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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 07/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 795/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 795/2022 tra
), con l'avv. ; Parte_1 C.F._1 Parte_1
ATTORE/I
e
, con l'avv. SORTI SIMONETTA;
Parte_2 C.F._2
CONVENUTO/I
All'udienza del 7 aprile 2025, alle ore 11.15, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: he agisce in proprio;
Parte_1 per l'avv. SORTI SIMONETTA. Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito;
osservo che il richiamo avverso al periodo della pandemia da Covid19 è irrilevante perché in quel periodo i consumi, posto il rientro nei luoghi di provenienza dei conduttori, sono risultati inferiori a quelli ordinariamente medi;
le dichiarazioni testimoniali, ivi comprese le dichiarazioni scritte versate in atti, confermano la fondatezza delle tesi di parte attrice”.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito;
le considerazione di parte avversa in merito alla riduzione dei consumi al tempo del Covid19 sono di carattere personale e, pertanto, del tutto indimostrate;
le dichiarazioni testimoniali devono ritenersi, poiché contraddittorie, inattendibili ai fini del decidere anche con riferimento all'apertura del c.d. passo rapido”.
Alle ore 11.25, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 17.30, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. avente il seguente dispositivo:
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna per quanto in parte motiva, al pagamento in favore dell'attore Parte_2
pagina 1 di 12 della complessiva somma di € 7.511,23 (pari a € 9.389,04 – 20%);
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 2.032,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni (comprese quelle per l'attivazione della mediazione) e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 7 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 795/2022 promossa da:
), con l'avv. ; Parte_1 C.F._1 Parte_1
ATTORE/I
e
, con l'avv. SORTI SIMONETTA;
Parte_2 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 12 aprile 2022, conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2 per sentir accogliere le domande rassegnata in atti.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.7.2022 si costituiva in giudizio
[...]
contestando integralmente quanto asserito da controparte e, in particolare, la distorta Parte_2 rappresentazione offerta al Giudice riguardo alla responsabilità ascritta al convenuto circa il significativo consumo d'acqua esposto nella fattura n. 2021/004563331del 23/11/2021, chiedendo, di conseguenza, l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza del 25 ottobre 2022 il Giudice rimetteva il fascicolo al Presidente affinché valutasse l'assegnazione al Giudice Onorario.
Con provvedimento del 28.10.2022 il Presidente assegnava la causa al Giudice onorario che con ordinanza del 4.12.2022 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., dagli stessi procuratori chiesti all'udienza del 25.102022, fissando udienza all'11 aprile 2023 per l'ammissione delle istanze istruttorie da tenersi mediante il deposito di note scritte.
All'udienza cartolare dell'11.4.2023 il Tribunale rigettava l'istanza attorea di CTU in quanto esplorativa e ammetteva parte attrice e parte convenuta alla prova per testi richiesta rispettivamente con le memorie del 23.2.203 e del 28.2.2023, rinviando la causa per l'assunzione delle prove orali al giorno 15.5.2023.
Alla suddetta udienza venivano escussi i testi di parte attrice e e il teste di parte Tes_1 Tes_2 convenuta Testimone_3
pagina 3 di 12 Il Giudice, attesa la richiesta di parte convenuta di fissazione di udienza per l'escussione del teste
[...]
rinviava la causa all'udienza del 5.6.2024 e, nuovamente, all'udienza del 26.6.2024 per Tes_4 l'assunzione della testimonianza per giustificato impedimento di Testimone_4
All'udienza del 26.6.2024 il Giudice, escusso il teste di parte convenuta, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, con termine intermedio per il deposito di note conclusive.
La difesa di parte attrice ha proposto in giudizio le seguenti difese:
1) l'attore è proprietario dell'immobile sito in Novara, via Sesalli n. 6, il cui alloggio sito al piano rialzato dello stabile è stato occupato ininterrottamente dal 1998 da fino Parte_2 all'ottobre dell'anno 2020 (doc. 1);
2) parte attrice avuta notizia di un eccessivo consumo di acqua da parte del si Parte_2 relazionava a quest'ultimo ricevendo come risposta che dovere far scorrere l'acqua, tenendo aperto il passo rapido sito nel locale bagno, in quanto solo in quel modo poteva godere dell'acqua calda ad uso sanitario;
3) il convenuto, preso atto che la propria condotta avrebbe potuto determinare consumi straordinari di acqua, ha riferito di assumersi ogni responsabilità dichiarando di essere pronto a risarcire tutti i danni dovuti al consumo dell'acqua;
4) l'idraulico veniva chiamato per l'eventuale riparazione ma confermava che il Tes_5 passo rapido del bagno era stato lasciato semplicemente aperto. Il predetto artigiano, tuttavia, si riservava di registrare la chiusura del passo rapido il giorno successivo. Prima di allontanarsi fotografava il contatore dell'erogazione dell'acqua, che registrava un consumo di 9083 mc. Il giorno successivo l'idraulico regolava il meccanismo del passo rapido. Nuovamente fotografava il contatore che registrava mc 9141. Il rappresentato successivamente dal fratello Parte_2
, rifiutava ogni proposta conciliativa, per cui l'attore, come da documenti in atti, avviava la Tes_4 mediazione civile presso la CCIAA di Novara, che però si concludeva negativamente;
5) le deposizioni dei testi, fratelli del convenuto, queste appaiono fondate sulla descrizione di episodi o fatti per sentito dire, inesatte nei particolari. Ad esempio, vengono attribuiti otto appartamenti all'immobile di via Sesalli n. 6, ove abitava il fratello, anziché sette, numero reale.
Così come l'eccezione che la domanda non deve essere accolta in quanto difficile da determinare l'ammontare della perdita d'acqua. L'esponente ha prodotto le fatture necessarie non solo per determinare l'ammontare dei consumi attribuibili agli inquilini, compreso il convenuto, durante il periodo in cui è avvenuta la perdita d'acqua, ma anche perché provano, secondo i consumi riportati, il corretto uso e il buon funzionamento dell'impianto idrico, prima e dopo i fatti per cui è causa, nonostante le difese avverse al riguardo. Infatti, è riportato nelle varie fatture, accanto ai numeri rilevati dalle letture, anche il quantitativo in mc di acqua consumata nel periodo. Così, la fattura datata 23/11/2021 per il biennio 7/11/2019 - 9/11/2021 indica in complessivi mc 10462 quelli consumati fino all'ultima lettura. Detraendo i mc (mc. 3486) da cui decorre il consumo di acqua indicato in fattura, si determina in mc 6976 quello effettivo nel periodo contemplato, cioè mc. 10462 - 3486 = 6976 (doc. 10). Viene riportato in 734 il numero dei giorni in cui è avvenuto il consumo, a cui la lettura si riferisce, con un esborso di ben € 14.872,00 in totale. La fattura indicava pure la quantità d'acqua da ritenersi consumata in un anno dagli inquilini dell'edificio, pari a mc 1284. Essendo riportati dati relativi ad un preciso periodo (gg 734), è così possibile determinare con certezza non solo quanta acqua il
[...] abbia disperso con il suo comportamento irrazionale, ma anche per quanto tempo. Pt_2
Così: mc consumati 6976 - mc 2568 (1284 all'anno x 2) = mc. 4408, quantitativo di acqua dispersa. Il danno potrà essere così determinato: importo della fattura € 14.872,00, mc 6276 = €
pagina 4 di 12 2,13 per mc. Moltiplicando, pertanto, i mc risultanti di acqua dispersa pari a mc 4408 x € 2,13 =
€ 9.389,04, quanto risulta è il costo dell'erogazione dovuta al comportamento omissivo di controparte. L'attore ha prodotto i vaglia quietanzati con cui ha provveduto ratealmente a pagare interamente la somma portata dalla fattura 23/11/2021 (doc. 21). Inutile richiamare il disposto dell'art. 1576, comma 1, c.c., che stabilisce a chi compete per contratto di pagare la somma richiesta da . Con ciò l'inquilino automaticamente ex art. 1587 c.c. Parte_3 diviene pure custode dei locali che occupa con gli obblighi che ne derivano, quali “eseguire quelle (riparazioni) di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore". Inoltre, l'art. 2051 c.c. recita che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Certamente ha violato questa Parte_2 norma, in quanto quale custode non ha mai segnalato alla proprietà i guasti da lui attribuiti all'impianto idrico, impedendo così all'esponente di intervenire per far eliminare il supposto malfunzionamento, ma volontariamente ne ha fatto un uso inutile e scorretto. Lo stato dei locali da occupati da anni da controparte sono stati resi inservibili, in special modo il bagno, con abbandono e disagio dello stesso lasciato solo per anni. Soltanto la segnalazione Parte_2 dell'elettricista ha consentito, casualmente, di accertare i fatti per cui è causa. Infatti, il sig.
