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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.2693/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2693/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio Controparte_1 C.F._1 eletto presso lo studio del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CELANO FEDERICO parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto Controparte_2 C.F._2 presso lo studio del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CELANO FEDERICO parte ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: Le conclusioni di cui al ricorso introduttivo previamente concordate dalle parti CHIEDE Che l'On.le Tribunale adito Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ri
[...]
e alle seguenti: CONDIZIONI Il figlio Controparte_1 Controparte_2 minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocazione presso Per_1 la madre sig.ra . I genitori si faranno carico di garantire Controparte_2 il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé il figlio. 2) Il padre terrà con sé il figlio minore, tenendo conto delle esigenze del ragazzo, due giorni a settimana (indicativamente dalle ore 19.00 del martedì alle ore 19.00 del giovedì); due week-end a settimane alterne, dal sabato mattina sino alla domenica sera con riaccompagnamento presso la casa materna. 3) per le ferie estive, ciascun genitore trascorrerà 15 giorni (anche non consecutivi) con il figlio, secondo il criterio dell'alternanza, e con impegno reciproco a darne comunicazione entro il 31 maggio di ogni anno;
4) per le festività natalizie, ciascun genitore starà con il figlio, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
5) per le festività pasquali, ponti e altre festività (compresi compleanni) secondo il criterio dell'alternanza; 6) 7) in ogni caso, i genitori durante l'anno potranno concordare, in base alle proprie necessità e a quelle del figlio, ulteriori periodi da trascorrere con il padre o la madre, anche in deroga a quanto sopra;
La casa familiare sita a San Maurizio d'Opaglio (NO) in via Bellosta n. 18 è assegnata alla signora con tutto quanto in essa i 8) 9) Controparte_2
10) contenuto e il signor trasferirà altrove la propria residenza entro 90 giorni dal passaggio in giudicato CP_1 della sentenza di separazione;
L'assegno unico per il figlio verrà percepito interamente dalla madre signora
[...]
; Il signor verserà mensilmente a Parte_1 CP_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e suo personale la Controparte_2 somma complessiva di euro 1200,00 (euro 250 per ogni figlio ed euro 200 per il coniuge), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al maggio 2025 (prima rivalutazione maggio 2026) terrà a proprio carico il 100% delle spese extra Controparte_1 assegno relative e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolasticо; - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica е strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente e abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Con la sottoscrizione delle presenti note i coniugi e Controparte_1 CP_2 Controparte_2 dichiarano espressamente di non volersi riconciliare.
[...] Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2025, le parti hanno adito congiuntamente il Tribunale di Novara per chiedere la separazione personale.
I ricorrenti hanno rappresentato di aver contratto matrimonio in Marocco in data 28/12/2000 (atto iscritto nei registri del Comune Atto n. 9 parte II serie C ANNO 2022) e che dalla loro unione sono nati quattro figli: , a Borgomanero (NO) il 06.10.2001 e residente a [...]d'Opaglio Parte_2
(NO) in via Bellosta n. 18, (cod. fisc. ), maggiorenne studentessa universitaria;
C.F._3
, a Borgomanero (NO) il 03.01.2006 e residente in [...], (cod. fisc. maggiorenne studente scuola secondaria;
C.F._4
, a Borgomanero (NO) il 21.01.2004 e residente a [...]
Bellosta n. 18, (cod. fisc. maggiorenne studentessa universitaria;
C.F._5 Pt_4
a Borgomanero (NO) il 12/08/2011 e residente a [...]d'Opaglio (NO) in via
[...]
Bellosta n. 18, (cod. fisc. minorenne studente. C.F._6
Le parti, quindi, dando atto che l'affectio coniugalis era cessata, hanno chiesto la separazione alle condizioni da loro concordate.
***
Con ordinanza del 4/12/2025, depositata in data 8/12/2025, visto che le parti hanno rassegnato le loro conclusioni e la dichiarazione di non volersi riconciliare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Va pronunciata la separazione personale di e essendo, ricorrendo i Parte_5 CP_3 presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di entrambe le parti il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Quanto alla regolamentazione dei profili relativi alla responsabilità genitoriale e ai profili economici, va ratificato l'accordo delle parti, come proposto in sede conciliativa dalla scrivente, essendo espressione del diritto alla bigenitorialità per entrambi i genitori.
Le parti si sono impegnate, in udienza, a regolamentare i loro rapporti di natura finanziaria.
