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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2880/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2880/2022 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del Curatore fallimentare avv. con sede in Luino (VA), via Dante Controparte_1
Alighieri n. 53, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Garancini (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Varese, via Mercadante n. 5, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
contro
C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore dott. con sede in Trento, Frazione Spini di Gardolo, Via Praga n. 5, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Maggioni (C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliata in Monza (MB), Via Italia n. 15, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, omnibus contrariis rejectis
In via principale e nel merito
➢ dichiarare inefficace ex artt. 66 L.F. e 2901 cod. civ., nei confronti della massa dei creditori del
e per l'effetto revocare l'atto di vendita del Parte_2
5.8.2019 a rogito Notaio Notaio in Camaiore, iscritto nel Ruolo del Distretto Persona_1
Notarile di Lucca, n. rep. 86607, n. racc. 19512, trascritto presso la Conservatoria di Varese in data 8 agosto 2019, nn. 15462/10664, con cui la in Parte_2 persona del legale rappresentante ebbe a vendere alla Controparte_3 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, “il seguente bene immobile:
In Comune di Cocquio Trevisago (VA), in via Giuseppe Verdi n.21 (già n.15), ai piani terra e primo (sottotetto), un'unità immobiliare ad uso negozio con retro e parte del sottotetto non abitabile, cui confinano: sul lato verso nord-est la via Giuseppe Verdi, sul lato verso sud-est proprietà di terzi (civico numero 19), sul lato verso sud-ovest corte comune, sul lato verso nord- ovest proprietà di terzi, salvo se altri e come meglio in fatto.
Quanto in oggetto è distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Cocquio-Trevisago nel foglio 8, con il Mappale 289 sub.20, sezione urbana CO, via Verdi n.15, piano T-2, categoria C/1, classe 5, mq.66, superficie catastale totale: mq.86, con la rendita catastale di Euro 1.063,49.= ed è graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Cocquio-Trevisago in data 21 marzo 1993”
➢ ordinare, per l'effetto, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Varese di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità a riguardo.
Con vittoria di spese e di compenso professionale, oltre accessori, come per legge.
In via istruttoria
Documenti come allegati all'atto introduttivo del giudizio ed alle successive memorie, da ritenersi in questa sede richiamati ai fini di difesa.
Rinnovate le istanze istruttorie tutte formulate in atti, da ritenersi qui integralmente trascritte”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Voglia il Tribunale di Varese, rigettata ogni avversa domanda,
Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande formulate dal
[...]
n. 4694/2020 - Tribunale di Varese). Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con le addizionali di legge
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via PEC in data 17.10.2022, Parte_1 conveniva in giudizio per sentire dichiarare l'inefficacia ex artt.
[...] Controparte_2
66 L.F. e 2901 c.c. e la conseguente revoca dell'atto di vendita del 5.8.2019 a rogito Notaio Per_1
n. rep. 86607, n. racc. 19512, con cui la ebbe a
[...] Parte_1 vendere alla il bene immobile ad uso negozio sito in Cocquio Trevisago (VA), Controparte_2 in via Giuseppe Verdi n. 21 (già n.15), ai piani terra e primo (sottotetto).
In data 26.5.2023 si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto di tutte Controparte_2 le domande di parte attrice.
Ad esito dell'udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 30.5.2023, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e fissava l'udienza del 17.10.2023 per l'ammissione dei mezzi di prova.
Successivamente, disposti rinvii in pendenza di trattive e stante il mancato perfezionamento delle stesse, su richiesta delle parti il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
12.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Le domande proposte dall'attrice devono essere accolte per le ragioni di cui si dirà.
In primo luogo, va precisato come l'art. 66 L.F. prevede che il curatore possa domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
L'articolo in questione estende al curatore fallimentare, in luogo ed in sostituzione dei singoli creditori, la legittimazione a proporre azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., al fine di ottenere, ricorrendone i presupposti oggettivi e soggettivi, una dichiarazione d'inefficacia degli atti compiuti dal debitore in pregiudizio della massa.
