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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/08/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
Rgac n. 576/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 576/2022
TRA
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
l'av , dell'avv. Michele Guzzo e dell'avv. Claudio Tuveri, sito in Roma via G.G. Belli n. 27, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
( ), elettivamente domiciliata presso lo CP_1 C.F._2 ma, via di Villa Sacchetti n. 9, che la rappresenta e la difende, unitamente all'avv. Francesco Crimi e all'avv. Salvatore Crimi, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti; CONVENUTA
E
CONVENIENZA (P.IVA ), CP_2 CP_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso la pec del difensore avv. Ulisse Corea che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
( ) e Controparte_4 C.F._3 CP_5
C.F._4 difensore avv. Ulisse Corea che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva , CP_1 Controparte_6 [...]
Controparte_4 CP_5 [...]
o matrimonio con rito Parte_1 CP_7
Gr t Jean il 27.01.2012; -che erano nati due figli:
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...]; -che Per_1 Per_2 coniugi era pendente con Rg 45/2020 giudizio di separazione presso il Tribunale di Torino;
-che aveva promosso nei confronti CP_1 di denun di maltrattamenti;
-che tale Parte_1 denuncia era stata formata con il ruolo attivo dei genitori Controparte_4
e ; -che il procedimento penale si era
[...] CP_5
d viazione ma era durato più di due anni ed aveva arrecato danno economico e non patrimoniale all'attore; -che in particolare aveva subito un trasferimento a Roma in qualità di Comandante della Compagnia Carabinieri Marina, incarico di livello inferiore rispetto a quello di Comandante del NAS ricoperto fino a quel momento a Torino;
-che la qualità di indagato gli aveva precluso incarichi all'estero; -che aveva subito quindi un pregiudizio per l'avanzamento in carriera: -che vi era stato anche un danno biologico per alcune patologie stress correlate;
-che aveva contribuito con sviluppo per l'azienda di famiglia della moglie Persona_3 [...]
i progetti di successo. CP_6 delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “NEL MERITO 1) ACCERTARE E DICHIARARE che il Sig.
[...]
si è dedicato al progetto Easy Arreda – MONDOCONV Parte_1 diritto di ricevere da MONDOCONVENIENZA ovvero dalla Sig.ra
qualora ella sia stata pagata per le proprie attività, la somma di CP_1
Euro 50.000,00 per ogni anno, quindi euro 300.000,00; 2) ACCERTARE E DICHIARARE che il Sig. ha attivamente partecipato Parte_1 alle attività preparatori endone le attività e relativo business plan, e per l'effetto, in ragione dell'impegno e delle prospettive di guadagno, dichiarare che lo stesso ha diritto di ricevere la somma di euro 500.000,00 dalla e/o nella somma maggiore o minore ritenuta di CP_1 giustizia;
3) ACC HIARARE che a seguito della denuncia subìta il Sig. ha subìto i seguenti danni: DANNO PER ESCLUSIONE Parte_1
MIS antificato in Euro 100.000, esclusione MISSIONI EUROPOL Euro 450.000,00; DANNO DA PERDITA DI CHANCES per la mancata stabilizzazione in UE con incarichi dirigenziali euro 1.200.000,00;
[...]
, quantificato in Euro 600.000,00; Parte_2 Controparte_8 in Euro 90.633,00; Controparte_9 quantificabile in Euro 500.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, e per l'effetto condannare e CP_1 Controparte_4
al risarcimento d n CP_5
o minore all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e compensi”.
2.Si costituiva in giudizio deducendo: -che l'archiviazione per CP_1 il reato di maltrattament ta sulla sola carenza dell'elemento soggettivo in capo ad;
-che anche la denuncia svolta da Parte_1 per il reato di calunnia era stata Parte_1 CP_1
i lame e non erano sussistenti e non vi era prova alcuna del nesso causale con il procedimento penale;
-che alcun contributo aveva offerto l'attore ai progetti per e quindi Controparte_6 anche la relativa domanda andava respinta. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “- Respingere tutte le richieste avanzate ex adverso siccome tutte radicalmente infondate in fatto come in diritto per le ragioni tutte sopra esposte. - In via riconvenzionale condannare il sig. al Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali tutti dei comportamenti posti in essere dalla parte attrice in costanza di matrimonio nei confronti della moglie e che si quantificano in euro 30.000,00 o somma più vera, minore ma anche maggiore, che il Giudice Ill.mo riterrà di Giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.; somma che verrà interamente devoluta da parte convenuta in favore dello Sportello antiviolenza della . - In ogni Parte_3 caso condannare parte attrice al risarcimento dei da eraria ai sensi dell'art. 96, commi primo e terzo, cod. proc. civ. da liquidarsi d'ufficio anche in via equitativa. - Con condanna in ogni caso del sig.
[...]
alle spese di lite oltre accessori di legge”. Parte_1
3.Si costituiva deducendo che la Controparte_6 CP_3 domanda prom o tto sfornita di prova chiedendone l'integrale rigetto.
4.Si costituivano e chiedendo Controparte_4 CP_5
l'integrale rigett o diritto.
5.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva ritenuta di natura documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Parte attrice dichiarava di rinunciare alle domande di cui al punto 1 e 2 delle conclusioni della citazione, insistendo sulla sola domanda di cui al punto n. 3 delle conclusioni nei seguenti termini “ACCERTARE E DICHIARARE che a seguito della denuncia subita il Sig. ha subito i seguenti danni: Parte_1
DANNO PER ESCLUSIONE MISSIONI NI EUROPOL, quantificato in Euro 400.000; , quantificato in Euro 600.000,00; Parte_2 icato in Euro 90.633,00; Controparte_8 [...] quantificabile in Euro 500.000,00, Controparte_9 oltre interessi e rivalutazione monetaria, e per l'effetto condannare CP_1
e al risarcimento dann
[...] Controparte_4 CP_5
l oncessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
6.La domanda promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
e di è infondata in ra
[...] Controparte_4 CP_5 enta econdo cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato o di archiviazione, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose, ovvero solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio (Cass. n. 11898/2016; Cass. n. 1542 del 2010; Cass. n. 10033 del 2004; Cass. n. 15646 del 2003; Cass. n. 750 del 2002; Cass. n. 3536 del 2000). E' stato, più in particolare, affermato che la semplice presentazione di una denuncia penale, poi archiviata, non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere, al fine della qualificazione della denuncia in termini di calunnia, il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
che conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante;
che è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (cfr. Cass. Civ. n. 9322/2015; Cass. Civ. n. 300/2012). Le ragioni della restrizione delle ipotesi di responsabilità al solo caso della condotta dolosa sono fondate in primo luogo sull'interesse pubblico alla repressione dei reati, per una efficace realizzazione della quale è necessaria anche la collaborazione del privato cittadino, che verrebbe significativamente scoraggiata dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce inesatte o rivelatesi infondate Commette calunnia, a norma dell'art. 368 c.p. "Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato". Nella specie, l'insussistenza del delitto di calunnia da parte di o CP_1 dei di lei genitori si evince dall'ordinanza di archiviazi l procedimento penale n. 9104/2020 RGNR ove il gip ha cosi motivato per archiviare tanto il reato di maltrattamenti in capo a quanto il Parte_1 reato di calunnia in capo a “ritenuto di con ettagliate CP_1 considerazioni del P.M. - che chiamano integralmente in relazione al reato di cui all'art. 572 c.p. posto che dalle indagini svolte non è emersa la prova della sussistenza di una volontà vessatoria e di sopraffazione dell'indagato in relazione alle condotte poste in essere, inserendosi le stesse in una disgregazione via via del rapporto coniugale che indubbiamente hanno cagionato una sofferenza nella vittima ma non sono tali da integrare il reato sotto il profilo soggettivo.
