Sentenza 29 settembre 2021
Parere definitivo 23 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2024
Inammissibile
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 29/09/2021, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2021
N. 01141/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01808/2014 REG.RIC.
N. 00164/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1808 del 2014, proposto da
OS SO, IA TI, AO MM, rappresentati e difesi dagli avvocati Barbara Bissoli, Francesco Maria Curato, Matteo Zanoni, con domicilio eletto presso lo studio Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
contro
Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Caineri, Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
nei confronti
RE PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga, Antonio Sartori, Nicola Luigi Baciga, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2015, proposto da
OS SO, IA TI, AO MM, rappresentati e difesi dagli avvocati Barbara Bissoli, Francesco Maria Curato, Matteo Zanoni, con domicilio eletto presso lo studio Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
contro
Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Caineri, Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
nei confronti
RE PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga, Antonio Sartori, Nicola Luigi Baciga, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1808 del 2014:
del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Provincia di Verona del 23 aprile 2014, prot. n. 10485; dell'ordinanza di ripristino rep. n. 01.04, 2014/1372 del 29 settembre 2014 emessa dal Dirigente del Settore Controllo Edilizio del Comune di Verona, notificata al Condominio Re EO 20 del 7 ottobre 2014;.
quanto al ricorso n. 164 del 2015:
della nota prot. n. 2014/316655 in data 14 novembre 2014 del Dirigente del Coordinamento Edilizia Privata del Comune di Verona, con cui sono state respinte le istanze formulate nell'atto di sollecitazione e diffida ai sensi dell'art. 19, comma 6ter, Legge n. 241/1990 e dell'art. 25 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, notificato dagli odierni ricorrenti in data 5 novembre 2014;
della nota prot. n. 2015/6211 in data 12 gennaio 2015 del Dirigente del Coordinamento Edilizia Privata del Comune di Verona, con cui sono state respinte le istanze formulate nel II atto di sollecitazione e diffida ai sensi dell'art. 19, comma 6ter, Legge n. 241/1990 e dell'art. 25 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, notificato dagli odierni ricorrenti in data 20 dicembre 2014;
nonché per l'accertamento, ex artt. 31, commi I, II e III, e 117 C.P.A.,
dell'illegittimità del comportamento inerte tenuto dal Comune di Verona in relazione alla Denuncia di Inizio Attività prot. n. 06.03/002796 depositata dal sig. PA presso il Comune di Verona in data 16 aprile 2011, e ai successivi atti di sollecitazione e diffida ai sensi dell'art. 19, comma 6ter, Legge n. 241/1990 e dell'art. 25 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, notificati dagli odierni ricorrenti in data 5 novembre 2014 e 20 dicembre 2014;
dell'obbligo del Comune di Verona di esercitare le verifiche allo stesso spettanti per legge in merito alla Denuncia di Inizio Attività prot. n. 06.03/002796 depositata dal sig. PA in data 16 aprile 2011;
della fondatezza della pretesa delle ricorrenti come rappresentata negli atti di sollecitazione e diffida ai sensi dell'art. 19, comma 6ter, Legge n. 241/1990 e dell'art. 25 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, notificati in data 5 novembre 2014 e 20 dicembre 2014, e dedotta nel presente giudizio; e quindi -dell'assenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 23 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in relazione alla Denuncia di Inizio Attività prot. n. 06.03/002796 depositata dal sig. PA presso il Comune di Verona in data 16 aprile 2011; conseguentemente,
- per la declaratoria di decadenza e/ o di inefficacia e/ o per l'annullamento, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dell'art. 21 nonies Legge 7 agosto 1990 n. 241, della Denuncia di Inizio Attività prot. n. 06.03/002796 depositata dal sig. PA presso il Comune di Verona in data 16 aprile 2011..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Verona e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e di RE PA e di Comune di Verona e di RE PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le ricorrenti sono proprietarie di unità immobiliari site in Verona all'interno del condominio "Re EO 20".