L'art. 2901 c.c. prevede quali presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria le seguenti condizioni: 1) l'esistenza di un pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni); 2) la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (scientia damni); 3) la consapevolezza, in caso di atto a titolo oneroso, da parte del terzo del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la partecipazione dello stesso alla dolosa preordinazione (consilium fraudis).
In via preliminare, va osservato come l'atto di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia è l'atto di trasferimento dell'immobile sito in Cocquio Trevisago (VA), in via Giuseppe Verdi n.21, posto in essere in data 5.8.2019.
In tale data, invero, risulta incontestato che, con atto di vendita a rogito Notaio Persona_1
Notaio in Camaiore, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lucca, n. rep. 86607, n. racc. 19512, trascritto presso la Conservatoria di Varese in data 8 agosto 2019, nn. 15462/10664, la
[...]
in persona del legale rappresentante ebbe a Parte_2 Controparte_3 vendere alla in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. Iva Controparte_2
, con sede in Trento, Frazione Spini di Gardolo, via Praga n. 5, per il prezzo di euro P.IVA_2
26.000,00= oltre IVA, l'immobile sito “i
n Comune di Cocquio Trevisago (VA), in via Giuseppe Verdi n.21 (già n.15), ai piani terra e primo
(sottotetto), un'unità immobiliare ad uso negozio con retro e parte del sottotetto non abitabile, cui confinano: sul lato verso nord-est la via Giuseppe Verdi, sul lato verso sud-est proprietà di terzi
(civico numero 19), sul lato verso sud-ovest corte comune, sul lato verso nord-ovest proprietà di terzi, salvo se altri e come meglio in fatto. Quanto in oggetto è distinto nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di Cocquio-Trevisago nel foglio 8, con il Mappale 289 sub.20, sezione urbana CO, via Verdi
n.15, piano T-2, categoria C/1, classe 5, mq.66, superficie catastale totale: mq.86, con la rendita catastale di Euro 1.063,49.= ed è graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cocquio-Trevisago in data 21 marzo 1993” (doc. 5).
Agli atti, pertanto, vi è prova dell'erogazione della somma nonché del relativo incasso (doc. 5), circostanze, tra l'altro, non contestate dal convenuto.
In relazione, invero, all'eventus damni è sufficiente che l'atto metta in pericolo la realizzazione del diritto del creditore, rendendo probabile (o anche solo possibile) l'infruttuosità della futura azione esecutiva (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 36533/2023) o anche soltanto rendendo più incerta e difficoltosa la realizzazione del credito.
Un simile pericolo può derivare anche da una variazione “qualitativa” del patrimonio, trasformando un bene agevolmente e proficuamente aggredibile in sede esecutiva (p.es. un immobile) in altro che può essere più facilmente occultato o disperso (p.es. il denaro liquido) (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
5113/ 2024, Cass. Civ. n. 19207/2018), così come avvenuto nel caso di specie. In linea generale, la prova del pregiudizio può essere tratta, in via presuntiva, dalla variazione patrimoniale intervenuta, senza che il creditore debba provare l'entità e la consistenza del residuo patrimonio del debitore, sarà, infatti, quest'ultimo a dover provare – ove eccepisca la mancanza di eventus damni – che, stante l'esistenza di ampie residualità patrimoniali, il rischio di pregiudizio è in concreto insussistente (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 23907/2019, Cass. Civ. n. 1902/2015).
Tuttavia via specificato come, in caso di revocatoria promossa ex art. 66 L.F., “il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a provare: che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, quale era la consistenza dei loro crediti, quale era la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, consentendo soltanto la acquisizione di tali dati di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l'atto in questione abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 31/10/2008, n. 26331).
In casi siffatti, per l'appunto, si ritiene che non possa trovare applicazione la predetta regola secondo cui, a fronte dell'allegazione dell'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e quindi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato - che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa - sicché in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. Civ. n.
5658/2021).