, trovandosi a operare nei pressi dell'abitazione del convenuto, ha potuto Tes_1 cogliere il continuo scorrere dell'acqua, tipico di un'ingente perdita, segnalandola per la prima volta alla proprietà, facendo scoprire quanto sopra descritto. Così il sig. ha Tes_1 rilasciato dichiarazione scritta dei fatti (doc 2), confermata nel corso dell'udienza del 15/5/2024:
“... Avvertivo il sig. che interpellava il sig. .. questo dichiarava che Pt_1 Parte_2 faceva scorrere l'acqua dal passo rapido, forse per avere l'acqua calda". Nel corso della stessa udienza veniva escusso anche il teste idraulico, chiamato per la riparazione, che Tes_5 pure rilasciava la seguente dichiarazione (doc. 6): "Sono entrato nell'alloggio....occupato dal sig. , per effettuare la riparazione del passo rapido che perdeva acqua. Parte_2
Ho verificato che la maniglia del passo rapido era aperta e che il sig. rifiutava di Parte_2 chiudere perché a suo dire non avrebbe potuto ricevere l'acqua calda... Mi sono allontanato senza necessità di riparazioni.... le condizioni del locale bagno sono in tale stato da impedire ogni accesso... il locale bagno e i servizi igienici appaiono inidonei ad essere utilizzati per lo stato di abbandono ributtante ..." (doc. 3). Tali dichiarazioni scritte hanno trovato conferma in quelle rese a verbale dai testi all' udienza del 15 maggio 2024, nonostante il tempo passato. In particolare, il teste riferendosi a controparte, ha confermato i fatti di cui alla Tes_1 dichiarazione in atti: “La persona ( ) che parlava con l' avv. ha dichiarato che Parte_2 Pt_1 era suo uso tenere l' acqua aperta per tutto il tempo”. Il teste ha confermato a verbale i Tes_2 fatti di cui alla sua dichiarazione. In particolare: “A dire il vero funzionava anche prima … ricordo che il sig. a giustificazione ha riferito ... che teneva il passo Parte_2
(rapido) aperto per avere più rapidamente acqua calda … anche se il ragionamento non era corretto". I fratelli di controparte, signori e sono stati escussi quali testi Tes_3 Testimone_4 su fatti di cui non erano a conoscenza se non per sentito dire, ma mai diretta, manifestando notevole imprecisione. In particolare, si deve presumere che da anni non facessero visita al congiunto. Infatti, il fratello , dopo essere venuto a Novara, per i fatti per cui è causa, ha Tes_4 provveduto al suo immediato ricovero nella struttura in cui si trova attualmente. Riguardo poi lo stato dei locali abitati dal fratello, da loro descritti come degradati e quasi invivibili fin dall'inizio della locazione, sono stati clamorosamente smentiti dal contratto di locazione in atti, sottoscritto nel 1998, quindi ininterrottamente occupati dal convenuto per ben vent'anni, in quanto dalla sua lettura si rileva che ha riconosciuto, con la sottoscrizione: Parte_2
"di avere esaminato i locali affittati e di averli trovati in ottimo stato e si obbliga a riconsegnarli.....nello stesso stato" (doc 1). Rispondendo in modo confuso sui capitoli di prova ammessi, hanno indicato anche un numero di alloggi superiore a quelli esistenti, 8 anziché 7, e pagina 5 di 12 attribuito alla proprietà interventi propri del conduttore, riconoscendo però quelli eseguiti da quest' ultimo su richiesta, tra cui la sostituzione dello scaldabagno a spese dell'attore. Se poi durante la sua permanenza ha ridotto l'alloggio nelle condizioni Parte_2 documentate e rilevabili dalle fotografie prodotte, è evidente che nessuno dei parenti si era preso cura di lui da decenni, diversamente si sarebbero preoccupati, come poi è avvenuto, della sua salute fisica e mentale. infine dubita che tutta l'acqua consumata sia a Parte_2 lui addebitabile. Riassumendo: a è stato chiesto, quale proprietario dell'immobile Parte_1 di via Sesalli n. 6, in Novara, da il pagamento della fattura afferente Parte_3
l'importo di € 11.472,00, a saldo di una fornitura di acqua per mc. 6976, effettuata in un biennio per complessivi € 14.872,00 (€ 11.472,00 + acconti per € 3.406,59). Pertanto, € 14.872,00 : mc.
6976 = € 2,13 costo di 1 mc. di acqua. La fattura in atti porta un consumo medio di acqua degli inquilini di mc. 1284 all'anno nel biennio 2019/2020, pari a complessivi mc. 2568 (1284 x 2 = mc. 2568). Poiché il consumo rilevato in detto periodo è pari a mc. 6976, detraendo mc. 2568 si potrà determinare l'ammontare complessivo della dispersione di acqua, incomprensibilmente provocata dal in mc. 4408 (mc 6976 consumo nel biennio - mc. 2568 consumo Parte_2 degli inquilini = 4408 acqua dispersa. Si può così determinare il danno economico sopportato dalla proprietà pari a € 9.389,00, ovvero mc. 4408 x 2,13 = € 9.389,00). Le fotografie dei contatori in atti comprovano che in 24 ore il consumo, dal primo accesso dell'idraulico al successivo, in cui è avvenuta la "registrazione" della vite del passo rapido, è stato di mc. 58, provando che tenendolo aperto volontariamente il consumo sarebbe stato di gran lunga superiore. Ciò è rilevabile dalle tabelle ad uso degli idraulici prodotte (doc 14 e 15) che consentono di determinare l'enorme quantità di acqua, inimmaginabile, che un passo rapido tenuto aperto a lungo fa defluire ad alta pressione in pochi secondi. Comparando poi le fatture emesse dopo l'intervento dell'idraulico, si può accertare che il consumo medio annuale attribuito da agli abitanti dell'edificio di via Sesalli può essere ritenuto Parte_3 corrispondente al vero. Infatti, le indicazioni dei consumi medi attribuibili agli occupanti l'edificio di via Sesalli n 6, pari a mc. 391 in 109 giorni e a mc.1407 in 288 giorni (doc. 18. 19 anni 2018 / 2019), così come mc. 823 in 281 giorni (doc. 20 anno 2022), confermano l'entità del consumo normale di acqua da attribuire agli inquilini (mc. 2568) e quello causato dal convenuto
(4408) nel periodo 2020/2021. Oltre a ciò le fatture prodotte con l'indicazione dei normali consumi medi annuali, dimostrano che prima dei fatti per cui è causa, mai si sono verificati episodi similari per nessun motivo, confermando la sola unica responsabilità del convenuto. Ciò premesso, si richiamano le già precisate conclusioni, che per comodità del Tribunale si riportano integralmente: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta” Voglia il Tribunale ill.mo accertato che: 1) il sig. , nel corso dell'anno 2020 per Parte_2 propria trascuratezza e colpa non ha provveduto a riparare o far riparare o a segnalare tempestivamente, ex art. 2051 cc., il guasto al passo rapido installato nel bagno del bilocale di proprietà dell'attore, da lui occupato in Novara, via Sesalli n. 6, da oltre vent'anni, ha provocato un'ingente perdita d'acqua per circa mc. 4.408; 2) prendere atto che il consumo di acqua attribuito al sig. è stato calcolato tenendo conto della media dei Parte_2 consumi annui precedenti, così come indicato da nelle fatture antecedenti Parte_3 l'emissione di quella per il cui pagamento è causa. 3) riconoscere che l'attore ha già pagato interamente la somma portata dalla fattura n. 2021/00456331 del 23/11/2021, emessa da
, e condannare il sig. al pagamento di quella a lui Parte_3 Parte_2 esclusivamente addebitabile di € 9.389,04 o a quella accertata come da lui dovuta per il consumo di acqua e la sua depurazione causati dal suo comportamento omissivo. 4) Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre agli interessi di legge dal fatto al saldo effettivo, oltre agli emolumenti e ai diritti pagati per accedere alla Mediazione civile.
La difesa di parte convenuta, invece, si è articolata nei termini che segue: pagina 6 di 12 1) la presente difesa ha tempestivamente contestato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., l'eccezione di tardività formulata dall'attore all'udienza del 25.10.2022. Risulta per tabulas l'infondatezza di tale assunto atteso che l'odierno convenuto depositava la comparsa di costituzione e risposta prima dell'udienza del 13 luglio 2022 fissata nell'atto di citazione nel rispetto dei termini di legge, come si evince dal fascicolo telematico. Destituita quindi di ogni fondamento è la tesi avversaria secondo cui il convenuto avrebbe calcolato i termini di costituzione dall'udienza del 25.10.2022, stabilita dal Giudice ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 c.p.c.;
2) la documentazione prodotta dall'attore non riesce a dimostrare in maniera univoca ed escludente che il consumo anomalo di acqua sia effettivamente riconducibile alla responsabilità di
[...]
A tal riguardo occorre evidenziare che: Parte_2
3) - l'attore è l'unico proprietario dell'edificio sito in Novara, via Sesalli n. 6;
4) - detto edificio è strutturato in sette unità immobiliari concesse in locazione a conduttori diversi tra cui Parte_2
- l'impianto idrico è centralizzato;
- le singole unità immobiliari all'epoca dei fatti erano prive dei misuratori individuali dell'acqua e anche di saracinesche che avrebbero permesso di chiudere l'acqua in caso di guasti e/o perdite. Ciò a dire che l'impianto centralizzato in oggetto non consente una misurazione puntuale dei consumi per ciascuna unità abitativa e che senza dispositivi individuali, il consumo rilevato nella bolletta di conguaglio non può essere attribuito in modo certo ed inequivocabile all'unità immobiliare locata al convenuto. Peraltro, se il sistema idrico non è dotato di misuratori individuali, la responsabilità (e il conseguente onere economico) di un addebito ingiustificato grava sul locatore, che ha un potere/dovere di controllo, di vigilanza ed in genere di custodia in ordine allo stato di conservazione nonché all'efficienza degli impianti (Cass. Civ. 5855/87; Cass. Civ.10803/23);
5) si aggiunga che dalla fattura n. 2021/00456331 del 23/11/2021 emessa da Acqua Novara VCO s.p.a. emerge che il consumo di acqua dell'intero condominio è relativo al “periodo di fatturazione dal 7/11/2019 al 9/11/2021 bolletta di conguaglio” (doc. 10 allegato all'atto di citazione avversario) ovvero ad un arco temporale di ben due anni. Detto periodo è stato caratterizzato dalla pandemia Covid 19, ove le persone erano costrette per un lungo periodo di tempo a rimanere in casa, ragione per la quale appare verosimile che i consumi dell'acqua da parte di tutti i conduttori/nuclei familiari presenti nei sette appartamenti siano stati maggiori rispetto a quelli dei periodi precedenti e/o successivi al Covid. L'evento da cui l'attore fa derivare la domanda di risarcimento a carico del convenuto risale al 6 marzo 2020, giorno in cui il era sul posto di lavoro presso l'ufficio dogane dell'aereoporto di Malpensa, e ove Parte_2 si recava regolarmente anche durante il lockdown, come confermato anche dai testi di parte convenuta. Non solo. A distanza di pochi mesi, e precisamente nell'agosto 2020, il Parte_2 lasciava l'immobile e in data 3.10.2020, per il tramite del fratello , consegnava le
[...] Tes_4 chiavi al locatore. Che i consumi di tutti i sette appartamenti hanno subito delle oscillazioni significative è presto dimostrato anche dalla circostanza che si desume a pag. 4 della fattura oggetto dell'odierno giudizio ove vengono indicati consumi che vanno da 1407 mc per il secondo semestre del 2018 a 309 mc per il semestre precedente (doc. 10 allegato all'atto di citazione avversario). Tale circostanza si evince anche dal raffronto delle bollette prodotte dall'attore. Vero è che i diversi consumi indicati nelle suddette bollette non provano in alcun modo la responsabilità del convenuto circa l'abnorme consumo della bolletta oggetto dell'odierno giudizio. Ciò nonostante, controparte pretenderebbe dimostrare da un raffronto dei consumi stimati indicati nelle bollette dell'acqua precedenti e successive al marzo 2020 che pagina 7 di 12 l'abnorme consumo di acqua sia imputabile alla presunta responsabilità del convenuto per non aver segnalato il guasto del passo rapido. Ammessa e non concessa una presunta responsabilità del convenuto per l'abnorme consumo di acqua, al più potrebbe essere attribuita la responsabilità di un consumo per la misura di mc 58 risultante dalla lettura del contatore rilevata il giorno del presunto guasto e quella successiva alla riparazione, letture che l'idraulico asserisce di aver fatto personalmente il giorno del suo intervento e il giorno successivo, nonostante la documentazione fotografica avversaria prodotta sia priva di data (docc. 4 e 5 allegati all'atto di citazione avversario). Non si può neppure fare riferimento alle contradditorie dichiarazioni dei testimoni di parte attrice per affermare la responsabilità del convenuto. Infatti, il teste idraulico di fiducia dell'attore, dichiara “mi pare di essere intervenuto nel Tes_2 pomeriggio e ricordo la presenza dell'elettricista”, di contro elettricista di fiducia Tes_1 dell'attore, dichiara “è vero l'avv. ha chiamato in mia presenza l'idraulico sig. Pt_1 Tes_2 fino a quando sono rimasto io in loco l'idraulico non è sopraggiunto”. Non è dato sapere quindi se l'idraulico e l'elettricista siano intervenuti in contemporanea e in quale giorno. Se uno non si ricorda chi era presente al momento dell'intervento in un complesso di soli sette appartamenti e non certo in un cantiere di grosse dimensioni, come potrà essere attendibile nelle sue dichiarazioni? Quanto alla verifica della presunta copiosa perdita di acqua, l'elettricista ha così dichiarato “ho soltanto sentito lo scorrere dell'acqua”, “ho accompagnato l'avv. Biroli…ricordo che l'avv. è entrato mentre io sono rimasto sull'uscio”. Ne consegue dunque che l'elettricista non ha appurato personalmente se vi fosse una perdita di acqua proveniente dall'appartamento del convenuto;
lo si sottolinea al fine di escludere la prova della responsabilità del convenuto. L'idraulico affermava, invece, che il giorno del suo intervento non eseguiva alcuna riparazione per le condizioni in cui si trovava il bagno, tuttavia dichiarava
“ricordo di essere però intervenuto il giorno dopo cambiando la vite di fermo del passo rapido” precisando una circostanza rilevante ai fini della responsabilità del convenuto “a dire il vero (il passo rapido) funzionava anche prima;
il mio intervento è stato dettato dalla volontà di non avere più nessun dubbio circa il suo funzionamento”. Ne consegue pertanto che il passo rapido, contrariamente a quanto asserito dall'attore, non era guasto e non necessitava di riparazione e pertanto nessuna responsabilità può essere ascritta al convenuto. Aggiungiamo il fatto che se mai fosse stato da sistemare l'intervento di riparazione doveva essere prontamente eseguito senza rinviarlo al giorno successivo. Il ritardo nell'intervento da parte dell'idraulico incaricato dal locatore, potrebbe aver determinato una situazione anomala incrementando il consumo d'acqua. Tale circostanza evidenzia una gestione inefficiente dell'impianto, che esula dalla sfera di responsabilità del conduttore e, pertanto, non può giustificare alcuna imputazione dell'addebito a suo carico. Peraltro, se anche volessimo, e non vogliamo, attribuire la responsabilità dell'addebito al convenuto per la perdita del passo rapido, occorre precisare che l'appartamento condotto dal non era nemmeno dotato di una saracinesca che Parte_2 avrebbe permesso di chiudere l'acqua in presenza di un guasto e/o di una perdita anomala. Nel caso in esame, non risulta provato che il consumo eccezionale derivi da un uso scorretto o negligente da parte del conduttore, bensì da una problematica tecnica non imputabile a quest'ultimo. Il proprietario vorrebbe far valere un danno imputabile al solo convenuto sulla base del rilevamento di un consumo anomalo registrato in un solo giorno, dimenticando la circostanza che si discute di in un impianto idrico centralizzato che serve sette appartamenti e senza alcun misuratore all'interno di ogni singolo appartamento. La presente difesa ritiene pertanto che l'attore non abbia provato in alcun modo la responsabilità del danno in capo al convenuto! E ciò anche in ragione del fatto che in un sistema centralizzato, un consumo elevato in una giornata può avere molteplici cause (ad es. una perdita occulta o un guasto tecnico) che esulano dalla sfera di controllo del convenuto. La giurisprudenza afferma che l'onere della prova del corretto funzionamento dell'impianto e del nesso causale tra il consumo anomalo e la pagina 8 di 12 condotta dell'utente grava sul gestore o sul proprietario del servizio. Il consumo anomalo, rilevato in un singolo giorno, ha natura presuntiva e non dimostrativa di una condotta continuativa o intenzionale. Un episodio isolato, in assenza di ulteriori elementi probatori, non può configurare il quadro di una responsabilità personale del convenuto;
6) si contesta altresì le modalità di conteggio eseguite dall'attore del tutto discrezionali e non supportati da alcuna prova. La presente difesa insiste pertanto per il rigetto della domanda attorea stante la totale mancanza di prova del nesso causale tra la condotta del convenuto e il danno lamentato.
Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, rileva quanto in appresso.
Nel concorso della formazione del libero convincimento da parte del giudice sulla verità dei fatti addotti in causa, particolarmente importanti sono le norme dedicate alla cosiddetta distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ossia quelle norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio può ben definirsi come costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile, tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova:
“L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
Le regole sull'onere della prova, d'altronde, sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Esse lasciano fermo il principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n.
5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126) (Sentenza, Sez. 3, n.
9863 del 13/04/2023). pagina 9 di 12 I testi escussi hanno dichiarato quanto segue: il teste (teste di parte attrice), per quanto d'interesse ha dichiarato (capitoli di cui Testimone_6 alla memoria istruttoria del 23.2.23); “Capitolo a): “E' vero;
io ho soltanto sentito lo scorrere dell'acqua; lo scorrere dell'acqua era intenso per quanto si sentiva;
l'ho sentita scorrere per tutto il giorno, fino alle ore 16.00 circa”; Capitolo b): “E' vero”; Capitolo c): “E' vero, ricordo di avere accompagnato l'avv. ma non ricordo il cognome della persona presso la quale ci siamo recati;
Pt_1 ricordo che l'avv. è entrato nell'appartamento mentre io sono rimasto sull'uscio”; Capitolo d): Pt_1
“La persona che parlava con l'avv. ha dichiarato che era suo uso tenere l'acqua aperta per Pt_1 tutto il tempo”; Capitolo e): “E' vero, ricordo che l'avv. ha chiamato in mia presenza Pt_1 l'idraulico sig. fino a quando sono rimasto io in loco l'idraulico non è sopraggiunto” Tes_2
(evidenze dello scrivente); il teste (teste di parte attrice), per quanto d'interesse ha dichiarato (capitoli di cui alla Testimone_7 memoria istruttoria del 23.2.23); “Capitolo f): “Ricordo che sono intervenuto a seguito della chiamata dell'avv. mi pare di essere intervenuto nel pomeriggio e ricordo la presenza dell'elettricista; Pt_1 non ho ritenuto di eseguire nessun intervento per le condizioni in cui versava il bagno che erano igienicamente molto difficili;
ricordo di tappetini d'auto di colore nero posati sul pavimento e muffa lungo tutte le pareti del bagno;
la perdita era copiosa e ho provveduto a chiudere la leva del passo rapido ma non ho eseguito la riparazione in ragione delle condizioni in cui si trovava il bagno;
ricordo di aver riferito all'avv. che ero disponibile a eseguire l'intervento soltanto previa pulizia del Pt_1 bagno;
ricordo di essere però intervenuto il giorno dopo cambiando la vite di fermo del passo rapido;
preciso tuttavia che la leva chiudeva ugualmente”; … Capitolo h): “E' vero, come ho detto ho provveduto solo a cambiare la vite”; … Capitolo m): “A dire il vero funzionava anche prima;
il mio intervento è stato dettato dalla volontà di non avere più nessun dubbio circa il funzionamento”; … ADR: “ricordo che il sig. a giustificazione della propria condotta ha riferito a me, Parte_2 all'elettricista, all'avv. e, se non ricordo male, presente anche il fratello del sig. che Pt_1 Parte_2 teneva il passo aperto per avere più rapidamente acqua caldo anche se gli ho riferito che il ragionamento non era corretto” (evidenze dello scrivente); la teste (sorella di , per quanto d'interesse ha dichiarato (capitoli Testimone_3 Parte_2 di cui alla memoria istruttoria del 28.2.2023); “Capitolo n. 1: “E' vero”; Capitolo n. 2: “L'ho letto quando è arrivato da pagare il condominio”; Capitolo n. 3: “E' vero”; Capitolo n. 4: “E' vero”; Capitolo n. 5: “E' vero, erano vecchi”; Capitolo n. 6: “E' vero”; Capitolo n. 7: “E' vero”; Capitolo n. 8: “E' vero”; Capitolo n. 9: “E' vero”; Capitolo n. 10: “ mi aveva detto così”; Capitolo n. Pt_2 11: “A me ha telefonato il sig. il 17.3.2020, mentre l'intervento è stato eseguito il giorno Pt_1 successivo”; Capitolo n. 12: “E' vero”; Capitolo n. 13: “E' vero, in presenza o da remoto”; il teste (fratello di , per quanto d'interesse ha dichiarato (sentito Testimone_4 Parte_2 sull'atto di parte convenuta del 28.2.2023); “Capitolo n. 1: “E' vero”; Capitolo n. 2: “E' vero”; Capitolo n. 3: “E' vero”; Capitolo n. 4: “E' vero”; Capitolo n. 5: “E' vero”; Capitolo n. 6: “E' vero”; Capitolo n. 7: “E' vero”; Capitolo n. 8: “E' vero”; Capitolo n. 9: “E' vero”; Capitolo n. 10:
“E' vero”; Capitolo n. 11: “E' vero, così mi ha detto mio fratello”; Capitolo n. 12: “E' vero”; Capitolo n. 13: “E' vero”.
Dal complesso delle dichiarazioni testimoniali è possibile dedurre:
1) che il convenuto nel corso del tempo non ha curato l'ordinaria conservazione dell'immobile, tanto che nel bagno riteneva di posizionare tappetini per l'automobile e contestualmente tollerare la presenza di muffe senza adoperarsi per la rimozione in proprio né richiedere interventi di ripristino alla proprietà;
pagina 10 di 12 2) che il c.d. “passo rapido” è stato dichiaratamente e deliberatamente lasciato aperto dal convenuto al fine di ottenere rapidamente l'acqua calda, senza che lo stesso si curasse e considerasse i rilevanti consumi di acqua che tale condotta, oggettivamente, era idonea a determinare;
3) che il c.d. “passo rapido” è stato oggetto di un intervento da parte dell'idraulico; questi ha però riferito di essere però intervenuto il giorno dopo cambiando la vite di fermo del passo rapido;
preciso tuttavia che la leva chiudeva ugualmente”; … Capitolo m): “A dire il vero funzionava anche prima;
il mio intervento è stato dettato dalla volontà di non avere più nessun dubbio circa il funzionamento”;
4) alla stregua delle dichiarazioni di cui al punto che precede devono assumersi le seguenti due conclusioni:
A) che parte attrice non ha operato nel tempo e continuativamente la manutenzione ordinaria, neppure di verifica del normale (ordinario) funzionamento dell'impianto;
B) che lo stato in cui la leva versava era tale da avere indotto l'idraulico a sostituirla per eliminare ogni dubbio – che dunque, deve ritenersi, gli fosse insorto – circa il regolare funzionamento.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie, dunque, deve configurarsi un concorso di colpa dell'attore nella determinazione degli abnormi consumi lamentati in causa, sotto forma di omessa tempestiva manutenzione dell'impianto idrico condominiale. Posto tuttavia che la condotta preponderante sotto questo profilo è stata comunque quella del convenuto, la responsabilità dell'attore può essere determinata nella misura del 20%. Infatti, laddove il convenuto avesse assunto una condotta differente informando fin dal primo insorgere l'attore del consistente scroscio d'acqua (rinvenibile al solo udito senza necessità di accertamenti di natura tecnica), per quanto il giudizio ha consentito di appurare, ne avrebbe determinato l'intervento con certo contenimento dei consumi e dei conseguenti costi. Il convenuto, invece, ha preferito mantenere un intenso passaggio d'acqua nelle condotte condominiali al fine di ottenere più rapidamente l'acqua calda.