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra i coniugi, sopra riportate e da intendersi in questa sede integralmente richiamate, provvedendo in conformità;
3) prende atto di tutti gli altri accordi intercorrenti tra le parti;
4) compensa le spese di lite;
5) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 4/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2693/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio Controparte_1 C.F._1 eletto presso lo studio del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CELANO FEDERICO parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto Controparte_2 C.F._2 presso lo studio del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CELANO FEDERICO parte ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: Le conclusioni di cui al ricorso introduttivo previamente concordate dalle parti CHIEDE Che l'On.le Tribunale adito Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ri
[...]
e alle seguenti: CONDIZIONI Il figlio Controparte_1 Controparte_2 minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocazione presso Per_1 la madre sig.ra . I genitori si faranno carico di garantire Controparte_2 il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé il figlio. 2) Il padre terrà con sé il figlio minore, tenendo conto delle esigenze del ragazzo, due giorni a settimana (indicativamente dalle ore 19.00 del martedì alle ore 19.00 del giovedì); due week-end a settimane alterne, dal sabato mattina sino alla domenica sera con riaccompagnamento presso la casa materna. 3) per le ferie estive, ciascun genitore trascorrerà 15 giorni (anche non consecutivi) con il figlio, secondo il criterio dell'alternanza, e con impegno reciproco a darne comunicazione entro il 31 maggio di ogni anno;
4) per le festività natalizie, ciascun genitore starà con il figlio, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
5) per le festività pasquali, ponti e altre festività (compresi compleanni) secondo il criterio dell'alternanza; 6) 7) in ogni caso, i genitori durante l'anno potranno concordare, in base alle proprie necessità e a quelle del figlio, ulteriori periodi da trascorrere con il padre o la madre, anche in deroga a quanto sopra;
La casa familiare sita a San Maurizio d'Opaglio (NO) in via Bellosta n. 18 è assegnata alla signora con tutto quanto in essa i 8) 9) Controparte_2
10) contenuto e il signor trasferirà altrove la propria residenza entro 90 giorni dal passaggio in giudicato CP_1 della sentenza di separazione;
L'assegno unico per il figlio verrà percepito interamente dalla madre signora
[...]
; Il signor verserà mensilmente a Parte_1 CP_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e suo personale la Controparte_2 somma complessiva di euro 1200,00 (euro 250 per ogni figlio ed euro 200 per il coniuge), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al maggio 2025 (prima rivalutazione maggio 2026) terrà a proprio carico il 100% delle spese extra Controparte_1 assegno relative e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolasticо; - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica е strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente e abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Con la sottoscrizione delle presenti note i coniugi e Controparte_1 CP_2 Controparte_2 dichiarano espressamente di non volersi riconciliare.
[...] Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2025, le parti hanno adito congiuntamente il Tribunale di Novara per chiedere la separazione personale.
I ricorrenti hanno rappresentato di aver contratto matrimonio in Marocco in data 28/12/2000 (atto iscritto nei registri del Comune Atto n. 9 parte II serie C ANNO 2022) e che dalla loro unione sono nati quattro figli: , a Borgomanero (NO) il 06.10.2001 e residente a [...]d'Opaglio Parte_2
(NO) in via Bellosta n. 18, (cod. fisc. ), maggiorenne studentessa universitaria;
C.F._3
, a Borgomanero (NO) il 03.01.2006 e residente in [...], (cod. fisc. maggiorenne studente scuola secondaria;
C.F._4
, a Borgomanero (NO) il 21.01.2004 e residente a [...]
Bellosta n. 18, (cod. fisc. maggiorenne studentessa universitaria;
C.F._5 Pt_4
a Borgomanero (NO) il 12/08/2011 e residente a [...]d'Opaglio (NO) in via
[...]
Bellosta n. 18, (cod. fisc. minorenne studente. C.F._6
Le parti, quindi, dando atto che l'affectio coniugalis era cessata, hanno chiesto la separazione alle condizioni da loro concordate.
***
Con ordinanza del 4/12/2025, depositata in data 8/12/2025, visto che le parti hanno rassegnato le loro conclusioni e la dichiarazione di non volersi riconciliare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Va pronunciata la separazione personale di e essendo, ricorrendo i Parte_5 CP_3 presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di entrambe le parti il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Quanto alla regolamentazione dei profili relativi alla responsabilità genitoriale e ai profili economici, va ratificato l'accordo delle parti, come proposto in sede conciliativa dalla scrivente, essendo espressione del diritto alla bigenitorialità per entrambi i genitori.
Le parti si sono impegnate, in udienza, a regolamentare i loro rapporti di natura finanziaria.
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra i coniugi, sopra riportate e da intendersi in questa sede integralmente richiamate, provvedendo in conformità;
3) prende atto di tutti gli altri accordi intercorrenti tra le parti;
4) compensa le spese di lite;
5) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 4/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO