertare e dichiarare il diritto all'indennità di equiparazione prevista dalla legge, nonché, per gli effetti, condannare l' a liquidare la Controparte_1 somma di 150,81 euro mensili dalla data del Febbraio 2005 ad oggi o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale subito;
d) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare e dichiarare il diritto all'indennità di equiparazione prevista dalla legge, nonché, per gli effetti, condannare l' Controparte_1
a liquidare la somma di 150,81 euro mensili dalla data del Febbraio 2005 ad
[...] oggi o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, a titolo di indennizzo ai sensi
e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., in relazione alla locupletazione che l' ha CP_1 ricevuto evitando di corrispondere l'indennità di equiparazione prevista dalla legge” compensando tra le parti le spese di lite.
2.Avverso detta sentenza la lavoratrice ha proposto appello. Gli enti appellati non si sono costituiti.
3.Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 3 marzo 2025 nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c., ritualmente comunicato, all'odierna udienza del 20 marzo 2025, allorquando nuovamente nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
4.Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che gli enti appellati non si sono costituiti in giudizio e non vi è prova del fatto che la parte appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 17 ottobre
2024 e comunicato il successivo 18 ottobre 2024; del resto, nessuna delle parti è comparsa alla prima udienza del 3 marzo 2025 né all'odierna udienza a seguito del rinvio disposto ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina
2 l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art.
348 cod. proc. civ.” (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353).
5. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
6.Nessuna statuizione viene emessa sulle spese del grado tenuto conto della mancata costituzione delle parti appellate.
3 7.Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024 da nei confronti Parte_1 dell' e dell' Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n.930/2024 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in
[...] data 7 marzo 2024, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio
- dà atto della sussistenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, 20 marzo 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Vittoria Orlando
4
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 845 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Luciano Patruno
-Appellante-
E
., in persona del Rettore pro tempore, con sede Controparte_1 in Piazza Umberto I, n. 1 CP_1
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Giulio Cesare, n. 11 CP_1
-Appellate-
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza n.930/2024 pubblicata in data 7 marzo 2024 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta da volta ad ottenere “il diritto Parte_1 di essa ricorrente a vedersi riconosciuta l'indennità di equiparazione economica prevista dalla legge, per un importo pari a euro 150,81 euro mensili, con decorrenza dal febbraio
2005 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
b) ordinare all' Controparte_1 di provvedere rebus sic stantibus alla corresponsione di tale indennità; c) in via
[...] subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda in via principale, accertare e dichiarare il diritto all'indennità di equiparazione prevista dalla legge, nonché, per gli effetti, condannare l' a liquidare la Controparte_1 somma di 150,81 euro mensili dalla data del Febbraio 2005 ad oggi o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale subito;
d) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare e dichiarare il diritto all'indennità di equiparazione prevista dalla legge, nonché, per gli effetti, condannare l' Controparte_1
a liquidare la somma di 150,81 euro mensili dalla data del Febbraio 2005 ad
[...] oggi o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, a titolo di indennizzo ai sensi
e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., in relazione alla locupletazione che l' ha CP_1 ricevuto evitando di corrispondere l'indennità di equiparazione prevista dalla legge” compensando tra le parti le spese di lite.
2.Avverso detta sentenza la lavoratrice ha proposto appello. Gli enti appellati non si sono costituiti.
3.Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 3 marzo 2025 nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c., ritualmente comunicato, all'odierna udienza del 20 marzo 2025, allorquando nuovamente nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
4.Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che gli enti appellati non si sono costituiti in giudizio e non vi è prova del fatto che la parte appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 17 ottobre
2024 e comunicato il successivo 18 ottobre 2024; del resto, nessuna delle parti è comparsa alla prima udienza del 3 marzo 2025 né all'odierna udienza a seguito del rinvio disposto ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina
2 l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art.
348 cod. proc. civ.” (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353).
5. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
6.Nessuna statuizione viene emessa sulle spese del grado tenuto conto della mancata costituzione delle parti appellate.
3 7.Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024 da nei confronti Parte_1 dell' e dell' Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n.930/2024 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in
[...] data 7 marzo 2024, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio
- dà atto della sussistenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, 20 marzo 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Vittoria Orlando
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