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Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/12/2025, n. 10202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10202 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05338/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 10202 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05338/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5338 del 2025, proposto dall'ing. -OMISSIS-
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Attanasio e Roberto NE, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ON -OMISSIS-, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 05338/2025 REG.RIC.
della società -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e Lodovico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; della società -OMISSIS-., non costituita in giudizio;
e con l'intervento ad adiuvandum, dell'arch. -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ON -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la-OMISSIS-, Sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Seconda), n.-OMISSIS-, pubblicata in data -
OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e della società -
OMISSIS-.;
Visto l'appello incidentale proposto dalla società -OMISSIS-.;
Visto l'atto di intervento ad adiuvandum dell'arch. -OMISSIS--OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il cons. Brunella
RU e uditi per le parti gli avvocati Aristide De Vivo, Lodovico Visone, Roberto
NE e ON -OMISSIS-;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO N. 05338/2025 REG.RIC.
1. L'odierno giudizio trae origine dal complesso contenzioso proposto dall'ing. -
OMISSIS- -OMISSIS- avverso il Comune di -OMISSIS- e nei confronti della società-
OMISSIS-, in relazione all'intervento edilizio realizzato in -OMISSIS-. L'appellante, proprietario di un immobile limitrofo, ha in più occasioni contestato la conformità del fabbricato oggetto dei titoli che ne hanno legittimato l'edificazione, deducendo, in particolare, la realizzazione di una volumetria e di una superficie eccedenti rispetto a quelle assentite.
1.1. Nello specifico, il giudizio proposto dall'odierno appellante avverso i titoli edilizi relativi al fabbricato è stato definito con la sentenza di questo Consiglio n. -OMISSIS- del 2023 che, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso. In tale sentenza – non vertente sulla verifica della corrispondenza delle opere realizzate ai titoli assentiti – si è dato atto anche dell'accertamento compiuto dal giudice penale, nel procedimento conclusosi con sentenza di assoluzione n.-OMISSIS-, passata in giudicato, di proscioglimento per intervenuta prescrizione e assoluzione per insussistenza del fatto; detto accertamento ha escluso la sussistenza di volumetrie e superfici superiori rispetto a quelle assentite, soffermandosi altresì sulla natura non computabile del vano interrato, ritenuto elemento strutturale del fabbricato. La sentenza, inoltre, ha espressamente chiarito che restava impregiudicata, in capo al -
OMISSIS-, la possibilità di sollecitare l'esercizio dei poteri di vigilanza e repressione dell'amministrazione comunale in relazione alle opere come realizzate, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001.
1.2. In tale contesto, l'odierno appellante, con istanza in data 6 dicembre 2023, ha richiesto all'amministrazione comunale di esercitare i poteri di vigilanza e se del caso repressivi previsti dalla sopra richiamata disposizione e in particolare di verificare la
“ conformità delle opere realizzate ai titoli rilasciati e, segnatamente, che la superficie realizzata in concreto corrisponda a quella assentita (mq.1.001,91) ed altresì che il volume realizzato in concreto corrisponda a quello assentito (mc.3.005,75)”. N. 05338/2025 REG.RIC.
Non avendo ricevuto riscontro, nonostante il sollecito formulato, il deducente ha proposto ricorso, depositato in data 4 dicembre 2024, innanzi al competente TAR per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla predetta istanza.
1.3. Successivamente, in data 10 dicembre 2024, è pervenuta all'odierno appellante, per la prima volta, la nota prot. n. 1776 del 3 gennaio 2024, con la quale l'amministrazione comunale ha escluso la sussistenza di volumi eccedenti, richiamando la sopra indicata sentenza di questo Consiglio e gli accertamenti già compiuti dal Comune e dall'Autorità giudiziaria. Tale atto è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti, sebbene ritenuto “a contenuto non provvedimentale ed a natura chiaramente soprassessoria”, con reiterazione della domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza del 6 dicembre 2023. Il ricorrente originario ha, dunque, richiesto l'accoglimento del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, con “nomina di un Commissario ad acta che provveda, in caso di ulteriore inerzia” dell'ente territoriale.