Orbene, nel caso di specie, alla data della stipula dell'atto dispositivo impugnato, risultavano già sussistenti i crediti ammessi al passivo, e, in particolare, il credito dell'Agenzia delle Entrate (doc. 7), di NT AO (doc. 8), del Comune di Camaiore (doc. 13), di Banco PM (doc. 14), di GA PA
(doc. 15), di (doc. 16) per un totale di circa 600.000 euro su complessivi Parte_3 euro 2.118.372,59 ammessi al passivo (doc. 4).
Inoltre, parte attrice ha fornito prova del fatto che con l'atto dispositivo impugnato, la
[...] ha alienato tutti i propri beni immobili determinando per l'effetto una Parte_2 variazione in peius del proprio patrimonio sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo.
Il debitore ha, infatti, certamente modificato la consistenza del proprio patrimonio, trasformando beni immobili (agevolmente aggredibili in sede esecutiva e caratterizzati da una relativa tenuta di valore nel tempo) in denaro, bene massimamente occultabile e disperdibile.
E' stato, altresì, versato in atti il verbale di riconsegna del ramo d'azienda condotto dalla Parte_2 unitamente all'unico immobile detenuto dalla società fallita, in detto ramo d'azienda ricompreso, Part nonché stima da parte dell' di Lucca degli unici beni mobili di ivi rinvenuti, provvisti Parte_2 di valore pressoché nullo (doc.17 e 18).
Il pregiudizio è stato, inoltre, ulteriormente aggravato dalla circostanza per cui l'immobile è stato venduto ad un prezzo che può definirsi irrisorio, inferiore rispetto all'effettivo valore di mercato.
Tale valore viene indicativamente individuato dall'attore in una cifra compresa tra euro 80.000,00 ed euro 112.200, sulla base delle rilevazioni dei valori OMI per il secondo semestre del 2019 (doc. 6), di gran lunga, pertanto, superiore rispetto a quanto l'immobile è stato ceduto.
Prive di rilevanza sono, a tal fine, le deduzioni di controparte in ordine alla congruità del prezzo di vendita in quanto generiche e non supportate da parametri di riferimento o stime idonee ad attestare un effettivo valore dell'immobile pari all'incirca al prezzo di vendita.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo, va premesso come, per valutare l'asserita anteriorità del credito rispetto all'atto da revocare, occorre far riferimento al momento in cui il credito viene ad esistenza e non a quello, eventuale e successivo, del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. Civ. nn.
1050/96, 8013/96).
Nel caso di specie l'atto dispositivo è stato posto in essere successivamente all'insorgere del credito;
trattandosi, inoltre, di atto di disposizione pacificamente a titolo oneroso, per la dichiarazione di inefficacia non è sufficiente che tale elemento soggettivo sussistesse solo in capo al debitore (scientia damni) ma anche in capo al terzo (consilium fraudis).
Orbene, nel caso di specie, si può agevolmente presumere che il debitore, in primo luogo, fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie.
Come correttamente evidenziato da parte attrice, tale elemento si può desumere dalla circostanza che il bene immobile per cui è causa rappresentasse l'unico cespite immobiliare residuo nonché l'unica disponibilità patrimoniale della Parte_2 Parte_2
Quanto sopra risulta sufficiente a presumere la consapevolezza da parte del debitore, così come richiesta dalla norma.
Per quanto attiene alla consapevolezza da parte del terzo, va specificato come tale requisito, provabile anche per il tramite di presunzioni semplici (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 1286/ 2019), prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale viene esercitata l'azione revocatoria (cfr. ex multis
Cass. Civ. n. 1558/2024, Cass. Civ. n. 10623/2010), richiesta, invece, qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito (Cass. Civ. n. 16825/2013).
Orbene, nel caso di specie si ritiene di dover dare rilievo, alla circostanza che il legale rappresentante del debitore - sig. - che ha sottoscritto l'atto di vendita fosse anche Presidente del Controparte_3
Consiglio di Amministrazione della società acquirente che ha deliberato di procedere all'acquisto dell'immobile per cui è causa.
Ne consegue che il sig. non è solamente colui che ha posto in essere l'atto Controparte_3 dispositivo pregiudizievole in rappresentanza della società debitrice poi fallita, ma è anche colui che ha determinato la volontà negoziale del terzo acquirente.