L'edificio è assoggettato a vincolo monumentale indiretto in forza di decreto Ministeriale del 14 aprile 1953, in quanto posto nelle vicinanze del Teatro Romano e al fine di "evitare che ne (del Teatro Romano) sia danneggiata la prospettiva o che ne siano alterate le condizioni di ambiente e il decoro".
Il sig. De OL (controinteressato) è proprietario, all'interno del medesimo condominio, di un'unità immobiliare posta al piano secondo e sottotetto.
L'arch. Francesco Sauro, per conto del sig. De OL, ha presentato in data 5.4.2011 Denuncia di Inizio Attività n. 06.03/002796 per realizzare opere di ristrutturazione interna dell'unità abitativa, di abbassamento del solaio posto fra il piano secondo e il piano sottotetto, nonché di una terrazza e un velux nella copertura, opere queste ultime già oggetto di autorizzazione paesaggistica n. 4195 del 6.8.2010.
Il Comune di Verona, dopo aver inizialmente vietato l'attività a causa della necessità di integrazioni documentali, ha rilasciato in data 17.6.2011 il nulla osta all'esecuzione dei lavori.
Con nota in data 23.12.2011, successivamente ribadita ed integrata con tre ulteriori comunicazioni, l'amministratore del condominio Re EO e le odierne ricorrenti hanno reso noto al Comune di Verona il proprio dissenso rispetto all'esecuzione delle opere.
Nel corso dell'esecuzione delle stesse, il professionista ha presentato la D.I.A. in variante n. 5447/2012 per il frazionamento in due distinte unità abitative delle porzioni immobiliari poste, rispettivamente, al piano secondo e al piano sottotetto.
Tale denuncia è stata poi ritirata a causa della presenza di errori nei rilievi del progettista in relazione alle quote dello stato di fatto e sostituita dalle richieste di permesso di costruire in sanatoria n. 9525/2012 e n. 6361/2012, istanze anch'esse rinunciate dal sig. RE De OL a causa della presenza, pure in tali pratiche, di gravi errori del progettista nella rappresentazione dello stato dei luoghi.
Il Comune di Verona, unitamente alla presa d'atto del ritiro delle suddette istanze di permesso di costruire in sanatoria e della revoca dell'incarico professionale all'arch. Francesco Sauro, ha inviato comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio relativo alla realizzazione di opere in difformità dalla DIA prot. n. 06.03/002796 e, in particolare, al frazionamento dell'immobile in due distinte unità abitative e dal rifacimento della copertura con sopraelevazione dell'edificio, a causa della diversa conformazione del nuovo tetto.
Il procedimento sanzionatorio si è concluso con l'emissione da parte del Comune di Verona dell'ordinanza in data 29.9.20104 n. 01.04,2014/1372 rep, con la quale è stata imposta la ricollocazione della copertura alla quota originaria in base al progetto di ripristino presentato dal medesimo sig. RE De OL, che ha eseguito le opere di cui al suddetto progetto di ripristino.
L'ordinanza è stata impugnata dalle signore SO, TI e MM avanti all’intestato TAR con ricorso n. 1808/2014 R.G., in quanto, a loro giudizio, essa non sarebbe idonea a garantire l'effettivo ripristino della situazione esistente prima del rifacimento della copertura.
In data 5.11.2014, trascorsi oltre due anni dall'esecuzione delle opere oggetto della DIA prot. n. 06.03/002796/2011, le odierne ricorrenti, unitamente all’Amministratore del Condominio Re EO 20, hanno inviato al Comune di Verona un primo atto di sollecitazione e diffida ai sensi dell'art. 19, comma 6 ter, della Legge n. 241/1990, lamentando come l'apertura del velux e la realizzazione della terrazza sulla copertura richiedessero il consenso dell'assemblea condominiale, in quanto tali interventi hanno interessato il tetto condominiale.
Le medesime condomine, unitamente all’Amministratore del Condominio Re EO 20, hanno inviato un secondo atto di sollecitazione e diffida, sostenendo che l'intervento di modifica della copertura violasse la normativa comunale in materia di interventi ammissibili sugli immobili soggetti a vincolo monumentale e paesaggistico.