1.4. Nel corso del giudizio di primo grado, è emersa, inoltre, l'esistenza di altro giudizio, iscritto al numero RG-OMISSIS-, instaurato dalla società acquirente di alcune unità immobiliari del fabbricato avverso l'ordinanza di demolizione emessa dal
Comune all'esito di attività di vigilanza condotta sull'edificio; in detto giudizio si è costituito, ad opponendum, l'attuale ricorrente, a sostegno, dunque, della posizione processuale dell'amministrazione comunale.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha dichiarato inammissibile sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato accertato il concreto esercizio da parte dell'amministrazione dei poteri di vigilanza e repressivi richiesti dall'istante. In particolare, il primo giudice ha rilevato che l'amministrazione: a) ha effettuato plurimi sopralluoghi e verifiche, come emerso anche dalla documentazione prodotta dal Comune e dalle parti N. 05338/2025 REG.RIC.
controinteressate; b) ha adottato un'ordinanza di demolizione, impugnata nel giudizio
RG n.-OMISSIS-; c) ha tenuto conto delle verifiche espletate dal CTU nominato dal
Tribunale penale ai fini del dissequestro, da cui non risultavano incrementi volumetrici esterni; d) ha fornito riscontro, sia pure non tempestivo, all'istanza presentata dall'odierno appellante con la citata nota prot. n. 1776 del 2024. In altri termini e in sintesi, il primo giudice, accertato l'effettivo esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori di cui è attributaria l'amministrazione, ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda proposta, di accertamento dell'illegittimità del silenzio.
3. L'appellante critica la sentenza impugnata, reiterando le deduzioni articolate nel giudizio di primo grado, stante la sostenuta assenza di un puntuale riscontro all'istanza del 6 dicembre 2023.
4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di -OMISSIS- e la controinteressata società-
OMISSIS-, la quale, oltre ad articolare deduzioni a supporto dell'infondatezza dell'appello, ha proposto appello incidentale deducendo che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, e non improcedibile, per difetto originario di legittimazione e interesse in capo al ricorrente, non essendo le contestazioni prospettate riferite alle volumetrie idonee a radicare una situazione soggettiva differenziata in capo al -OMISSIS-, e risolvendosi, in tesi, la pretesa azionata in un'iniziativa emulativa, non sorretta da un effettivo pregiudizio.
Ha proposto intervento ad adiuvandum l'arch. -OMISSIS--OMISSIS-, già interventore nel giudizio di primo grado, portatore di un interesse convergente con quello dell'appellante principale.
5. Successivamente le parti hanno prodotto ulteriori documenti e memorie, anche in replica, articolando ulteriori argomentazioni e richieste e insistendo per l'accoglimento delle rispettive deduzioni. N. 05338/2025 REG.RIC.
6. Alla camera di consiglio dell'11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente l'appello incidentale proposto dalla società controinteressata, volto a sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado, come integrato dai motivi aggiunti, per difetto di legittimazione e di interesse in capo all'originario ricorrente.
8. L'appello incidentale deve essere dichiarato irricevibile per tardività, essendo fondata l'eccezione sollevata dall'appellante principale.
8.1. Ai sensi dell'art. 87, comma 3 c.p.a, nei giudizi camerali (tra cui quello in materia di silenzio) “... tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”. La disposizione non prevede alcuna esclusione riferita al giudizio di appello.
Ne deriva che, per condivisa giurisprudenza, la previsione dell'art. 87, comma 3, c.p.a, del dimezzamento dei termini processuali nel giudizio in materia di silenzio si applica anche alla notifica dell'appello, poiché atto non compreso – al pari dell'appello incidentale - tra quelli per la cui notificazione restano confermati i termini ordinari
(Cons. St., Sez. V, 10 febbraio 2025, n. 1058).
La ratio della norma, funzionale all'accelerazione dei giudizi camerali, sarebbe del resto irrimediabilmente frustrata se si ammettesse che, proprio nella fase di impugnazione, i termini processuali tornino ad essere quelli ordinari.
8.2. Il ricorso incidentale, dunque, risulta tardivamente proposto.
8.3. Esclusivamente per completezza, il Collegio rileva anche l'infondatezza delle deduzioni formulate dall'appellante incidentale.
8.4. Come in precedenza rilevato, l'azione proposta dall'originario ricorrente non era diretta contro titoli edilizi – già scrutinati nel separato giudizio definito da questo
Consiglio con sentenza n. -OMISSIS- del 2023 – bensì esclusivamente avverso N. 05338/2025 REG.RIC.
l'inerzia dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di vigilanza e repressione previsti dall'art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001.
8.5. La legittimazione ad attivare l'esercizio dei poteri di vigilanza e repressivi in materia edilizia spetta a chiunque vi abbia interesse, e segnatamente al proprietario confinante che lamenti possibili effetti pregiudizievoli derivanti da opere edilizie potenzialmente abusive, sicché la condizione dell'azione deve ritenersi sussistente, essendo la pretesa incentrata non sull'accertamento dell'illegittimità provvedimentale bensì sulla verifica della regolarità dell'attività edilizia in concreto posta in essere, avuto riguardo ai contenuti dell'istanza formulata all'amministrazione, concernente, segnatamente, come in precedenza evidenziato, la corrispondenza della superfice e dei volumi in concreto realizzati con quelli assentiti.
8.6. L'appellante principale è proprietario di un immobile confinante con l'edificio in contestazione, come emerge pacificamente dagli atti ed è rimasta impregiudicata - come espressamente chiarito nella sentenza di questo Consiglio n. -OMISSIS- del
2023 - la possibilità per il deducente principale di sollecitare l'esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori da parte dell'amministrazione, nonostante il rigetto del ricorso proposto avverso i titoli edilizi che hanno legittimato l'edificazione dell'immobile.
8.7. Si evidenzia, inoltre, che non rilevano nel presente giudizio, ai fini pretesi dall'appellante incidentale, le vicende relative alla controversia attualmente pendente innanzi al primo giudice (ricorso RG n.-OMISSIS-) - nella quale l'odierno appellante principale è intervenuto ad opponendum – in quanto inerente alla legittimità di una ordinanza di demolizione adottata nell'esercizio dei suddetti poteri di vigilanza e sanzionatori.
9. Procedendo all'esame dell'appello principale, il Collegio ne rileva l'infondatezza.
10. Come correttamente rilevato dal primo giudice, emerge inequivocabilmente in atti che il Comune di -OMISSIS- ha fornito riscontro all'istanza del 6 dicembre 2023 con la nota prot. n. 1776 del 3 gennaio 2024 (pervenuta all'interessato il 10 dicembre N. 05338/2025 REG.RIC.
2024), nonché mediante il complesso delle attività di vigilanza e controllo poste in essere nel periodo successivo, come dettagliatamente ricostruito nella sentenza appellata.
10.1. In presenza di un riscontro – ancorché non satisfattivo secondo la prospettazione dell'interessato – il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile, in quanto viene meno il presupposto dell'azione, che è costituito dall'inerzia dell'amministrazione.
Come noto, il giudice amministrativo non può sostituire l'amministrazione nella valutazione tecnica o discrezionale relativa all'esito dell'istruttoria, né può sindacare il contenuto del provvedimento se non nei limiti e nelle forme proprie dell'azione di annullamento, che nel caso di specie non è stata proposta.
11. L'appellante lamenta non già la mancanza assoluta di attività istruttoria, ma il fatto che l'amministrazione non avrebbe esercitato i poteri di vigilanza e repressione nel modo e con gli approfondimenti da lui richiesti.
11.1. Tale doglianza non attiene all'inerzia dell'ente bensì alle modalità con cui il potere è stato esercitato, con la conseguenza che l'appellante principale avrebbe dovuto agire con l'ordinario giudizio di cognizione per far valere l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, previa eventuale acquisizione, attraverso l'istituto dell'accesso, della documentazione amministrativa pertinente e aggiuntiva rispetto a quella prodotta agli atti del giudizio di primo grado.
11.2. Inoltre, la legittimità dei titoli edilizi che hanno consentito la realizzazione del fabbricato non può più essere messa in discussione, essendo stata definitivamente accertata dalla sentenza n. -OMISSIS- del 2023 di questo Consiglio, che ha rigettato l'impugnazione proposta dall'odierno appellante principale. È, pertanto, preclusa ogni contestazione che, sotto forma di sollecitazione dei poteri di vigilanza, mirasse a superare il quadro provvedimentale già coperto da giudicato.
11.3. Né risulta dagli atti di causa l'esistenza di un incremento volumetrico dell'edificio, essendo le più recenti contestazioni emerse nel diverso giudizio RG n.- N. 05338/2025 REG.RIC.
OMISSIS- attinenti – come evidenziato dal primo giudice – a opere interne ed alla redistribuzione della volumetria già assentita, e non a incrementi di superficie utile o volume urbanistico esterno rilevanti ai fini dell'interesse dell'odierno appellante.
11.4. Gli stessi esiti delle verifiche condotte dai tecnici comunali e dal CTU nominato nel procedimento penale – richiamati in modo puntuale nella sentenza appellata – non hanno evidenziato una eccedenza volumetrica o di superficie rispetto ai titoli edilizi rilasciati.
11.5. Ne consegue che il primo giudice ha svolto una valutazione coerente, completa e condivisibile, avendo correttamente dichiarato improcedibile il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, previo accertamento del riscontro fornito all'istanza presentata dall'appellante principale attraverso l'esercizio da parte dell'amministrazione dei poteri di vigilanza previsti dall'art. 27 del d.P.R. 380 del 2001.
11.6. L'appello principale va, dunque, respinto.
12. Il Collegio deve, infine, esaminare l'istanza di cancellazione formulata, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo, stante il rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a.), dal Comune appellato in relazione ad alcune espressioni contenute negli atti difensivi dell'appellante principale, ritenute sconvenienti e potenzialmente offensive.
12.1. In applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale, la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti va esclusa allorché l'uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale e incomposto intento dispregiativo
– rivelando un puro e gratuito intento offensivo nei confronti della controparte – ma conservi pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, e risulti finalizzato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle N. 05338/2025 REG.RIC.
sue affermazioni (Cassazione civile, n. 26195 del 2016; id., sez. lav., n. 21031 del
2016).
12.2. Il Collegio ritiene che dall'esame delle frasi indicate dalla difesa dell'ente emerge una rappresentazione finalizzata esclusivamente allo scopo di attribuire maggiore forza alle argomentazioni difensive, dovendosi anche considerare che il tenore degli scritti difensivi è comunque da porre in relazione alla dialettica complessiva scaturita anche nel giudizio di primo grado. Si ritiene, dunque, che le espressioni segnalate dall'amministrazione comunale non trascendano la dialettica processuale, sicché l'istanza va respinta.
13. L'esito complessivo del giudizio e le peculiarità della fattispecie come emergenti in atti, giustificano, nondimeno, l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul giudizio (RG n. 5338 del 2025), come in epigrafe proposto:
- respinge l'appello principale;
- dichiara irricevibile l'appello incidentale;
- respinge l'istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.a. formulata dal Comune appellato.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere N. 05338/2025 REG.RIC.
