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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 476/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 06/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
TALARICO MARIO, Giudice
in data 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2274/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300380/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300380/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300380/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TDY01T300380/2023 in materia di imposte IRPEF, Addizionale regionale e comunale per l'anno 2017, notificato il 24 luglio 2023, col quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro, aveva accertato nei suoi confronti un maggior reddito
Irpef e relative addizionali per l'imputazione pro quota di redditi di capitale a seguito dell'accertamento effettuato nei confronti della società Società_1, di cui era socio al 70%.
Eccepiva che le presunzioni dell'Agenzia delle Entrate erano destituite da ogni fondamento in quanto il reddito di capitale, che la stessa Agenzia aveva determinato a carico del ricorrente per l'anno 2017, non era mai stato ricevuto da esso ricorrente.
Sosteneva che i ricavi non dichiarati, e ritenuti accertati induttivamente ai fini IRES, IRAP ed IVA, nei confronti della società Società_1 srl relativamente alle somme erogate ai soci (prelevamenti) non poteva presupporre la ricezione di ricavi non dichiarati.
Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento, con condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e segnalava che il predetto avviso di accertamento scaturiva dall'accertamento eseguito nei confronti della società Società_1 SRL, in quanto il ricorrente era socio titolare di partecipazione qualificata nella misura del 70 % e, pertanto, era stato quantificato il reddito di capitale in virtù della quota di partecipazione ed erano state accertate le maggiori imposte, oltre sanzioni ed interessi.
Precisava che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove erano stati accertati utili non contabilizzati, operava la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi erano stati accantonati o reinvestiti.
Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con successive memorie il ricorrente insisteva nei motivi di ricorso riportandosi alle conclusioni già prese.
All'udienza del 6 maggio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento n TDY03T200127/2023, con il quale l'Ufficio ha rettificato la posizione fiscale della società “Società_1 SRL”.
Sulla base dell'accertamento sopra indicato, l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento al socio Ricorrente_1, che risulta essere socio di maggioranza nella misura del 70%.
Con tale avviso di accertamento, pertanto, è stato quantificato il reddito di capitale in virtù della quota di partecipazione e sono state accertate le maggiori imposte, oltre sanzioni ed interessi.
Quanto al merito, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (Cassazione, Ordinanza
n.4704 del 18 febbraio 2019 ) e ciò a prescindere dalla prova di specifici poteri di gestione.
L'accertamento emesso nei confronti di un contribuente - socio di una s.r.l. - per redditi provenienti da utili non dichiarati della società anzidetta a ristretta base partecipativa, non può ritenersi separato e autonomo rispetto all'accertamento svolto nei confronti della società (Cassazione, ordinanza n. 3980 del 18 febbraio
2020).
Inoltre, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti;
prova che nel caso di specie manca.
Di conseguenza il socio, a fronte di un avviso di accertamento emesso a carico della società, oggetto di altro ricorso, definito con sentenza di rigetto n. 465/2026, non ha titolo per contestarlo nel merito, in sede di giudizio sull'avviso di accertamento a lui notificato,in virtù della presunzione sopra indicata,stante l'accertamento operato nei confronti della società; ben può tuttavia vincere tale presunzione attraverso la prova che i maggiori utili extracontabili non sono stati da lui percepiti, in quanto non oggetto di distribuzione, ovvero che sono stati accantonati o reinvestiti dalla società.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado d Catanzaro rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.300,00, a favore di Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro.
Cosi deciso in Catanzaro lì 6 maggio 2025
Il Presidente relatore
TE TO
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 06/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
TALARICO MARIO, Giudice
in data 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2274/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300380/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300380/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300380/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TDY01T300380/2023 in materia di imposte IRPEF, Addizionale regionale e comunale per l'anno 2017, notificato il 24 luglio 2023, col quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro, aveva accertato nei suoi confronti un maggior reddito
Irpef e relative addizionali per l'imputazione pro quota di redditi di capitale a seguito dell'accertamento effettuato nei confronti della società Società_1, di cui era socio al 70%.
Eccepiva che le presunzioni dell'Agenzia delle Entrate erano destituite da ogni fondamento in quanto il reddito di capitale, che la stessa Agenzia aveva determinato a carico del ricorrente per l'anno 2017, non era mai stato ricevuto da esso ricorrente.
Sosteneva che i ricavi non dichiarati, e ritenuti accertati induttivamente ai fini IRES, IRAP ed IVA, nei confronti della società Società_1 srl relativamente alle somme erogate ai soci (prelevamenti) non poteva presupporre la ricezione di ricavi non dichiarati.
Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento, con condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e segnalava che il predetto avviso di accertamento scaturiva dall'accertamento eseguito nei confronti della società Società_1 SRL, in quanto il ricorrente era socio titolare di partecipazione qualificata nella misura del 70 % e, pertanto, era stato quantificato il reddito di capitale in virtù della quota di partecipazione ed erano state accertate le maggiori imposte, oltre sanzioni ed interessi.
Precisava che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove erano stati accertati utili non contabilizzati, operava la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi erano stati accantonati o reinvestiti.
Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con successive memorie il ricorrente insisteva nei motivi di ricorso riportandosi alle conclusioni già prese.
All'udienza del 6 maggio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento n TDY03T200127/2023, con il quale l'Ufficio ha rettificato la posizione fiscale della società “Società_1 SRL”.
Sulla base dell'accertamento sopra indicato, l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento al socio Ricorrente_1, che risulta essere socio di maggioranza nella misura del 70%.
Con tale avviso di accertamento, pertanto, è stato quantificato il reddito di capitale in virtù della quota di partecipazione e sono state accertate le maggiori imposte, oltre sanzioni ed interessi.
Quanto al merito, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (Cassazione, Ordinanza
n.4704 del 18 febbraio 2019 ) e ciò a prescindere dalla prova di specifici poteri di gestione.
L'accertamento emesso nei confronti di un contribuente - socio di una s.r.l. - per redditi provenienti da utili non dichiarati della società anzidetta a ristretta base partecipativa, non può ritenersi separato e autonomo rispetto all'accertamento svolto nei confronti della società (Cassazione, ordinanza n. 3980 del 18 febbraio
2020).
Inoltre, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti;
prova che nel caso di specie manca.
Di conseguenza il socio, a fronte di un avviso di accertamento emesso a carico della società, oggetto di altro ricorso, definito con sentenza di rigetto n. 465/2026, non ha titolo per contestarlo nel merito, in sede di giudizio sull'avviso di accertamento a lui notificato,in virtù della presunzione sopra indicata,stante l'accertamento operato nei confronti della società; ben può tuttavia vincere tale presunzione attraverso la prova che i maggiori utili extracontabili non sono stati da lui percepiti, in quanto non oggetto di distribuzione, ovvero che sono stati accantonati o reinvestiti dalla società.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado d Catanzaro rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.300,00, a favore di Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro.
Cosi deciso in Catanzaro lì 6 maggio 2025
Il Presidente relatore
TE TO