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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/07/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 1693 / 2024 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, ( ), rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI MAIO ILARIA Parte_1 C.F._1 con il quale è elett.te dom.to
RICORRENTE E
Controparte_1[.. Castellammare di Stabia - in persona del Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione, dall' avv.to PETRILLO CONCETTA con la quale è elett.te dom.to come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento di malattia professionale e dell'indennizzo o rendita per danno biologico. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 19/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato alle dipendenze della ditta “Caskal” all'interno delle strutture dello stabilimento dei cantieri navali Fincantieri S.p.a. sede di Castellammare di Stabia, sin dal 1984 e fino al 2010 con la mansione di carpentiere-saldatore. Il ricorrente deduceva che durante la propria attività lavorativa ha svolto operazioni di saldatura, montaggio, assemblaggio di diverse parti dello scafo, sia a bordo di navi che presso i cantieri navali a terra, con inevitabile esposizione a fibre, fumi e polveri. Nel dettaglio queste operazioni prevedevano il taglio mediante fiamma ossidrica, con sega e/o cesoia, di saldatura, trapanatura, sagomatura a caldo ed a freddo, rettifica e manutenzione. Allegava che esse avevano, pertanto, comportato nel tempo un contatto diretto ed indiretto con amianto, con polveri metalliche e gas sprigionati dalla combustione degli elettrodi delle saldatrici e dei teli di amianto utilizzati per la protezione delle parti in metallo durante le diverse lavorazioni eseguite e svolte, spesso, in ambienti confinati. Il ricorrente, sostenendo di aver contratto per effetto dell'attività lavorativa espletata l'asbestosi polmonare con pleuropatia, evidenziava di aver inoltrato, in data 22/10/2021, domanda amministrativa all' (sede di Castellammare di Stabia), al fine di vedersi riconoscere tale malattia CP_2 professionale e le provvidenze economiche da essa derivanti. L' , catalogato il caso come malattia professionale (al n.518203255 del 22/10/2021), concludeva l'istruttoria con CP_2 un provvedimento di diniego del nesso causale, avverso il quale il ricorrente proponeva opposizione;
in data 13/07/2023, all'esito della prevista visita collegiale, l'Istituto assicurativo riconosceva la sussistenza di un danno biologico pari al 4% con diagnosi di “Interstiziopatia asbestosica”. Avverso tale esito, il ricorrente ricorreva al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro al fine di ottenere, previo accertamento della sussistenza della malattia professionale denunciata e dei postumi invalidanti, la CP_ condanna dell' alla corresponsione, in suo favore, dell'indennizzo in capitale o della rendita all'uopo prevista dal legislatore, da quantificarsi sulla base della percentuale di inabilità pari o superiore al 6% oltre interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari. CP_ L' costituitosi in giudizio, diversamente argomentando, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari. In corso di causa si procedeva all'espletamento di una consulenza medico-legale. La causa, pertanto, è stata decisa all'esito dell'udienza del 10.06.25 in seguito allo scambio delle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
1 Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Con il presente giudizio, il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della malattia denunciata e la conseguente condanna dell' al pagamento della relativa rendita o indennizzo, ai sensi del DPR 1124/65 e successive CP_2 modifiche. La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella. Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia. Per le malattie non tabellate, invece, il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio. Nella fattispecie di cui è causa, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha lamentato l'avvenuta contrazione della asbestosi CP_ polmonare, connessa ad una serie di patologie in relazione alle quali l aveva provveduto al riconoscimento, in suo favore, di una percentuale di inabilità del 4% per cui non si può in alcun modo dubitare dell'origine professionale della malattia lamentata. Si pone quindi solo un problema di quantificazione dell'invalidità. Il CTU ha accertato e concluso nel senso che parte ricorrente è affetto da “Interstiziopatia asbestosica in soggetto con sindrome disventilatoria restrittiva di grado lieve” da considerarsi come malattia professionale, comportante, nella specie, un'inabilità permanente nella misura del 6% con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa all' (22/10/2021), come dimostrato dalla TC torace ad alta risoluzione effettuata presso il Centro San Pietro in data CP_2 18/10/2021 ed esaminata anche dagli specialisti interni dell'Istituto che ha permesso di evidenziare la presenza dei seguenti segni radiologici specifici: “…iniziale ispessimento dell'interstizio mantellare, bronchiectasie cilindriche al LM con area atelettasica a valle;
strie fibriatelettasiche in sede lingulare inferiore, minimi fenomeni disventilatori parenchimali nei recessi costo-frenici posteriori…” . Il Ctu ha altresì evidenziato che gli esami strumentali ed i reperti spirometrici hanno chiaramente mostrato gli elementi tipici rispettivamente della pleuropatia asbestosica e della sindrome disventilatoria di tipo restrittivo. Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. In ordine alle prestazioni riconosciute, in conseguenza alla introduzione della tutela del danno biologico (art. 13 del D. lgs. n. 38/2000), l'assicurato avrà diritto all'indennizzo del danno biologico in capitale (se il grado di menomazione permanente residuato è compreso tra il 6% e il 15%) e/o ad una rendita per danno biologico (se il grado di menomazione permanente residuato è pari o superiore al 16%). A seguito della ctu è stata accertata la presenza di un danno permanente di grado indennizzabile, al 6%. Alla luce di quanto esposto, va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento della somma maturata a titolo di indennizzo del danno biologico, nella misura di legge, corrispondente al grado di invalidità del 6%, oltre interessi legali a partire dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo. L'esito del giudizio favorevole al ricorrente comporta che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da CP_ dispositivo, in base al valore della causa in base alle Tabelle di liquidazione dell'indennizzo. Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 19/03/2024 Parte_1CP_ nei confronti dell in persona del legale rapp.te p.t. così provvede: a) in accoglimento della domanda dichiara l'origine professionale della malattia “Interstiziopatia asbestosica in soggetto con sindrome disventilatoria restrittiva di grado lieve”; b) dichiara che la suddetta infermità comporta una perdita dell'integrità psico-fisica nella misura del 6% dalla data della domanda amministrativa all' (22/10/2021). CP_2 c) per l'effetto, condanna l' al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo del danno biologico corrispondente CP_2 all'invalidità del 6% dalla data del 22.10.2021, nella misura di legge, oltre accessori come per legge;
CP_ d) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.300,00 per compenso professionale, con attribuzione, oneri accessori come per legge;
f) pone, altresì, a carico dell' le spese di ctu che liquida con separato decreto. CP_2
Così deciso in Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
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