A ciò si aggiunga che alla data della stipula dell'atto dispositivo impugnato la composizione degli organi gestori delle due società era la medesima (doc. 2): coloro, infatti, che sono intervenuti all'atto dispositivo impugnato rispettivamente in rappresentanza del venditore e dell'acquirente erano in realtà membri del Consiglio di Amministrazione di entrambe società.
Tali circostanze si ritengono sufficienti a dimostrare la conoscenza o, quantomeno, la conoscibilità del pregiudizio anche in capo al terzo acquirente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, sussistono tutti gli elementi perché l'atto di compravendita del 5.8.2019 concluso tra la e la Parte_2 sia dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori del Controparte_2 [...]
Parte_1
In ragione dell'accoglimento dell'azione revocatoria va ordinato al Conservatore presso l'Agenzia del Territorio competente, ossia l'Ufficio Provinciale di Varese, di procedere alla trascrizione della presente sentenza nonché di provvedere ad ogni altra conseguente e necessaria formalità.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi in relazione a tutte le fasi della procedura stante la ridotta attività processuale svolta, da liquidarsi alternativamente in favore dell'erario, in caso di perdurante sussistenza dei presupposti di cui all'art. 144 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 o, nell'ipotesi contraria, in favore del . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
2880/2022, ogni diversa domanda o eccezione disattesa: - revoca e dichiara inefficace nei confronti della massa dei creditori del
[...]
'atto di compravendita del 5.8.2019 a Parte_1 rogito Notaio n. rep. 86607, n. racc. 19512, trascritto presso la Conservatoria di Persona_1
Varese in data 8 agosto 2019, nn. 15462/10664;
- condanna lla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Controparte_2 euro 5.431 oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, in favore dell'Erario, in caso di perdurante sussistenza dei presupposti di cui all'art. 144 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 o, nell'ipotesi contraria, in favore del Parte_1
[...]
- ordina al Conservatore presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Varese di procedere alla trascrizione della presente sentenza nonché di provvedere ad ogni altra conseguente e necessaria formalità.
Così deciso in Varese, 7.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2880/2022 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del Curatore fallimentare avv. con sede in Luino (VA), via Dante Controparte_1
Alighieri n. 53, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Garancini (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Varese, via Mercadante n. 5, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
contro
C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore dott. con sede in Trento, Frazione Spini di Gardolo, Via Praga n. 5, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Maggioni (C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliata in Monza (MB), Via Italia n. 15, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, omnibus contrariis rejectis
In via principale e nel merito
➢ dichiarare inefficace ex artt. 66 L.F. e 2901 cod. civ., nei confronti della massa dei creditori del
e per l'effetto revocare l'atto di vendita del Parte_2
5.8.2019 a rogito Notaio Notaio in Camaiore, iscritto nel Ruolo del Distretto Persona_1
Notarile di Lucca, n. rep. 86607, n. racc. 19512, trascritto presso la Conservatoria di Varese in data 8 agosto 2019, nn. 15462/10664, con cui la in Parte_2 persona del legale rappresentante ebbe a vendere alla Controparte_3 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, “il seguente bene immobile:
In Comune di Cocquio Trevisago (VA), in via Giuseppe Verdi n.21 (già n.15), ai piani terra e primo (sottotetto), un'unità immobiliare ad uso negozio con retro e parte del sottotetto non abitabile, cui confinano: sul lato verso nord-est la via Giuseppe Verdi, sul lato verso sud-est proprietà di terzi (civico numero 19), sul lato verso sud-ovest corte comune, sul lato verso nord- ovest proprietà di terzi, salvo se altri e come meglio in fatto.
Quanto in oggetto è distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Cocquio-Trevisago nel foglio 8, con il Mappale 289 sub.20, sezione urbana CO, via Verdi n.15, piano T-2, categoria C/1, classe 5, mq.66, superficie catastale totale: mq.86, con la rendita catastale di Euro 1.063,49.= ed è graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Cocquio-Trevisago in data 21 marzo 1993”
➢ ordinare, per l'effetto, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Varese di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità a riguardo.