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti in causa e l'ubicazione dell'immobile oggetto di causa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Brunella RU, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Brunella RU MA IP
IL SEGRETARIO N. 05338/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 10202 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05338/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5338 del 2025, proposto dall'ing. -OMISSIS-
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Attanasio e Roberto NE, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ON -OMISSIS-, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 05338/2025 REG.RIC.
della società -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e Lodovico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; della società -OMISSIS-., non costituita in giudizio;
e con l'intervento ad adiuvandum, dell'arch. -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ON -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la-OMISSIS-, Sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Seconda), n.-OMISSIS-, pubblicata in data -
OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e della società -
OMISSIS-.;
Visto l'appello incidentale proposto dalla società -OMISSIS-.;
Visto l'atto di intervento ad adiuvandum dell'arch. -OMISSIS--OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il cons. Brunella
RU e uditi per le parti gli avvocati Aristide De Vivo, Lodovico Visone, Roberto
NE e ON -OMISSIS-;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO N. 05338/2025 REG.RIC.
1. L'odierno giudizio trae origine dal complesso contenzioso proposto dall'ing. -
OMISSIS- -OMISSIS- avverso il Comune di -OMISSIS- e nei confronti della società-
OMISSIS-, in relazione all'intervento edilizio realizzato in -OMISSIS-. L'appellante, proprietario di un immobile limitrofo, ha in più occasioni contestato la conformità del fabbricato oggetto dei titoli che ne hanno legittimato l'edificazione, deducendo, in particolare, la realizzazione di una volumetria e di una superficie eccedenti rispetto a quelle assentite.
1.1. Nello specifico, il giudizio proposto dall'odierno appellante avverso i titoli edilizi relativi al fabbricato è stato definito con la sentenza di questo Consiglio n. -OMISSIS- del 2023 che, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso. In tale sentenza – non vertente sulla verifica della corrispondenza delle opere realizzate ai titoli assentiti – si è dato atto anche dell'accertamento compiuto dal giudice penale, nel procedimento conclusosi con sentenza di assoluzione n.-OMISSIS-, passata in giudicato, di proscioglimento per intervenuta prescrizione e assoluzione per insussistenza del fatto; detto accertamento ha escluso la sussistenza di volumetrie e superfici superiori rispetto a quelle assentite, soffermandosi altresì sulla natura non computabile del vano interrato, ritenuto elemento strutturale del fabbricato. La sentenza, inoltre, ha espressamente chiarito che restava impregiudicata, in capo al -
OMISSIS-, la possibilità di sollecitare l'esercizio dei poteri di vigilanza e repressione dell'amministrazione comunale in relazione alle opere come realizzate, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001.
1.2. In tale contesto, l'odierno appellante, con istanza in data 6 dicembre 2023, ha richiesto all'amministrazione comunale di esercitare i poteri di vigilanza e se del caso repressivi previsti dalla sopra richiamata disposizione e in particolare di verificare la
“ conformità delle opere realizzate ai titoli rilasciati e, segnatamente, che la superficie realizzata in concreto corrisponda a quella assentita (mq.1.001,91) ed altresì che il volume realizzato in concreto corrisponda a quello assentito (mc.3.005,75)”. N. 05338/2025 REG.RIC.
Non avendo ricevuto riscontro, nonostante il sollecito formulato, il deducente ha proposto ricorso, depositato in data 4 dicembre 2024, innanzi al competente TAR per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla predetta istanza.
1.3. Successivamente, in data 10 dicembre 2024, è pervenuta all'odierno appellante, per la prima volta, la nota prot. n. 1776 del 3 gennaio 2024, con la quale l'amministrazione comunale ha escluso la sussistenza di volumi eccedenti, richiamando la sopra indicata sentenza di questo Consiglio e gli accertamenti già compiuti dal Comune e dall'Autorità giudiziaria. Tale atto è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti, sebbene ritenuto “a contenuto non provvedimentale ed a natura chiaramente soprassessoria”, con reiterazione della domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza del 6 dicembre 2023. Il ricorrente originario ha, dunque, richiesto l'accoglimento del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, con “nomina di un Commissario ad acta che provveda, in caso di ulteriore inerzia” dell'ente territoriale.
1.4. Nel corso del giudizio di primo grado, è emersa, inoltre, l'esistenza di altro giudizio, iscritto al numero RG-OMISSIS-, instaurato dalla società acquirente di alcune unità immobiliari del fabbricato avverso l'ordinanza di demolizione emessa dal
Comune all'esito di attività di vigilanza condotta sull'edificio; in detto giudizio si è costituito, ad opponendum, l'attuale ricorrente, a sostegno, dunque, della posizione processuale dell'amministrazione comunale.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha dichiarato inammissibile sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato accertato il concreto esercizio da parte dell'amministrazione dei poteri di vigilanza e repressivi richiesti dall'istante. In particolare, il primo giudice ha rilevato che l'amministrazione: a) ha effettuato plurimi sopralluoghi e verifiche, come emerso anche dalla documentazione prodotta dal Comune e dalle parti N. 05338/2025 REG.RIC.
controinteressate; b) ha adottato un'ordinanza di demolizione, impugnata nel giudizio
RG n.-OMISSIS-; c) ha tenuto conto delle verifiche espletate dal CTU nominato dal
Tribunale penale ai fini del dissequestro, da cui non risultavano incrementi volumetrici esterni; d) ha fornito riscontro, sia pure non tempestivo, all'istanza presentata dall'odierno appellante con la citata nota prot. n. 1776 del 2024. In altri termini e in sintesi, il primo giudice, accertato l'effettivo esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori di cui è attributaria l'amministrazione, ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda proposta, di accertamento dell'illegittimità del silenzio.
3. L'appellante critica la sentenza impugnata, reiterando le deduzioni articolate nel giudizio di primo grado, stante la sostenuta assenza di un puntuale riscontro all'istanza del 6 dicembre 2023.
4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di -OMISSIS- e la controinteressata società-
OMISSIS-, la quale, oltre ad articolare deduzioni a supporto dell'infondatezza dell'appello, ha proposto appello incidentale deducendo che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, e non improcedibile, per difetto originario di legittimazione e interesse in capo al ricorrente, non essendo le contestazioni prospettate riferite alle volumetrie idonee a radicare una situazione soggettiva differenziata in capo al -OMISSIS-, e risolvendosi, in tesi, la pretesa azionata in un'iniziativa emulativa, non sorretta da un effettivo pregiudizio.
Ha proposto intervento ad adiuvandum l'arch. -OMISSIS--OMISSIS-, già interventore nel giudizio di primo grado, portatore di un interesse convergente con quello dell'appellante principale.
5. Successivamente le parti hanno prodotto ulteriori documenti e memorie, anche in replica, articolando ulteriori argomentazioni e richieste e insistendo per l'accoglimento delle rispettive deduzioni. N. 05338/2025 REG.RIC.
6. Alla camera di consiglio dell'11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente l'appello incidentale proposto dalla società controinteressata, volto a sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado, come integrato dai motivi aggiunti, per difetto di legittimazione e di interesse in capo all'originario ricorrente.
8. L'appello incidentale deve essere dichiarato irricevibile per tardività, essendo fondata l'eccezione sollevata dall'appellante principale.
8.1. Ai sensi dell'art. 87, comma 3 c.p.a, nei giudizi camerali (tra cui quello in materia di silenzio) “... tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”. La disposizione non prevede alcuna esclusione riferita al giudizio di appello.
Ne deriva che, per condivisa giurisprudenza, la previsione dell'art. 87, comma 3, c.p.a, del dimezzamento dei termini processuali nel giudizio in materia di silenzio si applica anche alla notifica dell'appello, poiché atto non compreso – al pari dell'appello incidentale - tra quelli per la cui notificazione restano confermati i termini ordinari
(Cons. St., Sez. V, 10 febbraio 2025, n. 1058).
La ratio della norma, funzionale all'accelerazione dei giudizi camerali, sarebbe del resto irrimediabilmente frustrata se si ammettesse che, proprio nella fase di impugnazione, i termini processuali tornino ad essere quelli ordinari.
8.2. Il ricorso incidentale, dunque, risulta tardivamente proposto.
8.3. Esclusivamente per completezza, il Collegio rileva anche l'infondatezza delle deduzioni formulate dall'appellante incidentale.
8.4. Come in precedenza rilevato, l'azione proposta dall'originario ricorrente non era diretta contro titoli edilizi – già scrutinati nel separato giudizio definito da questo
Consiglio con sentenza n. -OMISSIS- del 2023 – bensì esclusivamente avverso N. 05338/2025 REG.RIC.
l'inerzia dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di vigilanza e repressione previsti dall'art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001.
8.5. La legittimazione ad attivare l'esercizio dei poteri di vigilanza e repressivi in materia edilizia spetta a chiunque vi abbia interesse, e segnatamente al proprietario confinante che lamenti possibili effetti pregiudizievoli derivanti da opere edilizie potenzialmente abusive, sicché la condizione dell'azione deve ritenersi sussistente, essendo la pretesa incentrata non sull'accertamento dell'illegittimità provvedimentale bensì sulla verifica della regolarità dell'attività edilizia in concreto posta in essere, avuto riguardo ai contenuti dell'istanza formulata all'amministrazione, concernente, segnatamente, come in precedenza evidenziato, la corrispondenza della superfice e dei volumi in concreto realizzati con quelli assentiti.
8.6. L'appellante principale è proprietario di un immobile confinante con l'edificio in contestazione, come emerge pacificamente dagli atti ed è rimasta impregiudicata - come espressamente chiarito nella sentenza di questo Consiglio n. -OMISSIS- del
2023 - la possibilità per il deducente principale di sollecitare l'esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori da parte dell'amministrazione, nonostante il rigetto del ricorso proposto avverso i titoli edilizi che hanno legittimato l'edificazione dell'immobile.
8.7. Si evidenzia, inoltre, che non rilevano nel presente giudizio, ai fini pretesi dall'appellante incidentale, le vicende relative alla controversia attualmente pendente innanzi al primo giudice (ricorso RG n.-OMISSIS-) - nella quale l'odierno appellante principale è intervenuto ad opponendum – in quanto inerente alla legittimità di una ordinanza di demolizione adottata nell'esercizio dei suddetti poteri di vigilanza e sanzionatori.
9. Procedendo all'esame dell'appello principale, il Collegio ne rileva l'infondatezza.
10. Come correttamente rilevato dal primo giudice, emerge inequivocabilmente in atti che il Comune di -OMISSIS- ha fornito riscontro all'istanza del 6 dicembre 2023 con la nota prot. n. 1776 del 3 gennaio 2024 (pervenuta all'interessato il 10 dicembre N. 05338/2025 REG.RIC.
2024), nonché mediante il complesso delle attività di vigilanza e controllo poste in essere nel periodo successivo, come dettagliatamente ricostruito nella sentenza appellata.
10.1. In presenza di un riscontro – ancorché non satisfattivo secondo la prospettazione dell'interessato – il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile, in quanto viene meno il presupposto dell'azione, che è costituito dall'inerzia dell'amministrazione.
Come noto, il giudice amministrativo non può sostituire l'amministrazione nella valutazione tecnica o discrezionale relativa all'esito dell'istruttoria, né può sindacare il contenuto del provvedimento se non nei limiti e nelle forme proprie dell'azione di annullamento, che nel caso di specie non è stata proposta.
11. L'appellante lamenta non già la mancanza assoluta di attività istruttoria, ma il fatto che l'amministrazione non avrebbe esercitato i poteri di vigilanza e repressione nel modo e con gli approfondimenti da lui richiesti.
11.1. Tale doglianza non attiene all'inerzia dell'ente bensì alle modalità con cui il potere è stato esercitato, con la conseguenza che l'appellante principale avrebbe dovuto agire con l'ordinario giudizio di cognizione per far valere l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, previa eventuale acquisizione, attraverso l'istituto dell'accesso, della documentazione amministrativa pertinente e aggiuntiva rispetto a quella prodotta agli atti del giudizio di primo grado.
11.2. Inoltre, la legittimità dei titoli edilizi che hanno consentito la realizzazione del fabbricato non può più essere messa in discussione, essendo stata definitivamente accertata dalla sentenza n. -OMISSIS- del 2023 di questo Consiglio, che ha rigettato l'impugnazione proposta dall'odierno appellante principale. È, pertanto, preclusa ogni contestazione che, sotto forma di sollecitazione dei poteri di vigilanza, mirasse a superare il quadro provvedimentale già coperto da giudicato.
11.3. Né risulta dagli atti di causa l'esistenza di un incremento volumetrico dell'edificio, essendo le più recenti contestazioni emerse nel diverso giudizio RG n.- N. 05338/2025 REG.RIC.
OMISSIS- attinenti – come evidenziato dal primo giudice – a opere interne ed alla redistribuzione della volumetria già assentita, e non a incrementi di superficie utile o volume urbanistico esterno rilevanti ai fini dell'interesse dell'odierno appellante.
11.4. Gli stessi esiti delle verifiche condotte dai tecnici comunali e dal CTU nominato nel procedimento penale – richiamati in modo puntuale nella sentenza appellata – non hanno evidenziato una eccedenza volumetrica o di superficie rispetto ai titoli edilizi rilasciati.
11.5. Ne consegue che il primo giudice ha svolto una valutazione coerente, completa e condivisibile, avendo correttamente dichiarato improcedibile il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, previo accertamento del riscontro fornito all'istanza presentata dall'appellante principale attraverso l'esercizio da parte dell'amministrazione dei poteri di vigilanza previsti dall'art. 27 del d.P.R. 380 del 2001.
11.6. L'appello principale va, dunque, respinto.
12. Il Collegio deve, infine, esaminare l'istanza di cancellazione formulata, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo, stante il rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a.), dal Comune appellato in relazione ad alcune espressioni contenute negli atti difensivi dell'appellante principale, ritenute sconvenienti e potenzialmente offensive.
12.1. In applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale, la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti va esclusa allorché l'uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale e incomposto intento dispregiativo
– rivelando un puro e gratuito intento offensivo nei confronti della controparte – ma conservi pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, e risulti finalizzato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle N. 05338/2025 REG.RIC.
sue affermazioni (Cassazione civile, n. 26195 del 2016; id., sez. lav., n. 21031 del
2016).
12.2. Il Collegio ritiene che dall'esame delle frasi indicate dalla difesa dell'ente emerge una rappresentazione finalizzata esclusivamente allo scopo di attribuire maggiore forza alle argomentazioni difensive, dovendosi anche considerare che il tenore degli scritti difensivi è comunque da porre in relazione alla dialettica complessiva scaturita anche nel giudizio di primo grado. Si ritiene, dunque, che le espressioni segnalate dall'amministrazione comunale non trascendano la dialettica processuale, sicché l'istanza va respinta.
13. L'esito complessivo del giudizio e le peculiarità della fattispecie come emergenti in atti, giustificano, nondimeno, l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul giudizio (RG n. 5338 del 2025), come in epigrafe proposto:
- respinge l'appello principale;
- dichiara irricevibile l'appello incidentale;
- respinge l'istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.a. formulata dal Comune appellato.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere N. 05338/2025 REG.RIC.
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti in causa e l'ubicazione dell'immobile oggetto di causa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Brunella RU, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Brunella RU MA IP
IL SEGRETARIO N. 05338/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.