Parte convenuta in qualità di parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che, tuttavia, stante il predetto concorso di responsabilità, devono essere compensate nella misura del 20%. Considerato il decisum e viste le previsioni del DM 147/2022, si liquidano € 2.032,00 per compensi (scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00; valori minimi delle diverse fasi, con compensazione del 20%), oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni (comprese quelle per l'attivazione della mediazione) e spese di registrazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna per quanto in parte motiva, al pagamento in favore dell'attore Parte_2 della complessiva somma di € 7.511,23 (pari a € 9.389,04 – 20%);
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 2.032,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni (comprese quelle per l'attivazione della mediazione) e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
pagina 11 di 12 Così deciso dal Tribunale di Novara in data 7 aprile 2025.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 795/2022 tra
), con l'avv. ; Parte_1 C.F._1 Parte_1
ATTORE/I
e
, con l'avv. SORTI SIMONETTA;
Parte_2 C.F._2
CONVENUTO/I
All'udienza del 7 aprile 2025, alle ore 11.15, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: he agisce in proprio;
Parte_1 per l'avv. SORTI SIMONETTA. Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito;
osservo che il richiamo avverso al periodo della pandemia da Covid19 è irrilevante perché in quel periodo i consumi, posto il rientro nei luoghi di provenienza dei conduttori, sono risultati inferiori a quelli ordinariamente medi;
le dichiarazioni testimoniali, ivi comprese le dichiarazioni scritte versate in atti, confermano la fondatezza delle tesi di parte attrice”.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito;
le considerazione di parte avversa in merito alla riduzione dei consumi al tempo del Covid19 sono di carattere personale e, pertanto, del tutto indimostrate;
le dichiarazioni testimoniali devono ritenersi, poiché contraddittorie, inattendibili ai fini del decidere anche con riferimento all'apertura del c.d. passo rapido”.
Alle ore 11.25, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 17.30, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. avente il seguente dispositivo:
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna per quanto in parte motiva, al pagamento in favore dell'attore Parte_2
pagina 1 di 12 della complessiva somma di € 7.511,23 (pari a € 9.389,04 – 20%);
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 2.032,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni (comprese quelle per l'attivazione della mediazione) e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 7 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 795/2022 promossa da:
), con l'avv. ; Parte_1 C.F._1 Parte_1
ATTORE/I
e
, con l'avv. SORTI SIMONETTA;
Parte_2 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 12 aprile 2022, conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2 per sentir accogliere le domande rassegnata in atti.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.7.2022 si costituiva in giudizio
[...]
contestando integralmente quanto asserito da controparte e, in particolare, la distorta Parte_2 rappresentazione offerta al Giudice riguardo alla responsabilità ascritta al convenuto circa il significativo consumo d'acqua esposto nella fattura n. 2021/004563331del 23/11/2021, chiedendo, di conseguenza, l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza del 25 ottobre 2022 il Giudice rimetteva il fascicolo al Presidente affinché valutasse l'assegnazione al Giudice Onorario.
Con provvedimento del 28.10.2022 il Presidente assegnava la causa al Giudice onorario che con ordinanza del 4.12.2022 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., dagli stessi procuratori chiesti all'udienza del 25.102022, fissando udienza all'11 aprile 2023 per l'ammissione delle istanze istruttorie da tenersi mediante il deposito di note scritte.
All'udienza cartolare dell'11.4.2023 il Tribunale rigettava l'istanza attorea di CTU in quanto esplorativa e ammetteva parte attrice e parte convenuta alla prova per testi richiesta rispettivamente con le memorie del 23.2.203 e del 28.2.2023, rinviando la causa per l'assunzione delle prove orali al giorno 15.5.2023.
Alla suddetta udienza venivano escussi i testi di parte attrice e e il teste di parte Tes_1 Tes_2 convenuta Testimone_3
pagina 3 di 12 Il Giudice, attesa la richiesta di parte convenuta di fissazione di udienza per l'escussione del teste
[...]
rinviava la causa all'udienza del 5.6.2024 e, nuovamente, all'udienza del 26.6.2024 per Tes_4 l'assunzione della testimonianza per giustificato impedimento di Testimone_4
All'udienza del 26.6.2024 il Giudice, escusso il teste di parte convenuta, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, con termine intermedio per il deposito di note conclusive.
La difesa di parte attrice ha proposto in giudizio le seguenti difese:
1) l'attore è proprietario dell'immobile sito in Novara, via Sesalli n. 6, il cui alloggio sito al piano rialzato dello stabile è stato occupato ininterrottamente dal 1998 da fino Parte_2 all'ottobre dell'anno 2020 (doc. 1);
2) parte attrice avuta notizia di un eccessivo consumo di acqua da parte del si Parte_2 relazionava a quest'ultimo ricevendo come risposta che dovere far scorrere l'acqua, tenendo aperto il passo rapido sito nel locale bagno, in quanto solo in quel modo poteva godere dell'acqua calda ad uso sanitario;
3) il convenuto, preso atto che la propria condotta avrebbe potuto determinare consumi straordinari di acqua, ha riferito di assumersi ogni responsabilità dichiarando di essere pronto a risarcire tutti i danni dovuti al consumo dell'acqua;
4) l'idraulico veniva chiamato per l'eventuale riparazione ma confermava che il Tes_5 passo rapido del bagno era stato lasciato semplicemente aperto. Il predetto artigiano, tuttavia, si riservava di registrare la chiusura del passo rapido il giorno successivo. Prima di allontanarsi fotografava il contatore dell'erogazione dell'acqua, che registrava un consumo di 9083 mc. Il giorno successivo l'idraulico regolava il meccanismo del passo rapido. Nuovamente fotografava il contatore che registrava mc 9141. Il rappresentato successivamente dal fratello Parte_2
, rifiutava ogni proposta conciliativa, per cui l'attore, come da documenti in atti, avviava la Tes_4 mediazione civile presso la CCIAA di Novara, che però si concludeva negativamente;
5) le deposizioni dei testi, fratelli del convenuto, queste appaiono fondate sulla descrizione di episodi o fatti per sentito dire, inesatte nei particolari. Ad esempio, vengono attribuiti otto appartamenti all'immobile di via Sesalli n. 6, ove abitava il fratello, anziché sette, numero reale.
Così come l'eccezione che la domanda non deve essere accolta in quanto difficile da determinare l'ammontare della perdita d'acqua. L'esponente ha prodotto le fatture necessarie non solo per determinare l'ammontare dei consumi attribuibili agli inquilini, compreso il convenuto, durante il periodo in cui è avvenuta la perdita d'acqua, ma anche perché provano, secondo i consumi riportati, il corretto uso e il buon funzionamento dell'impianto idrico, prima e dopo i fatti per cui è causa, nonostante le difese avverse al riguardo. Infatti, è riportato nelle varie fatture, accanto ai numeri rilevati dalle letture, anche il quantitativo in mc di acqua consumata nel periodo. Così, la fattura datata 23/11/2021 per il biennio 7/11/2019 - 9/11/2021 indica in complessivi mc 10462 quelli consumati fino all'ultima lettura. Detraendo i mc (mc. 3486) da cui decorre il consumo di acqua indicato in fattura, si determina in mc 6976 quello effettivo nel periodo contemplato, cioè mc. 10462 - 3486 = 6976 (doc. 10). Viene riportato in 734 il numero dei giorni in cui è avvenuto il consumo, a cui la lettura si riferisce, con un esborso di ben € 14.872,00 in totale. La fattura indicava pure la quantità d'acqua da ritenersi consumata in un anno dagli inquilini dell'edificio, pari a mc 1284. Essendo riportati dati relativi ad un preciso periodo (gg 734), è così possibile determinare con certezza non solo quanta acqua il
[...] abbia disperso con il suo comportamento irrazionale, ma anche per quanto tempo. Pt_2
Così: mc consumati 6976 - mc 2568 (1284 all'anno x 2) = mc. 4408, quantitativo di acqua dispersa. Il danno potrà essere così determinato: importo della fattura € 14.872,00, mc 6276 = €
pagina 4 di 12 2,13 per mc. Moltiplicando, pertanto, i mc risultanti di acqua dispersa pari a mc 4408 x € 2,13 =
€ 9.389,04, quanto risulta è il costo dell'erogazione dovuta al comportamento omissivo di controparte. L'attore ha prodotto i vaglia quietanzati con cui ha provveduto ratealmente a pagare interamente la somma portata dalla fattura 23/11/2021 (doc. 21). Inutile richiamare il disposto dell'art. 1576, comma 1, c.c., che stabilisce a chi compete per contratto di pagare la somma richiesta da . Con ciò l'inquilino automaticamente ex art. 1587 c.c. Parte_3 diviene pure custode dei locali che occupa con gli obblighi che ne derivano, quali “eseguire quelle (riparazioni) di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore". Inoltre, l'art. 2051 c.c. recita che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Certamente ha violato questa Parte_2 norma, in quanto quale custode non ha mai segnalato alla proprietà i guasti da lui attribuiti all'impianto idrico, impedendo così all'esponente di intervenire per far eliminare il supposto malfunzionamento, ma volontariamente ne ha fatto un uso inutile e scorretto. Lo stato dei locali da occupati da anni da controparte sono stati resi inservibili, in special modo il bagno, con abbandono e disagio dello stesso lasciato solo per anni. Soltanto la segnalazione Parte_2 dell'elettricista ha consentito, casualmente, di accertare i fatti per cui è causa. Infatti, il sig.