Il Comune di Verona, con provvedimenti in data 14.11.2014 e 12.1.2015 ha dato riscontro negativo ad entrambe tali istanze (cfr. Nota prot. 316655 del 14.11.2014 e Nota prot. n. 6211 del 12.01.2015).
Tali provvedimenti di diniego di esercizio dei poteri di autotutela, in relazione alla DIA prot. n. 06.03/002796/2011 e all’ordinanza di ripristino del 29.9.20104 n. 01.04,2014/1372, sono stati impugnati dalle signore SO, TI e MM, con ricorso n. 164/2015 R.G., deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere,
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Verona, il Ministero dei Beni Culturali (che ha espresso parere favorevole al ripristino dello stato dei luoghi) e il controinteressato De OL, contrastando analiticamente le avverse pretese sia in rito che nel merito.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata le cause sono passate in decisioni
DIRITTO
Il Collegio, visto l’art. 70 c.p.a., dispone, preliminarmente, la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, attesa l’unitarietà della vicenda scrutinata e la connessione esistente tra i provvedimenti impugnati.
Ciò posto, secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. occorre previamente esaminare l’eccezione con cui il controinteressato deduce l’improcedibilità dei ricorsi all’esame.
L’eccezione è fondata.
Com’è noto, per poter agire in giudizio occorre avervi interesse (art. 100 c.p.c.).
L’interesse a ricorrere costituisce un filtro dell’azione e consiste nell’utilità pratica che il ricorrente può ricavare dall’accoglimento della domanda di annullamento: esso deve essere personale, attuale e concreto, sussistere al momento di proposizione della domanda e permanere sino al momento della decisione finale.
Costituendo una condizione dell'azione, l'interesse a ricorrere deve sussistere per tutta la durata del processo, potendo essere pronunciata la declaratoria di improcedibilità al sopravvenire di una situazione di fatto o di diritto che modifica radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso e sia tale, inoltre, da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente qualsiasi residua utilità della pronuncia sulla domanda azionata.
Nel caso di specie, le odierne istanti (che, giova rimarcarlo, non lamentano danni alle rispettive proprietà esclusive, ma invocano solo il corretto ripristino di talune parti comuni dell’edificio, in particolare del tetto condominiale) non hanno - al momento del passaggio in decisione della cause riunite - un interesse concreto e attuale ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Risulta, invero, dagli atti di causa – e in particolare dai verbali di mediazione dimessi dal controinteressato e dalla sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2753/2019, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel parallelo contenzioso civilistico intercorso tra il Condominio e il De OL – che, successivamente all’instaurazione del presente giudizio, il Condominio Re EO 20 ha concluso un articolato accordo transattivo con l’odierno controinteressato avente ad oggetto proprio l’esecuzione delle opere per cui né causa e le modalità di ripristino dello stato dei luoghi (i dettagli della transazione stragiudiziale, vincolante per i singoli condomini, sono indicati nel verbale di mediazione che recepisce la proposta del Condominio e riportati nella richiamata sentenza della Corte di Appello).
Da tale atto di transazione stragiudiziale stipulato nel 2019 – in cui, tra l’altro, si fa espressa menzione della rinuncia delle odierne istanti, nominativamente indicate, al ricorso R.G. 1808/2014 e al ripristino del tetto – il Collegio ritiene di poter desumere la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del presente ricorso, considerato che il Condominio Re EO 20, di cui le odierne istanti fanno parte, ha re melius perpensa e a seguito di reciproche concessioni involgenti la posizione dei singoli condomini rispetto ai beni comuni e alle tabelle millesimali, accettato in via transattiva lo stato di fatto determinatosi a seguito dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento del De OL e dell’esecuzione dell’ordinanza di ripristino; detta transazione vincola i singoli condomini, che non consta l’abbiano impugnata.
Essendo cessata la materia del contendere nella causa condominiale originata dalla realizzazione da parte del De OL di due finestre velux e un terrazzo ad asola ad uso esclusivo - secondo quanto stabilito dalla Corte di Appello di Venezia, sentenza n. 2753/2019 - non vi è più interesse ad accertare la legittimità delle modalità di ripristino dello stato dei luoghi imposte dal Comune al controinteressato poiché le stesse sono state successivamente accettate dai condomini con la conclusione della transazione stragiudiziale raggiunta dal Condominio in sede di mediazione (transazione che, ripetesi, non consta essere stata dichiarata invalida né altrimenti caducata).
Il ricorso R.G. 1808/2014 deve, dunque, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in quanto: le ricorrenti non lamentano danni alle rispettive proprietà esclusive, ma invocano solo il corretto ripristino di talune parti comuni dell’edificio; l’abuso commesso dal De OL su parti comuni dell’edificio è stato represso dal Comune, che, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ha esercitato la funzione sanzionatoria e disposto il ripristino dello stato dei luoghi; il De OL ha ottemperato all’ordinanza di ripristino, come accertato dall’Ente Civico; il Condominio Re EO 20, al quale appartengono le ricorrenti, che aveva sollecitato l’esercizio del potere repressivo da parte del Comune, ha poi accettato lo stato di fatto così determinatosi in esito a un’articolata transazione raggiunta con il De OL (transazione stragiudiziale, tuttora valida ed efficace e dunque vincolante per i singoli condomini, che, operando reciproche concessioni, aliquid datum e aliquid retentum, ha posto fine al contenzioso condominiale da cui trae la stura la presente vertenza e nella quale si fa espressa e specifica menzione della rinuncia delle ricorrenti al presente ricorso e al ripristino del tetto).
Per le medesime ragioni sopra esposte (sopravvenienza della suddetta transazione) deve essere dichiarato improcedibile anche il ricorso R.G. 164/2015, con cui le ricorrenti contestano il diniego di esercizio del potere di autotutela in relazione alla DIA prot. n. 06.03/002796/2011 e all’ordinanza di ripristino del 29.9.20104 n. 01.04,2014/1372.
Le ricorrenti non hanno, infatti, più alcun interesse a contestare il diniego di autotutela e le modalità di ripristino imposte dal Comune, avendo medio tempore il Condominio di cui fanno parte accettato in via transattiva lo stato di fatto determinatosi a seguito dei lavori di ristrutturazione originariamente contestati e dell’esecuzione dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.
Il ricorso R.G. 164/2015 dovrebbe, comunque, essere respinto nel merito, considerato che: a) nessun silenzio si è formato sulle istanze di cui trattasi, denegate dal Comune con provvedimenti espressi; b) le istanze non potevano essere accolte, difettando i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela. Non sussiste, infatti, un interesse pubblico attuale e concreto (diverso da quello al mero ripristino delle legalità violata) alla rimozione degli effetti della DIA, considerato che: 1) il Comune ha esercitato la funzione sanzionatoria e ordinato il ripristino della quota originaria della copertura dell'edificio; 2) le altre opere realizzate dal controinteressato - velux e terrazza a tasca di ca 6 metri - non recano alcun pregiudizio né al paesaggio nè al bene monumentale (come dimostra il fatto che le stesse sono state oggetto di parere positivo da parte della Soprintendenza e di autorizzazione paesaggistica) e neppure ai condomini, che le hanno ormai accettate in via transattiva.
La DIA presentata dal De OL nel 2011 si è, in ogni caso, consolidata per effetto del notevole lasso di tempo - oltre due anni - intercorso tra la presentazione della DIA (5 aprile 2011) o comunque l'esecuzione delle opere contestate (2012) e la sollecitazione da parte dei terzi del potere di autotutela (5 novembre 2014), con conseguente preclusione dell’autotutela.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbita ogni altra difesa od eccezione del Comune e/o del controinteressato, i ricorsi all’esame devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della particolarità della vicenda e della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla presente vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, li dichiara improcedibili
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Daria Valletta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO