Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14728 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Monreale, VIA VENERO N.67, presso lo studio dell'Avv. PRIMIZIO MARIA GRAZIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in RM, VIA GOETHE N.56, presso lo studio dell'Avv. SALADINO MARIO che lo rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Attribuzione indennità di fine rapporto lavorativo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10/04/2025 le parti concludevano come da ver- bale in pari data, al quale si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/11/2024 , premesso di avere contratto ma- Parte_1 trimonio concordatario con in data 05/06/1993 e che il divorzio tra le Controparte_1 parti era stato dichiarato con sentenza del Tribunale di RM n. 1093/2022 pubblicata in data 11/03/2022, esponeva: di essere percettrice di un assegno divorzile di € 200,00, ol- tre rivalutazione ISTAT, e di non essere passata a nuove nozze;
che ave- Controparte_1 va prestato servizio alle dipendenze della di RM (già Provincia di Controparte_2
che in data 28/06/2023 ve- niva trasmessa all istanza di accesso ex L. 241/90 ai fini di prendere visione ed estrar- CP_3 re copia del prospetto di liquidazione dell'intero Trattamento di fine Servizio corredato della data o date di pagamento;
che in data 24/09/2024 l'Istituto trasmetteva copia CP_4 del prospetto riguardante il Trattamento di Fine Servizio del sig. (n. pratica Controparte_1
002202300095788) da cui risulta l'importo liquidato.
Concludeva chiedendo di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge n.
898/1970, l'attribuzione in proprio favore della somma pari ad euro 13.993,82 oltre inte- ressi legali, o quella quota maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale 40% del
Tfr maturato dall'ex coniuge nel periodo di durata del matrimonio, pari ad anni 29.
Si costituiva in giudizio non contestando il diritto dell'ex coniuge ad ot- Controparte_1 tenere il versamento della quota del T.F.R. ma precisando che tale quota deve essere calcola- ta sulla somma di € 46.541,96 - al netto delle imposte e non sull'importo lordo di €
49.977,95 - ed esclusivamente in relazione alla somma maturata nei 29 anni di matrimo- nio, periodo che coincide con circa i 2/3 del rapporto lavorativo in disamina, pari ad €
12.411,18.
Deduceva inoltre di vantare nei confronti della ricorrente un credito pari ad € 9.266,208 in virtù della sentenza n.4905/2016 emessa il 22/07/2016 (all. n.2), già passata in giudicato, che aveva così disposto: “... dichiar tenuta, limitatamente alla quota di sua Parte_1 spettanza, pari al 50%, al rimborso della spesa medica sostenuta da in fa- Controparte_1 vore del figlio minor e pari a complessivi euro 7100,00; condann Persona_1 Pt_1
al pagamento in favore d della somma di euro 1558,74 oltre inte-
[...] Controparte_1 ressi, al tasso legale, dalla domanda al saldo;
condann , alla refusione in fa- Parte_1 vore d delle spese del giudizio, liquidate in applicazione dei parametri in- Controparte_1 trodotti dal D.M. n.55 del 2014 sopravvenuto in corso di causa, in complessive € 2.738,00 di cui per compenso di avvocato, otre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”; sulla scorta di tale sentenza, in data 27.02.2024 aveva precettato, finora invano, alla sig.ra Pt_2
[... il pagamento della complessiva somma di euro 9.266,208.
Chiedeva dunque, in virtù dei principi sanciti dall'art. 1241 e ss. c.c. riguardanti le recipro- che posizioni debitorie, di dichiarare il proprio debito di € 12.511,18 parzialmente estinto per compensazione con il debito di € 9.266,208 della sig.ra , residuando così in fa- Pt_1 vore di parte ricorrente un credito pari ad € 3.244,972 o alla diversa somma che risulterà in corso di causa qualora la compensazione debba ritenersi operante in misura diversa ri- spetto a quanto sopra indicato.
All'udienza del 10/04/2025 parte ricorrente ha insistito nelle richieste formulate in ricorso
- 2 - opponendosi alla eccezione di compensazione, mentre parte resistente ha insistito nei propri atti e nella eccezione ivi sollevata.
Con ordinanza del 14/04/2025 il Giudice, sciogliendo la riserva e ritenendola matura, ha posto la causa in decisione.
***
Nel merito, la domanda proposta dalla ricorrente è fondata e va, sulla scorta delle conside- razioni che seguono, accolta.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 12 bis della L. n. 898/1970: «Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio».
Dall'esame della predetta normativa si ricava che il diritto di credito del coniuge divorziato sorga unicamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro coniuge, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni indicate dalla norma, condizioni da accertare in con- creto solo coevamente alla maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge.
Il sorgere del diritto alla corresponsione della quota di trattamento di fine rapporto presup- pone, dunque, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro dell'obbligato quest'ultimo sia ancora tenuto alla corresponsione dell'assegno di divorzio e che il rapporto di lavoro sia coinciso temporalmente anche solo per un certo periodo con il rapporto di coniugio.
Nessun rilievo può, dunque, avere il fatto che successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro venga accertato il venir meno del diritto del coniuge creditore alla percezione dell'assegno di divorzio, giacché tale pronunzia non potrà avere in alcun modo effetto re- troattivo, potendo spiegare i propri effetti solamente dall'epoca della domanda in tal senso proposta in poi.
Al riguardo questo Collegio ritiene di dover condividere l'orientamento espresso dalla Su- prema Corte di Cassazione, secondo il quale «ai fini del riconoscimento della quota dell'in- dennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12 bis l. 1 dicembre 1970 n. 898 (intro- dotto dall'art. 16 l. 6 marzo 1987 n. 74), all'ex coniuge, la sussistenza delle condizioni pre- viste dalla legge va verificata al momento in cui matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto stesso, con la conseguenza che il diritto ad una quota di esso non sorge, ad esempio, a favore dell'ex coniuge passato a nuove nozze o
- 3 - che non sia più titolare di assegno di divorzio» (in tal senso Cass., sez. I, 10 febbraio 2004,
n. 2466).
Nel caso di specie è documentalmente provato che tra le parti sia intervenuta nel 2022 una sentenza di divorzio con la quale ad è stato riconosciuto un assegno ex Parte_1 art. 5 L. 898/70.
Risulta poi che non sia passata a nuove nozze e che Parte_1 Controparte_1 percepirà la prima rata di T.F.S., pari ad € 46.54196, a decorrere dal 01/06/2025 mentre a decorrere dal 01/06/2026 percepirà la seconda rata pari ad € 3.458,03.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, va rilevato che il matrimonio tra Parte_1
e è stato celebrato il 05/06/1993 e che il rapporto di lavoro tra Controparte_1
l e la è iniziato nove anni prima del ma- CP_1 Controparte_5 trimonio (01/01/1984) ed è proseguito successivamente al medesimo (31/05/2023 ultimo giorno di servizio).
Ciò posto, in base al citato art. 12 bis della L. 898/70, spetta alla parte un'indennità pari al
40% del T.F.S. maturato in favore dell'ex coniuge divorziato con riferimento agli anni in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro.
L'espressa dicitura della norma, riferita agli anni di coincidenza del matrimonio con il rap- porto di lavoro, induce, peraltro, a ritenere che il legislatore abbia voluto esplicitamente in- dicare come base di calcolo del credito spettante al coniuge divorziato l'annualità nella sua interezza, anche in considerazione del sistema di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Nella fattispecie in esame il periodo da considerare è dunque quello intercorrente tra la data del matrimonio (05/06/1993) e quello della pubblicazione della sentenza di cessazione de- gli effetti civili (11/03/2022), per il periodo temporale coinciso con il rapporto di lavoro
(iniziato il 01/01/1984 e terminato il 31/05/2023), ovvero circa 29.
Il T.F.S. netto maturato da per l'attività lavorativa svolta, secondo le in- Controparte_1 formazioni fornite al riguardo dall è pari ad € 49.977,95, che sarà corrisposto in due CP_3 rate, di € 46.541,96 la prima e di € 3.435,99, la seconda (cfr. prospetto liquidazione
[...]
in atti). Pt_3
Pertanto, alla ricorrente spetta la quota - pari al 40% - del T.F.S. dell'ex marito, maturato nel periodo di coincidenza del rapporto di lavoro con il matrimonio (1993-2022), importo che può essere fissato nella somma richiesta di € 13.993,82.
Tale somma di denaro dovrà essere corrisposta da a , oltre interessi di CP_1 Pt_1 pieno diritto (art. 1282 c.c.) al tasso legale dal momento della percezione, da parte del resi- stente, del T.F.R. fino al saldo (dal momento della percezione, infatti, il credito è esigibile, mentre il credito medesimo è liquido, nel senso che è accertabile in base ad operazioni di
- 4 - mero conteggio aritmetico).
Rilevato che il diritto della ricorrente non può considerarsi immediatamente azionabile, non essendo ancora intervenuta l'erogazione del TFR, la domanda della stessa può essere accolta solo nei termini di cui al dispositivo.
In merito all'eccezione di compensazione formulata dal resistente la stessa è da dichiarare inammissibile esulando dal thema decidendum della vicenda de qua, dovendo eventualmen- te essere eccepita in sede esecutiva.
Per quanto concerne le spese di giudizio, tenuto conto della natura del giudizio e della so- stanziale non opposizione del resistente all'accoglimento della domanda, sussistono i pre- supposti di legge per disporre l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
1) dichiara che ha diritto alla percezione della somma richiesta di € Parte_1
13.993,82, quale quota della maggior somma che sarà percepita da a Controparte_1 titolo di T.F.S.;
2) condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma indicata al punto 1) del presente dispositivo, da corrispondere dal momento in cui detta somma sarà effettivamente erogata dall'Istituto competente, oltre interessi al saggio le- gale sino al soddisfo;
3) dichiara inammissibile l'eccezione di compensazione;
4) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di RM, in data 22/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del com- binato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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