Con vittoria di spese e di compenso professionale, oltre accessori, come per legge.
In via istruttoria
Documenti come allegati all'atto introduttivo del giudizio ed alle successive memorie, da ritenersi in questa sede richiamati ai fini di difesa.
Rinnovate le istanze istruttorie tutte formulate in atti, da ritenersi qui integralmente trascritte”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Voglia il Tribunale di Varese, rigettata ogni avversa domanda,
Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande formulate dal
[...]
n. 4694/2020 - Tribunale di Varese). Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con le addizionali di legge
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via PEC in data 17.10.2022, Parte_1 conveniva in giudizio per sentire dichiarare l'inefficacia ex artt.
[...] Controparte_2
66 L.F. e 2901 c.c. e la conseguente revoca dell'atto di vendita del 5.8.2019 a rogito Notaio Per_1
n. rep. 86607, n. racc. 19512, con cui la ebbe a
[...] Parte_1 vendere alla il bene immobile ad uso negozio sito in Cocquio Trevisago (VA), Controparte_2 in via Giuseppe Verdi n. 21 (già n.15), ai piani terra e primo (sottotetto).
In data 26.5.2023 si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto di tutte Controparte_2 le domande di parte attrice.
Ad esito dell'udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 30.5.2023, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e fissava l'udienza del 17.10.2023 per l'ammissione dei mezzi di prova.
Successivamente, disposti rinvii in pendenza di trattive e stante il mancato perfezionamento delle stesse, su richiesta delle parti il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
12.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Le domande proposte dall'attrice devono essere accolte per le ragioni di cui si dirà.
In primo luogo, va precisato come l'art. 66 L.F. prevede che il curatore possa domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
L'articolo in questione estende al curatore fallimentare, in luogo ed in sostituzione dei singoli creditori, la legittimazione a proporre azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., al fine di ottenere, ricorrendone i presupposti oggettivi e soggettivi, una dichiarazione d'inefficacia degli atti compiuti dal debitore in pregiudizio della massa.
L'art. 2901 c.c. prevede quali presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria le seguenti condizioni: 1) l'esistenza di un pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni); 2) la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (scientia damni); 3) la consapevolezza, in caso di atto a titolo oneroso, da parte del terzo del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la partecipazione dello stesso alla dolosa preordinazione (consilium fraudis).
In via preliminare, va osservato come l'atto di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia è l'atto di trasferimento dell'immobile sito in Cocquio Trevisago (VA), in via Giuseppe Verdi n.21, posto in essere in data 5.8.2019.
In tale data, invero, risulta incontestato che, con atto di vendita a rogito Notaio Persona_1
Notaio in Camaiore, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lucca, n. rep. 86607, n. racc. 19512, trascritto presso la Conservatoria di Varese in data 8 agosto 2019, nn. 15462/10664, la
[...]
in persona del legale rappresentante ebbe a Parte_2 Controparte_3 vendere alla in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. Iva Controparte_2
, con sede in Trento, Frazione Spini di Gardolo, via Praga n. 5, per il prezzo di euro P.IVA_2
26.000,00= oltre IVA, l'immobile sito “i
n Comune di Cocquio Trevisago (VA), in via Giuseppe Verdi n.21 (già n.15), ai piani terra e primo
(sottotetto), un'unità immobiliare ad uso negozio con retro e parte del sottotetto non abitabile, cui confinano: sul lato verso nord-est la via Giuseppe Verdi, sul lato verso sud-est proprietà di terzi
(civico numero 19), sul lato verso sud-ovest corte comune, sul lato verso nord-ovest proprietà di terzi, salvo se altri e come meglio in fatto. Quanto in oggetto è distinto nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di Cocquio-Trevisago nel foglio 8, con il Mappale 289 sub.20, sezione urbana CO, via Verdi
n.15, piano T-2, categoria C/1, classe 5, mq.66, superficie catastale totale: mq.86, con la rendita catastale di Euro 1.063,49.= ed è graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cocquio-Trevisago in data 21 marzo 1993” (doc. 5).
Agli atti, pertanto, vi è prova dell'erogazione della somma nonché del relativo incasso (doc. 5), circostanze, tra l'altro, non contestate dal convenuto.
In relazione, invero, all'eventus damni è sufficiente che l'atto metta in pericolo la realizzazione del diritto del creditore, rendendo probabile (o anche solo possibile) l'infruttuosità della futura azione esecutiva (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 36533/2023) o anche soltanto rendendo più incerta e difficoltosa la realizzazione del credito.
Un simile pericolo può derivare anche da una variazione “qualitativa” del patrimonio, trasformando un bene agevolmente e proficuamente aggredibile in sede esecutiva (p.es. un immobile) in altro che può essere più facilmente occultato o disperso (p.es. il denaro liquido) (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
5113/ 2024, Cass. Civ. n. 19207/2018), così come avvenuto nel caso di specie. In linea generale, la prova del pregiudizio può essere tratta, in via presuntiva, dalla variazione patrimoniale intervenuta, senza che il creditore debba provare l'entità e la consistenza del residuo patrimonio del debitore, sarà, infatti, quest'ultimo a dover provare – ove eccepisca la mancanza di eventus damni – che, stante l'esistenza di ampie residualità patrimoniali, il rischio di pregiudizio è in concreto insussistente (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 23907/2019, Cass. Civ. n. 1902/2015).
Tuttavia via specificato come, in caso di revocatoria promossa ex art. 66 L.F., “il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a provare: che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, quale era la consistenza dei loro crediti, quale era la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, consentendo soltanto la acquisizione di tali dati di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l'atto in questione abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 31/10/2008, n. 26331).
In casi siffatti, per l'appunto, si ritiene che non possa trovare applicazione la predetta regola secondo cui, a fronte dell'allegazione dell'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e quindi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato - che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa - sicché in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. Civ. n.
5658/2021).
Orbene, nel caso di specie, alla data della stipula dell'atto dispositivo impugnato, risultavano già sussistenti i crediti ammessi al passivo, e, in particolare, il credito dell'Agenzia delle Entrate (doc. 7), di NT AO (doc. 8), del Comune di Camaiore (doc. 13), di Banco PM (doc. 14), di GA PA
(doc. 15), di (doc. 16) per un totale di circa 600.000 euro su complessivi Parte_3 euro 2.118.372,59 ammessi al passivo (doc. 4).
Inoltre, parte attrice ha fornito prova del fatto che con l'atto dispositivo impugnato, la
[...] ha alienato tutti i propri beni immobili determinando per l'effetto una Parte_2 variazione in peius del proprio patrimonio sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo.
Il debitore ha, infatti, certamente modificato la consistenza del proprio patrimonio, trasformando beni immobili (agevolmente aggredibili in sede esecutiva e caratterizzati da una relativa tenuta di valore nel tempo) in denaro, bene massimamente occultabile e disperdibile.
E' stato, altresì, versato in atti il verbale di riconsegna del ramo d'azienda condotto dalla Parte_2 unitamente all'unico immobile detenuto dalla società fallita, in detto ramo d'azienda ricompreso, Part nonché stima da parte dell' di Lucca degli unici beni mobili di ivi rinvenuti, provvisti Parte_2 di valore pressoché nullo (doc.17 e 18).
Il pregiudizio è stato, inoltre, ulteriormente aggravato dalla circostanza per cui l'immobile è stato venduto ad un prezzo che può definirsi irrisorio, inferiore rispetto all'effettivo valore di mercato.
Tale valore viene indicativamente individuato dall'attore in una cifra compresa tra euro 80.000,00 ed euro 112.200, sulla base delle rilevazioni dei valori OMI per il secondo semestre del 2019 (doc. 6), di gran lunga, pertanto, superiore rispetto a quanto l'immobile è stato ceduto.
Prive di rilevanza sono, a tal fine, le deduzioni di controparte in ordine alla congruità del prezzo di vendita in quanto generiche e non supportate da parametri di riferimento o stime idonee ad attestare un effettivo valore dell'immobile pari all'incirca al prezzo di vendita.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo, va premesso come, per valutare l'asserita anteriorità del credito rispetto all'atto da revocare, occorre far riferimento al momento in cui il credito viene ad esistenza e non a quello, eventuale e successivo, del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. Civ. nn.