, trovandosi a operare nei pressi dell'abitazione del convenuto, ha potuto Tes_1 cogliere il continuo scorrere dell'acqua, tipico di un'ingente perdita, segnalandola per la prima volta alla proprietà, facendo scoprire quanto sopra descritto. Così il sig. ha Tes_1 rilasciato dichiarazione scritta dei fatti (doc 2), confermata nel corso dell'udienza del 15/5/2024:
“... Avvertivo il sig. che interpellava il sig. .. questo dichiarava che Pt_1 Parte_2 faceva scorrere l'acqua dal passo rapido, forse per avere l'acqua calda". Nel corso della stessa udienza veniva escusso anche il teste idraulico, chiamato per la riparazione, che Tes_5 pure rilasciava la seguente dichiarazione (doc. 6): "Sono entrato nell'alloggio....occupato dal sig. , per effettuare la riparazione del passo rapido che perdeva acqua. Parte_2
Ho verificato che la maniglia del passo rapido era aperta e che il sig. rifiutava di Parte_2 chiudere perché a suo dire non avrebbe potuto ricevere l'acqua calda... Mi sono allontanato senza necessità di riparazioni.... le condizioni del locale bagno sono in tale stato da impedire ogni accesso... il locale bagno e i servizi igienici appaiono inidonei ad essere utilizzati per lo stato di abbandono ributtante ..." (doc. 3). Tali dichiarazioni scritte hanno trovato conferma in quelle rese a verbale dai testi all' udienza del 15 maggio 2024, nonostante il tempo passato. In particolare, il teste riferendosi a controparte, ha confermato i fatti di cui alla Tes_1 dichiarazione in atti: “La persona ( ) che parlava con l' avv. ha dichiarato che Parte_2 Pt_1 era suo uso tenere l' acqua aperta per tutto il tempo”. Il teste ha confermato a verbale i Tes_2 fatti di cui alla sua dichiarazione. In particolare: “A dire il vero funzionava anche prima … ricordo che il sig. a giustificazione ha riferito ... che teneva il passo Parte_2
(rapido) aperto per avere più rapidamente acqua calda … anche se il ragionamento non era corretto". I fratelli di controparte, signori e sono stati escussi quali testi Tes_3 Testimone_4 su fatti di cui non erano a conoscenza se non per sentito dire, ma mai diretta, manifestando notevole imprecisione. In particolare, si deve presumere che da anni non facessero visita al congiunto. Infatti, il fratello , dopo essere venuto a Novara, per i fatti per cui è causa, ha Tes_4 provveduto al suo immediato ricovero nella struttura in cui si trova attualmente. Riguardo poi lo stato dei locali abitati dal fratello, da loro descritti come degradati e quasi invivibili fin dall'inizio della locazione, sono stati clamorosamente smentiti dal contratto di locazione in atti, sottoscritto nel 1998, quindi ininterrottamente occupati dal convenuto per ben vent'anni, in quanto dalla sua lettura si rileva che ha riconosciuto, con la sottoscrizione: Parte_2
"di avere esaminato i locali affittati e di averli trovati in ottimo stato e si obbliga a riconsegnarli.....nello stesso stato" (doc 1). Rispondendo in modo confuso sui capitoli di prova ammessi, hanno indicato anche un numero di alloggi superiore a quelli esistenti, 8 anziché 7, e pagina 5 di 12 attribuito alla proprietà interventi propri del conduttore, riconoscendo però quelli eseguiti da quest' ultimo su richiesta, tra cui la sostituzione dello scaldabagno a spese dell'attore. Se poi durante la sua permanenza ha ridotto l'alloggio nelle condizioni Parte_2 documentate e rilevabili dalle fotografie prodotte, è evidente che nessuno dei parenti si era preso cura di lui da decenni, diversamente si sarebbero preoccupati, come poi è avvenuto, della sua salute fisica e mentale. infine dubita che tutta l'acqua consumata sia a Parte_2 lui addebitabile. Riassumendo: a è stato chiesto, quale proprietario dell'immobile Parte_1 di via Sesalli n. 6, in Novara, da il pagamento della fattura afferente Parte_3
l'importo di € 11.472,00, a saldo di una fornitura di acqua per mc. 6976, effettuata in un biennio per complessivi € 14.872,00 (€ 11.472,00 + acconti per € 3.406,59). Pertanto, € 14.872,00 : mc.
6976 = € 2,13 costo di 1 mc. di acqua. La fattura in atti porta un consumo medio di acqua degli inquilini di mc. 1284 all'anno nel biennio 2019/2020, pari a complessivi mc. 2568 (1284 x 2 = mc. 2568). Poiché il consumo rilevato in detto periodo è pari a mc. 6976, detraendo mc. 2568 si potrà determinare l'ammontare complessivo della dispersione di acqua, incomprensibilmente provocata dal in mc. 4408 (mc 6976 consumo nel biennio - mc. 2568 consumo Parte_2 degli inquilini = 4408 acqua dispersa. Si può così determinare il danno economico sopportato dalla proprietà pari a € 9.389,00, ovvero mc. 4408 x 2,13 = € 9.389,00). Le fotografie dei contatori in atti comprovano che in 24 ore il consumo, dal primo accesso dell'idraulico al successivo, in cui è avvenuta la "registrazione" della vite del passo rapido, è stato di mc. 58, provando che tenendolo aperto volontariamente il consumo sarebbe stato di gran lunga superiore. Ciò è rilevabile dalle tabelle ad uso degli idraulici prodotte (doc 14 e 15) che consentono di determinare l'enorme quantità di acqua, inimmaginabile, che un passo rapido tenuto aperto a lungo fa defluire ad alta pressione in pochi secondi. Comparando poi le fatture emesse dopo l'intervento dell'idraulico, si può accertare che il consumo medio annuale attribuito da agli abitanti dell'edificio di via Sesalli può essere ritenuto Parte_3 corrispondente al vero. Infatti, le indicazioni dei consumi medi attribuibili agli occupanti l'edificio di via Sesalli n 6, pari a mc. 391 in 109 giorni e a mc.1407 in 288 giorni (doc. 18. 19 anni 2018 / 2019), così come mc. 823 in 281 giorni (doc. 20 anno 2022), confermano l'entità del consumo normale di acqua da attribuire agli inquilini (mc. 2568) e quello causato dal convenuto
(4408) nel periodo 2020/2021. Oltre a ciò le fatture prodotte con l'indicazione dei normali consumi medi annuali, dimostrano che prima dei fatti per cui è causa, mai si sono verificati episodi similari per nessun motivo, confermando la sola unica responsabilità del convenuto. Ciò premesso, si richiamano le già precisate conclusioni, che per comodità del Tribunale si riportano integralmente: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta” Voglia il Tribunale ill.mo accertato che: 1) il sig. , nel corso dell'anno 2020 per Parte_2 propria trascuratezza e colpa non ha provveduto a riparare o far riparare o a segnalare tempestivamente, ex art. 2051 cc., il guasto al passo rapido installato nel bagno del bilocale di proprietà dell'attore, da lui occupato in Novara, via Sesalli n. 6, da oltre vent'anni, ha provocato un'ingente perdita d'acqua per circa mc. 4.408; 2) prendere atto che il consumo di acqua attribuito al sig. è stato calcolato tenendo conto della media dei Parte_2 consumi annui precedenti, così come indicato da nelle fatture antecedenti Parte_3 l'emissione di quella per il cui pagamento è causa. 3) riconoscere che l'attore ha già pagato interamente la somma portata dalla fattura n. 2021/00456331 del 23/11/2021, emessa da
, e condannare il sig. al pagamento di quella a lui Parte_3 Parte_2 esclusivamente addebitabile di € 9.389,04 o a quella accertata come da lui dovuta per il consumo di acqua e la sua depurazione causati dal suo comportamento omissivo. 4) Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre agli interessi di legge dal fatto al saldo effettivo, oltre agli emolumenti e ai diritti pagati per accedere alla Mediazione civile.
La difesa di parte convenuta, invece, si è articolata nei termini che segue: pagina 6 di 12 1) la presente difesa ha tempestivamente contestato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., l'eccezione di tardività formulata dall'attore all'udienza del 25.10.2022. Risulta per tabulas l'infondatezza di tale assunto atteso che l'odierno convenuto depositava la comparsa di costituzione e risposta prima dell'udienza del 13 luglio 2022 fissata nell'atto di citazione nel rispetto dei termini di legge, come si evince dal fascicolo telematico. Destituita quindi di ogni fondamento è la tesi avversaria secondo cui il convenuto avrebbe calcolato i termini di costituzione dall'udienza del 25.10.2022, stabilita dal Giudice ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 c.p.c.;
2) la documentazione prodotta dall'attore non riesce a dimostrare in maniera univoca ed escludente che il consumo anomalo di acqua sia effettivamente riconducibile alla responsabilità di
[...]
A tal riguardo occorre evidenziare che: Parte_2
3) - l'attore è l'unico proprietario dell'edificio sito in Novara, via Sesalli n. 6;
4) - detto edificio è strutturato in sette unità immobiliari concesse in locazione a conduttori diversi tra cui Parte_2
- l'impianto idrico è centralizzato;
- le singole unità immobiliari all'epoca dei fatti erano prive dei misuratori individuali dell'acqua e anche di saracinesche che avrebbero permesso di chiudere l'acqua in caso di guasti e/o perdite. Ciò a dire che l'impianto centralizzato in oggetto non consente una misurazione puntuale dei consumi per ciascuna unità abitativa e che senza dispositivi individuali, il consumo rilevato nella bolletta di conguaglio non può essere attribuito in modo certo ed inequivocabile all'unità immobiliare locata al convenuto. Peraltro, se il sistema idrico non è dotato di misuratori individuali, la responsabilità (e il conseguente onere economico) di un addebito ingiustificato grava sul locatore, che ha un potere/dovere di controllo, di vigilanza ed in genere di custodia in ordine allo stato di conservazione nonché all'efficienza degli impianti (Cass. Civ. 5855/87; Cass. Civ.10803/23);
5) si aggiunga che dalla fattura n. 2021/00456331 del 23/11/2021 emessa da Acqua Novara VCO s.p.a. emerge che il consumo di acqua dell'intero condominio è relativo al “periodo di fatturazione dal 7/11/2019 al 9/11/2021 bolletta di conguaglio” (doc. 10 allegato all'atto di citazione avversario) ovvero ad un arco temporale di ben due anni. Detto periodo è stato caratterizzato dalla pandemia Covid 19, ove le persone erano costrette per un lungo periodo di tempo a rimanere in casa, ragione per la quale appare verosimile che i consumi dell'acqua da parte di tutti i conduttori/nuclei familiari presenti nei sette appartamenti siano stati maggiori rispetto a quelli dei periodi precedenti e/o successivi al Covid. L'evento da cui l'attore fa derivare la domanda di risarcimento a carico del convenuto risale al 6 marzo 2020, giorno in cui il era sul posto di lavoro presso l'ufficio dogane dell'aereoporto di Malpensa, e ove Parte_2 si recava regolarmente anche durante il lockdown, come confermato anche dai testi di parte convenuta. Non solo. A distanza di pochi mesi, e precisamente nell'agosto 2020, il Parte_2 lasciava l'immobile e in data 3.10.2020, per il tramite del fratello , consegnava le
[...] Tes_4 chiavi al locatore. Che i consumi di tutti i sette appartamenti hanno subito delle oscillazioni significative è presto dimostrato anche dalla circostanza che si desume a pag. 4 della fattura oggetto dell'odierno giudizio ove vengono indicati consumi che vanno da 1407 mc per il secondo semestre del 2018 a 309 mc per il semestre precedente (doc. 10 allegato all'atto di citazione avversario). Tale circostanza si evince anche dal raffronto delle bollette prodotte dall'attore. Vero è che i diversi consumi indicati nelle suddette bollette non provano in alcun modo la responsabilità del convenuto circa l'abnorme consumo della bolletta oggetto dell'odierno giudizio. Ciò nonostante, controparte pretenderebbe dimostrare da un raffronto dei consumi stimati indicati nelle bollette dell'acqua precedenti e successive al marzo 2020 che pagina 7 di 12 l'abnorme consumo di acqua sia imputabile alla presunta responsabilità del convenuto per non aver segnalato il guasto del passo rapido. Ammessa e non concessa una presunta responsabilità del convenuto per l'abnorme consumo di acqua, al più potrebbe essere attribuita la responsabilità di un consumo per la misura di mc 58 risultante dalla lettura del contatore rilevata il giorno del presunto guasto e quella successiva alla riparazione, letture che l'idraulico asserisce di aver fatto personalmente il giorno del suo intervento e il giorno successivo, nonostante la documentazione fotografica avversaria prodotta sia priva di data (docc. 4 e 5 allegati all'atto di citazione avversario). Non si può neppure fare riferimento alle contradditorie dichiarazioni dei testimoni di parte attrice per affermare la responsabilità del convenuto. Infatti, il teste idraulico di fiducia dell'attore, dichiara “mi pare di essere intervenuto nel Tes_2 pomeriggio e ricordo la presenza dell'elettricista”, di contro elettricista di fiducia Tes_1 dell'attore, dichiara “è vero l'avv. ha chiamato in mia presenza l'idraulico sig. Pt_1 Tes_2 fino a quando sono rimasto io in loco l'idraulico non è sopraggiunto”. Non è dato sapere quindi se l'idraulico e l'elettricista siano intervenuti in contemporanea e in quale giorno. Se uno non si ricorda chi era presente al momento dell'intervento in un complesso di soli sette appartamenti e non certo in un cantiere di grosse dimensioni, come potrà essere attendibile nelle sue dichiarazioni? Quanto alla verifica della presunta copiosa perdita di acqua, l'elettricista ha così dichiarato “ho soltanto sentito lo scorrere dell'acqua”, “ho accompagnato l'avv. Biroli…ricordo che l'avv. è entrato mentre io sono rimasto sull'uscio”. Ne consegue dunque che l'elettricista non ha appurato personalmente se vi fosse una perdita di acqua proveniente dall'appartamento del convenuto;
lo si sottolinea al fine di escludere la prova della responsabilità del convenuto. L'idraulico affermava, invece, che il giorno del suo intervento non eseguiva alcuna riparazione per le condizioni in cui si trovava il bagno, tuttavia dichiarava
“ricordo di essere però intervenuto il giorno dopo cambiando la vite di fermo del passo rapido” precisando una circostanza rilevante ai fini della responsabilità del convenuto “a dire il vero (il passo rapido) funzionava anche prima;
il mio intervento è stato dettato dalla volontà di non avere più nessun dubbio circa il suo funzionamento”. Ne consegue pertanto che il passo rapido, contrariamente a quanto asserito dall'attore, non era guasto e non necessitava di riparazione e pertanto nessuna responsabilità può essere ascritta al convenuto. Aggiungiamo il fatto che se mai fosse stato da sistemare l'intervento di riparazione doveva essere prontamente eseguito senza rinviarlo al giorno successivo. Il ritardo nell'intervento da parte dell'idraulico incaricato dal locatore, potrebbe aver determinato una situazione anomala incrementando il consumo d'acqua. Tale circostanza evidenzia una gestione inefficiente dell'impianto, che esula dalla sfera di responsabilità del conduttore e, pertanto, non può giustificare alcuna imputazione dell'addebito a suo carico. Peraltro, se anche volessimo, e non vogliamo, attribuire la responsabilità dell'addebito al convenuto per la perdita del passo rapido, occorre precisare che l'appartamento condotto dal non era nemmeno dotato di una saracinesca che Parte_2 avrebbe permesso di chiudere l'acqua in presenza di un guasto e/o di una perdita anomala. Nel caso in esame, non risulta provato che il consumo eccezionale derivi da un uso scorretto o negligente da parte del conduttore, bensì da una problematica tecnica non imputabile a quest'ultimo. Il proprietario vorrebbe far valere un danno imputabile al solo convenuto sulla base del rilevamento di un consumo anomalo registrato in un solo giorno, dimenticando la circostanza che si discute di in un impianto idrico centralizzato che serve sette appartamenti e senza alcun misuratore all'interno di ogni singolo appartamento. La presente difesa ritiene pertanto che l'attore non abbia provato in alcun modo la responsabilità del danno in capo al convenuto! E ciò anche in ragione del fatto che in un sistema centralizzato, un consumo elevato in una giornata può avere molteplici cause (ad es. una perdita occulta o un guasto tecnico) che esulano dalla sfera di controllo del convenuto. La giurisprudenza afferma che l'onere della prova del corretto funzionamento dell'impianto e del nesso causale tra il consumo anomalo e la pagina 8 di 12 condotta dell'utente grava sul gestore o sul proprietario del servizio. Il consumo anomalo, rilevato in un singolo giorno, ha natura presuntiva e non dimostrativa di una condotta continuativa o intenzionale. Un episodio isolato, in assenza di ulteriori elementi probatori, non può configurare il quadro di una responsabilità personale del convenuto;
6) si contesta altresì le modalità di conteggio eseguite dall'attore del tutto discrezionali e non supportati da alcuna prova. La presente difesa insiste pertanto per il rigetto della domanda attorea stante la totale mancanza di prova del nesso causale tra la condotta del convenuto e il danno lamentato.
Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, rileva quanto in appresso.
Nel concorso della formazione del libero convincimento da parte del giudice sulla verità dei fatti addotti in causa, particolarmente importanti sono le norme dedicate alla cosiddetta distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ossia quelle norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio può ben definirsi come costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile, tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova:
“L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
Le regole sull'onere della prova, d'altronde, sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Esse lasciano fermo il principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n.
5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126) (Sentenza, Sez. 3, n.
9863 del 13/04/2023). pagina 9 di 12 I testi escussi hanno dichiarato quanto segue: il teste (teste di parte attrice), per quanto d'interesse ha dichiarato (capitoli di cui Testimone_6 alla memoria istruttoria del 23.2.23); “Capitolo a): “E' vero;
io ho soltanto sentito lo scorrere dell'acqua; lo scorrere dell'acqua era intenso per quanto si sentiva;
l'ho sentita scorrere per tutto il giorno, fino alle ore 16.00 circa”; Capitolo b): “E' vero”; Capitolo c): “E' vero, ricordo di avere accompagnato l'avv. ma non ricordo il cognome della persona presso la quale ci siamo recati;
Pt_1 ricordo che l'avv. è entrato nell'appartamento mentre io sono rimasto sull'uscio”; Capitolo d): Pt_1
“La persona che parlava con l'avv. ha dichiarato che era suo uso tenere l'acqua aperta per Pt_1 tutto il tempo”; Capitolo e): “E' vero, ricordo che l'avv. ha chiamato in mia presenza Pt_1 l'idraulico sig. fino a quando sono rimasto io in loco l'idraulico non è sopraggiunto” Tes_2
(evidenze dello scrivente); il teste (teste di parte attrice), per quanto d'interesse ha dichiarato (capitoli di cui alla Testimone_7 memoria istruttoria del 23.2.23); “Capitolo f): “Ricordo che sono intervenuto a seguito della chiamata dell'avv. mi pare di essere intervenuto nel pomeriggio e ricordo la presenza dell'elettricista; Pt_1 non ho ritenuto di eseguire nessun intervento per le condizioni in cui versava il bagno che erano igienicamente molto difficili;
ricordo di tappetini d'auto di colore nero posati sul pavimento e muffa lungo tutte le pareti del bagno;
la perdita era copiosa e ho provveduto a chiudere la leva del passo rapido ma non ho eseguito la riparazione in ragione delle condizioni in cui si trovava il bagno;
ricordo di aver riferito all'avv. che ero disponibile a eseguire l'intervento soltanto previa pulizia del Pt_1 bagno;
ricordo di essere però intervenuto il giorno dopo cambiando la vite di fermo del passo rapido;
preciso tuttavia che la leva chiudeva ugualmente”; … Capitolo h): “E' vero, come ho detto ho provveduto solo a cambiare la vite”; … Capitolo m): “A dire il vero funzionava anche prima;
il mio intervento è stato dettato dalla volontà di non avere più nessun dubbio circa il funzionamento”; … ADR: “ricordo che il sig. a giustificazione della propria condotta ha riferito a me, Parte_2 all'elettricista, all'avv. e, se non ricordo male, presente anche il fratello del sig. che Pt_1 Parte_2 teneva il passo aperto per avere più rapidamente acqua caldo anche se gli ho riferito che il ragionamento non era corretto” (evidenze dello scrivente); la teste (sorella di , per quanto d'interesse ha dichiarato (capitoli Testimone_3 Parte_2 di cui alla memoria istruttoria del 28.2.2023); “Capitolo n. 1: “E' vero”; Capitolo n. 2: “L'ho letto quando è arrivato da pagare il condominio”; Capitolo n. 3: “E' vero”; Capitolo n. 4: “E' vero”; Capitolo n. 5: “E' vero, erano vecchi”; Capitolo n. 6: “E' vero”; Capitolo n. 7: “E' vero”; Capitolo n. 8: “E' vero”; Capitolo n. 9: “E' vero”; Capitolo n. 10: “ mi aveva detto così”; Capitolo n. Pt_2 11: “A me ha telefonato il sig. il 17.3.2020, mentre l'intervento è stato eseguito il giorno Pt_1 successivo”; Capitolo n. 12: “E' vero”; Capitolo n. 13: “E' vero, in presenza o da remoto”; il teste (fratello di , per quanto d'interesse ha dichiarato (sentito Testimone_4 Parte_2 sull'atto di parte convenuta del 28.2.2023); “Capitolo n. 1: “E' vero”; Capitolo n. 2: “E' vero”; Capitolo n. 3: “E' vero”; Capitolo n. 4: “E' vero”; Capitolo n. 5: “E' vero”; Capitolo n. 6: “E' vero”; Capitolo n. 7: “E' vero”; Capitolo n. 8: “E' vero”; Capitolo n. 9: “E' vero”; Capitolo n. 10:
“E' vero”; Capitolo n. 11: “E' vero, così mi ha detto mio fratello”; Capitolo n. 12: “E' vero”; Capitolo n. 13: “E' vero”.
Dal complesso delle dichiarazioni testimoniali è possibile dedurre:
1) che il convenuto nel corso del tempo non ha curato l'ordinaria conservazione dell'immobile, tanto che nel bagno riteneva di posizionare tappetini per l'automobile e contestualmente tollerare la presenza di muffe senza adoperarsi per la rimozione in proprio né richiedere interventi di ripristino alla proprietà;
pagina 10 di 12 2) che il c.d. “passo rapido” è stato dichiaratamente e deliberatamente lasciato aperto dal convenuto al fine di ottenere rapidamente l'acqua calda, senza che lo stesso si curasse e considerasse i rilevanti consumi di acqua che tale condotta, oggettivamente, era idonea a determinare;
3) che il c.d. “passo rapido” è stato oggetto di un intervento da parte dell'idraulico; questi ha però riferito di essere però intervenuto il giorno dopo cambiando la vite di fermo del passo rapido;
preciso tuttavia che la leva chiudeva ugualmente”; … Capitolo m): “A dire il vero funzionava anche prima;
il mio intervento è stato dettato dalla volontà di non avere più nessun dubbio circa il funzionamento”;
4) alla stregua delle dichiarazioni di cui al punto che precede devono assumersi le seguenti due conclusioni:
A) che parte attrice non ha operato nel tempo e continuativamente la manutenzione ordinaria, neppure di verifica del normale (ordinario) funzionamento dell'impianto;
B) che lo stato in cui la leva versava era tale da avere indotto l'idraulico a sostituirla per eliminare ogni dubbio – che dunque, deve ritenersi, gli fosse insorto – circa il regolare funzionamento.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie, dunque, deve configurarsi un concorso di colpa dell'attore nella determinazione degli abnormi consumi lamentati in causa, sotto forma di omessa tempestiva manutenzione dell'impianto idrico condominiale. Posto tuttavia che la condotta preponderante sotto questo profilo è stata comunque quella del convenuto, la responsabilità dell'attore può essere determinata nella misura del 20%. Infatti, laddove il convenuto avesse assunto una condotta differente informando fin dal primo insorgere l'attore del consistente scroscio d'acqua (rinvenibile al solo udito senza necessità di accertamenti di natura tecnica), per quanto il giudizio ha consentito di appurare, ne avrebbe determinato l'intervento con certo contenimento dei consumi e dei conseguenti costi. Il convenuto, invece, ha preferito mantenere un intenso passaggio d'acqua nelle condotte condominiali al fine di ottenere più rapidamente l'acqua calda.
Parte convenuta in qualità di parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che, tuttavia, stante il predetto concorso di responsabilità, devono essere compensate nella misura del 20%. Considerato il decisum e viste le previsioni del DM 147/2022, si liquidano € 2.032,00 per compensi (scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00; valori minimi delle diverse fasi, con compensazione del 20%), oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni (comprese quelle per l'attivazione della mediazione) e spese di registrazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna per quanto in parte motiva, al pagamento in favore dell'attore Parte_2 della complessiva somma di € 7.511,23 (pari a € 9.389,04 – 20%);
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 2.032,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni (comprese quelle per l'attivazione della mediazione) e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
pagina 11 di 12 Così deciso dal Tribunale di Novara in data 7 aprile 2025.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
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