Ritenuto che
difetti l'elemento soggettivo anche per il reato di calunnia avendo la certamente agito con la convinzione della CP_1 colpevolezza dell'indagato”. Nella richiesta di archiviazione il PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, recepite e fatte proprie integralmente dall'ordinanza del Gip, si legge “dopo la querela questo ufficio ha delegato l'assunzione a sit di una decina di soggetti indicati dalla che hanno sostanzialmente confermato CP_1 alcuni aspetti della prospettazi ita da quest'ultima (…) soprattutto in un atteggiamento costante di vessazione, diretto ad umiliare e suscitare disagio nel coniuge. (…) la che – al di là della verità storica dei fatti oggetto del CP_1 procedimento- ha ente percepito come vessatori gli atteggiamenti del coniuge (…) Nel caso di specie, pur non essendo mancati episodi a fronte dei quali la ha “subito” la personalità e gli atteggiamenti di , CP_1 Parte_1 emerge do di progressivo e reciproco sviluppo di una l rapporto -certamente anche alimentato dall'atteggiamento di ma Parte_1 non tale da poter essere considerato frutto di una pre di sopraffazione e umiliazione nei confronti del coniuge. Non c'è dubbio che CP_1 abbia sofferto rispetto a quanto si stava verificando, ma ricostruen dettagli riferiti dai soggetti sentiti le condotte di risultano Parte_1 riconducibili a una disgregazione del rapporto ch possibile inquadrare nei termini di un regime intenzionalmente e scientemente vessatorio. (…) Nel caso di specie, gli elementi emersi, non tali certamente da giustificare l'esercizio dell'azione penale per il reato di cui all'art. 572 c.p. da parte di , non consentono allo stesso modo di ritenere che Parte_1 CP_1 abbia p denuncia nei confronti di questi sapendolo inn ha dimostrato, nella propria prospettiva, di considerare certamente CP_1
responsabile del fallimento non solo del matrimonio, quanto anche Parte_1 enze che la situazione patologica venutasi a verificare con ingravescente intensità la avrebbe cagionato;
convinzione che risulta difficilmente compatibile con il riscontro dell'elemento soggettivo del delitto in contestazione”. L'ordinanza di archiviazione, quindi, ha escluso, unitamente al reato di maltrattamenti da parte di , anche il reato di calunnia Parte_1 in capo ad con motivazione non censurata nella citazione nella CP_1 quale non integrazione del reato di calunnia ad opera della convenuta. Anzi, le prove offerte sono le medesime formate nel procedimento penale già valutate, con motivazione condivisibile e da recepire in questa sede, con la richiesta e con il provvedimento di archiviazione del reato di maltrattamenti e di calunnia. La prova testimoniale articolata nel presente giudizio invece verte su circostanze che nulla aggiungono su tale specifico profilo e che risultano inidonee a superare il convincimento posto alla base dell'archiviazione. Sulla scorta di quanto esposto, i richiamati principi escludono la sussistenza di un diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da parte di e dei di lei genitori. CP_1
7.E' da respingere anche la domanda riconvenzionale promossa dalla parte convenuta CP_1
Infatti, la r l danno non patrimoniale può essere ammessa ex art. 185 c.p.p. per esservi alla base, quale fatto generatore, fattispecie di reato, ma anche ai sensi dell'art. 2059 c.c. quale conseguenza seria della lesione grave di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente tutelato. Con riferimento al danno non patrimoniale, va in particolare ricordato che, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, lo stesso è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass. Civ. sez. III Ord. n. 19666/2022; Cass. Civ. n. 12088/2015; Cass. S.U. n. 26972/2008). Si è già detto che non sussiste la fattispecie di reato, in quanto il procedimento penale a carico di -con motivazione non Parte_1 contestata nel presente giudizio ordinanza del gip del Tribunale di Torino. Non ricorrono, inoltre, neppure l'allegazione e la prova di un danno alla integrità psicofisica riconducibile all'operato dell'attore. Non vi è allegazione e prova neppure di un altro diritto fondamentale leso da parte di
[...]
. Parte_1
8.Quanto alle domande articolate al punto 1) e 2) delle conclusioni della citazione, parte attrice ha dichiarato di rinunciarvi. I convenuti hanno chiesto in ogni caso la condanna al pagamento delle spese di lite. La rinuncia ad una domanda, o a suoi singoli capi, costituisce l'espressione della facoltà della parte ed autonomamente dal difensore, nell'esercizio del suo munus tecnico, di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, onde si inquadra nell'ambito della previsione dell'art. 183 c.p.c., e non produce affatto gli effetti abdicativi detti, limitandosi ad esprimere una strategia processuale, senza disporre del diritto (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 13/02/2023) 17/03/2023, n. 7883). Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa. Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 21/11/2023) 07/02/2024, n. 3453).
9.Le spese di lite tra e la convenuta Parte_1 CP_1 seguono la soccombe a carico dell'att dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della domanda (n. 2 e 3) e dell'attività processuale svolta (senza fase decisionale per la domanda n. 2), tuttavia al minimo dei compensi e con compensazione per il 50% in ragione della soccombenza parzialmente reciproca per il rigetto della domanda riconvenzionale (spese di lite da quantificarsi quindi in euro 11.553,00 pari alla metà di euro 23.553,00). Le spese di lite tra e i convenuti Parte_1 Controparte_4
e enza e van CP_5 de dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della domanda (n. 3), tuttavia al minimo dei compensi e con compensazione per il 50% in ragione di gravi ed eccezionali ragioni, tenuto conto della contenuta attività processuale in concreto svolta, della natura delle difese aderenti a quelle della figlia della sostanziale assenza di istruttoria, della CP_1 presenza una solo formale reiterazione della domanda nei confronti di tali convenuti nelle memorie conclusionali dell'attore. Le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_6 seguono la socco a dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della domanda (n. 1) e dell'attività processuale svolta (senza fase decisionale). Le considerazioni che precedono escludono la condanna per lite temeraria non sussistendo dolo o colpa grave.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-DICHIARA la rinuncia alla domanda di cui alle conclusioni n. 1 e 2 della citazione;
-RIGETTA la domanda di cui alle conclusioni n. 3 della citazione;
-RIGETTA la domanda riconvenzionale promossa dalla convenuta CP_1
[...]
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle à operata la compensazion
[...] lla somma di euro 11.553,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...] elle spese di lite da liquid Controparte_4 CP_5
0 enso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...] di lite da liquidarsi nella s Controparte_6 ltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 5.08.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 576/2022
TRA
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
l'av , dell'avv. Michele Guzzo e dell'avv. Claudio Tuveri, sito in Roma via G.G. Belli n. 27, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
( ), elettivamente domiciliata presso lo CP_1 C.F._2 ma, via di Villa Sacchetti n. 9, che la rappresenta e la difende, unitamente all'avv. Francesco Crimi e all'avv. Salvatore Crimi, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti; CONVENUTA
E
CONVENIENZA (P.IVA ), CP_2 CP_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso la pec del difensore avv. Ulisse Corea che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
( ) e Controparte_4 C.F._3 CP_5
C.F._4 difensore avv. Ulisse Corea che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva , CP_1 Controparte_6 [...]
Controparte_4 CP_5 [...]
o matrimonio con rito Parte_1 CP_7
Gr t Jean il 27.01.2012; -che erano nati due figli:
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...]; -che Per_1 Per_2 coniugi era pendente con Rg 45/2020 giudizio di separazione presso il Tribunale di Torino;
-che aveva promosso nei confronti CP_1 di denun di maltrattamenti;
-che tale Parte_1 denuncia era stata formata con il ruolo attivo dei genitori Controparte_4
e ; -che il procedimento penale si era
[...] CP_5
d viazione ma era durato più di due anni ed aveva arrecato danno economico e non patrimoniale all'attore; -che in particolare aveva subito un trasferimento a Roma in qualità di Comandante della Compagnia Carabinieri Marina, incarico di livello inferiore rispetto a quello di Comandante del NAS ricoperto fino a quel momento a Torino;
-che la qualità di indagato gli aveva precluso incarichi all'estero; -che aveva subito quindi un pregiudizio per l'avanzamento in carriera: -che vi era stato anche un danno biologico per alcune patologie stress correlate;
-che aveva contribuito con sviluppo per l'azienda di famiglia della moglie Persona_3 [...]
i progetti di successo. CP_6 delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “NEL MERITO 1) ACCERTARE E DICHIARARE che il Sig.
[...]
si è dedicato al progetto Easy Arreda – MONDOCONV Parte_1 diritto di ricevere da MONDOCONVENIENZA ovvero dalla Sig.ra
qualora ella sia stata pagata per le proprie attività, la somma di CP_1
Euro 50.000,00 per ogni anno, quindi euro 300.000,00; 2) ACCERTARE E DICHIARARE che il Sig. ha attivamente partecipato Parte_1 alle attività preparatori endone le attività e relativo business plan, e per l'effetto, in ragione dell'impegno e delle prospettive di guadagno, dichiarare che lo stesso ha diritto di ricevere la somma di euro 500.000,00 dalla e/o nella somma maggiore o minore ritenuta di CP_1 giustizia;
3) ACC HIARARE che a seguito della denuncia subìta il Sig. ha subìto i seguenti danni: DANNO PER ESCLUSIONE Parte_1
MIS antificato in Euro 100.000, esclusione MISSIONI EUROPOL Euro 450.000,00; DANNO DA PERDITA DI CHANCES per la mancata stabilizzazione in UE con incarichi dirigenziali euro 1.200.000,00;
[...]
, quantificato in Euro 600.000,00; Parte_2 Controparte_8 in Euro 90.633,00; Controparte_9 quantificabile in Euro 500.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, e per l'effetto condannare e CP_1 Controparte_4
al risarcimento d n CP_5
o minore all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e compensi”.
2.Si costituiva in giudizio deducendo: -che l'archiviazione per CP_1 il reato di maltrattament ta sulla sola carenza dell'elemento soggettivo in capo ad;
-che anche la denuncia svolta da Parte_1 per il reato di calunnia era stata Parte_1 CP_1
i lame e non erano sussistenti e non vi era prova alcuna del nesso causale con il procedimento penale;
-che alcun contributo aveva offerto l'attore ai progetti per e quindi Controparte_6 anche la relativa domanda andava respinta. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “- Respingere tutte le richieste avanzate ex adverso siccome tutte radicalmente infondate in fatto come in diritto per le ragioni tutte sopra esposte. - In via riconvenzionale condannare il sig. al Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali tutti dei comportamenti posti in essere dalla parte attrice in costanza di matrimonio nei confronti della moglie e che si quantificano in euro 30.000,00 o somma più vera, minore ma anche maggiore, che il Giudice Ill.mo riterrà di Giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.; somma che verrà interamente devoluta da parte convenuta in favore dello Sportello antiviolenza della . - In ogni Parte_3 caso condannare parte attrice al risarcimento dei da eraria ai sensi dell'art. 96, commi primo e terzo, cod. proc. civ. da liquidarsi d'ufficio anche in via equitativa. - Con condanna in ogni caso del sig.
[...]
alle spese di lite oltre accessori di legge”. Parte_1
3.Si costituiva deducendo che la Controparte_6 CP_3 domanda prom o tto sfornita di prova chiedendone l'integrale rigetto.
4.Si costituivano e chiedendo Controparte_4 CP_5
l'integrale rigett o diritto.
5.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva ritenuta di natura documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Parte attrice dichiarava di rinunciare alle domande di cui al punto 1 e 2 delle conclusioni della citazione, insistendo sulla sola domanda di cui al punto n. 3 delle conclusioni nei seguenti termini “ACCERTARE E DICHIARARE che a seguito della denuncia subita il Sig. ha subito i seguenti danni: Parte_1
DANNO PER ESCLUSIONE MISSIONI NI EUROPOL, quantificato in Euro 400.000; , quantificato in Euro 600.000,00; Parte_2 icato in Euro 90.633,00; Controparte_8 [...] quantificabile in Euro 500.000,00, Controparte_9 oltre interessi e rivalutazione monetaria, e per l'effetto condannare CP_1
e al risarcimento dann
[...] Controparte_4 CP_5
l oncessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
6.La domanda promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
e di è infondata in ra
[...] Controparte_4 CP_5 enta econdo cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato o di archiviazione, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose, ovvero solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio (Cass. n. 11898/2016; Cass. n. 1542 del 2010; Cass. n. 10033 del 2004; Cass. n. 15646 del 2003; Cass. n. 750 del 2002; Cass. n. 3536 del 2000). E' stato, più in particolare, affermato che la semplice presentazione di una denuncia penale, poi archiviata, non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere, al fine della qualificazione della denuncia in termini di calunnia, il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
che conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante;
che è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (cfr. Cass. Civ. n. 9322/2015; Cass. Civ. n. 300/2012). Le ragioni della restrizione delle ipotesi di responsabilità al solo caso della condotta dolosa sono fondate in primo luogo sull'interesse pubblico alla repressione dei reati, per una efficace realizzazione della quale è necessaria anche la collaborazione del privato cittadino, che verrebbe significativamente scoraggiata dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce inesatte o rivelatesi infondate Commette calunnia, a norma dell'art. 368 c.p. "Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato". Nella specie, l'insussistenza del delitto di calunnia da parte di o CP_1 dei di lei genitori si evince dall'ordinanza di archiviazi l procedimento penale n. 9104/2020 RGNR ove il gip ha cosi motivato per archiviare tanto il reato di maltrattamenti in capo a quanto il Parte_1 reato di calunnia in capo a “ritenuto di con ettagliate CP_1 considerazioni del P.M. - che chiamano integralmente in relazione al reato di cui all'art. 572 c.p. posto che dalle indagini svolte non è emersa la prova della sussistenza di una volontà vessatoria e di sopraffazione dell'indagato in relazione alle condotte poste in essere, inserendosi le stesse in una disgregazione via via del rapporto coniugale che indubbiamente hanno cagionato una sofferenza nella vittima ma non sono tali da integrare il reato sotto il profilo soggettivo.
Ritenuto che
difetti l'elemento soggettivo anche per il reato di calunnia avendo la certamente agito con la convinzione della CP_1 colpevolezza dell'indagato”. Nella richiesta di archiviazione il PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, recepite e fatte proprie integralmente dall'ordinanza del Gip, si legge “dopo la querela questo ufficio ha delegato l'assunzione a sit di una decina di soggetti indicati dalla che hanno sostanzialmente confermato CP_1 alcuni aspetti della prospettazi ita da quest'ultima (…) soprattutto in un atteggiamento costante di vessazione, diretto ad umiliare e suscitare disagio nel coniuge. (…) la che – al di là della verità storica dei fatti oggetto del CP_1 procedimento- ha ente percepito come vessatori gli atteggiamenti del coniuge (…) Nel caso di specie, pur non essendo mancati episodi a fronte dei quali la ha “subito” la personalità e gli atteggiamenti di , CP_1 Parte_1 emerge do di progressivo e reciproco sviluppo di una l rapporto -certamente anche alimentato dall'atteggiamento di ma Parte_1 non tale da poter essere considerato frutto di una pre di sopraffazione e umiliazione nei confronti del coniuge. Non c'è dubbio che CP_1 abbia sofferto rispetto a quanto si stava verificando, ma ricostruen dettagli riferiti dai soggetti sentiti le condotte di risultano Parte_1 riconducibili a una disgregazione del rapporto ch possibile inquadrare nei termini di un regime intenzionalmente e scientemente vessatorio. (…) Nel caso di specie, gli elementi emersi, non tali certamente da giustificare l'esercizio dell'azione penale per il reato di cui all'art. 572 c.p. da parte di , non consentono allo stesso modo di ritenere che Parte_1 CP_1 abbia p denuncia nei confronti di questi sapendolo inn ha dimostrato, nella propria prospettiva, di considerare certamente CP_1
responsabile del fallimento non solo del matrimonio, quanto anche Parte_1 enze che la situazione patologica venutasi a verificare con ingravescente intensità la avrebbe cagionato;
convinzione che risulta difficilmente compatibile con il riscontro dell'elemento soggettivo del delitto in contestazione”. L'ordinanza di archiviazione, quindi, ha escluso, unitamente al reato di maltrattamenti da parte di , anche il reato di calunnia Parte_1 in capo ad con motivazione non censurata nella citazione nella CP_1 quale non integrazione del reato di calunnia ad opera della convenuta. Anzi, le prove offerte sono le medesime formate nel procedimento penale già valutate, con motivazione condivisibile e da recepire in questa sede, con la richiesta e con il provvedimento di archiviazione del reato di maltrattamenti e di calunnia. La prova testimoniale articolata nel presente giudizio invece verte su circostanze che nulla aggiungono su tale specifico profilo e che risultano inidonee a superare il convincimento posto alla base dell'archiviazione. Sulla scorta di quanto esposto, i richiamati principi escludono la sussistenza di un diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da parte di e dei di lei genitori. CP_1
7.E' da respingere anche la domanda riconvenzionale promossa dalla parte convenuta CP_1
Infatti, la r l danno non patrimoniale può essere ammessa ex art. 185 c.p.p. per esservi alla base, quale fatto generatore, fattispecie di reato, ma anche ai sensi dell'art. 2059 c.c. quale conseguenza seria della lesione grave di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente tutelato. Con riferimento al danno non patrimoniale, va in particolare ricordato che, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, lo stesso è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass. Civ. sez. III Ord. n. 19666/2022; Cass. Civ. n. 12088/2015; Cass. S.U. n. 26972/2008). Si è già detto che non sussiste la fattispecie di reato, in quanto il procedimento penale a carico di -con motivazione non Parte_1 contestata nel presente giudizio ordinanza del gip del Tribunale di Torino. Non ricorrono, inoltre, neppure l'allegazione e la prova di un danno alla integrità psicofisica riconducibile all'operato dell'attore. Non vi è allegazione e prova neppure di un altro diritto fondamentale leso da parte di
[...]
. Parte_1
8.Quanto alle domande articolate al punto 1) e 2) delle conclusioni della citazione, parte attrice ha dichiarato di rinunciarvi. I convenuti hanno chiesto in ogni caso la condanna al pagamento delle spese di lite. La rinuncia ad una domanda, o a suoi singoli capi, costituisce l'espressione della facoltà della parte ed autonomamente dal difensore, nell'esercizio del suo munus tecnico, di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, onde si inquadra nell'ambito della previsione dell'art. 183 c.p.c., e non produce affatto gli effetti abdicativi detti, limitandosi ad esprimere una strategia processuale, senza disporre del diritto (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 13/02/2023) 17/03/2023, n. 7883). Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa. Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 21/11/2023) 07/02/2024, n. 3453).
9.Le spese di lite tra e la convenuta Parte_1 CP_1 seguono la soccombe a carico dell'att dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della domanda (n. 2 e 3) e dell'attività processuale svolta (senza fase decisionale per la domanda n. 2), tuttavia al minimo dei compensi e con compensazione per il 50% in ragione della soccombenza parzialmente reciproca per il rigetto della domanda riconvenzionale (spese di lite da quantificarsi quindi in euro 11.553,00 pari alla metà di euro 23.553,00). Le spese di lite tra e i convenuti Parte_1 Controparte_4
e enza e van CP_5 de dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della domanda (n. 3), tuttavia al minimo dei compensi e con compensazione per il 50% in ragione di gravi ed eccezionali ragioni, tenuto conto della contenuta attività processuale in concreto svolta, della natura delle difese aderenti a quelle della figlia della sostanziale assenza di istruttoria, della CP_1 presenza una solo formale reiterazione della domanda nei confronti di tali convenuti nelle memorie conclusionali dell'attore. Le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_6 seguono la socco a dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della domanda (n. 1) e dell'attività processuale svolta (senza fase decisionale). Le considerazioni che precedono escludono la condanna per lite temeraria non sussistendo dolo o colpa grave.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-DICHIARA la rinuncia alla domanda di cui alle conclusioni n. 1 e 2 della citazione;
-RIGETTA la domanda di cui alle conclusioni n. 3 della citazione;
-RIGETTA la domanda riconvenzionale promossa dalla convenuta CP_1
[...]
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle à operata la compensazion
[...] lla somma di euro 11.553,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...] elle spese di lite da liquid Controparte_4 CP_5
0 enso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...] di lite da liquidarsi nella s Controparte_6 ltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 5.08.2025
Il giudice
Daniele Sodani