1050/96, 8013/96).
Nel caso di specie l'atto dispositivo è stato posto in essere successivamente all'insorgere del credito;
trattandosi, inoltre, di atto di disposizione pacificamente a titolo oneroso, per la dichiarazione di inefficacia non è sufficiente che tale elemento soggettivo sussistesse solo in capo al debitore (scientia damni) ma anche in capo al terzo (consilium fraudis).
Orbene, nel caso di specie, si può agevolmente presumere che il debitore, in primo luogo, fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie.
Come correttamente evidenziato da parte attrice, tale elemento si può desumere dalla circostanza che il bene immobile per cui è causa rappresentasse l'unico cespite immobiliare residuo nonché l'unica disponibilità patrimoniale della Parte_2 Parte_2
Quanto sopra risulta sufficiente a presumere la consapevolezza da parte del debitore, così come richiesta dalla norma.
Per quanto attiene alla consapevolezza da parte del terzo, va specificato come tale requisito, provabile anche per il tramite di presunzioni semplici (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 1286/ 2019), prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale viene esercitata l'azione revocatoria (cfr. ex multis
Cass. Civ. n. 1558/2024, Cass. Civ. n. 10623/2010), richiesta, invece, qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito (Cass. Civ. n. 16825/2013).
Orbene, nel caso di specie si ritiene di dover dare rilievo, alla circostanza che il legale rappresentante del debitore - sig. - che ha sottoscritto l'atto di vendita fosse anche Presidente del Controparte_3
Consiglio di Amministrazione della società acquirente che ha deliberato di procedere all'acquisto dell'immobile per cui è causa.
Ne consegue che il sig. non è solamente colui che ha posto in essere l'atto Controparte_3 dispositivo pregiudizievole in rappresentanza della società debitrice poi fallita, ma è anche colui che ha determinato la volontà negoziale del terzo acquirente.
A ciò si aggiunga che alla data della stipula dell'atto dispositivo impugnato la composizione degli organi gestori delle due società era la medesima (doc. 2): coloro, infatti, che sono intervenuti all'atto dispositivo impugnato rispettivamente in rappresentanza del venditore e dell'acquirente erano in realtà membri del Consiglio di Amministrazione di entrambe società.
Tali circostanze si ritengono sufficienti a dimostrare la conoscenza o, quantomeno, la conoscibilità del pregiudizio anche in capo al terzo acquirente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, sussistono tutti gli elementi perché l'atto di compravendita del 5.8.2019 concluso tra la e la Parte_2 sia dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori del Controparte_2 [...]
Parte_1
In ragione dell'accoglimento dell'azione revocatoria va ordinato al Conservatore presso l'Agenzia del Territorio competente, ossia l'Ufficio Provinciale di Varese, di procedere alla trascrizione della presente sentenza nonché di provvedere ad ogni altra conseguente e necessaria formalità.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi in relazione a tutte le fasi della procedura stante la ridotta attività processuale svolta, da liquidarsi alternativamente in favore dell'erario, in caso di perdurante sussistenza dei presupposti di cui all'art. 144 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 o, nell'ipotesi contraria, in favore del . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
2880/2022, ogni diversa domanda o eccezione disattesa: - revoca e dichiara inefficace nei confronti della massa dei creditori del
[...]
'atto di compravendita del 5.8.2019 a Parte_1 rogito Notaio n. rep. 86607, n. racc. 19512, trascritto presso la Conservatoria di Persona_1
Varese in data 8 agosto 2019, nn. 15462/10664;
- condanna lla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Controparte_2 euro 5.431 oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, in favore dell'Erario, in caso di perdurante sussistenza dei presupposti di cui all'art. 144 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 o, nell'ipotesi contraria, in favore del Parte_1
[...]
- ordina al Conservatore presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Varese di procedere alla trascrizione della presente sentenza nonché di provvedere ad ogni altra conseguente e necessaria formalità.
Così deciso in Varese, 7.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra